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Domanda : Chiarimenti sul concorso docenti
Scrivo per chiarimenti sui requisiti d’accesso al concorso docenti 2018. Sulla Gazzetta Ufficiale, per la classe A23, leggo: “I candidati che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016.” Io possiedo tutti i requisiti richiesti, ma non ho l’abilitazione dal momento che, da quando è stata introdotta la classe A23 tra le nuove classi di concorso, non è stato bandito nessun altro TFA. Ricordo che nel precedente concorso 2016, per la classe A23 hanno potuto partecipare coloro i quali avevano abilitazione in altra classe di concorso. É così anche per il concorso 2018 o posso partecipare anche io, con i soli requisiti previsti dal decreto n. 92 del febbraio 2016?
Risposta:
La tabella A annessa al DPR 14 febbraio 2016, n. 19, che razionalizza e accorpa le nuove classi di concorso, prevede per la A-23 che è titolo di accesso al concorso l’abilitazione nelle classi 43/A, 50/A, 51/A e 52/A, 45/A e 46/A del previgente ordinamento purché congiunta con il titolo di specializzazione italiano L2 (che saranno definiti dal DM 92 del 23.2.2016) e purché il titolo di accesso comprenda i seguenti CFU: 12 L-LIN/01; 12 L-LIN/02; 12 L-FILLET/12 ovvero un corso annuale o due semestrali nelle seguenti discipline: glottologia o linguistica generale; glottodidattica; didattica della lingua italiana.
(Elio Costa 27.02.2018)

Domanda : Concorso dirigente scolastico e accorpamento classi di concorso
1. E’ possibile che al prossimo concorso per dirigenti scolastici siano ammessi tutti i docenti di ruolo? (indipendentemente dal possedere o meno i 5 anni di servizio in ruolo/non ruolo).
2. Per quanto riguarda l’accorpamento delle classi di concorso, quando saranno resi noti? Si sa nulla circa l’accorpamento della A059 con altre classi di concorso?
Risposta:
Secondo il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 al concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di laurea con un’anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni. La questione riguarda se i 5 anni devono essere di ruolo o se può valere anche il servizio non di ruolo. Il prossimo bando chiarirà la questione.
Per quanto riguarda l’accorpamento delle classi di concorso, dobbiamo attendere il relativo regolamento, che dovrà essere emanato abbastanza presto in quanto dovrebbe precedere il bando per il concorso che è già stato indetto con il D.M. 24 dicembre 2015.
(Elio Costa 11.01.2016)

Domanda : Anno di formazione e anno di prova
Dal 1-09-2015 ho preso servizio alla scuola secondaria di 2°grado, su nomina giuridica da concorso del ’90, mi era stato riferito dal vostro Sindacato che non avrei dovuto svolgere l’anno di prova, in quanto già fatto, all’assunzione in ruolo al 1° grado nel 2007. L’attuale Dirigente Scolastico afferma che per il passaggio dal 1° al 2° grado, devo comunque presentare una relazione finale e che dovrà nominare un Tutor. Desidero sapere, se possibile, alla luce di ciò, cosa esprime la normativa in questione.
Risposta:
L’anno di formazione é disciplinato dall’art. 440 del D.Lgs. n. 207/94. Va effettuato una sola volta esclusivamente nei confronti dei docenti assunti in ruolo per la prima volta. Prevede: l’assegnazione di un docente “tutor”, la frequenza obbligatoria del corso di formazione organizzato dall’Amministrazione, la elaborazione di una “tesina-relazione finale” sulle attività svolte e sugli argomenti trattati nel corso di formazione, concordata con il tutor, la discussione della tesina-relazione finale con il comitato di valutazione della scuola, la relazione del comitato di valutazione, che dovrà esprimere il parere sul superamento o meno dell’anno di formazione, la relazione del dirigente, il decreto del dirigente di conferma in ruolo con superamento del periodo di prova.
Il periodo di prova, invece, é previsto dall’art. 438 del D.Lgs. n. 207/94. Non sono previsti l’assegnazione del tutor, il corso di formazione, la discussione della tesina. Viene richiesto: la relazione del comitato di valutazione, che dovrà esprimere il parere sul superamento o meno dell’anno di prova, la relazione del dirigente scolastico, il decreto del dirigente scolastico di conferma in ruolo con superamento del periodo di prova.
L’USR per il Veneto, con nota n. 582-C12a del 17 gennaio 2011, ha ribadito, richiamando la nota 28 maggio 2001, prot. n. 39/segr. del Miur, che i docenti che hanno superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e siano stati nominati in altra classe di concorso o abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra, non sono tenuti a frequentare l’anno di formazione di cui all’art. 440 del D.Lgs. n. 297/94, mentre il periodo di prova va sempre effettuato quando vi sia stata l’assegnazione ad un ruolo diverso e quando vi sia stato il passaggio di cattedra. Tale orientamento è contenuto anche nella nota n. 196 del 3 febbraio 2006 del Miur
Il MIUR, infine, con la nota 29 febbraio 2008, n. 3699 ha ribadito che “L’anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera”.
(Elio Costa 14.10.2015)

Domanda : Diploma magistrale e concorso
Ho il diploma di maturità magistrale quadriennale conseguito nel 91 e la Laurea quadriennale in Scienze dell’educazione – indirizzo “Insegnanti scuola secondaria” conseguita nel 2007. Per l’insegnamento nella scuola primaria il mio diploma è abilitante? Per l’insegnamento delle materie di scienze dell’educazione nelle scuole superiori ho qualche possibilità – considerato che non ho fatto né SSIS né TFA?
Risposta:
Il comma 110 della legge 107/2015 (La Buona Scuola) stabilisce che ai concorsi per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto accedono esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione; ciò vale anche per il concorso per titolo ed esami che il MIUR bandirà entro il 1° dicembre 2015.
Il conseguimento, entro l’anno scolastico 2001/2002, del diploma di scuola o istituto magistrale viene considerato a tutti gli effetti abilitante: ciò viene stabilito dal Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Adunanza di Sezione del 5 giugno 2013, recepito con Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014.
(Elio Costa 06.10.2015)

Domanda : Incompatibilità
Una docente a tempo indeterminato attualmente in servizio a tempo pieno chiede l’autorizzazione al DS di avviare un’attività commerciale/artigianale (negozio). Questa attività è compatibile con la funzione docente qualora l’interessata chieda il part-time ? La docente può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a part-time in corso d’anno scolastico? Se la docente è obbligata a conservare il tempo pieno fino al 31 agosto 2016 può chiedere l’aspettativa dal 20 di ottobre 2015 fino al 31 agosto 2016 per aprire l’attività commerciale?
Risposta:
Relativamente al personale docente, le situazioni di incompatibilità sono state espressamente previste e disciplinate dai commi 7 e 10 dell’art. 508 del T.U. 297/94, in ragione dei quali “l’ufficio di docente… non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico” (co. 7) ed il medesimo personale “non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro …” (co. 10).
La cumulabilità di impego pubblico e privato è parzialmente ammessa in forza delle deroghe legislative introdotte in materia di part-time. Sulla base di tale norma (art. 1, co. 58 della legge 662/96) il dipendente pubblico a regime di orario part-time( cioè che non superi il 50% di quello pieno) può svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l’ulteriore attività non sia con altra amministrazione pubblica, venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione.
Relativamente alla possibilità per i docenti di svolgere attività commerciale, occorre fare espresso riferimento al co. 10° dell’art. 508 sopra richiamato, secondo cui è da considerarsi quale attività incompatibile da parte del docente. Tale norma non viene derogata neppure nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale, a differenza dell’attività di lavoro autonomo di natura intellettuale o artigianale.
Per quanto riguarda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la relativa domanda , secondo le indicazioni dell’art. 3 dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 e dell’art. 7, comma 2, dell’O.M. n. 55 del 13.2.1998, tuttora non modificate né revocate dal MIUR, va presentata entro il 15 marzo di ciascun anno scolastico a valere dal successivo 1° settembre. Il termine si applica a tutto il personale che, a qualsiasi titolo, richieda la trasformazione del proprio rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda infine l’aspettativa, il comma 3 dell’art. 18 del CCNL 29/11/2007 consente al dipendente di essere collocato, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa, senza porre limiti. Del resto l’art. 18 della legge 4.11.2010, n. 183 prevede espressamente che l’aspettativa venga concessa anche per avviare attività imprenditoriali e che durante l’aspettativa non si applicano le norme in materia di incompatibilità.
(Elio Costa 01.10.2015)

Domanda : Compensi esami di Stato
Premesso che al docente breve e temporaneo con servizio effettivamente svolto fino al termine delle lezioni, qualora venga nominato commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame, per quanto riguarda invece il docente di sostegno che ha avuto nel corso dell’ a.s. una supplenza breve e temporanea (fino al 10.06.2015) e viene nominato per dare assistenza agli alunni con handicap alle prove d’esame, come ci si comporta?
Risposta:
Per la predisposizione delle prove d’esame e per il loro svolgimento, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; tale viene considerato l’insegnante di sostegno che ha seguito l’alunno durante l’esame. (art. 6 DPR 23.7.1988, n. 323 e art. 17, comma 1, O.M. n. 26/2007). A tale personale viene corrisposto il compenso di € 171 assimilato al compenso, previsto per il commissario interno, della tabella 1, quadro B (articolo 4, D.I. 24 maggio 2007).
(Elio Costa 18.06.2015)

Domanda : Commissioni esami di Stato
Le scrivo per avere un suo parere sulla novità di quest’anno riguardo l’impossibilità di nominare l’itp in compresenza come commissario interno agli esami di stato.
Risposta:
Il Miur, in data 11 marzo 2015, ha emanato la nota 2117, avente per oggetto: “Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2014/15. – Precisazione”. Tale nota, sollecitata pressantemente dallo SNALS-CONFSAL, a seguito di richieste dei docenti tecnico-pratici, chiarisce, relativamente alla designazione dei commissari interni che quanto indicato al punto 1.e. (Designazione dei commissari interni) e cioè “i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo” va letto più ampiamente “i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3 maggio 1999 n. 124”.
Conseguentemente possono essere nominati anche gli ITP con insegnamento in compresenza.
(Elio Costa 17.03.2015)

 Domanda : Rientro in servizio il 1° luglio
Sono una docente di scuola primaria neo immessa in ruolo a seguito dell’ultimo concorso ordinario. In data 3 settembre ho presentato alla scuola di appartenenza la domanda per il congedo parentale fino al 2 Marzo 2015. Dal 3 Marzo p.v. e fino al 30 Giugno 2015, presenterò domanda di aspettativa per motivi familiari. Rientrando in servizio il 1°luglio, essendo già concluso l’anno scolastico, in che modo sarò a disposizione della scuola? Nei mesi di Luglio e Agosto svolgerò mansioni di segreteria?
Risposta:
Rientrando in servizio il 1° luglio non sarà in alcun modo utilizzata in compiti di segreteria, ma in eventuali attività funzionali all’insegnamento se comprese nel piano annuale delle attività deliberato all’inizio dell’anno scolastico dal collegio dei docenti.
(Elio Costa 08.01.2015)

Domanda : Incompatibilità funzione docente
Sono iscritta alle graduatorie di istituto per il triennio 2014/2017 alla classe di concorso A059. Vorrei chiedere delucidazioni riguardo alla compatibilità delle supplenze con l’attività di supporto alla didattica che svolgo presso il Dipartimento di Biologia (Università degli Studi di Padova) con il quale ho un contratto di 25 ore complessive.
Risposta:
Occorre fare riferimento all’art. 508 del T.U. 297/94, che, al comma 10 stabilisce che il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati, e ancora all’art. 53 del D.Lvo 165/2001 che vieta la cumulabilità della funzione docente con altri rapporti di impiego. A tale proposito il Consiglio di Stato (sentenza sez. VI 3.11.2003, n. 6829) ha precisato che è configurabile come vero rapporto di lavoro subordinato, tale da determinare una situazione di incompatibilità per il pubblico dipendente, una prestazione lavorativa resa dal dipendente stesso in favore di altro soggetto in via continuativa e con vincolo di subordinazione gerarchica ed obbligo del rispetto di orario.
Tale incompatibilità continua a sussistere anche nel caso di supplenza ad orario a tempo parziale non superiore al 50% di quello a tempo pieno, in quanto l’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, nel dettare le disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola, statuisce espressamente che l’attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l’amministrazione scolastica, non può in alcun caso essere costituita con altra amministrazione pubblica.
Il comma 15 dell’art. 508 citato consente al personale docente, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
(Elio Costa 20.11.2014)

Domanda : Incompatibilità funzione docente
Sono iscritta alle graduatorie di istituto per il triennio 2014/2017 alla classe di concorso A059. Vorrei chiedere delucidazioni riguardo alla compatibilità delle supplenze con l’attività di supporto alla didattica che svolgo presso il Dipartimento di Biologia (Università degli Studi di Padova) con il quale ho un contratto di 25 ore complessive.
Risposta:
Occorre fare riferimento all’art. 508 del T.U. 297/94, che, al comma 10 stabilisce che il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati, e ancora all’art. 53 del D.Lvo 165/2001 che vieta la cumulabilità della funzione docente con altri rapporti di impiego. A tale proposito il Consiglio di Stato (sentenza sez. VI 3.11.2003, n. 6829) ha precisato che è configurabile come vero rapporto di lavoro subordinato, tale da determinare una situazione di incompatibilità per il pubblico dipendente, una prestazione lavorativa resa dal dipendente stesso in favore di altro soggetto in via continuativa e con vincolo di subordinazione gerarchica ed obbligo del rispetto di orario.
Tale incompatibilità continua a sussistere anche nel caso di supplenza ad orario a tempo parziale non superiore al 50% di quello a tempo pieno, in quanto l’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, nel dettare le disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola, statuisce espressamente che l’attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l’amministrazione scolastica, non può in alcun caso essere costituita con altra amministrazione pubblica.
Il comma 15 dell’art. 508 citato consente al personale docente, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
(Elio Costa 20.11.2014)

Domanda : Incompatibilità
Una docente ha presentato domanda di autorizzazione al D.S. di svolgere “in modo saltuario ed occasionale, l’attività di incaricato alle vendite a domicilio di prodotti per l’igiene e la cura del corpo”. E’ compatibile questa attività per dipendente pubblico?
Risposta:
L’art. 508 del T.U. 297/94, al comma 10, stabilisce che il personale docente non può esercitare attività commerciale.
(Elio Costa 25.09.2014)

Domanda : Nomine in ruolo
Vi chiedo gentilmente di avere un chiarimento in merito all’assegnazione della sede nel caso di nomina in ruolo: nel caso in cui la nomina avvenga ad anno scolastico iniziato e l’interessato abbia accettato nel frattempo una supplenza annuale, gli viene concesso di rimanere nella sede in cui ha preso servizio come supplente annuale o viene proposta una nuova sede?
Risposta:
Il personale docente assunto a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico continua a prestare servizio nella sede occupata e raggiungerà la sede definitiva a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo.
(Elio Costa 19.08.2014)

Domanda : Ferie
In materia di ferie, come si determina l’anzianità per stabilire il numero di giorni spettanti?
Risposta:
Secondo il disposto degli articoli 13, commi 3 e 4 e 19, comma 1, del CCNL 29.11.2007, le ferie spettanti dopo 3 anni di servizio comunque prestato nei posti e profili del personale scolastico sono 32 giorni lavorativi anziché 30. Ai fini della validità dell’anno si fa riferimento alle norme sulla ricostruzione di carriera. E’ quanto precisa il MIUR con la nota prot. n. 13650 del 18 dicembre 2013.
(Elio Costa 22.07.2014)

Domanda : Supplente commissario interno esami di Stato
Abbiamo in servizio un insegnante supplente breve su una malattia per più di 90 gg al 30 aprile su classi terminali. Questo supplente può rifiutare la nomina a commissario interno per gli esami di stato sulle suddette classi? Se si, da chi deve essere sostituito? Visto che a giugno dovrebbe rientrare anche il titolare tuttora assente, dovrà essere lui a fare il commissario interno?
Risposta:
Al supplente, nominato fino al termine delle lezioni, nel caso il titolare sia rientrato dopo il 30 aprile e sia rimasto assente per almeno 90 giorni consecutivi nelle classi terminali, il contratto viene prorogato fino al termine degli scrutini.
Al supplente sino al termine delle lezioni nominato commissario interno nella medesima scuola compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame. Trattandosi di un nuovo contratto, il supplente potrebbe anche non accettarlo e senza incorrere in alcuna sanzione, essendo alla fine dell’anno scolastico.
(Elio Costa 15.05.2014)

Domanda : Utilizzo docenti dei plessi sede di seggio
Durante la chiusura di alcuni plessi del nostro Istituto, per consultazioni elettorali, gli insegnanti utilizzati in quei plessi, non possono in nessun caso o situazione essere utilizzati?
Risposta:
Nei plessi individuati sede di seggio elettorale non vi sono obblighi di servizio. L’art. 3, comma 30, dell’O.M. 30 maggio 1995, n. 185 stabilisce che “Gli insegnanti a disposizione per temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”. In presenza però di particolari esigenze di servizio, purché ciò sia previsto dalla contrattazione di istituto, il personale può essere assegnato ai plessi dove non si svolgono le elezioni su ordine di servizio del Dirigente Scolastico.
(Elio Costa 12.05.2014)

Domanda : Ripristino scatti di anzianità
In questi giorni nei cedolini degli stipendi dei docenti che avevano avuto lo scatto biennale dal settembre 2013, si trova un messaggio del MEF in cui viene comunicata la retrocessione alla fascia precedente e un debito con lo Stato da sanare a suon di rate mensili .Il mio debito per aver ricevuto gli scatti di stipendio da settembre a dicembre 2013 ammonta a 1.105,90 euro, da restituire in rate mensili di150,00 euro e vengo pure retrocessa dalla fascia 21 alla 15. Dopo 20 anni di lavoro, iniziati con la nomina in ruolo attraverso un concorso pubblico, credo che tutto ciò possa configurarsi come un maltrattamento ben confezionato. Non aggiungo altri commenti che potrebbero suonare come triste retorica,ma chiedo quali siano le posizione del sindacato in merito a ciò e, se è il caso di cominciare a porsi con azioni legali di fronte ad uno Stato/datore di lavoro che disattende puntualmente tutto ciò che viene pattuito con i docenti della scuola.
Risposta:
Il recupero degli scatti maturati nel 2013 è stato congelato con un decreto legge emanato il 23 gennaio u.s. che ha stabilito che non devono essere adottati provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell’acquisizione di una nuova classe stipendiale, in relazione al blocco degli automatismi stipendiali per l’anno 2013. Per quanto riguarda gli stipendi di gennaio, il rimborso del debito è stato effettuato con emissione straordinaria con esigibilità contestuale a quella dello stipendio ordinario. Inoltre viene ripristinata la posizione stipendiale già attribuita nel 2013, ma successivamente retrocessa sulla mensilità di gennaio 2014. L’importo dell’arretrato relativo alla mensilità di gennaio 2014 verrà liquidato entro la metà di febbraio. Tutto questo nelle more della conclusione di una apposita sessione negoziale che dovrà portare a recuperare anche il 2012 (dopo che sono stati recuperati il 2010 e il 2011) ai fini della progressione di carriera. Questa sessione dovrà concludersi entro il 30 giugno 2014. In conclusione, Lei tornerà ad avere lo stipendio sulla base dello scatto maturato da settembre 2013, senza alcun recupero. Resta inteso che OO.SS. e ARAN dovranno concludere l’accordo entro giugno. Per ottenere questo risultato, ovviamente si sono mossi tutti i sindacati, compreso lo Snals.
(Elio Costa 30.01.2014)

Domanda : Ferie
Quesito riguardo alle ferie dei docenti: i 6 giorni di ferie chiesti dai docenti durante il periodo delle lezioni per motivi personali/familiari (art. 15, comma 2 CCNL 2006-2009), alla luce della nuova normativa sulle ferie ora possono essere concessi solo se non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica? In poche parole, si devono trovare loro la sostituzione come peri giorni di ferie non motivati o è ancora valido il citato comma 2?
Risposta:
L’articolo 1, comma 54, della legge di stabilità 2013, la n. 228 del 24 dicembre 2012, ha disapplicato dal 1° settembre 2013 il comma 9 dell’art. 13 del CCNL scuola 2006/2009 nella parte in cui stabiliva che il personale a tempo indeterminato usufruiva delle ferie durante i periodi di sospensione delle “attività didattiche”, estendendo il periodo in cui detto personale può essere posto in ferie sino a comprendere tutti i periodi di sospensione delle “lezioni” definiti dai calendari scolastici regionali.
Altre disapplicazioni sono state introdotte dall’articolo 5, comma 8, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, entrato in vigore il 7 luglio 2012 e riguardano il comma 15 dell’art. 13 (“All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che per il personale a tempo indeterminato”) e l’art. 19, comma 2, terzo periodo (“La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di usufruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”).
Non mi pare, quindi, che siano intervenute modifiche alla norma contrattuale dell’art. 15 comma 2, che consente al personale a tempo indeterminato di usufruire per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione, oltre che dei 3 giorni di permesso retribuito, anche dei 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
(Elio Costa 14.10.2013)

Domanda : Calcolo ferie
Sono un assistente amministrativo a td (con oltre tre anni di servizio) con orario di 36 ore settimanali distribuiti, previo accordi con la dirigenza, su 5 giorni lavorativi (il sabato è libero). come vengono calcolati i giorni di ferie spettanti?
Risposta
Il numero di ferie spettanti è di 32 giorni lavorativi come per il personale che presta servizio su sei giorni, utilizzando però il calcolo previsto dal comma 5 dell’art. 12 del CCNL 29.11.2007: ferie richieste dal lunedì al venerdì, viene considerato anche il sabato ai fini del computo delle ferie mentre i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
(Elio Costa 12.09.2013)

Domanda : Calcolo ferie
Chiedo gentilmente questo: applico per le ferie non godute il coefficiente 2.50 e 2.66. posso sapere dove posso trovare la normativa che stabilisce questo dato?
Risposta:
Occorre fare riferimento all’art. 13 del CCNL 29.11.2007; il coefficiente 2,5 è il numero di giorni di ferie spettanti per ogni mese di servizio con una anzianità inferiore a 3 anni (30 : 12 = 2,5) e 2,66 è il numero di giorni di ferie spettanti per ogni mese di servizio con una anzianità di almeno 3 anni (32 : 12 = 2,66).
(Elio Costa 18.07.2013)

Domanda : Compensi esami di stato
Sono un’insegnante di lingue e sono stata nominata commissario esterno su due classi bilingui appartenenti alla stessa commissione. Ho deciso di scriverLe in quanto non mi sono chiare le modalità di compenso relative alla mia funzione e alla distanza.
Pertanto, gradirei sapere se il calcolo viene effettuato considerando la sede di servizio oppure quella di residenza. Inoltre desidero che gli stessi chiarimenti prendano in considerazione sia la situazione di una docente di ruolo sia quella di una supplente. In quest’ultimo caso, può essere considerata l’ultima sede di servizio?
Risposta:
Le indicazioni operative relative alla corresponsione dei compensi spettanti ai componenti le commissioni degli esami di stato, fissati dal decreto interministeriale 24 maggio 2007, sono contenute nella nota ministeriale prot. n. 7054 del 2 luglio 2007. La quota del compenso forfetario riferito alla trasferta è determinata in base ai tempi di percorrenza fra la sede di servizio o di residenza e la sede d’esame. In caso di nomina di personale non in servizio o estraneo all’amministrazione, va presa a riferimento, come sede di servizio, la sede dell’Ufficio scolastico provinciale di appartenenza dell’istituzione scolastica dove si svolgono gli esami. In ogni caso, fra sede di servizio e la sede di residenza, va presa in considerazione, in termini di tempo di percorrenza, quella più vicina alla sede d’esame. Per l’individuazione dei tempi di percorrenza, vanno presi a riferimento gli orari ufficiali dei mezzi di linea extraurbani più veloci in vigore all’inizio delle operazioni d’esame e utili per raggiungere la sede d’esame in tempo utile per l’espletamento dell’incarico. Non assumono rilevanza né i mezzi effettivamente utilizzati per l’espletamento dell’incarico, né le spese effettivamente sostenute. Il compenso è fissato in € 171 per il personale nominato nel comune di servizio o di residenza o raggiungibile in non più di 30 minuti, in € 568 se raggiungibile in un tempo compreso tra 31 e 60 minuti, in € 908 se raggiungibile in un tempo compreso tra 61 e 100 minuti e in € 2.270 se raggiungibile in un tempo superiore a 100 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci. Naturalmente il compenso non varia in ragione dello stato giuridico (di ruolo o supplente).
(Elio Costa 01.07.2013)

Domanda : Rientro dopo il 30 aprile
Le chiedo chiarimenti su una questione perla quale ho trovato pareri discordanti. L’oggetto è l’art 37 del CCNL/2007 e la questione dell’assenza del titolare per 150 giorni o 90 “ivi compresi i periodi di sospensione delle attività didattiche”. E’ quest’ultima dicitura sulla quale ho dei dubbi: se un docente è stato assente dall’inizio dell’anno continuativamente fino al giorno prima di Pasqua, poi la scuola l’ha considerato “presente”, con ripresa formale durante le vacanze, e poi di nuovo assente alla ripresa delle lezioni tanto da effettuare una conferma contrattuale al supplente che lo sostituisce (art. 7comma 5 del D.M. 131/07), i 150 giorni o 90 dalla ripresa delle lezioni dopo Pasqua si ricominciano a contare oppure le vacanze sono ricomprese nel conteggio anche se il docente non ha coperto le stesse con un’assenza tipica? Perché la norma però parla di un’assenza che deve ricomprendere anche i periodi di sospensione?
Risposta:
Il carattere continuativo del periodo o dei periodi di assenza viene interrotto se il titolare riprende servizio anche per un solo giorno, ivi inclusi i periodi di sospensione dell’attività didattica non compresi nei provvedimenti che danno titolo all’assenza. Se il titolare è presente, anche solo formalmente con la messa a disposizione, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, si interrompe il carattere continuativo del periodo o dei periodi di assenza ai fini dell’eventuale rientro a disposizione dopo il 30 aprile.
(Elio Costa 04.06.2013)

Domanda : Ferie
Assistente amministrativo in servizio dal 10/09/2012 con nomina fino all’avente diritto (adesso fino al 31/08/2013) per 36 ore settimanali con 10 anni di supplenze: quanti giorni di ferie e festività soppresse gli spettano ? Il mese di settembre viene considerato mese intero? Le festività si maturano ogni tre mesi di effettivo servizio? Considerando che nel mese di settembre non ha lavorato 30 giorni è da considerare comunque mese intero?
Collaboratore scolastico in servizio con nomina dall’ ufficio scolastico territoriale dal 29/09/2012 al 30/06/2013 per numero 6 ore settimanali come vengono calcolati i giorni di ferie e le festività?
Risposta
Al personale a tempo determinato, per il rinvio dell’art. 19. comma 1, del CCNL, si applica l’art. 13 del medesimo contratto. Al comma 6 si precisa che nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Infine per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, a norma dell’art. 58, comma 11, del contratto, il numero dei giorni di ferie e di festività soppresse spettano, nel caso di tempo parziale verticale, in proporzione ai giorni lavorati. Nel caso in questione i giorni di ferie vanno rapportati ai mesi di lavoro (9/12mi) e successivamente ai giorni lavorati nella settimana (se è impegnato 1 giorno su 6, spetterà un sesto).
(Elio Costa 30.05.2013)

Domanda : Rientro dopo il 30 aprile
Le chiedo chiarimenti su una questione perla quale ho trovato pareri discordanti. L’oggetto è l’art 37 del CCNL/2007 e la questione dell’assenza del titolare per 150 giorni o 90 “ivi compresi i periodi di sospensione delle attività didattiche”. E’ quest’ultima dicitura sulla quale ho dei dubbi: se un docente è stato assente dall’inizio dell’anno continuativamente fino al giorno prima di Pasqua, poi la scuola l’ha considerato “presente”, con ripresa formale durante le vacanze, e poi di nuovo assente alla ripresa delle lezioni tanto da effettuare una conferma contrattuale al supplente che lo sostituisce (art. 7comma 5 del D.M. 131/07), i 150 giorni o 90 dalla ripresa delle lezioni dopo Pasqua si ricominciano a contare oppure le vacanze sono ricomprese nel conteggio anche se il docente non ha coperto le stesse con un’assenza tipica? Perché la norma però parla di un’assenza che deve ricomprendere anche i periodi di sospensione?
Risposta:
Il carattere continuativo del periodo o dei periodi di assenza viene interrotto se il titolare riprende servizio anche per un solo giorno, ivi inclusi i periodi di sospensione dell’attività didattica non compresi nei provvedimenti che danno titolo all’assenza. Se il titolare è presente, anche solo formalmente con la messa a disposizione, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, si interrompe il carattere continuativo del periodo o dei periodi di assenza ai fini dell’eventuale rientro a disposizione dopo il 30 aprile.
(Elio Costa 04.06.2013)

Domanda : Ferie
Assistente amministrativo in servizio dal 10/09/2012 con nomina fino all’avente diritto (adesso fino al 31/08/2013) per 36 ore settimanali con 10 anni di supplenze: quanti giorni di ferie e festività soppresse gli spettano ? Il mese di settembre viene considerato mese intero? Le festività si maturano ogni tre mesi di effettivo servizio? Considerando che nel mese di settembre non ha lavorato 30 giorni è da considerare comunque mese intero?
Collaboratore scolastico in servizio con nomina dall’ ufficio scolastico territoriale dal 29/09/2012 al 30/06/2013 per numero 6 ore settimanali come vengono calcolati i giorni di ferie e le festività?
Risposta
Al personale a tempo determinato, per il rinvio dell’art. 19. comma 1, del CCNL, si applica l’art. 13 del medesimo contratto. Al comma 6 si precisa che nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Infine per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, a norma dell’art. 58, comma 11, del contratto, il numero dei giorni di ferie e di festività soppresse spettano, nel caso di tempo parziale verticale, in proporzione ai giorni lavorati. Nel caso in questione i giorni di ferie vanno rapportati ai mesi di lavoro (9/12mi) e successivamente ai giorni lavorati nella settimana (se è impegnato 1 giorno su 6, spetterà un sesto).
(Elio Costa 30.05.2013)

 

Domanda : Ferie spettanti
Come si calcolano le ferie al personale di ruolo e non che ha usufruito di periodi di assenza con riduzione al 30%; inoltre è ancora valido il discorso dei 30 giorni di ferie nel primo triennio di ruolo?
Risposta
Il congedo parentale con trattamento economico al 30% non è utile agli effetti relative alle ferie e alla tredicesima mensilità. Si veda al riguardo il comma 5 dell’art. 34 del D.Lgs 151/2001.
Per quanto riguarda poi i giorni di ferie spettanti, occorre fare riferimento all’art. 13 del CCNL 29.11.2007: la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi, ridotti a 30 per i neo-assunti che hanno meno di tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestati.
(Elio Costa 27.05.2013)

Domanda : Infortunio sul lavoro
Chiedo gentilmente delucidazioni in merito ad infortunio avvenuto ad un collaboratore scolastico nominato su una supplenza breve e saltuaria con contratto dal 12.03.2013 al 24.03.2013. In data 21/03/2013 il collaboratore nel pulire le finestre s’infortuna la mano. L’ufficio di segreteria apre l’infortunio facendo denuncia all’INAIL, alla Questura e all’Assicurazione. Il collaboratore resta in infortunio dal 21.03.2013 al 03.05.2013. La domanda che le faccio in merito è la seguente: La scuola è tenuta a pagare il collaboratore per il periodo che va dal 25.03.2013 al 03.05.2013? C’è una legge o normativa che disciplina questo caso?
Risposta:
L’art. 20 del CCNL 29.11.2007 stabilisce, al comma 1, che “In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, lettera a).” Al comma 3 viene poi precisato che “Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendente con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra”.Mi pare quindi di poter concludere che l’intera retribuzione spetta per tutta la durata del contratto e non oltre. Nel periodo in cui l’interessato si trova ancora in infortunio, potrà accettare eventuale altro incarico a tempo determinato senza assumere servizio nei limiti della durata dell’infortunio con relativo riconoscimento giuridico ed economico.
(Elio Costa 09.04.2013)

Domanda : Esami di stato
Sono una insegnante precaria di A017. Quest’anno ho avuto la supplenza annuale fino al 30/06/2013. Ho preso congedo parentale dal 10/09/2012 al 28/04/2013, interrotto da qualche periodo di malattia mia e dei bambini più grandi e da circa una settimana di ferie. Ho preso, poi, un periodo di aspettativa dal 29/04/2013 fino al 29/05/2013. Il 30/05/2013 riprenderò il lavoro a disposizione, avendo maturato 150 gg di assenza continuativa.
La scuola mi ha comunicato che dovrò fare il commissario interno per gli esami di Stato per una classe quinta, essendo la mia materia terza prova in quella classe. Io pensavo che il commissario, in questo caso, lo facesse l’insegnante supplente! Chiedo a lei se, nel mio caso specifico, io sono effettivamente obbligata a fare il commissario interno.
Risposta
La C.M. n. 7 del 19 febbraio 2013, che regola la formazione delle commissioni degli esami di stato, al paragrafo 3.2 “Preclusioni all’espletamento dell’incarico a commissario” precisa che “Non è consentita la presentazione della scheda al personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile” (Ci si riferisce all’obbligo di presentazione della scheda ES1 per i commissari esterni).
“Nel caso di docente designato commissario interno, la nomina è conferita al supplente, a meno che il consiglio di classe non abbia deliberato di designare altro docente di materia diversa”.
(Elio Costa 02.05.2013)

Domanda : L’assegnazione dei docenti alle classi
Qual è la normativa in materia di assegnazione dei docenti alle classi?.
Risposta
L’assegnazione dei docenti alle classi è regolata dagli articoli 7, 10 e 396 del Dlgs 297/94.
Spetta al dirigente scolastico disporre l’assegnazione dei docenti alle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e di concrete proposte formulate dal Collegio dei Docenti in riferimento all’applicazione dei criteri fissati dal Consiglio. Il dirigente ha l’obbligo di dare attuazione all’applicazione dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto. Egli può discostarsene solo in casi eccezionali e motivatamente. Se non applica i criteri fissati dal Consiglio e non tiene conto del parere espresso dal Collegio, il suo atto di assegnazione alle classi è nullo.
(Elio Costa 30.04.2013)

Domanda : come coordinatrice del plesso della scuola primaria di ….,( istituto comprensivo …..) le chiedo se c’è una legislatura che chiarisca cosa debbono fare gli insegnanti in caso di chiusura del plesso di servizio designato come seggio elettorale.
Confidando in una Vostra risposta Vi porgo cordiali saluti
Risposta
La chiusura del plesso perchè sede di seggio elettorale determina l’impossibilità per i docenti e gli ATA a svolgere i propri obblighi contrattuali che sono quindi legittimati ad assentarsi senza alcun vincolo di restituzione e/o recupero delle relative ore/giornate come in tutti i casi di chiusura della scuola per causa di forza maggiore come, ad esempio, nel caso di nevicate, alluvioni, disinfestazioni ecc. .
I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne e tale chiusura è “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.
L’O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30), prevede che : “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”.
Una eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio che preveda la prestazione lavorativa del personale ATA, originariamente assegnati ai plessi dove non si svolgono le elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, può avvenire, in relazione a conclamate esigenze di servizio, ma soltanto se previsto dal contratto di scuola ( flessibilità contrattata).
(Elio Costa 19.02.2013)

Domanda : Ferie e part time
Si chiede se un docente con contratto al 30/6 ma con 9 ore (spezzone) distribuito in 3 giorni debba calcolare i giorni di ferie spettanti in base a 6 giorni a settimana (come per il personale a tempo pieno) oppure si deve effettuare la proporzione considerando solo i 3 giorni a settimana come avviene per il part time verticale?
Risposta:
Al personale assunto a tempo determinato si applicano le stesse disposizioni in materia di ferie stabilite dal contratto per il personale a tempo indeterminato. In materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute occorre tener presente che la retribuzione, in caso di tempo parziale, deve essere rapportata alla retribuzione ridotta in caso di tempo parziale orizzontale (senza riduzione del numero dei giorni di ferie). Tale retribuzione sostitutiva deve invece essere rapportata alla retribuzione intera in caso di tempo parziale verticale, che implica una riduzione del numero dei giorni di ferie. In definitiva la riduzione si effettua una sola volta: o sui giorni spettanti (tempo parziale verticale) o sulla retribuzione (tempo parziale orizzontale).
(Elio Costa 18.02.2013)

 

Domanda : Informazioni
Volevo tre informazioni:
1) pur essendo un iscritto Snals presso la vostra sede dal 12/10/2012, non riesco a trovare il modo di registrarmi al sito. Devo fare qualche richiesta a voi per avere un username ed una password?
2) sono stato assunto di ruolo nel sostegno a partire dall’ 1 settembre 2012 ma, per il non raggiungimento dei 180 giorni lavorativi, l’anno di prova è stato rinviato al prossimo anno scolastico. Posso comunque far domanda di utilizzazione in un’altra scuola che non sia quella dove sono stato assegnato quest’anno scolastico? in caso che modulo dovrei compilare? in che periodo deve essere presentata questa domanda di utilizzazione?
3) malgrado l’anno di prova sia stato rinviato al prossimo anno scolastico, posso comunque fare richiesta per il part-time di tipo verticale per il prossimo anno scolastico? potrei avere il modulo via mail?
Risposta:
1) Non è possibile accedere all’area riservata del ns. sito in quanto non è ancora attiva.
2) Il personale assunto in ruolo dal 1° settembre 2012 dovrà presentare domanda di trasferimento (non di utilizzazione) per l’assegnazione della sede definitiva a decorrere dal prossimo anno scolastico 2013/2014. I termini sono previsti dopo il 20 marzo circa.
3) Il part time può essere chiesto anche dai docenti che non hanno ancora superato il periodo di prova. Le allego la modulistica da presentare al suo Dirigente Scolastico entro il prossimo 15 marzo.
(Elio Costa 14.02.2013)

Domanda : Validità anno scolastico e retribuzione estiva
Buongiorno, avrei bisogno urgente di un chiarimento circa il quesito sotto riportato:
– Insegnante con nomina dal 17/09/2012 al 31/08/2013 in congedo obbligatorio per maternità fino al 21/01/2013 dal 22/1 al 21/03/13 mm.2 (gg.59) in congedo parentale (gg.30 pagati per intero e gg.59 al 30%)
• Quali sono i requisiti per maturare i 180 giorni di servizio ai fini della validità dell’anno scolastico;
• Quali sono i requisiti perché l’interessata maturi il diritto alla retribuzione estiva?
• L’eventuale partecipazione agli scrutini finali deve essere effettiva, con l’obbligo, quindi, di rientro in classe dell’Insegnante prima del 30 aprile?
Risposta
I periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151 sono computati nell’anzianità di servizio: Sono quindi validi ai fini del diritto alla retribuzione delle vacanze estive e per il riconoscimento dell’anno scolastico come anzianità di servizio per l’inserimento nelle graduatorie.
Nel caso in cui il titolare rientri dopo il 30 aprile con applicazione dell’art. 37 del CCNL (assenza continuativa nell’anno scolastico per un periodo non inferiore a 150 giorni, ridotti a 90 nelle classi terminali), il contratto al supplente viene prorogato fino al termine degli scrutini e degli esami (diversi però da quelli di maturità). Il titolare cioè non fa gli scrutini ma spetta al supplente.
(Elio Costa 17.01.2013)

Domanda : Chiarimenti su festività soppresse
Le festività soppresse possono essere godute, se non fruite nell’anno di competenza, nell’ anno scolastico successivo?
Risposta:
L’art. 14 del CCNL 29.11.2007 disciplina l’attribuzione di 4 giornate di riposo ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, stabilendo che vanno fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono, a richiesta degli interessati.
Non viene prevista la possibilità di fruizione nell’anno scolastico successivo, come invece stabilito per le ferie non godute in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, (si veda l’art. 13, comma 10 del CCNL che consente al personale ATA di fruire delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno successivo).
Nel caso in cui le quattro giornate di riposo non siano state fruite per fatto derivante da motivate esigenze inerenti all’organizzazione dei servizi, l’art. 1, comma 3, della legge 937/1977, prevede che siano compensate forfettariamente in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde (€ 4,39 lorde giornaliere). Occorre però che sia stata presentata la domanda di godimento delle quattro giornate entro l’anno scolastico di riferimento e che le stesse siano state negate per “motivate” (e non generiche) esigenze di servizio.
(Elio Costa 19.11.2012)

Domanda : Concorso a cattedre
Sono un vostro iscritto. Volevo sapere se il concorso personale docente indetto vale anche per la mia figura (insegnante tecnico pratico C500 e C510). Grazie
Risposta
Per quanto riguarda gli insegnanti tecnico pratici, è stata messa a concorso soltanto la classe C430-Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia, per un numero complessivo di 265 posti a livello nazionale, di cui 20 nella Regione Veneto.
(Elio Costa 25.10.2012)

Domanda : Elezioni scolastiche e riposi
Ai docenti che partecipano alle operazioni di seggio per le elezioni suppletive del Consiglio di istituto (domenica e lunedì 12 e 13 novembre) quanti giorni spettano di permesso per recuperare il servizio fatto? Entro quando lo debbono fruire?
Risposta:
Occorre fare riferimento all’art. 39 dell’O.M. 15 luglio 1991, n. 215 che così recita:
Art. 39 – Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista – Gratuità della funzione. Recupero del riposo festivo non goduto
1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’espletamento delle relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l’esonero dal servizio in un giorno feriale nell’ambito della settimana immediatamente successiva.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.
(Elio Costa 18.10.2012)

Domanda : Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza può anche non essere eletto tra le RSU, pur essendo queste presenti in una scuola?
Risposta:
L’art. 73 del CCNL 29.11.2007, comma 1, stabilisce che qualora il RLS non possa essere individuato tra i componenti la RSU, la stessa RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.
(Elio Costa 15.10.2012)

Domanda : Contratto AGIDAE
Lavoro come insegnante di religione 13 ore settimanali in una scuola privata (10 ore alla primaria e 3 alla secondaria di I grado) che utilizza come CCNL AGIDAE.
Vorrei sapere quante ore dovrei dare alla scuola per coprire le ferie estive e a cosa queste ore sono riferite. Gli stessi quesiti vi pongo per quanto riguarda le 50 ore riguardanti la funzione di docente nel mio caso.
E infine esiste un fondo complementare?
Risposta:
Il CCNL Scuola AGIDAE 2010/2012 prevede fino ad un massimo di 50 ore annue per attività di aggiornamento, attività di programmazione, progettazione, revisione e gestione del POF e incontri collegiali con genitori o specialisti/esperti. Dette ore sono proporzionalmente ridotte per i docenti a tempo inferiore all’orario contrattuale settimanale, ma non possono essere inferiori a 20 ore annue. Nel suo caso le ore dovrebbero essere ridotte a 30 annue.
Per quanto riguarda le 70 ore annue, esse possono essere richieste per a) attività e/o discipline non curriculari o anche curriculari programmate dal Collegio dei docenti e/o dal Consiglio di classe, in orario non curriculare; il loro utilizzo è finalizzato principalmente ad attività quali: recupero, sostegno e preparazione agli esami o altre attività deliberate dal Collegio dei docenti proprie della funzione del livello; b) uscite didattiche giornaliere, limitatamente alle ore eccedenti l’orario individuale; c) eventuali supplenze saltuarie per un massimo di 10 ore per anno scolastico. Sono ridotte a 25 ore annue per orari fino ad 1/3 dell’orario settimanale contrattuale e sono ridotte a 50 ore annue per orari fino a 2/3 dell’orario settimanale contrattuale (mi sembra il suo caso).
L’art. 34 del Contratto prevede un incentivo economico di produttività per il personale assunto a tempo indeterminato.
(Elio Costa 2.10.2012)

Domanda : Concorso ordinario
Sono un’insegnante di scuola primaria assunta a tempo indeterminato su posto comune.
Sarei interessata a partecipare al concorso docenti per SOSTEGNO, ma ho letto che il personale docente di ruolo è escluso. E’ in previsione un ricorso nazionale o una petizione? Vorrei aderire.
Vorrei inoltre ricevere informazioni sul corso di riconversione su sostegno: sembra verrà attivato a breve e sia su base volontaria. Io avevo già presentato domanda e disponibilità a riguardo.
Risposta:
Il Decreto n. 82 del 24 settembre 2012 di indizione del concorso ordinario esclude, all’art. 2, comma 6, la partecipazione dei docenti in servizio nelle scuole statali con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda la sua partecipazione per il sostegno, occorre tener presente che viene richiesto il possesso del relativo titolo di specializzazione, che mi sembra lei non possieda, visto che mi chiede chiarimenti per il corso di riconversione per il personale in esubero per il conseguimento appunto della specializzazione per le attività di sostegno.
Per questi ultimi corsi c’è stato recentemente un incontro al Ministero e prossimamente dovrà essere emanata un’apposita circolare. Secondo le indicazioni fornite nel citato incontro si attiveranno 31 corsi con un numero di partecipanti compreso tra 40 e 50; la volontà dell’Amministrazione è di farli partire rapidamente con riferimento a 5 università “capofila”: Milano Cattolica, Padova, Firenze, Bari e Salerno, che, a loro volta, si organizzeranno a rete sul territorio tenendo presente le domande.
L’incontro conclusivo OOSS e MIUR è ipotizzato per il 9 ottobre.
Infine, per eventuali ricorsi contro il decreto del concorso, lo SNALS per il momento non ha assunto alcuna decisione in merito; non so se lo farà in seguito.
(Elio Costa 1.10.2012)

Domanda : Concorso ordinario
Avrei bisogno di un chiarimento riguardo il concorso insegnanti 2012-2013.
La mia domanda è per chi, come me, ha terminato la laurea specialistica (3+2) nell’anno 2004/2005 è in automatico escluso dalla partecipazione al concorso?
Risposta:
Il concorso è aperto a tutti i laureati in possesso di abilitazione all’insegnamento. Sono inoltre ammessi i candidati in possesso di laurea alla data del 22 giugno 1999, che, alla stessa data, consentiva l’ammissione al concorso e coloro che hanno conseguito la laurea entro l’anno accademico 2001/2002, se quadriennale, o entro l’anno accademico 2002/2003, se quinquennale.
Non sono previste altre eccezioni.
(Elio Costa 1.10.2012)

Domanda : Fondo Espero e ruolo del Sindacato
A proposito del Fondo Espero, che ruolo ha il Sindacato?
Risposta :
Il Fondo Espero nasce a seguito di un accordo istitutivo sottoscritto il 14 marzo 2001 in sede di contrattazione di comparto tra le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, SNALS. GILDA e ANP-CIDA e l’Aran.
Il Sindacato non ha un ruolo specifico previsto dallo Statuto, in quanto sono i Lavoratori aderenti a partecipare alla gestione del Fondo. Questa partecipazione però viene svolta praticamente dalle OO.SS. attraverso gli Organi del Fondo, a composizione bilaterale e paritetica: l’Assemblea dei delegati eletta per metà (30 delegati) dagli aderenti al Fondo su liste di fatto presentate dai Sindacati, il Consiglio di Amministrazione, eletto per metà (9 componenti) dall’Assemblea su liste presentate dai Sindacati, il Collegio dei Revisori, eletto per metà (2 effettivi e 1 supplente) dall’Assemblea con liste presentate dal Sindacato, il Presidente e il Vicepresidente, eletti dal Consiglio, uno in rappresentanza dei lavoratori associati (Sindacati) e uno dall’Amministrazione, alternativamente.
L’altra metà dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori viene designata dall’Amministrazione (MIUR).
(Elio Costa 2.07.2012)

Domanda : Pasto Insegnanti
Sono una vostra iscritta e vorrei sapere cosa prevede il contratto per il personale docente della scuola dell’infanzia in riferimento al pasto delle insegnanti dal momento che nella nostra scuola siamo tutte in servizio ma non è garantito il pasto completo per nessuna docente e questo ci crea gravi disagi soprattutto quando al servizio con i bambini si aggiungono le riunioni. Grazie
Risposta: Per il personale della scuola non è ancora previsto il pasto gratuito o i buoni pasto.
Per quanto riguarda il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa, il contratto prevede all’art. 28, comma 10, che il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.
( Elio Costa 31.05. 2012)

Domanda : sono un’insegnante iscritta da più anni al vostro sindacato, insegno in una scuola primaria paritaria e parificata e sono assunta a tempo indeterminato con CCNL Agidae.
A maggio ho avuto un bimbo e, goduta la maternità obbligatoria, ho richiesto altri 4 mesi di maternità facoltativa che terminerà il 4 gennaio 2012. So che al termine di questo periodo ho diritto a godere delle ferie maturate; vi chiedo: quanti giorni mi spettano?
Inoltre, al mio rientro al lavoro ho intenzione di usufruire delle ore di allattamento. Se il mio monte ore settimanale è di 24, a quante ore di allattamento ho diritto?

Risposta: Le ferie annuali hanno la durata di 33 giorni lavorativi , comprensivi delle festività soppresse.
Per il personale docente assunto a tempo indeterminato le ferie sono godute durante la sospensione estiva delle lezioni. Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi. Le ferie potranno essere godute entro il mese di agosto dell’anno successivo a quello di maturazione (vedi art. 54 contratto AGIDAE).
Per quanto riguarda il congedo parentale (maternità facoltativa), non è valido per la maturazione delle ferie. Avendo usufruito di 4 mesi di congedo parentale, le ferie saranno ridotte di 11 giorni.
Infine i riposi giornalieri durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore.
( Elio Costa 03.10 2011 16.23)