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CONGEDI – PERMESSI

Domanda : Congedo parentale e permessi L. 104
Può il dipendente che usufruisce della legge 104 sospenderlo ogni mese per usufruire dei tre giorni e poi riprendere con il congedo?
Risposta: Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 24/2012 del 1° agosto 2012, prot. n. 37/0014188, si è espresso se sia legittimo un eventuale riproporzionamento del diritto ai tre giorni di permesso mensile ex art. 33. comma 3, L. n. 104/1992, qualora il dipendente fruitore dei suddetti permessi abbia beneficiato di altri congedi a lui spettanti (ad esempio maternità facoltativa), affermando che non è possibile ritenere giustificato un riproporzionamento, in quanto trattasi comunque di assenze “giustificate”, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. L’intento di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione dei permessi mensili L. 104, non sembra possa subire infatti una menomazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri diversi.
Di contro, il TAR Molise, con la sentenza 2332/2019, si è pronunciato stabilendo che chi sta usufruendo del congedo parentale non può richiedere i permessi per la legge 104 in quanto durante il periodo di congedo parentale l’attività lavorativa viene sospesa e che tale sospensione non è idonea a far maturare, in capo al lavoratore, gli ulteriori permessi di cui all’articolo 33 della L. 104, in quanto, secondo il TAR, il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti presuppone, necessariamente, lo svolgimento in essere e la costanza dell’attività lavorativa durante la quale tali permessi vengono a maturare..
(Elio Costa 27.11.2019)

Domanda : Sono un’insegnante precaria nella scuola e ogni anno vengo nominata dalla seconda fascia delle graduatorie d’istituto. Il prossimo anno, il 5 settembre 2020, mi sposo. Per evitare di essere lontana il giorno delle convocazioni, ho pensato di posticipare il viaggio di nozze. Avrò comunque diritto al congedo matrimoniale nonostante al momento del matrimonio io non abbia un contratto attivo?
Risposta: L’art. 19, comma 12, del contratto del personale della scuola stabilisce che il personale docente e ATA assunto a tempo determinato ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
Sembra quindi evidente che per poter usufruire del permesso debba esserci in atto un contratto al momento del matrimonio, il matrimonio cioè deve avvenire in un momento in cui il docente ha un rapporto di lavoro con la scuola.
(Elio Costa 27.11.2019)

Domanda : Congedo parentale in caso di affido
Sono un insegnante supplente a tempo determinato presso una scuola primaria (contratto da settembre 2019 a giugno 2020). Ho una ragazza in affido e desidero prendere un paio di giorni di congedo parentale. In precedenza ho lavorato nel settore privato e facevo domanda all’INPS, che la elaborava e poi la comunicavo al datore di lavoro. Questa volta però l’INPS mi ha risposto che non funziona così nella pubblica amministrazione e che devo richiederli direttamente alla scuola. Sono a chiedervi come devo muovermi e una vostra conferma che ho diritto anche come insegnante supplente ai giorni di congedo parentale
Risposta: Il congedo parentale in caso di adozione o affido può essere usufruito entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia. Il trattamento economico (per il personale della scuola primo mese intero, cinque mesi al 30%) spetta entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia.
I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 e gli 8 anni sono indennizzabili nella misura del 30% della retribuzione in godimento a condizione che il reddito del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (per il 2019 = 16.672,82).
Il congedo spetta anche al personale supplente e la richiesta va presentata al Dirigente della scuola di servizio.
(Elio Costa 19.11.2019)

Domanda : Congedo per adozione internazionale
Nel caso di una adozione internazionale di minore, di quanti giorni di congedo parentale si può usufruire e come è retribuito e se ciò è possibile anche nel periodo in cui il piccolo non risulta ancora entrato in famiglia e si trova ancora all’estero e i genitori adottivi vanno a prenderlo. Non abbiamo ben chiaro se ha diritto prima anche di 5 mesi di congedo per maternità e a seguire di quelli per parentale.
Risposta:
In caso di adozione sia nazionale che internazionale spetta il congedo di maternità della durata di 5 mesi + il giorno di ingresso in Italia.
Nel caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito anche durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo frazionato e spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione.
Il congedo non fruito antecedentemente all’ingresso del minore in Italia è fruito, anche frazionatamente, entro i 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso del medesimo.
La lavoratrice, che, per il periodo di permanenza all’estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità (retribuito), può avvalersi di periodi di congedo non retribuito.
Per la permanenza all’estero l’eventuale congedo non retribuito spetta per il tempo richiesto per la pratica di adozione e per entrambi i genitori, se è richiesta la loro presenza contemporanea.
Il congedo parentale (6 mesi per la madre, 7 mesi per il padre, 11 mesi complessivi fra i due genitori) può essere fruito entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione e comunque entro il compimento della maggiore età dello stesso.
Il trattamento economico (primo mese intero, cinque mesi al 30%) spetta entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia. I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato sono indennizzabili nella misura del 30% della retribuzione in godimento a condizione che il reddito del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’AGO.
(Elio Costa 2.04.2019)

Domanda : Congedo straordinario L. 104/92 2 dimora temporanea.
Per sapere se la residenza nel Comune dove abita mia mamma sia un requisito indispensabile per ottenere l’aspettativa in questione o se, in caso contrario, sia sufficiente avere la “dimora temporanea” a casa di mia mamma o nel Comune di mia madre.
Risposta:
Il requisito della convivenza può ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del d.P.R. 223/1989 pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In tal senso la circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012 e la circolare Inps n. 32 del 6 marzo 2012. L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea dovrà risultare antecedente alla presentazione della domanda.
(Elio Costa 21.03.2019)

Domanda : Permessi legge 104 e congedo straordinario
Un dipendente ha usufruito nello stesso mese di congedo straordinario di cui all’art. 42 del d.lgs. 151 del 2001 per giorni 17 e ha chiesto di usufruire anche dei 3 giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992.  I tre giorni di permesso spettano per intero o vanno rapportati al periodo di effettivo servizio nel mese?
Risposta:
Il d.lgs. n. 119 del 2011 ha modificato il disposto dell’ex comma 5 dell’art. 42 del d.lgs. 151 del 2001 che stabiliva che “durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104….”. Sulla base di questa disposizione la Funzione Pubblica con il parere UPPA n. 1/07 del 6 febbraio 2007 era venuta alla conclusione che “se il congedo è utilizzato in una parte anche minima di un mese, in questo stesso mese non sarà possibile usufruire dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della citata legge 104.”
Con l’intervenuta modifica viene previsto all’attuale comma 5 bis che “ i genitori, anche adottivi, possono fruirne alternativamente (del congedo biennale), ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 e 33, comma 1, del presente decreto.” La circolare n. 1 del 21.02.2012 della Funzione Pubblica ha precisato a questo proposito che “..il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave diversa dal figlio nell’ambito dello stesso mese può fruire del congedo in esame e dei permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992. …. nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo (ovvero di ferie, aspettative od altre tipologie di permesso) e dei citati permessi di cui all’art. 33, comma 3, da parte del dipendente a tempo pieno questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3 giorni) e non è previsto un riproporzionamento”.
(Elio Costa 31.08.2017)

Domanda : Permessi personale in part time verticale
Chiedo delucidazioni circa il numero di giorni di permesso retribuito per motivi personali/di famiglia. Sono una docente di ruolo con contratto part time verticale di 9. Quanti giorni di permesso retribuito posso chiedere? La segreteria amministrativa dell’Istituto mi dice che non mi spettano 3 giorni. È così?
Risposta
Il contratto non fa alcuna distinzione fra personale a tempo pieno e personale a tempo parziale per quanto riguarda i permessi per motivi personali o familiari, ad esclusione delle ferie. Pertanto al personale in part time verticale spettano gli stessi giorni di permesso del personale a tempo pieno e cioè 3 giorni più eventualmente i 6 giorni di ferie di cui all’art. 13, comma 9, del medesimo CCNL 29.11.2007.
(Elio Costa 31.05.2017)

Domanda : Permessi legge 104
Richiesta dei tre giorni di permesso legge 104 da parte della cognata (sorella del marito); i genitori della cognata sono entrambi ultraottantenni, uno con handicap e l’altra con difficoltà di deambulazione; i fratelli della cognata dichiarano: due di prestare assistenza ai genitori anziani, uno di essere in servizio come docente di un istituto comprensivo (marito della docente che chiede i 3 gg.), l’altra (coniugata) segue il marito fuori regione nelle sue trasferte di lavoro. Nessuno dei fratelli della portatrice di handicap dichiara di essere affetto da patologie invalidanti. La portatrice di handicap è convivente con i genitori ultraottantenni e con le due sorelle che li assistono. Chiedo quindi se possa essere concesso alla docente di usufruire dei 3 gg. L. 104.
Risposta:
I lavoratori legittimati ad usufruire dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104, sono:
– il coniuge
– parenti di primo grado: genitori, figli
– parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli)
– affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero
– affini di secondo grado: cognati (va notato che il coniuge del cognato non é affine, cioè non sono miei affini i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle).
Solo l’estensione della legittimazione ai permessi anche ai parenti e affini di terzo grado (ma non è il nostro caso) presuppone che i genitori o il coniuge della persona da assistere si trovi in una delle condizioni individuate dal Legislatore:
– abbiano compiuto i 65 anni di età
– siano affetti da patologie invalidanti
– siano deceduti o mancanti.
In conclusione quindi i permessi richiesti dagli affini di secondo grado sono concessi purché il richiedente sia l’unico lavoratore che ne fa uso per l’assistenza alla persona con handicap grave come unico referente.
(Elio Costa 26.01.201.76)

Domanda : Assenze per gravi patologie
Per conoscere quando si applica la normativa contrattuale di cui all’art. 17, comma 9, del CCNL (gravi patologie).
Risposta:
La norma contrattuale prevede che in caso di patologie gravi, che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, spetta il trattamento economico intero e non concorrono al cumulo oltre che per i giorni di ricovero ospedaliero, di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Devono quindi ricorrere entrambi i requisiti:
– la gravità della patologia
– il collegamento all’effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.
Sarà la certificazione medica a indicare che il paziente viene sottoposto a terapie i cui effetti sono invalidanti e i giorni di assenza di cui ha bisogno.
(Elio Costa 26.01.201.76)

Domanda : Neo immesso in ruolo e aspettativa
Ho fatto il concorso per scuola primaria e infanzia. Nel caso passassi di ruolo vorrei sapere se fosse possibile chiedere aspettativa prima di iniziare l’anno di prova…se ci potrebbero essere delle condizioni particolari in cui è possibile chiederla.
Risposta:
Per il personale neo immesso in ruolo è possibile la fruizione dell’aspettativa di cui all’art. 18 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007 (aspettativa per motivi di famiglia o personali, di studio o per realizzare una diversa esperienza lavorativa).
Tale opportunità è subordinata al perfezionamento del rapporto di lavoro mediante assunzione in servizio.
(Elio Costa 28.07.2016)

Domanda : Congedo straordinario di due anni
Sono in congedo biennale legge 104; lo posso interrompere per usufruire del congedo per motivi di salute?
Risposta:
Il congedo straordinario di due anni non può essere interrotto per malattia, in quanto durante il congedo straordinario il rapporto di lavoro è sospeso.
(Elio Costa 09.06.2016)

Domanda : Assenza per malattia personale a tempo determinato
Sono una docente a t.d. (con contratto fino al 30 giugno) iscritta in II fascia di istituto. Ho dovuto assentarmi per malattia in seguito ad un ricovero ospedaliero con intervento chirurgico+degenza in ospedale di 7 gg e conseguente periodo di riposo domiciliare. Nel conteggio totale dei giorni di malattia, con relativa riduzione dello stipendio del 50% superato il 30esimo giorno di assenza, sono stati inclusi anche i giorni del ricovero.
Le chiedo: i giorni di degenza in ospedale rientrano nella riduzione del trattamento economico?
Risposta:
Per il personale a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto, il trattamento economico delle assenze per malattia in ciascun anno scolastico è il seguente:
– primo mese intero;
– 2° e 3° mese con retribuzione al 50%
– restante periodo senza assegni
A nulla importa se c’è o meno ricovero ospedaliero.
Per quanto riguarda il trattamento accessorio (compenso funzione docente), ai sensi dell’art.71 della Legge 133/08, fatto salvo il trattamento economico fondamentale previsto dal CCNL indicato sopra, viene effettuata una decurtazione permanente, nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) per i primi 10 giorni, anche se l’assenza si protrae per un periodo superiore. La riduzione non viene operata nel caso di ricovero ospedaliero o day hospital e di convalescenza che segue senza soluzione di continuità un ricovero ospedaliero o un intervento in day hospital.
(Elio Costa 08.06.2016)

Domanda : Congedo parentale
I primi 30 giorni di congedo parentale sono sempre retribuiti anche se usufruiti dopo l’8° anno ed entro il 12° anno di vita del bambino?
Risposta
L’Aran con il parere 5.4.2016 ha chiarito che i primi trenta giorni di congedo parentale sono retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino. Il trattamento economico pari al 100% della retribuzione può essere riconosciuto dopo il sesto anno ma solo fino all’ottavo anno di età del bambino se sussistono le condizioni di reddito previste dalla legge (reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria – Per il 2016 euro 16.311,43).
Quindi dopo lottavo anno il congedo parentale non è in ogni caso indennizzabile.
(Elio Costa 09.05.2016)

Domanda : Congedo biennale e progressione di carriera
Il congedo biennale interrompe la progressione di carriera?
Risposta:
Il congedo straordinario non è utile ai fini della progressione della carriera, che viene ritardata in misura corrispondente alla durata del congedo. In questo senso si sono espressi il Mef con la circolare n. 487 del 25.02.2005, l’Inps con il messaggio n. 13013 del 17.06.2011, la Funzione Pubblica con la nota 2285 del 15/01/2013. Va ricordato però che il Contratto sulla mobilità del personale della scuola riconosce il periodo di congedo utile per la maturazione del punteggio per il servizio e che lo stesso non interrompe la continuità del servizio.
(Elio Costa 20.01.2016)

Domanda : Congedo parentale
Ho ricevuto una proposta di supplenza come insegnante presumibilmente fino al 31/01/2016. Ho una bambina di due anni ( riconosciuta con handicap al 100%); a questo proposito desidererei sapere: posso accettare l’incarico e usufruire dell’astensione facoltativa? Se si, per quanto tempo? Per quanti giorni occorre prendere servizio prima di poterne fare richiesta?
Risposta:
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il periodo complessivo di congedo parentale può giungere sino alla durata di tre anni, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario (11 mesi per entrambi i genitori), usufruibile in misura continuativa o frazionata.
La domanda di congedo parentale va presentata con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni. Rimane in vigore la norma contrattuale che prevede il termine di 48 ore precedenti l’inizio dell’astensione dal lavoro in presenza di particolari e comprovate esigenze che rendano impossibile il rispetto del termine dei 5 giorni.
(Elio Costa 11.01.2016)

Domanda : Congedo o legge 104?
Una docente a tempo indeterminato con figlia minore riconosciuta con handicap in situazione di gravità (già compiuto 12 anni di età) e ricoverata a tempo pieno in struttura, chiede che cosa può fruire se si assenta un giorno per poter accompagnare la figlia ad una visita al di fuori della struttura oppure per colloquio con personale sanitario presso la sede dov’è ricoverata la figlia.
Mi parlava del congedo parentale o del congedo biennale. Posso avere qualche chiarimento?
Risposta:
Con il D.L.vo 15 giugno 2015, n. 80, il limite temporale di fruibilità del congedo parentale per i genitori di bambini con handicap in situazione di gravità viene elevato fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (precedentemente fino all’ottavo anno di vita), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Con il D.L.vo 148 del 14.9.2015 le nuove regole, in un primo momento valide solo fino al 31.12.2015, vengono rese permanenti ed estese agli anni successivi.
Anche per il congedo straordinario di due anni, come per i tre giorni di permesso mensile , uno dei requisiti essenziali per la concessione é l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona con grave disabilità.
Ci sono delle eccezioni, che vengono puntualmente elencate nella circolare Inps 32/2012 e, in particolare, l’interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie appositamente certificate, qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del familiare.
Quindi, nel caso prospettato, consiglierei di chiedere un giorno di permesso retribuito , articolo 33, comma 3, legge 104/1992, per accompagnare la figlia ad una visita fuori della struttura, con apposita richiesta dei sanitari.
Per i colloqui, invece, credo sia possibile richiedere soltanto i normali permessi per motivi personali e familiari.
(Elio Costa 23.11.2015)

Domanda : Permessi Legge 104/92
Volevo chiedere alcuni chiarimenti riguardanti la Legge 104/92 su alcuni quesiti che mi ha posto un ns dipendente. Alla suocera, residente in altra regione, è stata riconosciuta dalla commissione medica la gravità Legge 104/92 art. 3 comma 3 e mi chiedeva che documentazione deve esibire alla scuola: i familiari stretti della signora (marito, figlie e generi) devono dichiarare l’impossibilità di poter provvedere all’assistenza della signora? Mi chiede ancora se per le assunzioni in ruolo avrebbe la precedenza ed infine se potrebbe in caso di necessità prendere i tre giorni consecutivamente?
Risposta:
1) Documentazione: il dipendente interessato dovrà presentare: a) il verbale della commissione medica dal quale risulti l’accertamento  della situazione di handicap grave; b) autocertificazione che certifichi la sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni: il familiare non è ricoverato a tempo pieno, non ci sono altri familiari che usufruiscono dei permessi, presta assistenza nei confronti del disabile, il grado di parentela, la residenza.
2) Il personale che presta assistenza con continuità al coniuge, parente o affine entro il secondo grado (ed in particolari condizioni entro il terzo  grado), ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92, usufruisce della precedenza soltanto nella scelta della sede (comune dove risiede il familiare).
3)I tre giorni di permesso possono essere usufruiti anche consecutivamente. Va tenuto presente che il lavoratore che usufruisce dei tre giorni di permesso per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato ad una distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, deve attestare con titolo di viaggio o con altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
(Elio Costa 11.11.2015)

Domanda : Permessi elettorali
Relativamente ai riposi compensativi in occasione di operazioni elettorali si espone quanto segue: personale docente a tempo determinato – scrutatore occupato nei giorni sabato 30 maggio, domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno – considerando 30 maggio giorno libero da attività, domenica 31 festivo e lunedì 1 giugno pre-festivo come da calendario scolastico deliberato dal C.I. L’interessata chiede un riposo compensativo il 29 giugno. Si chiede quanti sono i riposi compensativi del caso e se la richiesta di riposo compensativo del 29 giugno chiesto dall’interessata può essere accettata vista la distanza dalle operazioni di scrutinio.
Risposta:
Per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento elle operazioni elettorali i lavoratori chiamati a funzioni presso i seggi elettorali hanno diritto a riposi compensativi. Nel nostro caso, quindi, i riposi compensativi sarebbero tre. La C.M. 14 giugno 1990, n. 160 ha precisato che il recupero con altro giorno lavorativo va concordato con l’amministrazione in rapporto alle esigenze di servizio.
(Elio Costa 04.06.2015)

Domanda : Richiesta chiarimenti legge 104
Docente con figlio minore di 3 anni con handicap grave in part-time 14/24. Fino ad ora i 3 giorni di permesso mensile sono stati usufruiti dal marito, ma questo mese richiedono 2 giorni il marito e 1 la nostra docente in part time. Secondo lei come vanno conteggiati i tre giorni di permesso con uno dei genitori in part time? dovendo fare la proporzione la madre avrebbe diritto a 1,75 giorni, ma sentito vari pareri non riesco a trovare una soluzione ragionevole per conteggiarli unitamente al padre a tempo pieno.
Risposta:
Ai genitori di figli con handicap grave viene riconosciuta la possibilità di usufruire, alternativamente nell’ambito dello stesso mese, dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92, però sempre nel limite di tre giorni per soggetto disabile. In caso di contratto di lavoro con part time verticale, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni della settimana, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente. Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. Nel nostro caso non viene precisato come venga svolto il part time. In ogni caso, se alla madre spettano 1 o 2 giorni, e fa richiesta per 1 giorno, al padre spetteranno in ogni caso i restanti due giorni.
(Elio Costa 11.05.2015)

Domanda : Partecipazione corsi di aggiornamento e formazione docenti
Un docente a tempo determinato chiede un giorno di permesso per aggiornamento. Chiedo se ha diritto alla giornata intera e se tale giorno viene retribuito, visto che il docente è a TD. Il CCNL richiama l’informativa d istituto sulla tematica, volevo capire se è possibile non prevedere la concessione di tali giorni, a differenza del CCNL, che ne prevede 5, ma non distingue tra il personale a TD e TI, ma solo altre opportunità, ad esempio la flessibilità del l’orario?
Risposta:
L’art. 64 del CCNL 29.11.2007 dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Il personale docente ha diritto a 5 giorni nel corso dell’anno scolastico senza esclusione alcuna, tempo indeterminato e determinato, supplenti brevi, temporanei o annuali.
Il contratto di istituto non può chiaramente derogare a tale norma. Spetta però al Dirigente scolastico stabilire i criteri di fruizione di tali permessi, che sono materia di informazione preventiva. Un eventuale rifiuto da parte del dirigente potrà essere legittimo solo se la richiesta di partecipazione al corso di formazione/aggiornamento non sia conforme a tali criteri.
(Elio Costa 23.03.2015)

Domanda : Permessi Legge 104
Si chiede cortesemente se i 3 giorni di permesso mensili per la L.104 vanno concessi in proporzione all’orario di servizio settimanale. Presso il nostro Istituto ci sono dei dipendenti che hanno il part-time (30-24-6 ore settimanali)e che usufruiscono dei permessi per la L.104. Quanti giorni hanno diritto?
Risposta:
In caso di contratto di lavoro part time verticale, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni della settimana, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente. Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. Si veda la Circolare Inps n. 133 del 17 luglio 2000.
(Elio Costa 16.02.2015)

Domanda : Permessi Legge 104
Può usufruire dei permessi Legge 104/92 anche il personale con contratto di lavoro a tempo determinato? Si intende i tre giorni mensili e anche congedo biennale. Se sì, che tipo di contratto a tempo determinato deve trattarsi per poter godere dei permessi L. 104/92?”
Risposta:
Per il rinvio previsto dall’art. 19 del CCNL 29.11.2007, i tre giorni di permesso di cui alla L. 104/92 spettano anche al personale a tempo determinato (annuale o temporaneo o breve).
In caso di assistenza a un portatore di handicap per periodi inferiori a un mese i tre giorni di permesso spettanti al richiedente vanno proporzionalmente ridotti. Tale criterio scaturisce da orientamenti Ministeriali secondo cui, quando l’assistenza alla persona handicappata non viene prestata abitualmente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorni di permesso ex lege 104. L’applicazione del criterio in questione comporta pertanto che quando l’assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni (es. 19) ma inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso. Si veda la circolare Inps n. 128 dell’11 luglio 2003 e l’Interpello n. 24/2012 del Ministero del Lavoro.
Per quanto riguarda il congedo biennale, trattandosi di un’aspettativa, spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato supplente annuale o fine al termine delle attività didattiche e ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7, del dPR n. 399/1988 (art. 18 CCNL 20.11.2007) limitatamente alla durata dell’incarico.
(Elio Costa 16.02.2015)

Congedo parentale
Risposta a varie domande
a) Nel caso di genitore “solo” (ad esempio, non riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore) il congedo parentale spetta per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Il periodo massimo retribuito è di 6 mesi, con un’indennità pari al 30% della retribuzione. Il contratto del personale della scuola stabilisce che i primi trenta giorni siano retribuiti per intero. Quindi, nel caso in cui lei usufruisca del congedo parentale per tutti i dieci mesi entro il terzo anno di vita del bambino, gli ultimi quattro mesi non sono retribuiti.
b) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, la lavoratrice madre deve presentare la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. Così, se intende usufruire del congedo dal 20 di febbraio, la relativa richiesta dovrà essere presentata non oltre il 5 febbraio. La domanda può essere inviata anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originale periodo di astensione. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile rispettare il termine minimo di quindici giorni, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione.
c) Il congedo può essere frazionato anche a giorni. Nel suo esempio, in cui risulterebbe in servizio per due giorni alla settimana e in congedo per gli altri tre giorni, la norma viene rispettata e quindi è una richiesta legittima. Sarebbe però opportuno, anche per non creare eccessivi disagi, che nella richiesta, ad esempio, di due mesi di assenza, i giorni della settimana richiesti siano sempre gli stessi. In questo modo, se lei presta servizio, per ipotesi, il mercoledì e il venerdì per 6 ore settimanali, la scuola potrebbe nominare un supplente per i due mesi di assenza attribuendogli le restanti ore (ad esempio 12, se ricopre una cattedra di 18 ore settimanali). Non sta a me entrare nel merito dell’opportunità didattica di una tale soluzione.
d)Nel caso di fruizione frazionata, senza ripresa del servizio, due periodi di assenza a cavallo di un giorno festivo si cumulano. Così, ad esempio, congedo parentale dal lunedì al sabato e ulteriore congedo dal lunedì successivi, la domenica rientra nel congedo parentale.
e) Nel caso invece di sospensione delle lezioni, non c’è cumulo. Così, ad esempio, assente fino all’ultimo giorno prima della vacanze pasquali, assente dal primo giorno alla ripresa delle lezioni, il periodo di sospensione delle vacanze non si cumula con il congedo parentale usufruito.
f) E’ possibile interrompere il congedo parentale per malattia propria o del figlio.
g) Il congedo parentale è un diritto stabilito da una norma legislativa, sottratto alla discrezionalità del Dirigente Scolastico.
(Elio Costa 20.01.2015)

Domanda : Permessi L. 104 e aspettativa per motivi di famiglia
Con la presente Le chiedo alcune informazioni:
1. se si fruisce di una settimana di aspettativa non retribuita per gravi motivi di famiglia, nello stesso mese è possibile fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3 della legge 104?
2. nella richiesta di aspettativa non retribuita per gravi motivi di famiglia (come ad es. assistenza a disabile grave) qual è il margine di discrezionalità del dirigente scolastico nella concessione della stessa? Cosa sarebbe opportuno allegare a giustificazione della richiesta?
3. Avendo già maturato i requisiti per l’opzione donna (sistema contributivo) entro il 31/12/2014 quindi con pensionamento dal 01/09/2015, l’eventuale periodo di aspettativa non retribuita può influire sull’esito del pensionamento stesso?
Risposta:
L’aspettativa per motivi di famiglia interrompe il rapporto di lavoro e non è utile a nessun fine (pensione, TFR, carriera, prova ecc.); conseguentemente, a mio parere riduce proporzionalmente nello stesso mese in cui se ne usufruisce i giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 104. Va richiesta e documentata prima di essere usufruita. L’Amministrazione deve provvedere entro un mese dalla richiesta. Per ragioni di servizio, da enunciarsi nel provvedimento, l’Amministrazione può respingerla, ritardarla o ridurla. La documentazione dovrà essere coerente con i motivi per cui viene richiesta.
Per quanto riguarda i requisiti per la pensione “opzione donna” devono essere maturati entro il 31.12.2014 (57 anni di età e 35 di servizio). Conseguentemente i periodi di aspettativa usufruiti successivamente a tale data non influiscono sui requisiti richiesti, in quanto già maturati.
(Elio Costa 08.01.2015)

Domanda : Assenza per malattia
Sono in malattia dal 24/10/14 all’8/11/14 per intervento chirurgico ambulatoriale. Vorrei sapere quanto e per quanti giorni mi viene trattenuto dallo stipendio e vorrei inoltre sapere se avrò la visita fiscale perché mi é stato detto che, essendo iniziata la malattia venerdì, non ci sarà.
Risposta:
La riduzione del trattamento economico accessorio (nel caso dei docenti la RPD – retribuzione professionale docente) opera per ogni episodio di assenza per malattia, anche di un solo giorno e per i primi dieci giorni di ciascuna assenza per malattia di qualunque durata. L’importo giornaliero lordo varia a seconda dell’anzianità di servizio e precisamente € 5,47 con un’anzianità da 0 a 14 anni, € 6,73 da 15 a 27 e € 8,58 da 28 anni. Non viene operata alcuna riduzione del trattamento accessorio nei casi di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital e per il periodo di convalescenza che segue senza soluzione di continuità il ricovero ospedaliero o l’intervento in day hospital. La visita fiscale non opera nei casi di convalescenza in seguito a ricovero ospedaliero o day hospital, qualora il periodo di riposo sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non dal medico curante). Inoltre la visita fiscale non è più obbligatoria, a meno che le assenze non si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative. Le fasce di reperibilità sono dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.
(Elio Costa 28.10.2014)

Domanda : Permessi legge 104
1 – Avendo una madre invalida al 100% e residente in Sicilia, posso usufruire della 104 in una scuola veneta? Preciso che la mia residenza è in Sicilia, mentre il domicilio, appena prenderò in affitto una casa, sarà per forza di cose in Veneto.
2 – Posso dare la mia disponibilità per le ore eccedenti nonostante io abbia intenzione di provare a usufruire della suddetta 104 o sussiste incompatibilità?
Risposta:
Il presupposto per poter usufruire dei tre giorni di permesso previsti dall’art. 33, comma 3, della legge 104/1992, è costituito dalla certificazione di handicap in situazione di gravità del disabile da assistere, a nulla rilevando la certificazione di invalidità al 100%. Occorre quindi presentare il verbale della commissione medica per l’accertamento dell’handicap in situazione di gravità. Inoltre requisito essenziale per la concessione dei permessi è l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona con grave disabilità. I permessi vanno accordati ad un unico lavoratore, individuato come unico referente per il disabile. Il lavoratore che usufruisce dei tre giorni di permesso per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato ad una distanza stradale superiore a 150 Km, deve attestare con titolo di viaggio o con altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
Nessuna incompatibilità, infine, tra i tre giorni di permesso legge 104 e la disponibilità a prestare ore eccedenti.
(Elio Costa 27.10.2014)

Domanda : Congedo straordinario L. 104
Avrei bisogno di avere un suo parere su un quesito che mi ha posto una docente in congedo biennale per assistenza al genitore con Legge 104: si può interrompere il congedo biennale se la docente che lo usufruisce si ammala?
Risposta:
No, non è previsto. Il congedo biennale è un’aspettativa e, quindi, non può essere interrotto per usufruire di altri congedi. Durante il congedo straordinario il rapporto di lavoro è sospeso, il dipendente conserva il posto, senza diritto a retribuzione, ma ad una indennità. Il periodo di congedo straordinario, infine, non è valido per l’anzianità di servizio.
(Elio Costa 09.10.2014)

Domanda : Assenze per gravi patologie
Avrei bisogno di un cortese chiarimento in merito alle assenze per gravi patologie: rientrano tra queste anche le visite di routine e gli esami connessi che sono richiesti ciclicamente ogni 6 mesi? Da una Vs. Nota sembrava di sì, ma non ho trovato riscontro nel CCNL. Poiché sono direttamente interessata e finora ho sempre chiesto assenza per malattia/visita specialistica, avrei piacere di sapere se posso, da questo a.s. modificare le mie richieste.
Risposta:
Secondo quanto espresso dall’Ufficio Legale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria con la nota prot. n. 8077 del 5 giugno 2013, il beneficio dell’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia spetta anche per le assenze per l’effettuazione delle periodiche visite di controllo delle certificate gravi patologie. Tutto questo per il diritto alla salute del lavoratore che, proprio in virtù della gravità della patologia, deve irrinunciabilmente sottoporsi a ciclici accertamenti clinico-strumentali per l’esatta individuazione della terapia e per la prevenzione di ulteriori complicanze. E’ noto, infatti, che periodici controlli, sia di laboratorio che clinici, sono una condizione indispensabile per ottimizzare l’efficacia terapeutica. Questo è anche il nostro convincimento.
(Elio Costa 11.09.2014)

Domanda : Cure termali
Avrei necessità di effettuare un ciclo di fangoterapia (12 fanghi + 12 bagni). Posso chiedere malattia (visita specialistica-terapia) per 12 giorni?
Risposta:
Il congedo straordinario retribuito per cure termali non esiste più. Pertanto, normalmente, le cure termali devono essere effettuate nell’ambito del periodo delle ferie spettante a ciascun lavoratore. Eccezionalmente, però, tali cure possono essere imputate all’assenza per malattia per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto certificati, quando sia giudicato determinante un tempestivo trattamento termale, anche in associazione ad altri mezzi di cura, prescritto da un medico specialista delle USL e soltanto per le malattie individuate con i decreti ministeriali 22.3.2001, 15.12 1994 e 12.8.1992. Inoltre i giorni di fruizione delle predette cura devono essere imputati alle assenze per malattia e non possono superare i 15 giorni all’anno, come espressamente previsto dall’art. 13 della legge 638/1983. Infine, tra un periodo di effettuazione delle cure e quello delle ferie deve intercorrere un periodo di almeno 15 giorni.
(Elio Costa 09.09.2014)

Domanda : Congedo parentale
Sono un’insegnante di scuola dell’infanzia precaria. Attualmente sono in disoccupazione e mi occupo del mio piccolo di 3 mesi, ma conto di tornare al lavoro a settembre. Essendo iscritta nelle graduatorie ad esaurimento e in quelle di istituto, desidero sapere se, in seguito all’accettazione di una supplenza, avrò diritto al congedo parentale e in che modalità ( tempi di richiesta, durata), anche nel caso di contratti brevi (devo ripresentare la documentazione tra una supplenza e l’altra?).
Risposta:
Innanzitutto le ricordo che, per essere inserita in graduatoria di istituto, prima fascia, dovrà presentare il modello B per la scelta delle istituzioni scolastiche, mediante Istanze on line, entro la scadenza che non è ancora stata stabilita, in quanto le attuali graduatorie scadono con questo anno scolastico.
Per quanto riguarda il suo quesito, per usufruire del congedo parentale occorre assumere effettivo servizio e presentare subito la relativa richiesta. La domanda va presentata con 15 giorni di anticipo rispetto la decorrenza del periodo di astensione, ridotti a quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro in presenza di particolari situazioni personali (é il caso del conferimento di una supplenza breve). La durata dell’astensione parentale non può andare oltre la scadenza del contratto. Nel caso di un successivo contratto, si ripresenta la domanda almeno quarantotto ore prima dell’inizio dell’astensione.
(Elio Costa 06.06.2014)

Domanda : Assenza ciclica
Docente in congedo parentale fino al 22.12.13 – richiesta ferie fino al 5.01 (domenica) e congedo parentale di nuovo fino al 31.01 dal 7.01, giorno libero il sabato – il nuovo decreto deve partire dal 5 domenica non essendo rientrata in servizio?
Risposta:
Mi scuso se rispondo solo ora, ma rientro oggi dopo un’assenza di una decina di giorni.
Facendo riferimento ai messaggi Inps n. 19772 del 18 ottobre 2011 e 28379 del 25 ottobre 2006, nonché delle Circolari n. 8 del 17 gennaio 2003 e 82 del 2 aprile 2001, siamo in presenza di una c.d. “assenza ciclica”, che inizia con la fruizione del congedo parentale e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallata soltanto da ferie, senza però che si verifichi il rientro effettivo della docente. In questo caso i giorni festivi cadenti subito dopo le ferie sono conteggiati come giorni di congedo parentale. Il nuovo decreto di congedo parentale partirà quindi da domenica 5 gennaio.
(Elio Costa 14.04.2014)

Domanda : Permessi per motivi personali
L’art. 15, comma 2, del CCNL/2007 prevede che il dipendente (docente e ATA) ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. E’ il contratto ancora vigente? I motivi personali vanno specificati? Tra i motivi personali non futili, si possono considerare “partecipazione a corso di aggiornamento”, quando l’argomento riguarda non strettamente la materia che insegno, ma la laurea che ho (mi spiego: io insegno matematica, ma vorrei partecipare a corsi di aggiornamento di argomenti geologici, obbligatori per chi come me è iscritto all’Albo dei Geologi).
Risposta:
Naturalmente il Contratto è ancora vigente, fintantoché non sarà rinnovato. I motivi familiari e personali non devono essere particolari o gravi, ma certamente non futili. Le esigenze del lavoratore possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune senso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo e al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola. Pertanto non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’ente di un potere di valutazione della sussistenza o meno della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro (Corte dei Conti, 3 febbraio 1984, n. 1415). Pertanto i motivi possono essere diversi e di varia natura. Non le resta che farne richiesta al D.S., autocertificando il permesso con la motivazione del corso di aggiornamento in questione. In ogni caso è escluso un potere discrezionale del dirigente scolastico e, quindi, la possibilità di diniego.
(Elio Costa 07.04.2014)

Domanda : I riposi giornalieri del padre
Sono inserita in 3a fascia delle graduatorie di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola primaria. Il 2 Gennaio 2014 ho avuto una bambina e di conseguenza sono in astensione obbligatoria fino al 15 Aprile 2014 (la data presunta del parto era fissata per il 16 Gennaio). Durante questi mesi ho stipulato vari contratti a tempo determinato come supplente (e fino al 15 Aprile dovrei essere in maternità fuori nomina). Mio marito, lavoratore dipendente presso un’azienda privata, ha fatto richiesta per usufruire dei “RIPOSI GIORNALIERI DEL PADRE” e a partire dal 2 Aprile 2014 fino al 1° Gennaio 2015 lavorerà per 6 ore al giorno anziché 8. Nella domanda presentata ha dichiarato che la sottoscritta è “una lavoratrice che non ha diritto a riposi giornalieri (parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica, casalinga). Date queste premesse desidererei avere alcune delucidazioni:
– Nel periodo dal 2 al 15 Aprile 2014 potrò accettare comunque qualche supplenza o dovrò rinunciare (pena la perdita per mio marito dei riposi per allattamento)?
– E successivamente e cioè dal 16 Aprile 2014 al 1° Gennaio 2015?
– Il periodo di indennità fuori nomina viene considerato come servizio e quindi utile ai fini del punteggio e l’aggiornamento delle graduatorie?
Risposta:
L’art. 40 del D.Lgs 151/2001, T.U. tutela maternità, prevede che i riposi giornalieri vengono riconosciuti al padre a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre, b)in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga o non ne abbia diritto, c)nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, d)in caso di morte o di grave infermità della madre. Giustamente quindi il marito ha dichiarato che la madre dal 2 aprile è una lavoratrice che non ha diritto ai riposi giornalieri in quanto casalinga. Ciò non toglie però che il padre potrà averne ancora diritto anche se la madre non è più casalinga, ma lavoratrice dipendente, purché la stessa rinunci ai riposi giornalieri. Va tenuto presente anche che i riposi giornalieri non competono al padre nel caso in cui la madre non se ne avvalga perché sta fruendo di astensione obbligatoria o facoltativa. Nel periodo quindi che va fino al 15 aprile, termine del congedo di maternità, lei non potrà accettare alcun contratto, in quanto rientra ancora nel periodo di astensione obbligatoria. Successivamente potrà accettare eventuali contratti, ma non potrà usufruire del congedo parentale (l’astensione facoltativa) e naturalmente neppure dei riposi giornalieri entro il primo anno di vita del bambino, a meno che il padre non vi rinunci.
Il periodo fuori nomina non viene considerato servizio ai fini del punteggio per l’aggiornamento della graduatoria.
(Elio Costa 31.03.2014)

Domanda : Congedo straordinario di due anni
Il mio dirigente scolastico mi concede i 3 giorni mensili per la 104 di mio fratello, a seguito di presentazione a settembre-ottobre della documentazione necessaria. Ora ho urgenza di chiedere un congedo parentale di 2 settimane, ma, leggendo sul suo forum, ho inteso che, non essendo i miei genitori “totalmente inabili”, non potrei richiederlo: tuttavia mio padre é ultrasessantacinquenne e infartuato, mentre mia madre, che ha 63 anni, si prende cura di lui, sebbene abbia anch’essa patologie come ipoacusia e attacchi di stati d’ansia documentati da certificati ASL. Può illuminarmi in merito, per favore? Preciso che la preside mi fece presentare, a suo tempo, anche un modulo in cui mia madre dichiarasse che si prendeva cura di mio padre e che, di conseguenza, era impossibilitata ad assistere anche il figlio.
Risposta:
Innanzitutto penso che il suo quesito si riferisca al congedo straordinario previsto dall’art. 42 del D.Lgs n. 151/2001 e non al congedo parentale, che è un’altra cosa…
Il diritto al congedo straordinario da parte dei fratelli sussiste in presenza di due requisiti:
a) la convivenza con il fratello in situazione di disabilità grave;
b) il decesso, la mancanza o la presenza di patologie invalidanti dei genitori.
Per quanto riguarda le patologie invalidanti, esse sono definite dall’art. 2, comma 1, lettera d) del Decreto Interministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e riguardano:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
Naturalmente spetterà al medico certificare se le patologie dei genitori rientrano in queste categorie.
Per quanto riguarda invece i 3 giorni di permesso, spettano ad un parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbia compiuto i 65 anni o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) che sia il referente unico per l’assistenza alla persona in situazione di handicap grave. Nel suo caso, quindi, lei è legittimata ad usufruirne e non è necessario che sua madre dichiari di essere impossibilitata ad assistere il figlio: è sufficiente che sia lei a dichiarare che intende usufruire di tali permessi e che nessun altro familiare ne usufruisce.
(Elio Costa 20.03.2014)

Domanda : Lavoratore con handicap grave
Sono un’insegnante della scuola primaria che, per motivi di salute, usufruisce della legge 104, art.3 comma 3, in base alla quale posso avere 3 giorni al mese di permesso o permessi orari retribuiti. Non ho mai potuto usufruire del part-time, poiché non posso permettermi una riduzione dello stipendio, ma faccio veramente fatica a sostenere i ritmi frenetici della scuola. Vorrei capire se posso usufruire dei permessi orari per L.104 per ridurre l’orario settimanale di servizio durante tutto l’anno scolastico. Vorrei inoltre capire a quante ore corrispondono 3 giorni di permesso.
Risposta:
L’art. 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 prevede che i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo. Il comma 2 dell’articolo prevede per questi soggetti la possibilità di fruire di permessi giornalieri di due ore per orario pari o superiore a 6 ore o ad un ora , per orario inferiore alle 6 ore giornaliere, senza indicazione di un contingente massimo. Il comma 3 stabilisce invece la possibilità di fruire di permessi giornalieri per tre giorni al mese. Le due modalità di fruizione sono alternative e pertanto, in base alla norma, non possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i permessi orari di cui ai commi 2 e 3 nel corso dello stesso mese. (Circolare Funzione Pubblica n. 8/2008 paragrafo 2.2).
In conclusione, i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente nel corso del mese:
– o di tre giorni interi di permesso (a prescindere dall’orario della giornata);
– oppure di due ore di permesso al giorno, se l’orario è almeno pari a sei ore, ridotte a una se inferiore a sei, per ciascun giorno lavorativo del mese.
(Elio Costa 13.03.2014)

Domanda : Permessi per lutto
Una nostra docente usufruiva del congedo straordinario per assistenza familiare con handicap grave. Il familiare è deceduto il 27 febbraio 2014. Il giorno della morte può essere coperto con il congedo straordinario ? Al momento la docente ha richiesto i seguenti 3 giorni per lutto:
venerdì 28 febbraio = 1° giorno di lutto;
sabato = Istituto chiuso
domenica
lunedì = vacanze di carnevale
martedì = vacanze di carnevale
mercoledì = vacanze di carnevale
giovedì = 2° giorno di lutto
venerdì = 3° giorno di lutto
Risposta:
Non vedo quali ragioni possano essere addotte per non considerare nel congedo straordinario anche il giorno della morte.
Gli articoli 15/1 e 19/9 del CCNL 29.11.2007 stabiliscono in tre giorni anche non consecutivi per evento i permessi per lutto, non specificando entro quanto tempo è possibile usufruirne. L’ARAN ha avuto modo di precisare (nota Prot. n. Sc 2/7944 del 19.11.2003) che i tre giorni concessi possono essere utilizzati entro un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso, in considerazione della natura specifica che origina tali permessi. Mi sembra quindi del tutto legittima la richiesta della docente in questione.
(Elio Costa 03.03.2014)

Domanda : Cumulo aspettative
Insegnante di scuola primaria, a partire dal 30/11/2010 e fino al 15/5/2013 ho usufruito del congedo previsto dalla legge 104 per assistere mia madre in situazione di gravità, non in un’unica soluzione, ma in periodi alternati ad altri di ripresa del lavoro e di malattia. Ho letto che l’aspettativa per motivi di famiglia, a qualsiasi titolo, non può superare i due anni nell’arco di tutta la vita lavorativa. Sono molto preoccupata perché nel 2003 e nel 2009 avevo già chiesto ed usufruito di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia e pensavo che questa non avesse niente a che fare con i benefici previsti dalla legge 104.
Risposta:
Il congedo straordinario retribuito concorre con il congedo non retribuito previsto dalla legge n. 53/2000 al raggiungimento del limite massimo di due anni di assenza nell’arco della vita lavorativa. Il predetto limite complessivo di due anni è riferito sia al beneficio individuale fruibile dal dipendente stesso e sia al periodo massimo utilizzabile per prestare assistenza nei confronti di uno stesso soggetto disabile. Tenuto conto, quindi, che il limite normativamente sancito è il biennio nell’arco dell’intera vita lavorativa, il lavoratore non può beneficiare di due o più periodi biennali in presenza di due o più familiari in situazione di disabilità grave. Questo per quanto riguarda il congedo straordinario per l’assistenza alla madre disabile in situazione di gravità, che non ha nulla a che vedere con l’aspettativa per motivi di famiglia prevista dall’art. 18 del CCNL 29.11.2007, che continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3, e la cui durata massima è di 12 mesi. Due periodi di aspettativa si cumulano, ai fini della durata massima di 12 mesi, quando non c’è servizio attivo superiore a 6 mesi. E’ servizio attivo anche il congedo ordinario (ferie) e l’astensione obbligatoria per maternità. In un quinquennio l’aspettativa per motivi di famiglia non può superare due anni e mezzo. (Secondo l’ARAN (nota n. 2350 del 26.6.1995) la durata massima dovrebbe essere di un anno in un triennio.)
(Elio Costa 10.02.2014)

Domanda : Congedo straordinario di due anni
Docente a tempo indeterminato figlia unica con entrambi i genitori anziani con certificazione di legge 104/92:il congedo biennale spetta per ciascuno dei genitori (2 anni per ogni disabile?) o solamente per uno?
Risposta:
Il congedo straordinario retribuito concorre con il congedo non retribuito previsto dalla legge n. 53/2000 al raggiungimento del limite massimo di due anni di assenza nell’arco della vita lavorativa. Il predetto limite complessivo di due anni è riferito sia al beneficio individuale fruibile dal dipendente stesso e sia al periodo massimo utilizzabile per prestare assistenza nei confronti di uno stesso soggetto disabile. Tenuto conto, quindi, che il limite normativamente sancito è il biennio nell’arco dell’intera vita lavorativa, il lavoratore non può beneficiare di due o più periodi biennali in presenza di due o più familiari in situazione di disabilità grave. In tal senso si vedano la circolare Inpdap n. 22 del 28.12.2011 e la circolare Inps n. 28 del 28.2.2012.
(Elio Costa 30.01.2014)

Domanda : Congedo straordinario di due anni
Vorrei esporLe un quesito: è vero che non c’è più l’obbligo della convivenza con la madre per poter usufruire del congedo straordinario dei due anni per assistenza familiari, ma basta il domicilio? Il periodo si può prendere anche spezzettato?
Risposta:
Per usufruire del congedo straordinario di due anni per l’assistenza alla madre occorre rispettare il requisito della convivenza. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare 18 febbraio 2010, prot. n. 3884, ha fornito i seguenti chiarimenti sul concetto di “convivenza”:
“Pertanto, al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste, abbiano la residenza nello stesso Comune, riferito allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi”.
Il congedo è fruibile in via continuativa o frazionato. Tra un periodo e l’altro di fruizione è necessario, perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i sabati e le domeniche, l’effettiva ripresa del lavoro.
(Elio Costa 30.01.2014)

Domanda : Permessi per motivi personali e familiari
Permesso per motivi di famiglia autocertificati: è necessario spiegare il motivo oppure è sufficiente scrivere motivi personali e/o familiari? Scusi per la banalità della domanda ma è fondamentale.
Risposta:
Chiaramente quando si dice che i motivi devono essere documentati anche mediante autocertificazione, si intende che devono essere esposti chiaramente i motivi per cui si chiedono i permessi, che non possono essere indicati genericamente come motivi personali o familiari.
(Elio Costa 30.01.2014)

Domanda : Permessi per motivi personali o familiari e scrutini
Dipende dalla discrezionalità del Dirigente la concessione dei permessi per motivi personali in caso di scrutini? A un docente Il Dirigente ha concesso il permesso per motivi personali il mattino e poi lo ha fatto sostituire con un collega agli scrutini del pomeriggio.
Risposta
Il permesso per motivi personali o familiari spetta di diritto a tutto il personale della scuola e non è subordinato alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle esigenze dell’amministrazione, trattandosi di un diritto soggettivo del dipendente sul quale non può essere esercitata alcuna discrezionalità da parte del Dirigente scolastico, il quale di deve limitare al controllo sulla correttezza formale della domanda, verificando che sussistano i requisiti e le condizioni prescritti dalla norma. Nel caso di un docente, il permesso non potrà essere negato neanche se nel giorno richiesto sono previste attività collegiali compresi gli scrutini intermedi e finali. Per quanto riguarda gli scrutini intermedi e finali, giova ricordare che il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti. Giustamente, quindi, il Dirigente scolastico provvede alla sostituzione del docente assente.
(Elio Costa 27.01.2014)

Domanda : Permessi legge 104 per assistere più disabili
Una dipendente con entrambi i genitori disabili con legge 104/92, ha diritto a 3 giorni al mese per ogni genitore (6 Giorni) o solamente 3 giorni totali nell’arco del mese?
Risposta:
Le nuove norme introdotte dall’art. 24 della legge 183/2010 non precludono la possibilità, per lo stesso dipendente, di assistere più persone in situazione di handicap grave, con la conseguenza che, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potrà usufruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più persone disabili. In questo senso la circolare n. 13/2010 del 6.12.2010 della Funzione Pubblica. Nel caso in questione, il dipendente potrà usufruire, quindi, di sei giorni di permesso al mese, anche cumulativamente.
(Elio Costa 27.01.2014)

Domanda : Visite mediche specialistiche
Mi sono vista negare una richiesta di assenza per malattia per visita specialistica, perché le assenze per visite specialistiche sono diventate permessi. Se permessi brevi, sono soggetti a recupero oppure diventano un giorno di permesso per motivi personali o familiari?
Risposta
Il D.L. n. 101/2013, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, il cui nuovo testo stabilisce: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.
Non mi pare che venga messo in dubbio che si tratti di “assenza per malattia”, ma che piuttosto la norma specifichi le modalità di giustificazione dell’assenza, confermando quanto evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2011. E’ da escludere, quindi, qualsiasi discrezionalità da parte del Dirigente scolastico, mentre rimane impregiudicata la possibilità data al dipendente dalla circolare della Funzione Pubblica n. 8/2008 di ricorrere a: 1) assenza per malattia, con applicazione della trattenuta “Brunetta”; 2) un giorno di permesso retribuito per motivi personali (art. 15 CCNL); 3) permesso breve (art. 16 CCNL) soggetto a recupero.
(Elio Costa 27.01.2014)

Domanda : Pagamento malattia all’incaricato che completa come supplente breve e saltuario
Una collaboratrice scolastica con incarico annuale presso altra scuola, per 6/36 ore settimanali, è stata nominata presso questo Istituto per una supplenza breve, per 24/36 ore settimanali. Durante la supplenza breve è stata assente per malattia. Si chiedono chiarimenti in merito al trattamento economico riferito a questa assenza. Il nostro programma di gestione ci ha calcolato l’assenza al 50% ma l’interessata ci chiede il 100%.
Risposta
Il regolamento sulle supplenze del personale ATA approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, all’articolo 4 prevede la possibilità da parte dell’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto di completare il proprio orario fino alle 36 ore con più rapporti di lavoro a tempo determinato in base alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza. E’ chiaro, quindi, che il ns. dipendente riveste la posizione giuridica di incaricato annuale, che conserva per tutta la durata dell’incarico. La gestione del suo stato giuridico non potrà che essere unica anche per quanto riguarda le assenze, da gestirsi da parte della scuola dove ha l’incarico annuale. Ti faccio un esempio: poniamo che la ns. collaboratrice presti servizio nella scuola in cui ha l’incarico il lunedì, mentre dal martedì al venerdì presta servizio nella scuola di completamento come supplente. Nel caso di un’assenza dal lunedì al venerdì non potrà che essere considerata come unica assenza con il trattamento economico previsto dal comma 4 dell’art. 19 del contratto, gestita dalla scuola dove presta servizio per l’incarico annuale.
(Elio Costa 27.01.2014)

Domanda : Assenze per visite specialistiche
In riferimento alla modifica prevista dal d.l. 101 ecc. riguardante la trasformazione delle visite specialistiche in permessi, l’assenza dovrà essere valutata dal dirigente e quindi potrà essere anche negato il permesso a fruirne?
Risposta:
Il D.L. n. 101/2013, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, il cui nuovo testo stabilisce: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.
Appare evidente innanzitutto che si tratta di “assenza per malattia” e non di “permesso” da valutarsi dal dirigente e che può essere anche negato. Mi sembra che la norma invece specifichi le modalità di giustificazione dell’assenza, confermando quanto evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2011. Rimane impregiudicata, infine, la possibilità data al dipendente dalla circolare della Funzione Pubblica n. 8/2008 di ricorrere a: 1) assenza per malattia, con applicazione della trattenuta “Brunetta”; 2) un giorno di permesso retribuito per motivi personali (art. 15 CCNL); 3) permesso breve (art. 16 CCNL).
(Elio Costa 20.01.2014)

Domanda : Permessi per motivi personali e familiari
Si chiede un chiarimento in merito alla fruizione dei 6 giorni di ferie durante l’attività didattica di un docente (IRC con scatti biennali ma senza ricostruzione di carriera) con orario settimanale di 4 ore su due giorni. I sei giorni di ferie vanno rapportati alle giornate lavorate oppure rimangono fissi sei? Recentemente è stato indicato in un’informativa che i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari vanno rapportati al numero di ore di servizio prestato. Per analogia si applica anche alle sei giornate di ferie che possono usufruire i docenti con orario intero?
Risposta:
Il comma 9 dell’art. 13 del CCNL non sembra porre dei limiti alla possibilità per il personale docente di usufruire di sei giorni di ferie durante il periodo delle lezioni, se non quello di non determinare oneri aggiuntivi per la sostituzione.
Per quanto riguarda i permessi per motivi personali e familiari, il personale a tempo determinato può usufruire soltanto di permessi non retribuiti fino ad un massimo di sei giorni. Non mi risulta che vadano rapportati al numero di ore di servizio prestato.
(Elio Costa 20.01.2014)

Domanda : Aspettativa
Vorrei approfondire un argomento che già ho visto trattato sul Vostro sito, ma non ho ancora del tutto chiaro. Si tratta di una collaboratrice scolastica t.i. che, trovandosi dall’inizio del corrente anno scolastico, per la prima volta nella sua carriera, in aspettativa per motivi personali, mi comunica l’intenzione di chiedere l’aspettativa anche il prossimo anno per un motivo diverso, in particolare, per impegnarsi in un’altra attività lavorativa. E’ convinta che, se il Dirigente Scolastico è d’accordo, non sia necessaria la ripresa del servizio fra il primo ed il secondo periodo di aspettativa.
Risposta:
L’art. 18 del CCNL al comma 1 prevede la possibilità di usufruire dell’aspettativa per motivi di famiglia o personali nei limiti previsti dagli artt. 69 e 70 del testo unico n. 3 del 1957. Al comma 3 viene data la possibilità al dipendente, “inoltre”, di essere collocato in aspettativa, per un anno scolastico senza assegni, per realizzare una diversa esperienza lavorativa. Tale aspettativa non si cumula con quella prevista per motivi di famiglia. Non è necessario riprendere servizio per usufruire della seconda aspettativa.
(Elio Costa 16.01.2014)

Domanda : Interruzione congedo straordinario di due anni
1 – Docente di scuola primaria che sta usufruendo di congedo annuale per L.104 ( dal 10/9/2013 al 7/6/2014) per malattia del marito.
2 – Su questo congedo è stata nominata una supplente con contratto fino al 8/6/2014.
3 – La docente titolare ora intende rientrare dal congedo.
Le chiedo:
1 – La docente titolare deve produrmi una documentazione nella quale si dichiari che sono modificate le condizioni che l’avevano portata a fare domanda di congedo?
2 – La docente titolare deve produrre una domanda di rientro? Che tipo di domanda?
3 – Il DS deve autorizzare il rientro? E se sì, come?
4 – A chi deve essere inviata tutta la documentazione?
5 – Si ritiene di dover assumere un parere da parte dell’ UST (o USR) circa la correttezza della procedura?
6 – La supplente rimane in servizio fino alla scadenza del contratto?
7 – La supplente mantiene l’insegnamento in classe o rimane a disposizione della scuola? (la titolare è maggiormente disponibile a rimanere a disposizione e a non rientrare in classe)

Risposta:
La normativa relativa al congedo straordinario di due anni per l’assistenza ai familiari con handicap grave (art. 42, commi da 5 a 5 quinquies, D.Lgs 151/2001 come riscritti dal D.Lgs 119/2011) non prevede la possibilità di interrompere il congedo. Sono comunque del parere che, nel momento in cui il Dirigente riceva una richiesta da parte della dipendente con delle valide motivazioni, suffragata da idonea documentazione dalla quale risulti il venir meno della necessità di assistenza al coniuge in situazione di handicap grave, e le ritenga tali, possa anche accettare la richiesta del rientro anticipato.
In questo caso, però, non cambierà la situazione della supplente con contratto fino al termine delle lezioni, in quanto non è più prevista la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per rientro anticipato del titolare, già contenuta nel CCNL del 1995, ma non più indicata nei contratti del 2003 e del 2007: va quindi rispettata la scadenza indicata del contratto stipulato con la supplente.
Ovviamente, se il Dirigente accetta il rientro della titolare, quest’ultima non potrà rientrare nelle classi, in quanto la supplente a suo tempo nominata in sua sostituzione rimarrà in servizio fino al termine delle lezioni, ma la titolare rimarrà a disposizione, in analogia a quello che accade ai docenti che rientrano in servizio dopo il 30 aprile.
(Elio Costa 09.01.2014)

Domanda : Permessi brevi
Sono una docente di scuola primaria con 16 anni di servizio. Ho chiesto al DS un permesso durante l’orario di programmazione per poter partecipare al colloquio scuola- famiglia di mio figlio (la cui scuola si trova in un altro paese), che si è protratto così a lungo che sono stata costretta a prendermi 4 ore. Dopo due giorni mi dice che devo recuperare le ore di permesso, senza specificare le modalità del recupero, in quanto ore di effettivo servizio Ma dovrei recuperare queste ore? In tutto o in parte? Con quali modalità?
Risposta:
I permessi brevi sono regolati dall’art. 16 del Contratto. Competono al personale sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato, per esigenze personali e a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio. La durata non può superare la metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore e non possono eccedere nel corso dell’anno scolastico il limite del proprio orario settimanale di insegnamento. Vanno recuperate, a richiesta del D.S., entro i due mesi successivi a quello di fruizione del permesso. Per il personale docente il recupero avverrà prioritariamente con supplenze o con interventi didattici integrativi. Nel caso non venga effettuato il recupero per fatto imputabile al dipendente, viene effettuata la trattenuta sulla retribuzione per le ore non recuperate.
Nel suo caso, quindi, non è possibile usufruire di 4 ore di permesso. Ritengo che dovrebbe invece richiedere un giorno di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione di cui all’art. 15 del Contratto.
(Elio Costa 09.12.2013)

Domanda : Permessi elettorali
Una docente chiede il 30/11/2013 come giornata di recupero seggio elettorale delle ultime elezioni del comune di Vicenza, svoltesi in primavera. Visto che il permesso Le è stato negato in quanto non usufruito nel “periodo immediatamente successivo alle operazioni elettorali” chiede verbalmente il pagamento delle quote di retribuzione dovute per il mancato godimento dei riposi compensativi ( da Lei peraltro non richiesti nei tempi previsti) con riferimento alla Legge n.69/1992.
Risposta
Il trattamento dei lavoratori chiamati ai seggi è stabilito dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 che ha modificato l’articolo 119 del T.U. delle norme per l’elezione della Camera dei Deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come integrata dalla legge 29 gennaio 1992, n. 69 di interpretazione autentica del comma 2 del medesimo art. 119. In base a tale normativa, i lavoratori chiamati a funzioni presso i seggi elettorali hanno innanzitutto il diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. In aggiunta, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi.
Per quanto riguarda i dipendenti della scuola, il MIUR ha escluso la possibilità del pagamento di quote retributive con la C.M. 29 aprile 1992, n. 132, che riporta il telegramma n. 122748 del 3 aprile 1992 del Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato. Con la stessa circolare il MIUR ha confermato le norme contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, n. 50.556/10.02.235 dell’8 maggio 1990, diramata dal MIUR con la circolare n. 160 del 14 giugno 1990. Con tale ultima disposizione si conferma il riposo compensativo per quanto riguarda la domenica o altro giorno lavorativo. Va ricordato che la Corte Costituzionale con la sentenza del 4 dicembre 1991, n. 452, in seguito alla quale è stata emanata la legge 69/1992, aveva specificamente affermato il diritto del lavoratore al recupero immediato del riposo festivo in quanto garantito dall’articolo 36 della Costituzione.
Nel caso in esame, a parere dello scrivente, il fatto che la docente non abbia fatto valere questo suo diritto nella settimana immediatamente seguente le operazioni elettorali, non sembra far venir meno il suo diritto ad un riposo compensativo, da concordare con l’amministrazione.
(Elio Costa 2.12.2013)

Domanda : Assenze personale docente con due posizioni giuridiche diverse
Vorrei un chiarimento circa la situazione di un docente con 4 ore fino al 30/06 e quindi, per quanto riguarda le assenze per malattia, con stipendio intero (martedì e giovedì) e una supplenza breve di sostegno (altri giorni della settimana). Quando rimane a casa per malattia durante gli altri giorni va comunque effettuata la riduzione?
Risposta
Giova premettere che il personale docente, cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, ha titolo a conseguire il completamento di orario fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento D.M. 131/2007. Lo stesso dicasi per il personale ATA, a norma dell’art.4 del D.M. 430/2000. Il completamento, quindi, è un diritto, che va riconosciuto al supplente senza orario completo. Nel caso prospettato si tratta di un supplente con contratto fino al termine delle attività didattiche, che completa l’orario con una supplenza breve. Lo stato giuridico del supplente è quello di supplente fino al termine delle attività didattiche anche per quanto riguarda le assenze per malattia effettuate nella scuola di completamento.
(Elio Costa 25.11.2013)

Domanda : Assenze per gravi patologie
In caso di gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, quali sono i giorni che danno diritto all’applicazione dei benefici previsti dall’ art. 17 del Contratto?
Risposta:
I periodi che danno diritto all’applicazione dei benefici di cui al comma 9 dell’art. 17 del CCNL 29.11.2007 sono:
– i periodi di assenza per i giorni necessari all’applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, ad esempio i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital in cui si è sottoposti alle terapie;
– i periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure.
(Elio Costa 19.11.2013)

Domanda : Rientro dopo il 30 aprile
Lavoro nella scuola primaria con contratto a tempo indeterminato, in astensione facoltativa. Non riuscendo a rientrare in dicembre come mi ero ripromessa, ho deciso di stare a casa almeno fino a metà febbraio con l’intenzione di utilizzare le ferie. La segreteria mi informa che se chiederò le ferie per le vacanze di Natale (non ne ho usufruito perché in estate ero in astensione obbligatoria) interromperò la continuità dei 150 giorni. Insegno in una classe quinta, ma la segreteria sostiene che non bastano 90 giorni perché la classe quinta,con l’abolizione degli esami, non si può più considerare classe terminale. Le chiedo: 1. la richiesta di ferie(senza rientro “fisico” ) interrompe la continuità dei 150 giorni? 2. La classe quinta è o non è classe terminale? 3. Posso chiedere ferie anche a Pasqua e per vacanze di Carnevale? 4. Se riuscissi a prolungare la mia astensione facoltativa fino all’ultimo giorno delle lezioni di giugno, spetterebbero alla supplente scrutini e valutazioni finali?
Risposta:
I riferimenti normativi sono l’art. 37 del CCNL 29.11.2007. La “ratio” della norma è la tutela della continuità didattica nelle classi del supplente subentrato al docente titolare assente continuativamente per 150/90 giorni. La norma mira a tutelare il diritto alla continuità didattica nel periodo terminale delle lezioni e nei momenti valutativi finali. Per poter disporre la prosecuzione del supplente oltre il 30 aprile, l’assenza del titolare deve essere “continuativa”: se il titolare è presente, anche solo formalmente con la messa a disposizione, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, si interrompe il carattere continuativo del periodo o dei periodi di assenza. L’assenza del titolare, che deve comprendere anche i periodi di sospensione delle attività didattiche, può essere a qualsiasi titolo: ciò che infatti rileva è il carattere della continuità e non la tipologia dell’assenza. Tra le assenze rientrano quindi i congedi a qualsiasi titolo, comprese le ferie fruite senza soluzione di continuità durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. Le ferie, infatti, non possono essere considerate attività di servizio. Per quanto riguarda poi la questione che le classi quinte della scuola primaria non sono da considerare classi terminali in quanto non sono più previsti gli esami, va tenuto presente che il CCNL fa riferimento alla sola dizione “classi terminali”, nulla aggiungendo circa gli eventuali esami. E’ pacifico quindi che le classi quinte siano “classi terminali” della scuola primaria, del pari della classi terze nel primo grado o delle quinte del secondo grado. Infine al supplente, in servizio fino al termine delle lezioni per altra causa diversa da quella di cui all’art. 37 del Contratto, viene stipulato apposito contratto per i giorni strettamente necessari per le operazioni di scrutinio e di valutazione finale che va dal primo all’ultimo giorno di impegno per tali adempimenti.
(Elio Costa 19.11.2013)

Domanda : Permessi per grave infermità di un familiare
Si chiede gentilmente un chiarimento per la richiesta fatta da una docente di ruolo che si trova in questa situazione: assistenza alla madre gravemente malata, in casa di riposo, senza la certificazione di Legge 104/92; si è trovata a doverla assistere per ricovero ospedaliero urgente ed ha chiesto i giorni previsti per motivi di famiglia. L’ospedale ha rilasciato l’attestazione di assistenza ai sensi della Legge 53/2000, art. 4 comma 1. Per i pubblici dipendenti tali permessi possono essere concessi? sono un di più rispetto ai tre giorni previsti dal CCNL?
Risposta:
L’art. 4, comma 1, della legge 8.3.2000, n. 53, che è applicabile a tutti i lavoratori sia del settore pubblico che privato, prevede la concessione di tre giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. Il successivo regolamento applicativo, D.M. 21 luglio 2000. n. 278, ha ulteriormente specificato le categorie degli aventi diritto ossia coniuge, anche legalmente separato, o parente entro il secondo grado, anche non convivente, o soggetto componete la famiglia anagrafica.
Lo stesso regolamento fa salve la più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva in materia.
Sinteticamente le differenze fra i permessi previsti dalla Legge 53 e quelli previsti dal contratto sono le seguenti:
– nei tre giorni di permesso per motivi personali e familiari previsti dal contratto non sono specificati i motivi. Quindi nella genericità dei motivi può essere ricompresa anche la grave infermità del familiare;
– i tre giorni di permesso per lutto previsti dal contratto sono concessi per evento e sono aggiuntivi rispetto a quelli per motivi personali e familiari, mentre la legge 53 consente tre giorni annuali di permesso sia per lutti che per infermità del familiare.
Dal confronto è evidente che la disciplina dei permessi prevista dal contratto è più favorevole di quella prevista dalla legge 53.
Dello stesso orientamento la nota prot. n. 16754 del 25 novembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che, riferendosi al CCNL del Comparto Ministeri, considera la norma contrattuale più favorevole.
Va ricordato, però, che sull’argomento ci sono opinioni discordanti.
(Elio Costa 29.10.2013)

Domanda : Permessi per lutto
Una nostra collaboratrice scolastica ha presentato domanda di assenza per lutto per il patrigno della mamma. Da varie ricerche l’unica cosa certa che ho trovato è che il legame tra patrigno e figliastro è una affinità di 1° grado ma nulla ho trovato per il caso in esame. La signora ha diritto al permesso per lutto?
Risposta
I permessi retribuiti per lutto, di cui al comma 1 dell’art. 15 del CCNL 29.11.2007, giorni 3 per evento, anche non continuativi, spettano per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.
Gli affini di primo grado sono: i suoceri con i generi e le nuore, il patrigno e la matrigna con i figliastri.
(Elio Costa 19.09.2013)

Domanda : Assenza per malattia
Sono insegnante a tempo determinato (fino al 30-06-2014) e sono costretta a prendermi un periodo lungo di malattia. Se dovessi superare i tre mesi di quest’ultima ci sarebbe una sospensione dell’anzianità? Ossia ci sarebbe interruzione di stipendio ma anche di punteggio? Se dopo i tre mesi la malattia fosse interrotta da un periodo lavorativo e poi ripresa permarrebbe l’interruzione di anzianità?
Risposta
Per quanto riguarda le assenze per malattia del personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, l’art. 19 del CCNL 29.11.2007 prevede la conservazione del posto per nove mesi in un triennio scolastico e in ciascun anno scolastico nel primo mese di assenza la retribuzione viene corrisposta per intero, nel secondo e terzo mese al 50%, nel restante periodo non viene corrisposto alcun assegno. Il periodo di assenza non retribuito non è utile ai fini della maturazione del punteggio per l’inserimento nella graduatoria sia permanente che di istituto. L’interruzione dell’assenza nel corso dell’anno scolastico con la ripresa del servizio non fa venir meno il cumulo delle assenze stesse.
(Elio Costa 17.09.2013)

Domanda : Ricovero ospedaliero all’estero
Una docente ha chiesto un periodo di malattia per il ricovero presso una clinica all’estero. Ha presentato un certificato rilasciato da un medico dell’Ospedale di ……… Si chiede se questa assenza può essere considerata come un ricovero ospedaliero in Italia, quindi senza visita fiscale e trattenuta su stipendio. Inoltre se può bastare il certificato suddetto seguito da certificazione rilasciata dalla clinica per la degenza.
Risposta
L’art. 71 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 esclude la decurtazione del trattamento accessorio nel caso di “ricovero ospedaliero” senza specificare se in Italia o all’estero. Nel caso in questione c’è un ricovero ospedaliero e quindi non va operata la trattenuta sullo stipendio né disposta la visita fiscale. Circa la giustificazione del ricovero, ritengo che vada presentata in ogni caso la certificazione rilasciata dalla clinica con il periodo di degenza.
(Elio Costa 16.09.2013)

Domanda : Permessi per motivi personali e familiari
Volevo sottoporre alla sua attenzione un quesito riguardante un permesso di un nostro dipendente. Il dipendente di ruolo dopo aver partecipato ad corso allenatori a Coverciano per allenatore di primo livello si deve recare il giorno 12/9/2013 a Coverciano il mattino per esporre/dibattere la tesi.
Secondo Lei il permesso che deve richiedere lo facciamo rientrare nel permesso per concorsi ed esami art. 15 comma 1 del contratto in vigore o nei 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari ?
Risposta:
I permessi retribuiti per concorsi o esami spettano di diritto a tutti i dipendenti che debbano sostenere esami per concorsi riguardanti l’amministrazione di appartenenza o altra amministrazione o necessari al conseguimento di titoli di studio o professionali.
Nel caso in questione ritengo vadano concessi i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari previsti dal comma 2 dell’art. 15 del CCNL 29.11.2007.
(Elio Costa 16.09.2013)

Domanda : Fruizione dei permessi legge 104
Buongiorno, sono a chiedere quesito in merito a fruizione da parte di un collaboratore scolastico T.I. di permessi L. 104: il dipendente chiede i giorni L. 104 per assistere la madre. Dichiara nel contempo che nel nucleo familiare della madre c’è la sorella che è priva di lavoro o lavora saltuariamente. Ho forti dubbi che possano essere concessi i giorni fintanto che la sorella è disoccupata e comunque ne potrà godere la stessa qualora occupata.
Risposta
L’art. 33 comma 3 della legge 104/92 che regola la fruizione dei tre giorni di permesso mensile per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità non ricoverata a tempo pieno da parte del coniuge, parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbia compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti è stato riscritto dall’art. 24 della legge 183/2010 e dall’art. 6 del D.Lvo 119/2011. Oltre al requisito della convivenza, già eliminato dall’art. 20 della legge 53/2000, anche la continuità e l’esclusività dell’assistenza non sono più elementi essenziali ai fini del godimento dei permessi. I permessi, infatti, possono essere accordati ad un unico lavoratore individuato come unico referente, anche se ci sono altri componenti il nucleo familiare della persona con handicap in grado di prestare assistenza. Nel caso in questione, quindi,i permessi possono essere legittimamente usufruiti dal collaboratore scolastico in questione.
(Elio Costa 12.09.2013)

Domanda : Aspettativa
Un docente ha chiesto aspettativa per motivi di famiglia dal 01-09-2012 al 31-08-2013. Ora ha presentato domanda sempre di aspettativa per motivi di famiglia dal 01-09-2013 al 31-08-2014. Mi sembra di capire che tra un periodo e l’altro deve rientrare in servizio per almeno 6 mesi. Se è cosi quali alternative ha, escludendo il rientro? Può chiedere l’aspettativa per anno sabbatico (ho letto che può essere aggiunta all’aspettativa per motivi di famiglia)? Può chiedere l’aspettativa per motivi di lavoro (art. 18 comma 3 CCNL) ? Oppure deve esserci anche qui la ripresa del servizio?
Risposta:
L’aspettativa per motivi di famiglia prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, del CCNL 29.11.2007 ha la durata massima di 12 mesi; due periodi di aspettativa si cumulano quando non c’è servizio attivo superiore a 6 mesi. Per motivi di particolare gravità, l’Amministrazione può consentire un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a 6 mesi, ai sensi dell’art. 70, comma 2, del DPR 10.1.1957, n. 3.
L’aspettativa per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova è prevista dal comma 3 del medesimo articolo e ha la durata massima di un anno scolastico; non si cumula con l’aspettativa per motivi di famiglia di cui ai commi 1 e 2.
L’anno sabbatico, infine, è previsto dall’art. 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e può essere fruito dai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che hanno superato il periodo di prova; la durata è di un anno scolastico ogni dieci anni; va considerato una tipologia aggiuntiva a quella per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio. Non può essere oggetto di frazionamento, così che l’avvenuta fruizione per un periodo di durata inferiore a 12 mesi esaurisce il diritto a chiedere ulteriori periodi nell’arco del decennio in considerazione.
Nessuna norma prevede che debba esserci ripresa del servizio per poter chiedere una specifica aspettativa.
(Elio Costa 18.07.2013)

Domanda : Aspettativa per realizzare una diversa attività lavorativa
L’art. 18/3 del Contratto afferma testualmente “Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.” I miei dubbi sono questi: dal momento che i commi 1 e 2 dello stesso articolo fanno riferimento all’aspettativa per motivi di famiglia di cui agli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, mi chiedevo se l’aspettativa per motivi di lavoro (comma 3) è comunque un’”aspettativa per motivi di famiglia” nel senso che rientra nel conteggio dei 2 anni e mezzo in un quinquennio o è “autonoma”?.cioè si può fruire indipendentemente da quella del comma 1 e 2 e non si cumula a esse? Inoltre, quel “per un anno scolastico” come deve essere inteso? Una volta fruita non può più essere richiesta? (es. due anni scolastici di seguito).
Risposta
L’aspettativa per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova prevista dal comma 3 dell’art. 18 è distinta rispetto all’aspettativa per motivi di famiglia o personali e pertanto non si cumula. La durata massima è di un anno scolastico; può essere richiesta quindi per l’intero anno scolastico in questione o per parte di esso. Una volta usufruita, non potrà più essere richiesta.
( Elio Costa 15.07.2013)

Domanda : Permessi per il diritto allo studio
Sono un’insegnante di scuola primaria e sto usufruendo delle 150 ore per diritto allo studio.
Mi viene ribadito dalla segreteria che non ho diritto alle 150 ore per preparazione agli esami, in quanto il contratto regionale non lo permette. E’ corretto?
Risposta:
Il Contratto Collettivo Integrativo Regionale per il triennio 2013 – 2015 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto Scuola sottoscritto il 15 novembre 2012 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, al comma 11 dell’art. 10 “Durata e modalità di fruizione dei permessi” stabilisce che i permessi possono essere concessi: -per la frequenza dei corsi e l’effettuazione dell’eventuale tirocinio o attività di laboratorio, se parti integranti del corso; –limitatamente al personale non di ruolo, per sostenere gli esami.
I permessi per la preparazione agli esami erano previsti dall’art.10, comma 10, secondo periodo del Contratto Integrativo Regionale 20.11.2009 e non sono stati più previsti con il Contratto Integrativo che ha regolato la materia per il quadriennio 2012 – 2015, in armonia con la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, n. 10344 del 22 aprile 2008.
(Elio Costa 11.06.2013)

Domanda : Assenza per malattia
1. Il permesso per motivi personali/familiari si può chiedere anche per visita medica o la visita medica rientra obbligatoriamente nella malattia?
2. Un dipendente viene ricoverato in ospedale in orario pomeridiano (ore 17,30) per un intervento pianificato da tempo: può prestare regolarmente il suo servizio antimeridiano o deve assentarsi per tutta la giornata?
Risposta:
La Circolare della Funzione Pubblica n. 8/2008 del 5.9.2008 precisa che gli istituti cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell’assenza per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici sono: i permessi brevi, soggetti a recupero; i permessi per documentati motivi personali; l’assenza per malattia; le ferie.
Per il secondo quesito, se è il dipendente stesso che intende prestare il suo servizio antimeridiano nella stessa giornata in cui è previsto il suo ricovero ospedaliero in orario pomeridiano e chiedere l’assenza per malattia dal giorno successivo, non vedo alcun problema, se non lodare lo zelo dello stesso. In ogni caso l’assenza per malattia non può essere usufruita a ore, ma a giorni.
(Elio Costa 13.05.2013)

Domanda : Anno Sabbatico
Ci sono dei termini temporali precisi per chiedere l’anno sabbatico? A chi va fatta la domanda? Si possono pagare i contributi? E’ vero che non si è tenuti a motivarla e che non può essere rifiutata?.
Risposta:
I docenti con contratto a tempo indeterminato che hanno superato il periodo di prova hanno diritto ad usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita (detto anno sabbatico) della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni, compreso il primo decennio, ai sensi dell’art. 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
La richiesta di fruizione dell’anno sabbatico va presentata al proprio dirigente scolastico, non occorre motivarla ed è sottratta all’apprezzamento discrezionale del medesimo. Non ci sono termini entro cui presentare la richiesta; in ogni caso, se si decide di usufruirne, la domanda va presentata quanto prima, in modo da consentire all’Amministrazione di coprire il posto con una nomina annuale o con l’utilizzazione o assegnazione provvisoria di personale di ruolo.
L’aspettativa non retribuita non può essere oggetto di frazionamento, così che l’avvenuta fruizione di un periodo di durata inferiore ad un anno scolastico (dall’1.9 al 31.8) esaurisce il diritto dell’interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell’arco del decennio in considerazione (cfr. C.M. 28.3.2000, n. 96).
L’ano sabbatico è sganciato dai limiti massimi della normale aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro o di studio.
Per i detti periodi si può provvedere a proprie spese alla copertura degli oneri previdenziali (per la pensione).
(Elio Costa 30.04.2013)

Domanda : Aspettativa
Volevo sottoporle un quesito circa la possibilità di usufruire ancora di aspettativa. Illustro la situazione:
-a.s. 2011/12: concessa aspettativa dal 1.9.2011 al 30.6.2012 con ripresa del servizio dal 1.7.2012 al 31.8.2012
-a.s. 2012/13: concesso anno sabbatico dal 1.9.2012 al 31.8.2013.
A settembre dovrò rientrare o potrò usufruire ancora dei restanti mesi (8) per completare i 2 anni e mezzo in un quinquennio?
Risposta:
L’anno sabbatico è sganciato dai limiti massimi della normale aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio di cui all’art. 18 del CCNL 29 novembre 2007.
Nel suo caso, quindi, lei finora ha usufruito di 10 mesi di aspettativa per i motivi di cui all’art. 18. La durata massima dell’aspettativa è di 12 mesi e due periodi si cumulano nel caso in cui non ci sia servizio attivo superiore a 6 mesi. Dal 1° settembre prossimo potrà usufruire soltanto di ulteriori 2 mesi, in quanto dal 1° settembre 2011 non c’è stata ripresa del servizio se non per soli 2 mesi (dal 1.7.2012 al 31.8.2012).
Per motivi di particolare gravità l’Amministrazione può consentire un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a 6 mesi (art. 70, comma 2, DPR 10.1.1957, n. 3).
(Elio Costa 30.04.2013)

Domanda : Aspettativa per coniuge all’estero
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato, nell’anno 2012 e 2013 ha chiesto aspettativa per “ricongiungimento del coniuge all’estero” perché il marito è tedesco. L’aspettativa è stata concessa nel 2012 e nel 2013 e terminerà il 31 agosto 2013. Ora però è in gravidanza e il parto presunto è previsto per il 17 luglio 2013. Si chiede:
1. può usufruire del congedo obbligatorio (2 mesi prima e 3 dopo) e di quello facoltativo, considerando l’aspettativa?
2. se non fosse possibile può almeno usufruire del periodo post partum?
3. avevo letto, cercando in Internet informazioni, che per usufruire del congedo parentale dovrebbe interrompere l’aspettativa e rientrare al lavoro almeno un giorno, ma non so se sia una informazione fondata.
Risposta:
Per quanto riguarda l’aspettativa per ricongiungimento al coniuge all’estero prevista dalla legge n. 26/1980, si ricorda che può essere concessa soltanto se l’impiego del coniuge all’estero è temporaneo e l’aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. In buona sostanza, è necessario che il contratto del coniuge sia a tempo determinato; nel momento in cui diventa a tempo indeterminato, l’aspettativa non può più essere concessa.
Nel caso prospettato, essendo stata concessa fino al 31 agosto 2013, la docente potrà usufruire del congedo di maternità (astensione obbligatoria) per il periodo successivo alla data del parto a decorrere dal 1° settembre 2013 fino alla scadenza dei tre mesi dopo il parto. Successivamente potrà usufruire del congedo parentale (astensione facoltativa) per un massimo di 6 mesi. Non è necessario riassumere servizio.
(Elio Costa 28.03.2013)

Domanda : Congedo straordinario di due anni per assistenza famigliari con handicap
Vorremmo sapere se per il congedo retribuito (2 anni) è necessario il requisito della convivenza.
Risposta:
Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti che assistono una persona disabile in situazione di gravità. Viene stabilito un preciso ordine di priorità tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo: 1) il coniuge convivente; 2) i genitori, anche adottivi; 3) uno dei figli conviventi; 4) uno dei fratelli o sorelle conviventi. Si passa al livello successivo solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti legittimati.
Il requisito della convivenza non è richiesto soltanto per i genitori che assistono il figlio disabile.
(Elio Costa 21.03.2013)

Domanda : Assenza per depressione post partum, può essere soggetta a visita fiscale?
Periodo di assenza astensione facoltativa per maternità fino al 27marzo di una docente a tempo indeterminato, mi chiede periodo di ferie per il periodo pasquale e poi mi richiede astensione facoltativa per maternità . Alla supplente vengono pagate le vacanze di pasqua o le ferie prese dalla docente titolare sono da considerare come presa servizio?
Risposta:
L’assenza per depressione post partum va trattata come una qualsiasi assenza per malattia, compresa l’eventuale visita di controllo domiciliare.
Per il secondo quesito, a mio parere al supplente spetta la retribuzione anche durante il periodo di sospensione delle lezioni per le vacanze pasquali, non essendoci una ripresa del servizio da parte della titolare, ma un continuum della sua assenza anche se per motivi diversi.
Per quanto riguarda la possibilità di considerare ripresa del servizio le ferie richiesta dalla titolare non sono d’accordo: se fosse considerata in servizio, perché il comma 9 dell’art. 13 del CCNL subordina la fruibilità dei tanto vituperati sei giorni di ferie da parte del personale docente alla possibilità di “sostituire il personale che se ne avvale” con altro personale in servizio senza oneri aggiuntivi? Se viene “sostituito” significa che è assente o no?
(Elio Costa 11.03.2013)

Domanda : Nomina fino all’avente titolo
Ho un problema con la Ragioneria Provinciale dello Stato che non riconosce, ai supplenti nominati fino ad avente diritto e poi confermati sullo stesso posto per tutto l’anno, la malattia come se fossero sempre stati annuali.
Ho trovato sul sito Snals di Vicenza questa vostra risposta ad un quesito simile che allego:
“Giova però ricordare che, quando al medesimo docente o ata e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
Risposta:
Come riferimenti normativi si veda le CC.MM. 12 settembre 2012, prot. n. 6677, 10 agosto 2011, prot. n. 6635, 6 agosto 2010, prot. n. 7521, 25 agosto 2009, prot. n. 12360, 25 luglio 2008, prot. n. 12510, 31 luglio 2007, prot. n. 15551 verso la fine del paragrafo “Posti di sostegno” .
(Elio Costa 28.02.2013)

Domanda : Certificato di malattia
Si verifica frequentemente il caso di servizio prestato regolarmente di mattina e di certificato telematico di malattia rilasciato la sera dello stesso giorno. Nel certificato non risulta alcuna annotazione, ma solo l’indicazione di quel giorno come inizio della malattia. Che giorno indichiamo noi come inizio malattia? Quello del certificato o il giorno dopo? In entrambi i casi c’è incongruenza, non saprei dire quale sia la cosa più giusta, forse una dichiarazione della Scuola o del dipendente?
Risposta:
La decorrenza dell’assenza per malattia non necessariamente deve coincidere con la data del rilascio del certificato medico. Nell’assenza per malattia la discrezionalità dell’amministrazione è limitata al solo accertamento dell’esistenza dei presupposti, costituiti dall’esistenza dell’infermità e dei suoi effetti temporaneamente invalidanti, che giustificano l’assenza dalla data di presentazione della domanda da parte del dipendente. Se quindi il certificato è rilasciato con decorrenza dallo stesso giorno in cui il dipendente ha già prestato servizio (la mattina lavora e nel pomeriggio si ammala), l’assenza dal servizio comprende il numero di giorni di prognosi decurtato di uno, quello di rilascio del certificato.
(Elio Costa 28.02.2013)

Domanda : Permessi per citazione a testimoniare
Ho scoperto per caso che nel nostro contratto non esiste un permesso per la citazione in qualità di teste, seppur obbligatoria, in giudizio, ma che in tal senso occorre chiedere un permesso retribuito, un giorno di ferie, al limite un permesso breve (sempre che la testimonianza non sia resa nell’interesse dell’Amministrazione, perché in tal caso l’assenza sarebbe giustificata). Ho ricavato questo da internet dove è scritto che questo viene affermato dall’Aran con i pareri dell’8 luglio 2004 e 1 aprile 2005 per il Comparto Ministeri e anche nella circolare n. 7 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Risposta:
Confermo esattamente le fonti normative citate.
(Elio Costa 18.02.2013)

Domanda : Permessi legge 104/92
Le chiedo cortesemente un quesito sulla legge 104/92: chi chiede il permesso deve essere convivente? E se già è beneficiario del permesso per il coniuge, può chiederlo contemporaneamente anche per il genitore non convivente?
Risposta:
I permessi di cui al comma 3 dell’art. 33 della legge 104/1992 spettano al coniuge, ai genitori e ai parenti e affini entro il secondo grado della persona con handicap in situazione di gravità. Le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di terzo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Non è richiesto il requisito della convivenza, eliminato dall’art. 20 della legge 53/2000 e anche la continuità e l’esclusività dell’assistenza non sono più elementi essenziali ai fini del godimento dei permessi.
Le nuove norme (vedi art. 24 legge 4 novembre 2010, n. 183 che ha riscritto il comma 3 dell’art. 33 L. 104/92) non precludono espressamente la possibilità per lo stesso dipendente di assistere più persone in situazione di handicap grave, usufruendo anche cumulativamente dei permessi.
(Elio Costa 04.02.2013)

Domanda : Permessi elettorali
Sono un’insegnante di strumento musicale alle scuole medie. Ho avuto una supplenza da circa una settimana che durerà fino a giugno in una scuola a circa 900 km di distanza dalla mia residenza.
Vorrei delle delucidazioni circa le votazioni che si terranno a fine febbraio: potrei usufruire di uno sconto per il viaggio in treno o in pullman? o di giorni per spostarmi? se si cosa bisogna fare?
( ps: mi è stato detto che probabilmente serve la tessera elettorale, ma non ce l’ho con me: può andar bene una scansione?)
Risposta
I permessi retribuiti straordinari per recarsi a votare spettano solo a coloro che hanno chiesto il trasferimento della residenza sul luogo di servizio, ma non hanno ottenuto in tempo utile l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova residenza.
In alternativa il docente a tempo determinato può usufruire dei sei giorni di permesso non retribuito di cui all’art. 19, comma 7, del CCNL 29.11.2007.
Sono previste agevolazioni sulle spese di viaggio in treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria regionale (andata e ritorno) e del 70% su tutti gli altri treni. Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A.
Occorre presentare la tessera elettorale (penso vada bene anche la copia) e un documento di identità. Nel viaggio di ritorno occorre presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui si è votato.
(Elio Costa 04.02.2013)

Domanda : Congedo parentale
Sono una docente a tempo indeterminato. Ho un figlio disabile al 100% e mi sono trovata nella situazione di fare richiesta di congedo parentale per circa un mese, preciso che non ho mai usufruito di tale congedo. Ho bisogno , per cortesia, di due chiarimenti:
– la domanda di congedo deve essere motivata da una variazione alla situazione familiare ( es, problemi al centro diurno che mio figlio frequenta, oppure sostituzione della collaboratrice familiare di cui mi avvalgo) ?
– il congedo, una volta ottenuto è soggetto a obbligo di orari nel luogo di residenza o a altri tipi di obbligo?
Risposta:
Il congedo parentale per un figlio minore con handicap in situazione di gravità spetta alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore per un periodo massimo non superiore a tre anni da usufruire entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino. Per i primi 30 giorni spetta la retribuzione intera, mentre per l’ulteriore periodo spetta una indennità pari al 30 per cento. Non occorre motivare la richiesta, in quanto è un diritto previsto dalla legge e non c’è alcun obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità o di altro genere.
(Elio Costa 31.01.2013)

Domanda : Congedo straordinario di due anni
La sottoscritta insegnante sta usufruendo dal 19/11/12 al 22/12/12 del congedo biennale per assistere mio padre invalido al 100%, rinnovato il 07/01/13 fino al 27/03/13 per continuare l’assistenza paterna. Stamattina la segreteria della mia scuola mi ha telefonato per chiedermi se io convivo con mio padre, nonostante in tutta la documentazione presentata alla segretaria ci fossero due indirizzi ben distinti. Ora io sono confusa, il fatto che sia stato lo stesso preside a parlarmi del congedo biennale, convincendomi a chiederlo per assicurare la continuità didattica, ed evitare continui cambi di insegnante alla mia classe, ora dopo due mesi mettono in dubbio il fatto che io non abbia i requisiti e che devo portare altra documentazione. Quale? Non mi è stata precisata. Io sono figlia unica, mia madre è morta da sette anni, solo io posso assistere mio padre, con qualche aiuto a pagamento di qualche donna per permettermi di seguire la mia famiglia. Ora come devo comportarmi? Portare il domicilio a casa di mio padre potrebbe darmi la possibilità di continuare ad usufruire del congedo biennale? Così mi è stato consigliato da un sindacalista di un altro sindacato, nessuno sembra avere le idee chiare e consigli utili da darmi per uscire da questa situazione di stallo molto spiacevole.
Risposta:
La norma legislativa stabilisce che il congedo straordinario di due anni, di cui all’art. 42, commi da 5 a 5-quinquies, del D.Lgs n. 151/2001 come riscritti dal D.Lgs. n. 119/2011, spetta al figlio convivente che assiste i genitori con handicap in situazione di gravità. Le condizioni richieste, quindi, sono:
– handicap in situazione di gravità come definito dall’art. 3, comma 3, della legge 104/92;
– – convivenza con la persona con handicap grave.
Va tenuto presente che l’handicap in situazione di gravità è cosa diversa dall’invalidità, anche se al 100% (voglio pensare che il genitore invalido al 100% abbia anche la certificazione dell’handicap in situazione di gravità). Per soddisfare poi il requisito della convivenza, occorre fare riferimento in via esclusiva alla “residenza” ex art. 43 c.c. e non al domicilio e cioè sia il disabile che il soggetto che lo assiste devono avere la residenza nello stesso Comune, riferito allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi (ad esempio in uno stesso condominio). Quindi solo se il genitore ha la certificazione di handicap in situazione di gravità e risulta convivente e cioè ha la sua stessa residenza, le spetta il congedo straordinario.
(Elio Costa 21.01.2013)

Domanda : Dottorato di ricerca e aspettativa per mandato amministrativo – supplente breve
Con la legge di riforma della Gelmini, la l. 240/2010, nel caso in cui un docente sia iscritto ad un corso di dottorato, per poter avere una supplenza nella scuola deve assumere servizio almeno 1 giorno?
La stessa cosa vale anche per chi, interpellato per una supplenza temporanea, chieda aspettativa per ricoprire la carica di sindaco?
Risposta:
L’art. 18 del CCNL 29.11.2007 prevede espressamente la concessione dell’aspettativa per dottorato di ricerca nei confronti dei docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, commi 6 e 7 del DPR n. 399 del 1998 e al personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche. La formulazione della norma soprarichiamata non consente di estendere l’erogazione dell’aspettativa in parola anche al personale destinatario di una supplenza breve.
L’aspettativa per gli amministratori locali spetta a tutti i dipendenti sia pubblici che privati. Nel caso quindi di contratto a tempo determinato, lo stesso dovrà essere perfezionato con l’assunzione in servizio.
(Elio Costa 14.01.2013)

Domanda : Assenze per malattia personale con contratto fino all’avente titolo
Sono un amministrativa della graduatoria permanente ( pos. 21) che ha accettato l’incarico su posto vacante, ma a causa del discorso inidonei ho avuto la nomina fino all’avente diritto. Ad oggi sono rimasta a casa 2 giorni per malattia e mi verranno decurtate le 2 giornate del 50% in quanto considerata come se fosse una supplenza breve . Mi sono attivata nel sentire l’UST il quale mi ha rimandato alla DPT di Vicenza che mi ha confermato la cosa. In sostanza, pur avendo ricevuto la convocazione dalla scuola e dopo lo scorrimento della graduatoria d’istituto (io ero la quarta ) mi è stato fatto il contratto con nomina fino all’avente diritto e siccome non sono la prima potrebbe essere che non venga confermata in questa scuola quindi mi decurtano lo stipendio. Spero tanto di non ammalarmi oltre i 30 gg altrimenti , come per le supplenze brevi, perderei anche il posto di lavoro. Cose da pazzi.. Che lei sappia è regolare questo? La ringrazio anticipatamente per la risposta.
Risposta:
Le nomine disposte dai Dirigenti Scolastici con contratti in attesa dell’avente diritto ex art. 40 Legge n. 449/97 sono considerate supplenze brevi con il regime giuridico, per quanto riguarda le assenze, previsto dal comma 10 dell’art. 19 del contratto (conservazione del posto, nei limiti di durata del contratto, per un periodo non superiore a trenta giorni, retribuiti al 50%).
Giova però ricordare che, quando al medesimo docente o ata e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
(Elio Costa 29.11.2012)

Domanda : Cumulabilità della festività o di altra sospensione dell’attività didattica
Nell’ultima Sua informativa che mi è arrivata, la 243, Lei per quanto concerne i giorni di sospensione delle lezioni a cavallo di due periodi frazionati di congedo per malattia, scrive:
“Un docente che risulta assente per malattia fino all’ultimo giorno di lezione prima della sospensione di Natale o Pasqua o in occasione dei “ponti” e alla ripresa delle lezioni presenta certificazione medica di ripresa della malattia non può essere considerato in malattia per tutto il periodo delle vacanze.”
E’ cambiato qualcosa? Abbiamo sempre detto ad un dipendente di riprendere servizio almeno 1 giorno prima o dopo le festività, proprio per evitare di considerarlo ammalato per tutto il periodo p. es. natalizio, qualora non fosse rientrato a scuola a gennaio. La stessa cosa avverrebbe anche per chi chiedesse l’astensione facoltativa fino al 23 dicembre e poi ancora dal 7 gennaio? Grazie
Risposta:
Se l’assenza si riferisce ad uno stesso istituto giuridico e c’è la domenica o festivo di mezzo, questi ultimi sono da ricomprendere nel periodo di assenza (note Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15.6.1999 e prot. n. 126690 del 12.5.1998).
Se l’assenza si riferisce a due istituti giuridici diversi, l’uno fino al sabato e l’altro da lunedì, quindi con la domenica di mezzo, ma senza quindi l’effettiva presa di servizio, la domenica non è da comprendere nel periodo di assenza (note Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15.6.1999 e prot. n. 126690 del 12.5.1998).
Se il sabato, previsto come giornata libera, è compreso tra due periodi di assenza per malattia (prima assenza per malattia fino al venerdì, altra assenza per malattia dal lunedì successivo), si considera un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa in servizio il sabato (ARAN Orientamento per il comparto Scuola 16.2.2011).
Tutto ciò premesso, risulta evidente che la “continuità” si riferisce alla domenica o ad altra festività compresa fra due periodi di assenza e non certo ai periodi di sospensione delle lezioni dovuti alle vacanze di Natale o Pasqua o in occasione di altri “ponti”, che non vanno confusi con i “giorni festivi”.
Lo stesso vale per l’astensione facoltativa. In tal senso si veda il comma 6 dell’art. 12 del Contratto che fa espresso riferimento agli eventuali “giorni festivi”, cosa diversa dai periodi di “sospensione delle lezioni”.
E’ certo che l’eventuale ripresa del servizio per un giorno interrompe senza alcuna ombra di dubbio la continuità dell’assenza, con la conseguenza, però, che il supplente eventualmente in servizio non potrà più essere riconfermato o prorogato, ma si dovrà riscorrere la graduatoria (in barba alla continuità didattica da garantire, se possibile, agli alunni).
La questione l’avevo già trattata con l’informativa n. 216 del 29 novembre 2011.
(Elio Costa 29.11.2012)

Domanda : Permessi legge 104/1992
Con la presente si chiede cortese riscontro relativamente al sottoelencato quesito relativo alla frazionabilità in ore dei permessi di cui all’art. 33 comma 3 della Legge 104/92:
Il comma 6 dell’art. 33 Legge 5/2/1992, n. 104, consente al lavoratore con handicap grave di fruire mensilmente ed alternativamente di 3 giorni di permesso oppure della riduzione oraria giornaliera. Il 3° comma dello stesso articolo dà diritto a coloro che assistono un familiare in situazione di gravità, solo ai 3 giorni di permesso mensile.
Le circolari del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7 del 17/7/2008 e n. 8 del 5/9/2008, nel richiamare il disposto di cui al 4° comma dell’art. 71 decreto legge 25/6/2008, n. 112 convertito in legge 6/8/2008, n. 133, stabiliscono che i permessi di cui al 3° comma, art. 33 L. 104/92, possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è stato fissato il contingente massimo di ore 18. Viene precisato che tale possibilità è applicabile solo se i contratti collettivi vigenti prevedono l’alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi. Il 6° comma dell’art. 15 contratto scuola sottoscritto il 29/11/2007, disciplina a giorni i permessi del dipendente che assiste un familiare in situazione di gravità, pertanto la norma, che consente permessi orari, non trova ancora applicazione nel comparto scuola, il cui Ccnl non prevede già una fruizione alternativa in ore.
A tutt’oggi è ancora così o si possono concedere i 3 giorni di permesso giornaliero ad ore e se sì sulla base di quale normativa?
Risposta
La norma contrattuale relativa ai permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/1992 e cioè il comma 6 dell’art. 15 del CCNL 29.11.2007 ad oggi non è stata modificata, visto il blocco dei contratti.
Tuttavia L’INPS, con il messaggio n. 15995 del 18 giugno 2007, ha comunicato che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992 anche frazionandoli in permessi orari. Con successivo messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007, ancora l’Inps comunicava le modalità per il calcolo del massimale orario mensile, secondo il seguente algoritmo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale: (orario normale di lavoro settimanale / numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
Questo lo stato dell’arte ad oggi.
(Elio Costa 08.11.2012)

Domanda : Day hospital e assenza post ricovero
Sono un’insegnante di scuola primaria a T.I. e vorrei avere alcuni chiarimenti.
1. Il day hospital è equiparato al ricovero, pertanto i giorni di day hospital per terapie vanno esclusi dal computo dei giorni di malattia?
2. Anche il day hospital per eseguire accertamenti va escluso dal computo dei giorni di malattia?
3. La convalescenza post day hospital è anch’essa equivalente alla convalescenza post ricovero?
4. La convalescenza rientra nei giorni di malattia oppure è esclusa dal computo di tali giorni?
5. In cosa differisce la convalescenza dalla malattia?
Chiedo queste informazioni per chiarire la mia situazione.
Mi sono rivolta al P.S. sabato 15 settembre per una recidiva di neurite ottica, il neurologo avrebbe voluto ricoverarmi, ma non c’erano posti letto disponibili, per cui dal giorno seguente 16 settembre fino a venerdì 21 sono stata sottoposta a terapia endovenosa cortisonica giornaliera dalla 9 alle 14,30 circa (terapia parzialmente e momentaneamente invalidante). Il neurologo a voce mi ha riferito che dovrò attendere uno o due mesi per verificare l’effetto della terapia ed eventuali esiti permanenti, nel frattempo non devo affaticare la vista e devo stare a riposo. Da lunedì 24 settembre è stato inviato il certificato di malattia del medico di base riportante “neurite ottica bilaterale”, al momento fino al 19 ottobre, ma proseguirà. Il medico avrebbe dovuto riportare la dicitura “convalescenza post cure in regime di day hospital”? Che cosa sarebbe cambiato?
Risposta:
L’art. 71 del d.l. 112/2008 stabilisce che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti pubblici viene corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione del trattamento accessorio (per i docenti della scuola la Retribuzione professionale). La RPD non viene ridotta per i periodi di ricovero ospedaliero o di day hospital. Secondo il parere della Funzione Pubblica n. 53/2008 riguardante il personale dei Ministeri la riduzione non va operata neppure per il periodo di convalescenza post ricovero. Circa la possibilità di applicare questa interpretazione anche al personale della Scuola ci sono opinioni difformi
Nel suo caso, mi pare di capire che il day hospital è durato dal 16 al 21 settembre: per questo periodo non va operata la riduzione della RPD; il periodo successivo fino al 19 ottobre, secondo la certificazione medica, è un’assenza per malattia che comporta, per i primi dieci giorni, la riduzione del compenso accessorio soprarichiamato.
Tutto il periodo di assenza, dal 16 settembre al 19 ottobre, rientra comunque nel computo dell’assenza per malattia (18 mesi in un triennio come previsto dall’art. 17 del CCNL 29.11.2007).
Day hospital, convalescenza post ricovero, malattia sono in ogni caso certificati dal medico: da tale certificazione si individua a cosa si riferisce l’assenza.
(Elio Costa 4.10.2012)

Domanda : Visite mediche specialistiche
Scusa, ma le visite mediche specialistiche possono essere motivo per chiedere un giorno di assenza per malattia? C’è normativa in proposito?
Risposta:
La Circolare n. 8/2008 del 5.9.2008 della Funzione Pubblica, al punto 1.2, ha precisato che il d.l. 112/2008 non ha modificato le modalità di imputazione delle assenze per visite specialistiche, le quali continuano ad essere imputate come in precedenza e precisamente:
a) permessi brevi, soggetti a recupero, secondo le previsioni del CCNL (art. 16 CCNL 29.11.2007);
b) permessi per documentati motivi personali (art. 15 CCNL 29.11.2007);
c) assenza per malattia, con riduzione della RPD o del CIA come previsto dall’art. 71 del d.l. 112/2008, da giustificare mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita (Circolare Funzione Pubblica n. 10/2011 del 1°/8/2011) e senza visita medico fiscale (Nota Funzione Pubblica 56340 del 21.11.2011).
(Elio Costa 4.10.2012)

Domanda: Ciao, sono qua con nuovi quesiti.
1) Il primo, forse un po’ stupido:
per i giorni prefestivi di chiusura della Scuola è prevista (anche in contratt. integrativa) la richiesta di ferie o recupero da parte del personale ata. Se qualcuno domanda legge 104 o donazione sangue o permesso per motivi personali si può sindacare o bisogna concederli e basta? Ferie e recuperi dovrebbero venire in subordine o sbaglio?
2) Permessi legge 104 (i tre giorni).
Abbiamo letto un sacco di cose, tutto e il contrario di tutto, ma non mi è chiaro un particolare: il dirigente deve chiedere un piano di assistenza, in linea di massima e salvo emergenze, o concede e basta, diciamo a occhi chiusi, ovviamente in presenza di tutti i requisiti?
E nel caso di assistenza a familiari in Sicilia? Si può? Se sì con piano assistenza o bastano i biglietti aerei?
Risposta:
1) Le modalità per “coprire” i prefestivi vanno individuate nei contratti di istituto. La chiusura prefestiva comporta una mancata prestazione di servizio per quel giorno, che andrà “recuperata” con un giorno di ferie o con il recupero di una prestazione di lavoro straordinario. Il chiedere per quel giorno un qualsiasi altro tipo di congedo, ad esempio, per assenze legge 104, per motivi personali, donazione del sangue e, perchè no, per malattia non ha alcun senso, perchè si tratta di un giorno di chiusura della scuola. Si chiede un congedo per giustificare una assenza dal servizio; se nella giornata in questione non è prevista la prestazione di servizio, che cosa vado a giustificare?
Il prefestivo, invece, è una ulteriore giornata di ferie che vado ad usufruire, per cui o riduco le ferie spettanti di un giorno o lo compenso con una prestazione di lavoro straordinario effettuata precedentemente, che mi avrebbe dato il diritto ad un giorno di riposo ulteriore.
2) La riscrittura del comma 3 dell’art. 33 della legge 104 da parte dell’art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha eliminato, oltre al requisito della convivenza, già eliminato dalla legge 53/2000, anche quello della continuità e dell’esclusività, prevedendo un referente unico per ciascun disabile, che assume il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito (Consiglio di Stato, parere n. 5078 del 2008)
Per l’assistenza allo stesso figlio, le norme derogano al regime del referente unico, riconoscendo il diritto ai permessi ad entrambi i genitori, che possono fruirne alternativamente.
Infine il D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, ha stabilito, per chi assiste persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato ad una distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o con altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
Concludendo, mi sembra che la norma non ponga vincoli per chi, ad esempio, voglia assistere familiari in Sicilia, se non le pezze giustificative del viaggio.
(Elio Costa 25.10.2011 15:03 )

Domanda :Le illustro i miei problemi e Le chiedo cortesemente le seguenti informazioni.
1. ho iniziato la CTU per motivi parietali di causa separazione civile, che prevedono degli incontri che finora si sono svolti solo al mattino
2. il giudice mi ha detto che i permessi di cui devo usufruire nell’orario scolastico mattiniero non li devo scalare dai permessi personali o familiari (3 gg. all’anno o ferie/6gg), ma mi sono dovuti, perché impostomi dal Tribunale in quanto è un dovere civico presenziare a queste convocazioni. Anche il mio avvocato ha ribadito ciò, aggiungendo che questi permessi sono esenti dal Contratto di lavoro e basta solo una certificazione del giudice o gli atti di deposizione per documentarli.
3. la segreteria della mia scuola invece non conosce questa procedura e mi sta creando notevoli problemi.
4. io so che posso usufruire di permessi di riduzione orario, ma mi trovo in difficoltà quando, in base al mio orario di servizio, mi ritrovo a non poter chiedere più di 1 ora di permesso. il giudice finora non mi è mai venuto incontro, rifiutandosi di fissare gli incontri al pomeriggio, ribadendo che i permessi mi sono dovuti per i motivi sopraddetti.
Le chiedo cortesemente di darmi maggiori indicazioni per far valere i miei diritti presso la mia Segreteria, in quanto non vorrei rimetterci nello stipendio, esaurendo i giorni di permesso ed essendo quindi costretta a trovare altre soluzioni con ripercussioni economiche per me svantaggiose (le udienze infatti si protrarranno fino all’8 marzo 2012)
Risposta:L’art. 61 del Codice di procedura civile prevede che, quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti d’ufficio o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
Il consulente tecnico di ufficio (CTU), quindi, è un libero professionista che svolge la funzione di ausiliario del giudice.
I consulenti tecnici d’ufficio sono iscritti, dopo una procedura di accertamento dell’esperienza, all’interno di specifici Albi tenuti dal Tribunale.
La funzione di CTU si configura quindi come attività professionale che il docente ha titolo ad esercitare con autorizzazione del D.S., a condizione che l’esercizio della funzione stessa non sia di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla mansione di docente e sia compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio (art. 508, comma 15, D.Lgs. 297/94).
Non mi risulta siano previste particolari agevolazioni per le assenze, per cui, in caso di necessità di assentarsi dal servizio, potrà ricorrere ai soli strumenti forniti dal CCNL e cioè i permessi brevi e i permessi retribuiti, compresi i 6 giorni di ferie.
(Elio Costa 27.10.2011 10:28 )

Domanda: La Ragioneria ci restituisce, non vistato, un decreto di aspettativa per ricongiungimento al coniuge all’estero perché, secondo loro, c’è un limite temporale.
Risposta:

Credo che si possa obiettare alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza che:
1 – l’articolo 2 della legge 26/1980 lega la durata dell’aspettativa al periodo di tempo in cui il coniuge presta servizio all’estero, non ponendo per dei limiti di durata temporale, come sembra invece ritenere la Ragioneria.
2 – Lo stesso articolo ne prevede la revoca in qualunque momento soltanto per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
3 – La stessa legge prevede la possibilità che si protragga per più anni, nel momento in cui stabilisce all’articolo 4 la facoltà per l’amministrazione di utilizzare il posto corrispondente per una nuova assunzione.
4 – Infine la certificazione della ditta va interpretata nel senso che il signor Gritti Bravo lavorerà all’estero a tempo indeterminato o non piuttosto che si tratta di un dipendente che ha un contratto a tempo indeterminato con la medesima ditta?
(Elio Costa 29.11.2011 12:59 )

Domanda: un docente supplente temporaneo può richiedere subito ,all’atto della nomina, di godere di congedo parentale nel primo anno di vita del bambino senza assumere servizio neanche un giorno?
La supplente temporanea ha terminato l’astensione obbligatoria il 15 settembre 2011 e non ha fruito di facoltativa. La nomina da noi sarebbe dal 22 settembre 2011
Risposta:

Per la lavoratrice madre, che riceve un incarico di supplenza conferito nel periodo di astensione obbligatoria, il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina risultando ininfluente la presa di servizio. Per poter usufruire del congedo parentale non sar più necessaria la presa di servizio perche il rapporto di lavoro sia già perfezionato. Questo per soltanto se il congedo parentale viene chiesto nella stessa scuola che ha stipulato il contratto di supplenza nel periodo di astensione obbligatoria.
Se invece, come nel caso prospettato, viene conferito un incarico di supplenza e si intende chiedere il congedo parentale, occorre prima perfezionare il rapporto di lavoro con la presa di servizio.
(Elio Costa 23.11.2011 10:33 )

Domanda :Congedo straordinario di due anni
Se volessi prendere aspettativa l. 104 per assistenza alla madre con handicap grave, ne avrei diritto non essendo nello stesso nucleo familiare della madre, ma abitando nella stessa casa composta da 4 appartamenti dei quali uno è occupato da mia mamma, uno da mia sorella, uno da me e uno chiuso di proprietà di mio fratello ?
Risposta:
Per quanto riguarda il congedo straordinario di due anni per assistenza alla madre con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconoscibile, con il requisito della convivenza, in subordine alla mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre.
Per quanto riguarda il concetto di convivenza, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare 18 febbraio 2010, prot. n. 3884, ha fornito i seguenti chiarimenti: “Pertanto, al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste, abbiano la residenza nello stesso Comune, riferito allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi”.
(Elio Costa 30.08.2012)

Domanda: Vorrei una risposta su un caso un po’ complesso riguardante un docente a tempo determinato fino al 30.06.2011. Il docente ha chiesto congedo parentale e lo interrompe continuamente con malattia del figlio e malattia personale – esempio:
1) domanda di congedo dal 10.01.2011 fino al 28.02.11
2) richiesta di interruzione del congedo a partire dal 31/01/2011 per malattia del figlio
3) malattia del figlio dal 31/01/11 al 05/02/11
4) dal 07/02/11 al 19/03/11 malattia personale
5) dal 21/03/11 al 26/03/11 malattia figlio
6) dal 28/03/11 al 09/04/11 malattia personale
7) dall’11/4/11 riparte il congedo parentale fino alla malattia dopo e così via.
In questo modo le domeniche non sono comprese in nessuna tipologia di assenza, nemmeno nel congedo ma interrompono l’assenza e il docente dovrebbe tornare in classe.
Rientra nella normativa?
Risposta: Da un punto di vista normativo si tratta di assenze separate usufruite per motivi diversi, che non si possono cumulare in modo consecutivo. La Ragioneria Generale dello Stato ha già avuto modo di chiarire, sia pure con una nota “datata” del 15 giugno 1999 che quando si tratta di fruizione continuativa di due istituti giuridici diversi (ad esempio, prima assenza per malattia e poi astensione facoltativa o viceversa) i giorni festivi intermedi ai due periodi di assenza devono essere considerati solo giornate non lavorative da non ricomprendere, quindi, nel calcolo della durata dei due istituti.
(Costa Elio)

Domanda:Una supplente breve (con contratto dal 27.04.2011 al 10.06.2011) ha presentato in data 30.04.2011 una domanda di congedo parentale (ex astensione facoltativa) per la figlia nata il 03.07.2003 per il periodo dal 16.05.2011 al 10.06.2011. La docente dichiara di non aver mai usufruito nè lei nè il marito di tale congedo e inoltre dichiara che anche se la bambina ha superato il 3 anno di vita possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente (2,5 ammontare pensione minima inps) per essere retribuita al 100% per il
periodo sopraindicato. Si chiede pertanto se tale periodo deve essere retribuito al 100% o al 30% e a quale normativa fa riferimento.
Risposta: I limiti di reddito provvisori per l’anno 2011 per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D.Lvo n. 151/2000 (periodo oltre i sei mesi nei primi tre anni di vita e congedo parentale dopo i tre anni di vita del bambino) sono stati comunicati con la circolare n. 69 del 20 aprile 2011 e sono stati calcolati in 15.191,47 euro. Tale limite va raffrontato con il reddito individuale del 2011 percepito dal genitore richiedente, con esclusione dei redditi della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. L’anno successivo, entro la data di scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi, dovrà essere presentata la comunicazione definitiva circa i redditi effettivamente conseguiti.L’art. 12, comma 4, del CCNL 29.11.2007 prevede, nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lettera a) del D.Lvo n. 151/2001 (primi sei mesi), che i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, siano retribuiti per intero. Ritengo, quindi, che il periodo richiesto dal 16.5.2011 al 10.6.2011 sia da retribuire per intero.
(Elio Costa)

Domanda: Avrei bisogno di un Suo cortese chiarimento su come conteggiare i 5 mesi di astensione obbligatoria per maternità (sono in totale 150 giorni?). Inoltre vorrei capire se, in caso di anticipo del parto rispetto alla data presunta, i giorni non goduti dei primi 2 mesi vanno sommati ai secondi 3.
Risposta: L’Inps, con messaggio n. 18311 del 12.7.2007, recependo l’interpretazione, ormai consolidata, fornita dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1401/2001, ha precisato che il periodo di astensione ante partum va determinato senza includere la data presunta del parto che, pur rimanendo oggetto di tutela, costituisce il dies a quo per computare a ritroso il periodo in questione (ad esempio, in caso di data presunta fissata per il 15 agosto, il periodo di congedo ante partum andrà dal 15 giugno al 14 agosto). Conseguentemente, nell’ipotesi in cui data presunta e data effettiva coincidano, il periodo complessivo di congedo di maternità sarà pari a 5 mesi ed un giorno (15 giugno/15 novembre). Venendo al suo quesito, va tenuto presente che non si fa riferimento a giorni, ma a mesi. Nel caso che la nascita coincida con la data presunta, si veda l’esempio soprariportato; il congedo di maternità sarà quindi di 5 mesi e 1 giorno. Nel caso invece che il parto avvenga dopo la data presunta, spettano: 2 mesi prima la data presunta, tutto il periodo tra la data presunta e la data effettiva, la data del parto, 3 mesi dopo il parto. In questo caso il congedo di maternità sarà superiore ai 5 mesi e 1 giorno nel caso infine che il parto avvenga prima della data presunta, ai 3 mesi dopo il parto devono essere aggiunti i giorni di anticipo. Anche in questo caso il congedo di maternità avrà la durata di 5 mesi e 1 giorno.
(Elio Costa)

Domanda:Una docente già collocata in aspettativa per motivi di famiglia vorrebbe interrompere detta assenza per sopraggiunta malattia. E’ possibile? Quali sono le eventuali assenze che interrompono l’aspettativa per famiglia?
Risposta:L’aspettativa per motivi di famiglia interrompe provvisoriamente il rapporto di lavoro: non viene retribuita, non è considerata servizio né agli effetti della carriera né agli effetti della pensione e previdenziali né a qualsiasi altro effetto. Non è quindi possibile interromperla per sopraggiunta malattia. Soltanto l’Amministrazione può richiedere di interromperla per sopraggiunte esigenze di servizio.
(Elio Costa)

Domanda: Un docente ha usufruito di aspettativa non retribuita in attesa del rilascio del decreto di collocamento fuori ruolo.
Tale aspettativa e’ stata concessa ai sensi della legge 145/2002 art. 8 comma 2. Il periodo concesso va dal 01.09.2008 al 31.08.2010. Successivamente il docente e’ stato collocato fuori ruolo con decreto del USR Veneto dal 01.09.2010 al 31.08.2011.
La domanda è la seguente:
L’ aspettativa non retribuita concessa al docente ai sensi della Legge 145/2002 art. 8 comma 2 è equiparata al collocamento fuori ruolo?
Nel senso che tale aspettativa NON va ad influire sulla progressione della carriera. Mi conferma?
Attendo il suo parere in quanto il docente dal 01.09.2011 è dimissionario e dobbiamo aggiornare la sua progressione della carriera
Risposta: L’articolo 8, comma 2, della legge 145/2002 prevede espressamente che, in attesa dell’adozione del provvedimento di collocamento fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati, può essere concessa dall’amministrazione di appartenenza l’immediata utilizzazione dell’impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo. Il collocamento, quindi, in aspettativa del docente in questione ha avuto la finalità di consentirle l’immediata utilizzazione, che è stata successivamente ratificata con il provvedimento dell’USR. Tale servizio dal 1.9.2010 al 31.8.2011 è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.
(Elio Costa)

Domanda: Si chiedono chiarimenti riguardo sentenza n. 116 del 7 aprile 2011 della Corte Costituzionale: dipendente con data presunta del parto 2/7/2011 – parto prematuro avvenuto in data 29 aprile 2011 con ricovero del neonato. Il dipendente può rientrare al lavoro e chiedere congedo obbligatorio dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare?
Risposta: La norma prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 7 aprile 2011 è già prevista dal CCNL 29.11.2007 del Comparto Scuola, all’art. 12, comma 3, che così recita: “In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.”
(Elio Costa)

Domanda: le scrivo per chiederle dei chiarimenti in merito ai permessi mensili per la legge 104/92 art. 33 comma 3.
Finora i dipendenti che usufruiscono di tali permessi, li hanno richiesti giornalieri. Ultimamente ci è stato richiesto se si possono usufruire frazionati a ore.
La normativa non è molto chiara in merito. Noi in segreteria abbiamo interpretato la normativa così: i permessi possono essere frazionati a ore (2 ore giornaliere) solo da chi ne usufruisce per se stesso (comma 6 art. 33 legge 104/92) e nel corso dello stesso mese il dipendente deve scegliere quale modalità di permesso richiedere, sono modalità alternative e non cumulative. Nel mese se si richiedono permessi a giorni non si possono richiedere a ore e viceversa. Per quanto riguarda chi usufruisce dei permessi per assistere persone con handicap in situazione di gravità, abbiamo interpretato che i permessi possono essere solo giornalieri (art. 33 comma 3 legge 104/92). Ora ci è giunta comunicazione dal MIUR che nel SIDI c’è l’aggiornamento – personale scuola- gestione delle assenze: permessi orari in qualità di portatore di handicap o per assistenza a familiare portatore di handicap. Però si parla del comma 2 dell’ art. 33. Ma allora, possono essere richiesti i permessi orari legge 104 anche da chi assiste familiari con handicap in sit. di gravità?
Potrebbe mandare dei chiarimenti con una informativa?
Risposta: L’INPS, con il messaggio n. 15995 del 18 giugno 2007, ha comunicato che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992 anche frazionandoli in permessi orari. Con successivo messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007, ancora l’Inps comunicava le modalità per il calcolo del massimale orario mensile, secondo il seguente algoritmo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale: (orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
La questione l’ho già affrontata con l’informativa n. 105 del 3 dicembre 2007, che allego
(Elio Costa)

Domanda:Personale supplente docente con doppio contratto in contemporanea:
– contratto a tempo determinato fino al 30-6-2011 di 6 ore sett/li
– contratto di supplenza breve di 12 ore sett/li
In caso di assenza per malattia si applica il diverso regime previsto per le 2 tipologie (quindi intera retribuz. per il contratto 30-06 e 50% per la temporanea) oppure si considera prevalente il contratto fino al 30-06 e quindi va corrisposta l’intera retribuzione anche sulla supplenza temporanea?
Esiste qualche circolare in merito?
Risposta: L’articolo 4 del Regolamento delle supplenze dei docenti e l’articolo 40 del CCNL sanciscono il diritto per il docente, cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Entro il predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia.
Nel nostro caso si tratta di una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, che completa con una supplenza breve.
Lo stato giuridico del supplente è chiaramente quello di supplente fino al termine delle attività didattiche, cui si applicano le relative norme contrattuali in materia di assenza per tutti i periodi di assenza, compresi quelli relativi al contratto per supplenza breve.
(Elio Costa)

Domanda: desidero sapere se in caso di indisposizione (mal di testa, di denti ecc.) un dipendente della scuola può assentarsi per motivi personali invece che per malattia.
Risposta: I presupposti dell’assenza per malattia è l’esistenza di una infermità con effetti temporaneamente invalidanti, tali da non poter consentire lo svolgimento del proprio lavoro. Lo stato morboso, che impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa, viene documentato mediante certificazione medica, che non può essere sostituita da autocertificazione. I permessi per motivi personali o familiari previsti dal comma 2 dell’articolo 15 del CCNL 29.11.2007 devono essere documentati anche mediante autocertificazione. Fatto salvo che lo stato di malattia non può essere autocertificato, in ogni caso occorrerebbe produrre la certificazione medica per documentare l’impossibilità di regolare svolgimento dell’attività lavorativa. L’amministrazione, accertato lo stato di malattia, non può che accordare l’assenza per malattia e non certo per motivi personali e familiari.
(Elio Costa)

Domanda: desidero chiedere se i 3 giorni di congedo per lutto devono essere contenuti nella settimana o se il tempo è più esteso.
Risposta: I permessi per lutto sono di complessivi 3 giorni anche non consecutivi per evento e spettano per la perdita del coniuge, dei parenti fino al 2° grado (genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli/sorelle, degli affini di 1° grado (suocero/suocera, genero/nuora), dei componenti la famiglia anagrafica o convivente stabile (art. 15 CCNL 29.11.2007).
A norma del comma 2 dell’art. 1 del DPCM 21 luglio 2000, n. 278 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari” i giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso.
(Elio Costa)

Domanda: Vorrei avere una conferma su quanto segue:
Il genitore di un figlio adottivo ha diritto, indipendentemente dalla sua entrata in famiglia, e fino al 6° anno di vita del bambino a:
– astensione dal lavoro per malattia del figlio senza limiti di tempo.
Trattamento economico: 100% per 30 giorni per ogni anno di vita del bambino (quindi fino al compimento dei 6 anni di vita, il genitore può chiedere max 180gg 30 gg all’anno x 6 anni di vita) successivamente dai 6 agli 8 anni e per ciascun genitore spettano
– 5 giorni per ogni anno di vita del bambino
Trattamento economico: 0%
Qualora il bambino al momento dell’adozione ha una età compresa tra i 6 e i 12 anni spettano per ciascun genitore sempre
– 5 giorni per ogni anno di età del bambino da usufruire entro 3 anni dalla data di ingresso in famiglia.
Trattamento economico: 0%
Il fatto è che una ns. docente ha chiesto 2 giorni per malattia della figlia adottiva.
La figlia è nata nel 2005 ed è entrata in famiglia nel 2006.
Io ritengo che ha diritto alla retribuzione al 100% secondo quanto sopra elencato mentre la mia collega è convinta anzi, dice che ne è certa, che la retribuzione è allo zero % perchè sostiene che non può esserci un trattamento diverso dai figli “biologici” e pertanto i 30 giorni al 100% spettano solo per 3 anni di vita da conteggiare a partire dall’entrata in famiglia della bambina. Quindi essendo entrata nel 2006, secondi lei è fuori tempo in quanto i 3 anni sono già passati !
mente servizio?
Risposta: Occorre fare riferimento all’art. 50 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151.
1° comma. Il congedo per malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2° comma: Il limite di età, di cui all’articolo 47, comma 1, (tre anni) è elevato a sei. Fino al compimento dell’ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo. (Cioè fino a sei anni la durata del congedo è legata ai periodi corrispondenti alle malattie del figlio; dopo i sei e fino agli otto, spettano 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.)
3° comma: Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito, nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall’articolo 47, comma 2. (cioè cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore).
Per il trattamento economico occorre fare riferimento all’art. 12 , comma 5, del CCNL 29.11.2007, che riconosce il trattamento economico intero per trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, per i periodi di assenza di cui all’art. 47, comma 1. (cioè fino a tre anni di età per i figli biologici, elevati a sei per gli adottivi e per quelli dati in affidamento).
Confermo quindi quanto indicato nell’informativa n. 90 del 23.1.2007.
(Elio Costa)

Domanda: Con riferimento all’oggetto, Vi chiediamo gentilmente delucidazioni in merito ad un Assistente Amministrativo che alla data del 30/06/2010 termina “parte” del suo congedo biennale per L. 104; trattasi di sette mesi continuativi. Lo stesso Assistente prende servizio dal giorno 01/07/2010 al 04/07/2010 e chiede successivamente un nuovo congedo a partire dal 05/07/2010.
La domanda è la seguente: E’ tenuta a riprendere servizio prima di poter fruire del successivo periodo di L.104? Oppure, può chiederne la prosecuzione senza dove riprendere necessariamente servizio?
Risposta: Il congedo straordinario previsto dall’art. 42 del D.Lgs 151/2001 ha una durata massima di due anni, computato complessivamente a tutti gli interessati che ne usufruiscono, nell’arco della loro vita lavorativa e per ogni soggetto disabile.
Il congedo è fruibile in via continuativa o frazionato.
Tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria l’effettiva ripresa del servizio soltanto perchè non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi e le domeniche eventualmente intermedie fra una richiesta e l’altra.
Nel caso prospettato, con scadenza 30 giugno, il congedo può essere ripreso senz’altro il 1° luglio senza alcuna conseguenza.
(Elio Costa)

Domanda: La docente titolare è in congedo parentale fino al 23/12/2010. Il 10/01/2011 mi ha già detto che chiederà malattia (sua o del bambino), dal 11/01/2011 ho già la sua domanda di congedo parentale.
Per sostituirla ho 2 docenti:
Doc. A in congedo parentale fino al 23/12/2010
Doc. B in servizio fino al 23/12/2010.
Chi riassumo al 10/01/2011? Entrambe?
Risposta: Il 10 gennaio la riconferma spetta all’insegnante in servizio al 23 dicembre, cioè la docente B per ragioni di continuità didattica (vedi a tal proposito i commi 4 e 5 dell’art. 7 del Regolamento D.M. 131/2007).
Alla supplente A nominata fino al 23 dicembre e in congedo parentale non spetta la conferma della nomina. Infatti l’art. 12, comma 2, del CCNL 29.11.2007 prevede la proroga o la conferma dell’incarico soltanto durante il periodo di astensione obbligatoria.
(Elio Costa)

Domanda: Nel caso di un dipendente che si assenti oltre i 18 mesi nel triennio presentando certificati medici di malattia dovuta a gravi patologie, vi è un “obbligo” per l’Amministrazione di verificare che lo stato di salute sia parzialmente o totalmente invalidante (con conseguente inidoneità permanente o temporanea per svolgere qualsiasi attività lavorativa) o si autorizza l’assenza senza alcun limite?
Risposta: Occorre premettere che le assenze escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia previste dal comma 9 dell’art. 17 del CCNL 29.11.2007 non sono in maniera indifferenziata quelle per “patologie gravi”, ad esempio, quelle indicate dal ” Regolamento recante disposizioni di attuazione della L. 53/00, concernente congedi per eventi e cause particolari” , ma esclusivamente quelle, dato il disposto contrattuale, per le quali sia proprio il particolare tipo di terapia temporaneamente o parzialmente invalidante a qualificarne la gravità.
La gravità della patologia, pertanto, non può che essere collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di svolgimento possono risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente.
E’ dunque sulla definizione del tipo e delle modalità di effettuazione della terapia che deve essere posta attenzione per la concessione del beneficio di cui al comma 9 dell’art. 17.
Ci si riferisce quindi a terapie che, per modlaità, tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali, pongono il dipendente trattato in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa.
La certificazione medica, quindi, deve specificare:
a) che trattasi di “grave patologia”;
b) il tipodi terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti “invalidanti”.
Per tutti i giorni di assenza di cui sopra, dunque, il lavoratore ha diritto a percepire sempre l’intera retribuzione e tali giorni non fanno cumulo con le altre eventuali assenze per malattia ai fini del calcolo della durata massima dell’assenza.
Non facendo cumulo, non si applica il comma 3 dell’art. 17.
(Elio Costa)

Risposta: L’assenza per malattia per ricovero ospedaliero e per convalescenza post ricovero non comporta riduzione del trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo.
(Elio Costa)

Risposta: Per il calcolo del periodo massimo di assenza è necessario:
1) sommare le assenze intervenute nei 3 anni precedenti la nuova malattia;
2) sommare tali assenze a quella dell’ultimo periodo morboso.
In tal modo si stabilisce se e quando verrà superato il periodo massimo consentito (18 mesi).
Nel suo caso, se lei dovesse ammalarsi, ad esempio 10 giorni, dal 3 maggio 2011 al 12 maggio 2011, occorre effettuare il seguente computo:
1) sommare tutte le assenze effettuate nei tre anni precedenti il 3 maggio 2011 e cioè dal 3 maggio 2008 al 2 maggio 2011; avremmo così la somma di mesi 3 e giorni 17 (e precisamente i 4 giorni fatti precedentemente ( se effettuati dopo il 3 maggio 2008, altrimenti non si contano) e i 3 mesi e giorni 13 effettuati dal 18.10.2010 al 30.1.2011);
2) a queste assenze andremo a sommare i 10 giorni chiesti dal 3 al 12 maggio 2011; in totale le assenze nell’ultimo triennio saranno 3 mesi e 27 giorni.
Questo calcolo vale per tutte le assenze per malattia; non c’è quindi un azzeramento ogni tre anni, ma un andare a ritroso come nell’esempio che le ho fatto.
Per quanto riguarda le visite fiscali, esse sono obbligatorie fin dal primo giorno di assenza; la richiesta viene effettuata dal Dirigente Scolastico; le fasce di reperibilità dal 4 febbraio 2010 sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, festivi compresi.
Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11.11.1983, n. 638, in caso di assenza senza giustificato motivo al proprio domicilio si incorre:
– nella perdita del trattamento economico per i primi 10 giorni;
– nella riduzione del 50% del trattamento economico per i giorni successivi, se assenti alla seconda visita.
Nel caso di assenza al proprio domicilio, il medico fiscale lascia apposito avviso per effettuare la visita ambulatoriale, la cui effettuazione non fa venir meno la sanzione della perdita del trattamento economico come sopra indicato.
Se il dipendente intende cambiare domicilio durante l’assenza, deve farne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, indicando il nuovo recapito.
Infine, per quanto riguarda se la supplente potrà fare gli scrutini, ciò dipenderà se questi si terranno prima che il contratto della medesima scada. Se il contratto scade il 30 gennaio e gli scrutini si faranno ai primi di febbraio, la supplente non potrà farli perchè non è più in servizio.
(Elio Costa)

Domanda: può un Dirigente Scolastico rifiutare di concedere i tre giorni di permesso previsti per problemi familiari?
Risposta: I tre giorni di permesso per motivi personali o familiari sono previsti dal comma 2 dell’art. 15 del CCNL 29.11.2007 il quale stabilisce che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione”.
Si tratta, quindi, di un diritto del dipendente, che deve però documentarne i motivi.
Circa poi la questione se il DS può rifiutare di concedere i tre giorni, ciò è possibile, ma soltanto in presenza di ragioni di servizio tali da impedire la concessione del permesso. In tal senso si è espressa l’ARAN (l’Agenzia che stipula i contratti dei pubblici dipendenti) a seguito di specifico quesito, con nota del 20 gennaio 2010.
Quindi il DS non può rifiutare il permesso in ogni caso, ma soltanto motivando, per iscritto, le ragioni di servizio che impediscono la concessione del permesso stesso; tali ragioni devono essere oggettive e rilevanti, tali cioè che non consentono, ad esempio, di garantire il regolare svolgimento delle lezioni perchè non è possibile in alcun modo provvedere alla sostituzione di chi chiede il permesso.
In conclusione, quindi, il permesso va di norma concesso sempre, trattandosi di un diritto del dipendente; può essere negato soltanto per fatti eccezionali.
(Elio COSTA)

Domanda: Se un dipendente durante l’orario di servizio si sente poco bene e lascia il posto di lavoro prima delle 6 ore giornaliere e si reca dal medico curante che gli rilascia un certificato medico per il giorno in cui sta male, la giornata parzialmente lavorata come deve essere considerata? Coperta da malattia e le ore di servizio prestate considerate come riposo compensativo oppure semplicemente come giornata di malattia e le ore lavorate non vanno considerate.
La contrattazione interna può prevedere la seconda ipotesi?
Risposta: L’assenza di una parte della giornata lavorativa, debitamente documentata, può essere assimilata ad una interruzione della prestazione per sopravvenuto stato di necessità, senza far ricorso al congedo straordinario per malattia. In questo senso si era espresso con una vecchia circolare del 22 aprile 1991 il Ministero. Ritengo che questa interpretazione possa essere ritenuta valida tutt’ora. Non penso sia competenza della contrattazione di istituto regolamentare tale fattispecie, cui spetta la definizione di criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e dell’articolazione dell’orario del personale docente e ATA, ma non certo entrare nel merito di congedi e assenze.
(Elio COSTA)

Domanda: Docente con genitore handicap grave art. 3 comma 3 madre, (il padre ha 85 anni) ci chiede il congedo biennale.
La docente, quanto prima, chiederà la residenza con i genitori perchè attualmente ha solo il domicilio.
Considerando che ci vorrà un po’ di tempo, la scuola puo’ concedere il congedo biennale senza la residenza oppure bisogna aspettare un certificato di stato di famiglia?
Potrebbe valere per la scuola solo la domanda di cambio indirizzo al Comune?
Esiste per caso il possesso dei requisiti con data anteriore alla domanda?
Risposta: La Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2009, n. 19, ha esteso la possibilità di usufruire del congedo straordinario di due anni anche ai figli che assistono i genitori con handicap in situazione di gravità alle seguenti condizioni:
– effettiva convivenza con il genitore da assistere
– assenza di altre persone idonee a prendersi cura del genitore disabile.
Come si vede non sono state indicate deroghe o altre condizioni.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare 18 febbraio 2010, n. 3884, ha fornito chiarimenti sul concetto di “convivenza”: “Pertanto, al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste, abbiano la residenza nello stesso Comune, riferito allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi”.
(Elio COSTA)

Domanda: Salve sono un’insegnante precaria con contratto dal primo settembre 2010 al 30 giugno 2011 attualmente a casa in maternità. Ho usufruito dei 5 mesi di obbligatoria e sto per concludere i 6 mesi di facoltativa. Vorrei sapere se al termine del congedo parentale posso usufruire anche delle ferie che mi aspettano anziché farmele pagare. Con un contratto come il mio a quanti giorni di ferie ho diritto? Se invece chiedessi un breve periodo di aspettativa, cosa vado a bloccare (assegni familiari, ….)?
Risposta: Le ferie non possono essere usufruite dal personale docente durante il periodo delle lezioni, ma soltanto durante i periodi di sospensione.
Spettano 30 giorni lavorativi per i dipendenti neoassunti, 32 dopo tre anni di servizio a qualsiasi titolo prestato.
Inoltre il congedo parentale retribuito al 30% non è utile per maturare le ferie. Non conoscendo da quando ha usufruito del congedo parentale al 30%, non le posso indicare con precisione quanti giorni di ferie ha maturato finora. Presumo che, se con febbraio termina i 6 mesi di congedo parentale (cd. astensione facoltativa), avrà soltanto il mese di settembre utile per le ferie: le spettano pertanto 2 giorni e mezzo di ferie (30 giorni: 12 mesi).
Per quanto riguarda l’eventuale aspettativa che intenderebbe chiedere, essa non viene in alcun modo retribuita e non è valida né per il servizio né per altri effetti.
(Elio COSTA)

Domanda: Sono una docente in congedo anticipato per maternità fino al 01/04 c.a. – data presunta del parto 01.06 – vorrei capire quando devo fare alla scuola sia la domanda di maternità obbligatoria, sia quella per gli ulteriori 6 mesi.
Risposta: Per il congedo di maternità (c.d. astensione obbligatoria) occorre produrre il certificato dello specialista con l’indicazione della data presunta del parto.
Successivamente, dopo la nascita del figlio, va presentato, entro 30 giorni, il certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione).
Per la richiesta del congedo parentale (c.d. astensione facoltativa, la cui durata, per la madre, è di 6 mesi) occorre presentare apposita domanda 15 giorni prima.
Fra il congedo di maternità e il congedo parentale non occorre assumere servizio, possono essere cioè usufruiti in maniera continuativa, senza interruzione.
Le ricordo che il congedo parentale può essere frazionato.
(Elio COSTA)

Domanda: Si chiede se nel seguente caso è prevista la riduzione dei compensi accessori: assenza per malattia dopo intervento chirurgico effettuato in day hospital (ricovero e dimissioni nella stessa giornata).
Risposta: Trattandosi di convalescenza post ricovero, a parere dello scrivente, compete ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, in applicazione dell’art. 17, comma 8, lettera a) del CCNL 29.11.2007.
In tal senso il parere della Funzione Pubblica n. 53/2008, il processo verbale di conciliazione 4.12.2009 DPL di Piacenza e la circolare INPS 9 dicembre 2008, n. 109, che prevede, per i dipendenti INPS, le norme più favorevoli previste dal contratto di lavoro per le assenze post ricovero.
(Elio COSTA)

Domanda: Assistente amministrativo, di ruolo da molti anni, figlio di persona che la competente commissione medica ha riconosciuto “handicap in situazione di gravità art. 3 comma 2 e 33 della L. 104/92, non convivente, produce istanza per i permessi di cui all’art 33 legge 104/92 art. 33 e successive modificazioni.
Mi chiede, poi, il congedo straordinario di cui all’art. 42 comma 5 del D.Lgs 151/2001.
Risposta: La legge 183/10, oltre che riscrivere il comma 3 dell’art. 33 della legge 104/92, ha abrogato il comma 3 dell’art. 42 del D.L.vo 151/2001, relativo ai permessi mensili dei genitori per i figli maggiorenni, i cui requisiti erano la convivenza o l’assistenza in via continuativa ed esclusiva.
Il comma 5, che prevede il congedo straordinario di due anni a favore dei genitori per i figli con handicap in situazione di gravità o, dopo la loro scomparsa a favore dei fratelli o sorelle conviventi, non è stato modificato.
Le successive decisioni della Corte hanno di fatto esteso questo congedo straordinario al coniuge e ai figli, per i quali il requisito della convivenza rimane una condizione indispensabile,

Domanda : Assenza alla visita fiscale di controllo
Qual è la procedura corretta da seguire se:
a) un dipendente (a casa in malattia) per il quale è stata inviata la visita fiscale era assente al momento dell’arrivo del medico: Nello specifico, deve essere richiesta una semplice giustificazione oppure devo procedere con una formale contestazione d’addebito secondo Brunetta o devo attivare entrambe le procedure?
b) un dipendente (a casa in malattia) per il quale è stata inviata la visita fiscale non viene trovato all’indirizzo a cui è stato inviato il medico perché non aveva preventivamente comunicato il cambio di indirizzo.
Nello specifico, deve essere richiesta una semplice giustificazione oppure devo procedere con una formale contestazione d’addebito secondo Brunetta o devo attivare entrambe le procedure?
In quale caso si deve comunque procedere al decreto di assenza ingiustificata con relativa trattenuta di stipendi e per quanti giorni?
Risposta:
L’art. 5, comma 14, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, stabilisce che “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
Con sentenza 26 gennaio 1988, n. 78, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 14 nella parte in cui non prevede un’ulteriore visita medica di controllo prima della decadenza del diritto ad ogni trattamento economico di malattia nella misura della metà per l’ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.
Ai fini dell’applicazione della sanzione è sufficiente la sola assenza ingiustificata del dipendente alla visita di controllo. A tal fine occorre contestare al dipendente l’assenza alla visita di controllo e richiedere la relativa giustificazione.
Da tener presente che, qualora il lavoratore assente ingiustificato alla visita domiciliare si sia sottoposto con esito positivo al controllo ambulatoriale confermativo, tale visita, pur non incidendo sul periodo pregresso, e quindi sulla perdita del trattamento economico per i giorni antecedenti, determina il ripristino del diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico di malattia con effetto dal giorno del controllo ambulatoriale.
Ovviamente la decorrenza della sanzione viene stabilita dal giorno inziale della malattia.
Infine la mancata comunicazione del cambio di indirizzo non giustifica in alcun modo l’assenza alla visita di controllo.
Riferimenti: Circolari Inps 26 luglio 1988, n. 166 e 8 agosto 1984, n. 134421. (Elio Costa 26.06.2012)

Domanda: Quesito su congedo straordinario di due anni legge 104
Le chiedo un parere riguardo al congedo straordinario di 2 anni per Legge 104, nel caso che il dipendente presti servizio in part-time verticale la durata del congedo rimane sempre di 2 anni?
In attesa di riscontro la ringrazio e la saluto cordialmente.
Risposta:
La durata del congedo straordinario di due anni per assistenza ai familiari disabili in situazione di accertata gravità è di due anni, indipendentemente dall’orario di lavoro del dipendente.
Naturalmente per calcolare la durata del congedo si terrà conto del periodo richiesto dal/al, compresi i giorni di non prestazione lavorativa compresi nel periodo medesimo.
(Elio Costa 09.05.2012)

Domanda: Quesito congedo parentale
Collaboratrice scolastica in congedo parentale per affido giudiziario mi ha comunicato oggi che ieri è stata repentinamente convocata in tribunale per la sua posizione di affidataria e si è fatta rilasciare apposita dichiarazione del cancelliere. La stessa mi ha comunicato che sta poco bene e che andrà dal medico curante per farsi visitare (con la prospettiva che le vengano concessi dei giorni di malattia). In questi casi si interrompe la sua collocazione in congedo parentale e si pone in assenza per motivi personali e malattia?
Risposta: Il congedo parentale può essere interrotto per malattia del bambino o della madre, non per assenza per motivi personali.
(Elio Costa 07.05.2012)

Domanda: Personale nominato fino all’avente titolo
Si chiede, gentilmente, la normativa di riferimento a supporto della decurtazione di stipendio al 50% per malattia del personale con nomina del C.S.T. sull’art. 40, c.9, L. 27.12.97 n. 449.
Risposta: Il personale docente e ata assunto fino all’avente titolo è a tutti gli effetti un supplente temporaneo e come tale si applica la normativa contrattuale in materia di assenze per malattia prevista dal comma 10 dell’art. 19 del CCNL 29.11.2007.
Quando al medesimo docente (o ata) e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo. In tal senso si veda la recente nota prot. n. 6635 del 10 agosto 2011 del MIUR.
(Elio Costa 16.1.2012)

Domanda: volevo chiederle gentilmente un chiarimento .
Ho 30 giorni di ferie non godute l’anno scolastico precedente perchè ero in maternità obbligatoria.
Ora sono in astensione facoltativa. per le vacanze di natale volevo chiedere ferie in modo da recuperare un po’ di giorni di astensione facoltativa.
Posso prendere astensione facoltativa fino al 23 dicembre e ferie dal 24 dicembre all’ 8 gennaio e dal 9 gennaio chiedere nuovamente astensione facoltativa?
In questo modo la supplente viene riconfermata o dev’essere ripercorsa la graduatoria? altrimenti come posso fare perchè si riconfermi la supplente ?
(non vorrei far cambiare troppe persone ai ragazzini, visto che è una supplenza di sostegno)
Risposta: Il comma 6 dell’art. 12 del CCNL 29.11.2007 stabilisce che “I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 (astensione facoltativa) e 5 (malattia del bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.
Alla luce del comma 6 dell’art. 12 del CCNL/2007, nel caso in cui si usufruisca del congedo parentale o per malattia del bambino in modo frazionato, solo “gli eventuali giorni festivi” devono essere computati “ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”, ma non i periodi di sospensione delle lezioni. Nel suo caso, quindi, il congedo parentale non potrà essere conteggiato anche durante il periodo di sospensione delle vacanza natalizie, tanto più che per lo stesso periodo intende chiedere parte delle ferie non usufruite che, secondo il contratto, vanno usufruite nel corso dell’anno scolastico successivo durante il periodo di sospensione delle lezioni.
Per quanto riguarda la supplente, ha diritto in ogni caso alla conferma del contratto dal 9 gennaio e quindi non dovrà essere cambiata. La medesima, molto probabilmente, non sarà retribuita durante le vacanze natalizie in quanto la proroga del contratto dal 24 dicembre e comprendente anche le vacanze di Natale spetta alle seguenti condizioni:
⇒ il titolare deve risultare assente da almeno 7 giorni prima dell’inizio delle vacanze;
⇒l’assenza del titolare deve coprire l’intera durata delle vacanze, anche se con motivazioni diverse, senza alcuna ripresa del servizio, seppure formale;
⇒ il termine dell’assenza deve risultare almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni.
Se viene a mancare una delle seguenti condizioni, il supplente in servizio fino al 23 dicembre avrà diritto alla conferma dal primo giorno utile alla ripresa delle lezioni. Nel suo caso sembrerebbero sussistere tutte e tre le condizioni, ma sussistono dubbi se considerare le ferie assenza continuativa oppure no.
(Elio Costa 1.12.2011)

Domanda: Personale supplente docente con doppio contratto in contemporanea:
– contratto a tempo determinato fino al 30-6-2011 di 6 ore sett/li
– contratto di supplenza breve di 12 ore sett/li
In caso di assenza per malattia si applica il diverso regime previsto per le 2 tipologie (quindi intera retribuz. per il contratto 30-06 e 50% per la temporanea) oppure si considera prevalente il contratto fino al 30-06 e quindi va corrisposta l’intera retribuzione anche sulla supplenza temporanea?
Esiste qualche circolare in merito?
Risposta: L’articolo 4 del Regolamento delle supplenze dei docenti e l’articolo 40 del CCNL sanciscono il diritto per il docente, cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Entro il predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia.
Nel nostro caso si tratta di una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, che completa con una supplenza breve.
Lo stato giuridico del supplente è chiaramente quello di supplente fino al termine delle attività didattiche, cui si applicano le relative norme contrattuali in materia di assenza per tutti i periodi di assenza, compresi quelli relativi al contratto per supplenza breve.
(Elio Costa)

Domanda: desidero sapere se in caso di indisposizione (mal di testa, di denti ecc.) un dipendente della scuola può assentarsi per motivi personali invece che per malattia.
Risposta: I presupposti dell’assenza per malattia è l’esistenza di una infermità con effetti temporaneamente invalidanti, tali da non poter consentire lo svolgimento del proprio lavoro. Lo stato morboso, che impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa, viene documentato mediante certificazione medica, che non può essere sostituita da autocertificazione. I permessi per motivi personali o familiari previsti dal comma 2 dell’articolo 15 del CCNL 29.11.2007 devono essere documentati anche mediante autocertificazione. Fatto salvo che lo stato di malattia non può essere autocertificato, in ogni caso occorrerebbe produrre la certificazione medica per documentare l’impossibilità di regolare svolgimento dell’attività lavorativa. L’amministrazione, accertato lo stato di malattia, non può che accordare l’assenza per malattia e non certo per motivi personali e familiari.
(Elio Costa)

Domanda: desidero chiedere se i 3 giorni di congedo per lutto devono essere contenuti nella settimana o se il tempo è più esteso.
Risposta: I permessi per lutto sono di complessivi 3 giorni anche non consecutivi per evento e spettano per la perdita del coniuge, dei parenti fino al 2° grado (genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli/sorelle, degli affini di 1° grado (suocero/suocera, genero/nuora), dei componenti la famiglia anagrafica o convivente stabile (art. 15 CCNL 29.11.2007).
A norma del comma 2 dell’art. 1 del DPCM 21 luglio 2000, n. 278 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari” i giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso.
(Elio Costa)

Domanda: Vorrei avere una conferma su quanto segue:
Il genitore di un figlio adottivo ha diritto, indipendentemente dalla sua entrata in famiglia, e fino al 6° anno di vita del bambino a:
– astensione dal lavoro per malattia del figlio senza limiti di tempo.
Trattamento economico: 100% per 30 giorni per ogni anno di vita del bambino (quindi fino al compimento dei 6 anni di vita, il genitore può chiedere max 180gg 30 gg all’anno x 6 anni di vita) successivamente dai 6 agli 8 anni e per ciascun genitore spettano
– 5 giorni per ogni anno di vita del bambino
Trattamento economico: 0%
Qualora il bambino al momento dell’adozione ha una età compresa tra i 6 e i 12 anni spettano per ciascun genitore sempre
– 5 giorni per ogni anno di età del bambino da usufruire entro 3 anni dalla data di ingresso in famiglia.
Trattamento economico: 0%
Il fatto è che una ns. docente ha chiesto 2 giorni per malattia della figlia adottiva.
La figlia è nata nel 2005 ed è entrata in famiglia nel 2006.
Io ritengo che ha diritto alla retribuzione al 100% secondo quanto sopra elencato mentre la mia collega è convinta anzi, dice che ne è certa, che la retribuzione è allo zero % perchè sostiene che non può esserci un trattamento diverso dai figli “biologici” e pertanto i 30 giorni al 100% spettano solo per 3 anni di vita da conteggiare a partire dall’entrata in famiglia della bambina. Quindi essendo entrata nel 2006, secondi lei è fuori tempo in quanto i 3 anni sono già passati !
mente servizio?
Risposta: Occorre fare riferimento all’art. 50 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151.
1° comma. Il congedo per malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2° comma: Il limite di età, di cui all’articolo 47, comma 1, (tre anni) è elevato a sei. Fino al compimento dell’ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo. (Cioè fino a sei anni la durata del congedo è legata ai periodi corrispondenti alle malattie del figlio; dopo i sei e fino agli otto, spettano 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.)
3° comma: Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito, nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall’articolo 47, comma 2. (cioè cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore).
Per il trattamento economico occorre fare riferimento all’art. 12 , comma 5, del CCNL 29.11.2007, che riconosce il trattamento economico intero per trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, per i periodi di assenza di cui all’art. 47, comma 1. (cioè fino a tre anni di età per i figli biologici, elevati a sei per gli adottivi e per quelli dati in affidamento).
Confermo quindi quanto indicato nell’informativa n. 90 del 23.1.2007.
(Elio Costa)

Domanda: Con riferimento all’oggetto, Vi chiediamo gentilmente delucidazioni in merito ad un Assistente Amministrativo che alla data del 30/06/2010 termina “parte” del suo congedo biennale per L. 104; trattasi di sette mesi continuativi. Lo stesso Assistente prende servizio dal giorno 01/07/2010 al 04/07/2010 e chiede successivamente un nuovo congedo a partire dal 05/07/2010.
La domanda è la seguente: E’ tenuta a riprendere servizio prima di poter fruire del successivo periodo di L.104? Oppure, può chiederne la prosecuzione senza dove riprendere necessariamente servizio?
Risposta: Il congedo straordinario previsto dall’art. 42 del D.Lgs 151/2001 ha una durata massima di due anni, computato complessivamente a tutti gli interessati che ne usufruiscono, nell’arco della loro vita lavorativa e per ogni soggetto disabile.
Il congedo è fruibile in via continuativa o frazionato.
Tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria l’effettiva ripresa del servizio soltanto perchè non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi e le domeniche eventualmente intermedie fra una richiesta e l’altra.
Nel caso prospettato, con scadenza 30 giugno, il congedo può essere ripreso senz’altro il 1° luglio senza alcuna conseguenza.
(Elio Costa)

Domanda: La docente titolare è in congedo parentale fino al 23/12/2010. Il 10/01/2011 mi ha già detto che chiederà malattia (sua o del bambino), dal 11/01/2011 ho già la sua domanda di congedo parentale.
Per sostituirla ho 2 docenti:
Doc. A in congedo parentale fino al 23/12/2010
Doc. B in servizio fino al 23/12/2010.
Chi riassumo al 10/01/2011? Entrambe?
Risposta: Il 10 gennaio la riconferma spetta all’insegnante in servizio al 23 dicembre, cioè la docente B per ragioni di continuità didattica (vedi a tal proposito i commi 4 e 5 dell’art. 7 del Regolamento D.M. 131/2007).
Alla supplente A nominata fino al 23 dicembre e in congedo parentale non spetta la conferma della nomina. Infatti l’art. 12, comma 2, del CCNL 29.11.2007 prevede la proroga o la conferma dell’incarico soltanto durante il periodo di astensione obbligatoria.
(Elio Costa)

Domanda: Nel caso di un dipendente che si assenti oltre i 18 mesi nel triennio presentando certificati medici di malattia dovuta a gravi patologie, vi è un “obbligo” per l’Amministrazione di verificare che lo stato di salute sia parzialmente o totalmente invalidante (con conseguente inidoneità permanente o temporanea per svolgere qualsiasi attività lavorativa) o si autorizza l’assenza senza alcun limite?
Risposta: Occorre premettere che le assenze escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia previste dal comma 9 dell’art. 17 del CCNL 29.11.2007 non sono in maniera indifferenziata quelle per “patologie gravi”, ad esempio, quelle indicate dal ” Regolamento recante disposizioni di attuazione della L. 53/00, concernente congedi per eventi e cause particolari” , ma esclusivamente quelle, dato il disposto contrattuale, per le quali sia proprio il particolare tipo di terapia temporaneamente o parzialmente invalidante a qualificarne la gravità.
La gravità della patologia, pertanto, non può che essere collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di svolgimento possono risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente.
E’ dunque sulla definizione del tipo e delle modalità di effettuazione della terapia che deve essere posta attenzione per la concessione del beneficio di cui al comma 9 dell’art. 17.
Ci si riferisce quindi a terapie che, per modlaità, tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali, pongono il dipendente trattato in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa.
La certificazione medica, quindi, deve specificare:
a) che trattasi di “grave patologia”;
b) il tipodi terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti “invalidanti”.
Per tutti i giorni di assenza di cui sopra, dunque, il lavoratore ha diritto a percepire sempre l’intera retribuzione e tali giorni non fanno cumulo con le altre eventuali assenze per malattia ai fini del calcolo della durata massima dell’assenza.
Non facendo cumulo, non si applica il comma 3 dell’art. 17.
(Elio Costa)

 Risposta: L’assenza per malattia per ricovero ospedaliero e per convalescenza post ricovero non comporta riduzione del trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo.

(Elio Costa)

 Risposta: Per il calcolo del periodo massimo di assenza è necessario:

1) sommare le assenze intervenute nei 3 anni precedenti la nuova malattia;
2) sommare tali assenze a quella dell’ultimo periodo morboso.
In tal modo si stabilisce se e quando verrà superato il periodo massimo consentito (18 mesi).
Nel suo caso, se lei dovesse ammalarsi, ad esempio 10 giorni, dal 3 maggio 2011 al 12 maggio 2011, occorre effettuare il seguente computo:
1) sommare tutte le assenze effettuate nei tre anni precedenti il 3 maggio 2011 e cioè dal 3 maggio 2008 al 2 maggio 2011; avremmo così la somma di mesi 3 e giorni 17 (e precisamente i 4 giorni fatti precedentemente ( se effettuati dopo il 3 maggio 2008, altrimenti non si contano) e i 3 mesi e giorni 13 effettuati dal 18.10.2010 al 30.1.2011);
2) a queste assenze andremo a sommare i 10 giorni chiesti dal 3 al 12 maggio 2011; in totale le assenze nell’ultimo triennio saranno 3 mesi e 27 giorni.
Questo calcolo vale per tutte le assenze per malattia; non c’è quindi un azzeramento ogni tre anni, ma un andare a ritroso come nell’esempio che le ho fatto.
Per quanto riguarda le visite fiscali, esse sono obbligatorie fin dal primo giorno di assenza; la richiesta viene effettuata dal Dirigente Scolastico; le fasce di reperibilità dal 4 febbraio 2010 sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, festivi compresi.
Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11.11.1983, n. 638, in caso di assenza senza giustificato motivo al proprio domicilio si incorre:
– nella perdita del trattamento economico per i primi 10 giorni;
– nella riduzione del 50% del trattamento economico per i giorni successivi, se assenti alla seconda visita.
Nel caso di assenza al proprio domicilio, il medico fiscale lascia apposito avviso per effettuare la visita ambulatoriale, la cui effettuazione non fa venir meno la sanzione della perdita del trattamento economico come sopra indicato.
Se il dipendente intende cambiare domicilio durante l’assenza, deve farne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, indicando il nuovo recapito.
Infine, per quanto riguarda se la supplente potrà fare gli scrutini, ciò dipenderà se questi si terranno prima che il contratto della medesima scada. Se il contratto scade il 30 gennaio e gli scrutini si faranno ai primi di febbraio, la supplente non potrà farli perchè non è più in servizio.
(Elio Costa)

Domanda: può un Dirigente Scolastico rifiutare di concedere i tre giorni di permesso previsti per problemi familiari?
Risposta: I tre giorni di permesso per motivi personali o familiari sono previsti dal comma 2 dell’art. 15 del CCNL 29.11.2007 il quale stabilisce che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione”.
Si tratta, quindi, di un diritto del dipendente, che deve però documentarne i motivi.
Circa poi la questione se il DS può rifiutare di concedere i tre giorni, ciò è possibile, ma soltanto in presenza di ragioni di servizio tali da impedire la concessione del permesso. In tal senso si è espressa l’ARAN (l’Agenzia che stipula i contratti dei pubblici dipendenti) a seguito di specifico quesito, con nota del 20 gennaio 2010.
Quindi il DS non può rifiutare il permesso in ogni caso, ma soltanto motivando, per iscritto, le ragioni di servizio che impediscono la concessione del permesso stesso; tali ragioni devono essere oggettive e rilevanti, tali cioè che non consentono, ad esempio, di garantire il regolare svolgimento delle lezioni perchè non è possibile in alcun modo provvedere alla sostituzione di chi chiede il permesso.
In conclusione, quindi, il permesso va di norma concesso sempre, trattandosi di un diritto del dipendente; può essere negato soltanto per fatti eccezionali.
(Elio COSTA)

Domanda: Se un dipendente durante l’orario di servizio si sente poco bene e lascia il posto di lavoro prima delle 6 ore giornaliere e si reca dal medico curante che gli rilascia un certificato medico per il giorno in cui sta male, la giornata parzialmente lavorata come deve essere considerata? Coperta da malattia e le ore di servizio prestate considerate come riposo compensativo oppure semplicemente come giornata di malattia e le ore lavorate non vanno considerate.
La contrattazione interna può prevedere la seconda ipotesi?
Risposta: L’assenza di una parte della giornata lavorativa, debitamente documentata, può essere assimilata ad una interruzione della prestazione per sopravvenuto stato di necessità, senza far ricorso al congedo straordinario per malattia. In questo senso si era espresso con una vecchia circolare del 22 aprile 1991 il Ministero. Ritengo che questa interpretazione possa essere ritenuta valida tutt’ora. Non penso sia competenza della contrattazione di istituto regolamentare tale fattispecie, cui spetta la definizione di criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e dell’articolazione dell’orario del personale docente e ATA, ma non certo entrare nel merito di congedi e assenze.
(Elio COSTA)

Domanda: Docente con genitore handicap grave art. 3 comma 3 madre, (il padre ha 85 anni) ci chiede il congedo biennale.
La docente, quanto prima, chiederà la residenza con i genitori perchè attualmente ha solo il domicilio.
Considerando che ci vorrà un po’ di tempo, la scuola puo’ concedere il congedo biennale senza la residenza oppure bisogna aspettare un certificato di stato di famiglia?
Potrebbe valere per la scuola solo la domanda di cambio indirizzo al Comune?
Esiste per caso il possesso dei requisiti con data anteriore alla domanda?
Risposta: La Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2009, n. 19, ha esteso la possibilità di usufruire del congedo straordinario di due anni anche ai figli che assistono i genitori con handicap in situazione di gravità alle seguenti condizioni:
– effettiva convivenza con il genitore da assistere
– assenza di altre persone idonee a prendersi cura del genitore disabile.
Come si vede non sono state indicate deroghe o altre condizioni.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare 18 febbraio 2010, n. 3884, ha fornito chiarimenti sul concetto di “convivenza”: “Pertanto, al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste, abbiano la residenza nello stesso Comune, riferito allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi”.
(Elio COSTA)

Domanda: Salve sono un’insegnante precaria con contratto dal primo settembre 2010 al 30 giugno 2011 attualmente a casa in maternità. Ho usufruito dei 5 mesi di obbligatoria e sto per concludere i 6 mesi di facoltativa. Vorrei sapere se al termine del congedo parentale posso usufruire anche delle ferie che mi aspettano anziché farmele pagare. Con un contratto come il mio a quanti giorni di ferie ho diritto? Se invece chiedessi un breve periodo di aspettativa, cosa vado a bloccare (assegni familiari, ….)?
Risposta: Le ferie non possono essere usufruite dal personale docente durante il periodo delle lezioni, ma soltanto durante i periodi di sospensione.
Spettano 30 giorni lavorativi per i dipendenti neoassunti, 32 dopo tre anni di servizio a qualsiasi titolo prestato.
Inoltre il congedo parentale retribuito al 30% non è utile per maturare le ferie. Non conoscendo da quando ha usufruito del congedo parentale al 30%, non le posso indicare con precisione quanti giorni di ferie ha maturato finora. Presumo che, se con febbraio termina i 6 mesi di congedo parentale (cd. astensione facoltativa), avrà soltanto il mese di settembre utile per le ferie: le spettano pertanto 2 giorni e mezzo di ferie (30 giorni: 12 mesi).
Per quanto riguarda l’eventuale aspettativa che intenderebbe chiedere, essa non viene in alcun modo retribuita e non è valida né per il servizio né per altri effetti.
(Elio COSTA)

Domanda: Sono una docente in congedo anticipato per maternità fino al 01/04 c.a. – data presunta del parto 01.06 – vorrei capire quando devo fare alla scuola sia la domanda di maternità obbligatoria, sia quella per gli ulteriori 6 mesi.
Risposta: Per il congedo di maternità (c.d. astensione obbligatoria) occorre produrre il certificato dello specialista con l’indicazione della data presunta del parto.
Successivamente, dopo la nascita del figlio, va presentato, entro 30 giorni, il certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione).
Per la richiesta del congedo parentale (c.d. astensione facoltativa, la cui durata, per la madre, è di 6 mesi) occorre presentare apposita domanda 15 giorni prima.
Fra il congedo di maternità e il congedo parentale non occorre assumere servizio, possono essere cioè usufruiti in maniera continuativa, senza interruzione.
Le ricordo che il congedo parentale può essere frazionato.
(Elio COSTA)

Domanda: Si chiede se nel seguente caso è prevista la riduzione dei compensi accessori: assenza per malattia dopo intervento chirurgico effettuato in day hospital (ricovero e dimissioni nella stessa giornata).
Risposta: Trattandosi di convalescenza post ricovero, a parere dello scrivente, compete ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, in applicazione dell’art. 17, comma 8, lettera a) del CCNL 29.11.2007.
In tal senso il parere della Funzione Pubblica n. 53/2008, il processo verbale di conciliazione 4.12.2009 DPL di Piacenza e la circolare INPS 9 dicembre 2008, n. 109, che prevede, per i dipendenti INPS, le norme più favorevoli previste dal contratto di lavoro per le assenze post ricovero.
(Elio COSTA)

Domanda: Assistente amministrativo, di ruolo da molti anni, figlio di persona che la competente commissione medica ha riconosciuto “handicap in situazione di gravità art. 3 comma 2 e 33 della L. 104/92, non convivente, produce istanza per i permessi di cui all’art 33 legge 104/92 art. 33 e successive modificazioni.
Mi chiede, poi, il congedo straordinario di cui all’art. 42 comma 5 del D.Lgs 151/2001.
Risposta: La legge 183/10, oltre che riscrivere il comma 3 dell’art. 33 della legge 104/92, ha abrogato il comma 3 dell’art. 42 del D.L.vo 151/2001, relativo ai permessi mensili dei genitori per i figli maggiorenni, i cui requisiti erano la convivenza o l’assistenza in via continuativa ed esclusiva.
Il comma 5, che prevede il congedo straordinario di due anni a favore dei genitori per i figli con handicap in situazione di gravità o, dopo la loro scomparsa a favore dei fratelli o sorelle conviventi, non è stato modificato.
Le successive decisioni della Corte hanno