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RIDUZIONI D’ORARIO

 

Domanda : Riposi per allattamento
Volevo sottoporre alla sua attenzione un quesito per i Riposi giornalieri retribuiti (ore allattamento) di una nostra dipendente personale ATA Coll. Scolastico. Nominata per 6 ore settimanali (unico contratto) lavora solo da noi il lunedì 3 ore e il sabato 3 ore. Visto che lavora per meno di 6 ore al giorno spetterebbe un’ora al giorno per l’allattamento. Ma visto che le ore di servizio sono solo tre al giorno spettano ugualmente le ore per l’allattamento ? Su 6 ore ne lavorerebbe solo 4 !!!!!!!!!!!
UN ALTRO QUESITO
Abbiamo nel nostro istituto una coll. Scolastica con contratto di lavoro part time 18 ore. Completa l’orario per altre 18 ore a …… Al momento della nomina avevamo chiesto a Vicenza di inserire nelle “note” che chi avesse preso servizio lo facesse con orario in 5 giorni settimanali 3,5 ore al giorno. Avendo accettato 2 part time adesso siamo costretti ad averla per 3 giorni noi e per 3 giorni …….
Come potremmo fare per averla un quarto giorno ? Se una giornata lavorasse a …… 6 ore il mattino (7.30-13.30) staccasse un’ora (13.30-14,30) e venisse a lavorare da noi dalle 15,00 alla 18 sarebbe compatibile l’orario proposto ?
I sindacati dico alla signora di non accettare perché non si può fare l’orario spezzato … ma essendo due scuole secondo lei è spezzato ?
Risposta:
La riduzione d’orario spetta a tutto il personale, sia a tempo determinato che indeterminato, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 151/2001 in rapporto all’orario giornaliero di lavoro del dipendente: 1 ora al giorno per orari di lavoro fino a 5 ore giornaliere, 2 ore per orari superiori. Il Ministero della P.I., con telex Gab. prot. n. 14895 del 21.1.1984, pubblicato nel s.o. al B.U. parte I n. 41-42 del 10-17 ottobre 1985, ha precisato (riferendosi ad una docente) che il diritto ai riposi deve ritenersi non sussistente solo nel caso in cui il numero di ore di insegnamento per cui è stata conferita la nomina è talmente ridotto che la concessione dei permessi si risolverebbe di fatto in un esonero totale dall’insegnamento.
Nel nastro caso, quindi, non c’è alcun dubbio che alla dipendente in questione spettano 1 ora al giorno di riduzione d’orario: così prescrive la norma legislativa.
Circa il secondo quesito, occorre fare riferimento all’articolo 51 del Contratto di lavoro che fissa in sei ore continuative l’orario ordinario di lavoro del personale ATA. Le modalità di prestazione del suddetto orario sono definite dall’art. 53 del medesimo contratto.
Nel caso prospettato, anche se la collaboratrice scolastica presta servizio in due istituzioni scolastiche, si tratta di un unico rapporto di lavoro di 36 ore, cui si applicano le norme contrattuali sopracitate.
(Elio Costa 20.12.2012)

Domanda : Riposi orari per allattamento
Si chiede se alla Docente di sostegno con contratto di 9 ore di cui :
– 5 h al lunedì da 60′;
– 1 h al martedì 50′;
– 3 h al mercoledì da 60′;
spettano tutti gli eventuali riposi orari per allattamento, anche nella giornata di martedì.

Risposta:
La riduzione d’orario spetta a tutto il personale, sia a tempo determinato che indeterminato, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 151/2001 in rapporto all’orario giornaliero di lavoro del dipendente: 1 ora al giorno per orari di lavoro fino a 5 ore giornaliere, 2 ore per orari superiori.
Il Ministero della P.I., con telex Gab. prot. n. 14895 del 21.1.1984, pubblicato nel s.o. al B.U. parte I n. 41-42 del 10-17 ottobre 1985, ha precisato che il diritto ai riposi deve ritenersi non sussistente solo nel caso in cui il numero di ore di insegnamento per cui è stata conferita la nomina è talmente ridotto che la concessione dei permessi si risolverebbe di fatto in un esonero totale dall’insegnamento.
(Elio Costa 24.10.2012)

Domanda: Insegnante di sostegno presso la Direzione Didattica di ___________. Sono da poco diventata mamma e il 20 marzo sono ritornata in servizio facendo richiesta di permessi per allattamento; Il Dirigente mi ha concesso 5 ore, considerando solo le 22 ore di servizio con gli alunni (faccio un’ora in meno ogni giorno), mentre devo svolgere x intero le ore di completamento e riunioni varie (interclasse, collegi, colloqui….) Mercoledì scorso ho fatto più di 8 ore (scuola, plesso e interclasse)! E’ corretto quanto mi è stato detto o mi spetta una riduzione anche delle ore funzionali all’insegnamento?

Risposta: La riduzione d’orario spetta a tutto il personale, sia a tempo indeterminato che determinato, ai sensi dell’art. 39 del D.lgs 151/2001 in rapporto all’orario di lavoro del dipendente: 1 ora al giorno per orari di lavoro fino a 5 ore giornaliere, 2 ore per orari superiori. Per quanto riguarda le sue ore di lezione, penso che siano svolte in 5 giorni, per cui la riduzione sarà di 5 ore. Le ore funzionali all’insegnamento non vengono ridotte a priori, ma soltanto nel caso in cui, sommate a quelle di lezione, superino le 5 ore. In tal caso avrà diritto alla riduzione di un’ulteriore ora di quelle funzionali programmate per quel determinato giorno. Esempio: il martedì sono previste 5 ore di lezione e 3 di consigli di interclasse. In questo caso le ore di lavoro diventano 8, con diritto alla riduzione di 2 ore di lavoro di cui una di lezione (già concessa) e un’ora ulteriore di consiglio di interclasse. (Elio Costa)

Domanda: fino all’anno scorso pure prestando servizio di part-time (24 ore in 4 giorni alla settimana) ho fruito sempre di 4 giorni di festività soppresse. Da quest’anno la segretaria mi sta dicendo che devono essere ridotte anche le festività…è corretto questo calcolo? In un manuale del Callà per la verità non recente si diceva che il part-time riduceva le ferie, ma non le festività. Il nuovo contratto prevede una modifica in questo senso? Se è così mi dite esattamente in quale punto del contratto si dice questo? E’ chiaro o è un’interpretazione?

Risposta: Le festività soppresse sono assimilabili sostanzialmente alle ferie, come già ritenuto dal Consiglio di Stato nel precedente assetto pubblicistico (Consiglio di Stato, VI, 20.10.1986, n. 802). Come tali, vanno calcolate con gli stessi criteri con cui si calcolano le ferie e subiscono le medesime riduzioni. (Elio Costa)

Domanda: un insegnante di scuola infanzia (25 ore settimanali su 5 gg lavorativi) ha diritto a quante ore settimanali per allattamento (5 o 6)? Lo stesso per una docente di scuola secondaria con 18 ore con giorno libero; ha diritto ad orario ridotto a 12 o 13 ore?

Risposta: La riduzione d’orario spetta a tutto il personale, sia a tempo determinato che indeterminato, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 151/2001 in rapporto all’orario giornaliero di lavoro del dipendente: 1 ora al giorno per orari di lavoro fino a 5 ore giornaliere, 2 ore per orari superiori. Il tutto poi si deve conciliare con la scindibilità dei singoli insegnamenti nelle classi, per cui al personale docente degli istituti di istruzione secondaria la riduzione viene operata togliendo una o più classi. Ad esempio, se la riduzione è di 5 ore (in pratica è la norma, in quanto il servizio si svolge ordinariamente in 5 giorni) e il ns. docente insegna 2 ore in 9 classi, gli saranno tolte 3 classi per complessive 6 ore; il docente in questione, che ha diritto a 5 ore di riduzione e non 6, presterà servizio per 12 ore nelle restanti 6 classi e resterà 1 ora a disposizione. Il Ministero della P.I., con telex Gab. prot. n. 14895 del 21.1.1984, pubblicato nel s.o. al B.U. parte I n. 41-42 del 10-17 ottobre 1985, ha precisato che il diritto ai riposi deve ritenersi non sussistente solo nel caso in cui il numero di ore di insegnamento per cui è stata conferita la nomina è talmente ridotto che la concessione dei permessi si risolverebbe di fatto in un esonero totale dall’insegnamento. (Elio Costa)

Domanda:  Ho lavorato nell’anno 2008 – 2009 e nell’anno 2009 – 2010 in part-time  verticale a 18 ore su 3 giorni. In questo periodo mi sono state dimezzate le ferie e anche le festività  soppresse. Non trovo giusto che mi vengano dimezzate le festività soppresse. Secondo me dovrebbero lasciarmi tutti e 4 i giorni perchè sono festività  non godute.

Risposta: Le festività soppresse sono assimilabili sostanzialmente alle ferie, come già ritenuto dal Consiglio di Stato nel precedente assetto pubblicistico (Consiglio di Stato, VI, 20.10.1986, n. 802). Come tali vanno calcolate con gli stessi criteri con cui si calcolano le ferie. (Elio Costa)

Domanda: Con la presente si chiede se un lavoratore dipendente part-time nel settore privato può svolgere contemporaneamente attività di insegnante nella scuola pubblica per n.2 ore settimanali di lezione.

Risposta: Il personale dipendente della scuola con prestazione di lavoro part time non superiore al 50% di quella a tempo pieno può svolgere: – attività libero – professionale; – attività di lavoro subordinato , ma non con altra amministrazione pubblica; – attività di lavoro autonomo. Nel nostro caso, quindi, l’interessato può accettare senz’altro un contratto per 2 ore settimanali e svolgere qualsiasi altra attività nel settore privato. (Elio COSTA)

Domanda chiedo gentilmente il calcolo delle ferie di un CS supplente in servizio col seguente periodo e orario: dal 10 dicembre 2010 al 30.06.2011   6H sett.li

Risposta: presumo che  il CS presti servizio per un solo giorno alla settimana e che non abbia un’anzianità di almeno tre anni. In tal caso le ferie di 30 giorni vanno calcolate in maniera proporzionale alla durata del servizio (6 mesi) e alle giornate lavorate in una settimana (1/6). Devi quindi rapportare i 30 giorni di ferie spettanti per chi lavora su 6 giorni la settimana e per 12 mesi al servizio prestato dal CS e per un solo giorno lavorativo la settimana. Il calcolo è il seguente: 30 giorni di ferie complessive: 12 mesi : 6 giorni x 6 mesi di servizio. Il risultato sarà 2 giorni e mezzo. (Elio Costa)