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PART – TIME

Domanda : Part time
Conseguenze del part time
Sto valutando di fare richiesta di part-time per l’A.S. 2017-18, passando da 18 a 12 ore di lezione settimanali. Vorrei sapere quali penalizzazioni può comportare questo tipo di contratto, in particolare in merito a:
– contribuzione
– punteggio
– eventuale passaggio di ruolo
– perdita di posto causa riduzione numero di classi
– garanzia di poter rientrare in servizio a tempo pieno nell’A.S. successivo.
– funzioni che il docente in part time non può svolgere.
Risposta:
Gli effetti della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time passando da 18 a 12 ore:
– sulla pensione: dal 1.1.2012 per tutti vige il sistema contributivo basato sui contributi versati; il part time incide molto poco: per un anno di part time a 12 ore possiamo valutare una diminuzione della pensione dell’ordine di una decina di euro al mese;
– per quanto riguarda il punteggio, non c’è distinzione;
– nessuna incidenza per il passaggio di ruolo;
– nessuna precedenza in caso di individuazione di personale in soprannumero per una diminuzione del numero delle classi.
– secondo le norme contrattuali il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo;
– il personale deve restare a tempo parziale per almeno un biennio; dopo può rientrare a tempo pieno. Il rientro a tempo pieno dopo soltanto un anno di part-time deve essere motivato.
(Elio Costa 02.03.2017)

Domanda : Part time e periodo di prova
Sono una neo-immessa in ruolo su scuola secondaria di secondo grado, vorrei chiedere cortesemente un chiarimento: nella nuova legge sulla Buona Scuola c’è scritto che per superare l’anno di prova, servono 180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui 120 giorni di attività didattiche. Cosa s’intende in questo caso per “attività didattiche”? Lezioni frontali? Se così fosse un part–time verticale di 3 giorni alla settimana non sarebbe sufficiente computando 32-33 settimane di scuola. Potrebbero essere compresi in “attività didattiche” anche collegi docenti, riunioni per dipartimenti e scrutini?
Risposta:
Il comma 116 della legge 107/2015 sulla Buona Scuola stabilisce che per il superamento del periodo di formazione e di prova occorre aver prestato servizio effettivo per almeno 180 giorni (come prima del resto) di cui almeno 120 per attività didattiche (nuova aggiunta). Credo che l’espressione “attività didattiche” comprenda tutte le attività svolte dal 1° settembre al 30 giugno, termine appunto delle attività didattiche e non soltanto le attività di insegnamento. Vedremo in seguito le precisazioni ministeriali, se ci saranno. Per quanto riguarda il part time, occorre tener presente quanto stabilito dall’art. 438 del D.Lgs 297/94, tutt’ora in vigore per espressa previsione del comma 120 della legge sopracitata, che prevede che “negli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra”.
(Elio Costa 31.08.2015)

Domanda : Rientro a tempo pieno dopo un anno
Le scrivo a nome di un gruppo di colleghi entrati in ruolo in questi giorni in sedi molto lontane da casa e pertanto le chiediamo: se facessimo domanda di part-time saremmo obbligati a mantenerlo per 2 anni oppure se l’anno prossimo otterremo una cattedra (attraverso un trasferimento o un’assegnazione) in una scuola vicina a casa potremmo fare l’orario completo, visto che il part-time si riferisce ad un’altra scuola e che la domanda di part-time si chiede di solito a marzo e non ad inizio anno scolastico? Cosa succederebbe se noi non rinnovassimo la domanda a marzo?
Risposta:
L’art. 11 dell’O.M. n. 446/97 stabilisce che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno dopo almeno 2 anni. Il personale in part-time non deve presentare la domanda di rinnovo del part-time stesso entro il 15 marzo, in quanto i contratti di part-time vengono stipulati senza l’indicazione della data di scadenza: si presenta soltanto, entro il 15 marzo, la domanda per rientrare a tempo pieno, ma dopo almeno 2 anni. Lo stesso art. 11 dell’O.M. n. 446/97 consente però che si possano presentare domande di trasformazione in rapporto a tempo pieno prima della scadenza del biennio sulla base di motivate esigenze.
(Elio Costa 31.08.2015)

Domanda : Anzianità di servizio
Relativamente alla domanda di part-time, l’anzianità di servizio da valutare comprende:
– gli anni di RUOLO
– gli anni di PRE-RUOLO
Questi ultimi (gli anni di PRE-RUOLO) sono quelli validi ai soli fini giuridici ed economici o comprendono anche quelli validi ai soli fini economici ?
A mio avviso si valutano tutti gli anni di pre-ruolo.
Risposta:
L’art. 3 dell’O.M. 22 luglio 1997, n. 446 “Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola”, al punto 3.3 precisa che nella domanda va dichiarata “l’anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile agli effetti della progressione di carriera”.
(Elio Costa 27.02.2014)

Domanda : Attività funzionali all’insegnamento docenti in part-time
Sono un’insegnante di scuola superiore con un part-time di 12 ore. La dirigente non ha accettato la mia richiesta di essere esonerata dai prossimi incontri di collegi docenti e dipartimenti per materie, in quanto avrei già superato il limite di ore 26/40(che io credevo di avere) proporzionato al mio part-time di 12 ore. Mi ha spiegato che la normativa prevede la riduzione delle ore solo per i consigli di classe. Non è stata però in grado, al momento della mia richiesta, di mostrarmi con certezza la normativa. Io ero convinta esattamente del contrario. Se stanno così le cose, vorrei sapere se i ricevimenti settimanali e visitoni per i genitori sono conteggiabili nelle 40 ore dei collegi docenti (obbligatorie dunque per tutti), oppure no.
Risposta
Le attività funzionali all’insegnamento sono regolate dall’art. 29 del CCNL 29.11.2007. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
Queste attività sono dovute quindi in ogni caso, indipendentemente dall’orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.
Il comma 3, lettera a, prevede poi 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio docenti (e relativi dipartimenti), compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali.
Sempre il comma 3, alla lettera b, fissa in ulteriori 40 ore il limite per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe.
Infine la lettera c) del comma 3, prevede le attività obbligatorie inerenti lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
L’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, con nota prot. 16941/C2 del 13 dicembre 2010 ha chiarito che il monte ore delle attività di cui all’art. 29, comma 3, lettere a) e b), per il docente in part-time, deve essere determinato in misura proporzionale all’orario stabilito.
(Elio Costa 15.04.2013)
Domanda : Part time
Rientro a tempo pieno
Quest’anno 2012-2013 sono in ruolo per 24h settimanali; per l’anno prossimo vorrei chiedere di tornare ad orario completo, anche se questo a.s. è per me il primo. Come devo procedere?
Risposta:
La norma stabilisce che per almeno due anni non può essere richiesta la trasformazione del part time in rapporto a tempo pieno. Prima della scadenza del biennio, la domanda di ritornare a tempo pieno può essere accolta solo in presenza di motivate esigenze e in relazione alla situazione complessiva degli organici.
La domanda motivata deve essere presentata all’UST, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, entro il termine del 15 marzo 2013.
(Elio Costa 24.01.2013)

Domanda : Part-time personale ATA
Sono un’assistente amministrativa inserita nella graduatoria permanente. Quest’anno, per i motivi ben noti relativi alla normativa spending review , ognuno di noi ha potuto usufruire (se fortunato!!!!) di un contratto fino a nomina avente diritto assunto tramite graduatorie d’istituto.
Alla sottoscritta è toccato un part time verticale di 18 ore (GIO-VEN-SAB). Ho una bimba di tre mesi, posso usufruire,se necessario, delle malattia bimbo? Questa in che modo verrà computata? Soltanto nei tre giorni di servizio o verranno computati i periodi intercorrenti tra una settimana e l’altra anche se non coperti da contratto?
La malattia dipendente in che modo viene retribuita? un mese al 100% + 2 mesi al 50% oppure 1 mese al 50%. Se la malattia dura 2 settimane la riduzione della retribuzione si avrà soltanto nei tre giorni coperti dal contratto o interesserà tutto il periodo intercorrente?
Risposta:
Il congedo per malattia del figlio compete anche ai supplenti temporanei per i periodi corrispondenti alla malattia del figlio, nei limiti della durata del contratto. I periodi di assenza, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni in cui non presta servizio. Ad esempio, se richiesti da giovedì 18 ottobre a giovedì 25 ottobre, il congedo è di complessivi 8 giorni. Se richiesti da giovedì 18 ottobre a sabato 20 ottobre, la durata è limitata a 3 giorni purché l’interessata assuma servizio giovedì 25 ottobre.
Il personale nominato fino all’avente diritto è considerato giuridicamente come un supplente breve e nei casi di assenza per malattia, ha diritto alla conservazione del posto, nei limiti della durata del contratto, per un periodo non superiore a trenta giorni, retribuiti al 50%. Se lo stesso viene poi confermato sullo stesso posto con una supplenza annuale o fino al 30 giugno, tutto il periodo di supplenza viene considerato fin dall’inizio come supplenza annuale o temporanea. Anche per le assenze per malattia si applicano gli stessi criteri di calcolo sopraindicati.
(Elio Costa 8.10.2012)

Domanda : Nomina ATA su posto lasciato libero da part time
Abbiamo un posto part time a 18 ore di assistente amministrativo sull’avente titolo. La titolare presta servizio per 3 giorni alla settimana (tot. ore 18). Nella nostra organizzazione degli uffici abbiamo stabilito la necessità di un servizio di 3 ore al giorno per 6 giorni.
Siamo tenuti a modificare l’orario se qualche aspirante ha già 18 ore su 3 giorni o possiamo andare avanti nella graduatoria? In altre parole prevale l’organizzazione stabilita dall’ I.S. o il diritto al completamento del supplente?
Risposta
Trattandosi di frazione residua di un part time verticale, la supplenza coprirà l’orario lasciato libero dall’assistente in part time. Mi pare una grande forzatura distribuire le 18 ore rimaste spalmandole su sei giorni alla settimana.
L’ultima circolare dell’USR, la 12182 del 31 agosto 2012, per la costituzione da parte degli UST di posti interi derivanti da part time, fa riferimento alla possibilità di abbinare preferibilmente posti relativi alla medesima tipologia di part time. Questo significa che, se è stato concesso un part time verticale, ciò che rimane a disposizione sarà un altro part time verticale che andrà a completare l’intero orario di 36 ore per la parte lasciata libera.
Non va infatti ignorato ciò che dispone l’art. 51 del Contratto a proposito dell’orario ordinario di lavoro del personale ATA: 36 ore, suddivise in sei ore continuative antimeridiane.
Infine l’O.M. 22 luglio 1997, n. 446 che detta disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola, all’art. 10.3, precisa che i posti rimasti disponibili con prestazione di servizio a tempo parziale saranno utilizzati per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, di corrispondente “tipologia” (mi pare di capire che si riferisca alla tipologia di part time, cioè orizzontale/verticale).
(Elio Costa 17.9.2012)

Domanda : Part-time
Compatibilità part-time e funzione strumentale
Sono una docente di lettere in una scuola secondaria di primo grado con contratto a tempo indeterminato in part time (14/18H).
Da anni seguo i laboratori di informatica e le Lim dell’IC dove insegno e quest’anno i colleghi mi hanno proposto di richiedere l’assegnazione di una funzione strumentale nell’Area delle nuove tecnologie applicate alla didattica.
Tale funzione strumentale è in contrasto con il mio part time?
Risposta
L’art. 39 del Contratto prevede, per il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale, la sola esclusione dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo. Nessuna limitazione per quanto riguarda invece le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa.
(Elio Costa 6.09.2012)

Domanda: Chiedo un chiarimento in merito all’usufruibilità dei permessi retribuiti secondo la Legge 104/92 (3 giorni al mese).
Al dipendente che lavora a part-time di tipo verticale i permessi devono essere rapportati all’orario di servizio oppure no?
Risposta: Nel caso di contratto di lavoro part-time verticale, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni della settimana, il numero dei giorni spettanti ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 va ridimensionato proporzionalmente. Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
In tal senso si veda la circolare dell’Inps n. 133 del 17 luglio 2000.
(Elio Costa)

Domanda: L’anzianità di servizio si calcola escludendo l’anno in corso e per il personale ATA? L’anzianità di servizio si calcola fino alla data di presentazione della domanda? o vale la stessa regola dei docenti?
In ogni caso l’O.M. n. 446 del 22.07.1997 all’ art. 3 comma 3 nulla dice al riguardo.
Risposta: Non ci sono indicazioni in proposito, ma io tenderai ad escludere l’anno in corso.
(Elio Costa)