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MATERNITÀ

Domanda : Maternità e retribuzione vacanze estive
Io ho avuto la cattedra al 31 agosto ma sono in maternità (obbligatoria Fino al 17 novembre e ora in quella facoltativa).
La segreteria sostiene che per essere pagata i mesi di luglio e agosto devo fare 180 giorni di servizio (e da questi sono esclusi malattie e congedo).
Risposta:
L’art. 527 del T.U. 297/1994 condiziona la retribuzione durante i mesi estivi dei docenti supplenti annuali fino al 31 agosto allo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio o alla prestazione del servizio non più tardi del 1° febbraio con partecipazione agli scrutini finali senza interruzioni. Tale articolo non è mai stato espressamente disapplicato. Tuttavia è incompatibile con la disciplina privatistica del rapporto di lavoro: in pratica solo il contratto nazionale di lavoro o il contratto individuale di lavoro possono disciplinare gli aspetti retributivi (riduzione, sospensione, privazione) del rapporto stesso. In effetti la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro è esplicitamente indicata nel contratto individuale e pertanto determina i suoi effetti anche sulla retribuzione che può essere sospesa o ridotta solo nei casi previsti dal contratto stesso.
Inoltre il periodo trascorso in congedo di maternità/paternità, compresa l’interdizione dal lavoro per complicanze, il congedo parentale, i riposi per allattamento e il congedo per malattia del bambino sono utili ai fini della progressione di carriera e il CCNI della mobilità, con riguardo alla valutazione dell’anzianità di servizio pre-ruolo e di ruolo, precisa: i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedo per la malattia) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Pertanto non c’è alcun dubbio che anche il congedo parentale retribuito al 30% sia utile per l’anzianità di servizio e, quindi, per la retribuzione dei mesi estivi.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, le assenze effettuate per congedo parentale (ex astensione facoltativa) sono equiparate al congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) e quindi non concorrenti a determinare il numero dei giorni di assenza.
Infine in tutte le cause sostenute e finalizzate a non corrispondere lo stipendio dei mesi di luglio e agosto a docenti nominati fino al 31/8 l’amministrazione è risultata soccombente.
(Elio Costa 5.02.2019)

Domanda : Interdizione dal lavoro e cambio di mansione
Un’insegnante dell’Infanzia, in gravidanza, è stata oggetto di cambio di mansione ed ora presta servizio presso la Segreteria della scuola. Ho trovato in internet che all’insegnante spetta lo stesso stipendio percepito precedentemente al cambio, ma l’orario resta quello da insegnante oppure segue quello del personale ATA per 36 ore settimanali? e per i giorni di sospensione delle lezioni deve chiedere ferie? Preciso che l’insegnante è assunta con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno e che pertanto spetta la liquidazione dei giorni di ferie non fruiti.
Risposta:
Innanzitutto ho delle perplessità sul fatto che l’insegnante sia stata assegnata alla segreteria, adibendola quindi ad una mansione inferiore: la segreteria ha già il suo organico e, quindi, non ha bisogno di altro personale. In questo modo viene mortificata la professionalità dell’insegnante adibendola ad una mansione per la quale non ha certo le competenze, in parole povere viene utilizzata come tappabuchi. Vedrei invece più corretto che la stessa fosse adibita ad attività didattiche deliberate dal Collegio dei Docenti, se ce ne sono; altrimenti se ne sta a casa. In ogni caso conserva lo stipendio e lo stato giuridico di insegnante con tutte le conseguenze.
(Elio Costa 28.01.2019)

Domanda : Riposi orari
Buon giorno sono un insegnante precario, con contratto al 31/08/2015, sono un neo papà e mia figlia ha compiuto tre mesi il 16 Marzo, volevo sapere se ho diritto al riposo giornaliero e:
1) se c’è un apposito modulo predisposto;
2) la durata di tale riposo giornaliero ( ad esempio: nei primi sei mesi di vita del bambino, dal primo mese al terzo mese, ecc…);
3) tale riposo comporta una riduzione dello stipendio e/o dei contributi effettivi o figurativi;
4) chi corrisponde le somme dovute la scuola o l’inps;
5) a chi va presentata la domanda?
Risposta:
I riposi orari spettano entro il primo anno di vita del bambino nella misura di due ore al giorno se l’orario di lavoro è pari o superiore a sei ore giornaliere, un’ora al giorno se l’orario di lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere.
Vengono riconosciute al padre:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga o non ne abbia diritto;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) nel caso di morte o grave infermità della madre.
Il padre non li può utilizzare quando la madre è in congedo di maternità o in congedo parentale.
Nell’ambito della giurisprudenza amministrativa risulta prevalente l’indirizzo favorevole a ricomprendere nella fattispecie di “madre non lavoratrice dipendente” la lavoratrice casalinga.
La riduzione d’orario, per il personale della scuola, va richiesta al proprio dirigente scolastico e non comporta alcuna riduzione di stipendio.
(Elio Costa 23.03.2015)

Domanda : Astensione obbligatoria, flessibilità.
Sono un’insegnante di scuola primaria, a tempo determinato. Ho un contratto fino al 31 agosto. Sono insegnante di sostegno. Sono incinta e la data presunta del parto è il 16 agosto. Vorrei capire da quando posso stare a casa in maternità, e, se essendo insegnante di sostegno, ho dei diritti diversi. Nel caso la gravidanza procedesse normalmente e lavorassi fino al termine delle lezioni, ossia il 30 giugno, è obbligatorio comunque chiedere la maternità dal 16 luglio, ossia un mese prima,che corrisponde alle vacanze estive, oppure posso mettermi in maternità da settembre quando verrò chiamata in un’altra scuola?
Risposta:
L’art. 16 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto e durante i tre mesi dopo il parto. In base all’art. 20 la lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Non può quindi mettersi in maternità da settembre quando le verrà fatto un altro contratto, ma da un mese prima.
L’interdizione anticipata è prevista per gravi complicanze della gravidanza, oppure nel caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli e la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. Una prima indicazione circa gli eventuali rischi viene fornita dal documento di valutazione dei rischi, che il datore di lavoro è tenuto ad istituire ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 626/1995. In tale documento vengono indicati i risultati della valutazione e le conseguenti misure di protezione e di prevenzione che devono essere adottate, compreso l’eventuale allontanamento da una eventuale situazione a rischio.
(Elio Costa 12.01.2015)

 Domanda : Astensione anticipata e obbligatoria
Salve, sono una docente di scuola primaria. Con il 30 Giugno 2014 è scaduto il mio contratto di lavoro. Sono al quinto mese di gravidanza e sono in astensione anticipata dal lavoro a decorrere dal giorno 31/03/2014 fino al periodo di congedo obbligatorio (E.P.P. 12/11/2014). Vorrei sapere, essendo adesso disoccupata, da chi dovrei essere tutelata. Devo aspettarmi un aiuto dall’INPS, devo fare domanda di disoccupazione o è la scuola che deve continuare a darmi un ausilio nonostante il termine del contratto?
Risposta:
L’astensione anticipata è considerata alla stregua del congedo di maternità, che nel suo caso dovrebbe iniziare il 12 settembre 2014 e la cui durata è di 5 mesi. Quindi, se la data del parto sarà il 12.11.2014, il congedo di maternità si concluderà il 12 febbraio 2015. Fino al 30 giugno 2014, in costanza di rapporto di lavoro, le è stata corrisposta la retribuzione al 100%; per il periodo di astensione fuori nomina le viene corrisposta l’indennità di maternità pari all’80% dello stipendio in godimento. Non deve presentare alcuna domanda all’Inps, in quanto l’indennità di maternità sarà corrisposta a carico del MEF, con le stesse modalità con cui le è stato corrisposto lo stipendio fino al 30 giugno. Durante il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro (congedo di maternità) avrà diritto ad accettare eventuali contratti di lavoro che le dovessero essere proposti dalle scuole. In questo caso il contratto sarà perfezionato con la sola accettazione e, durante il periodo di vigenza del contratto stesso, avrà diritto alla retribuzione al 100% in luogo dell’indennità di maternità all’80%.
(Elio Costa 07.07.2014)

Domanda : Interdizione dal lavoro e cambio di mansione

Un’insegnante dell’Infanzia, in gravidanza, è stata oggetto di cambio di mansione ed ora presta servizio presso la Segreteria della scuola. Ho trovato in internet che all’insegnante spetta lo stesso stipendio percepito precedentemente al cambio, ma l’orario resta quello da insegnante oppure segue quello del personale ATA per 36 ore settimanali? e per i giorni di sospensione delle lezioni deve chiedere ferie? Preciso che l’insegnante è assunta con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno e che pertanto spetta la liquidazione dei giorni di ferie non fruiti.
Risposta:
Innanzitutto ho delle perplessità sul fatto che l’insegnante sia stata assegnata alla segreteria, adibendola quindi ad una mansione inferiore: la segreteria ha già il suo organico e, quindi, non ha bisogno di altro personale. In questo modo viene mortificata la professionalità dell’insegnante adibendola ad una mansione per la quale non ha certo le competenze, in parole povere viene utilizzata come tappabuchi. Vedrei invece più corretto che la stessa fosse adibita ad attività didattiche deliberate dal Collegio dei Docenti, se ce ne sono; altrimenti se ne sta a casa. In ogni caso conserva lo stipendio e lo stato giuridico di insegnante con tutte le conseguenze.
(Elio Costa 11.02.2014)

Domanda : Assenze per malattia del bambino
Sono una insegnante di Scuola Primaria, la mia bimba di 15 mesi in questo periodo non gode di buona salute. La scorsa settimana sono stata assente dal servizio per 5 giorni dal lunedì al venerdì (il sabato sono libera) usufruendo del congedo per malattia del bambino. Da oggi sono costretta a chiedere altro congedo in quanto la malattia perdura. Il sabato e la domenica non coperti da certificazione come vengono considerati?
Risposta
Il comma 6 dell’art. 12 del CCNL 29.11.2007 stabilisce che i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 (astensione facoltativa) e 5 (malattia del bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. Quindi, in caso di richiesta di congedo dal lunedì al sabato e di successiva richiesta ancora dal lunedì, anche la domenica va ricompresa nel congedo per malattia del bambino.
L’ARAN, in “orientamenti applicativi Comparto Scuola 16.02.2011” ha avuto modo di chiarire che nell’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra due periodi di assenza per malattia, si considera un unico periodo di assenza se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa del servizio.
Nel caso però di settimana “corta”, i giorni di sabato e domenica sono da ricomprendere e computare senza soluzione di continuità in un unico periodo di assenza per malattia.
(Elio Costa 07.10.2013)

Domanda : Indennità di maternità
Docente a tempo determinato con due contratti: uno di 14/24 fino al 9/6/2013 e l’altro di h. 6/24 fino al 30/6/2013. La docente è assente per maternità anticipata dal 30/5/13 e la data presunta del parto è il 03/11/13. Ora ha diritto all’indennità di maternità, ma sono incerta sul da farsi:
ho pensato di fare un decreto di indennità di maternità dal 10/6/13 al 2/9/13 per 14 ore /24
e un decreto di indennità dal 1/7/13 al 2/9/13 per 6ore/24.
Risposta:
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 19, comma 14, del CCNL 29.11.2007, l’intera retribuzione determinata con le modalità previste dall’art. 23 del D.L.vo 151/2001 spetta soltanto nell’ambito della durata del rapporto di lavoro. Poiché l’interdizione anticipata si protrae oltre la scadenza dei due contratti, l’indennità di maternità nella misura dell’80% viene corrisposta dalla data successiva alla scadenza di ciascun contratto (dal 10 giugno e dal 1° luglio rispettivamente) fino al termine dell’astensione obbligatoria.
(Elio Costa 24.06.2013)

Domanda : Le pongo un quesito:
congedo obbligatorio per maternità – data presunta parto 25/08/2012 data effettiva del parto 31/08/2012 –
In questo caso il prolungamento del congedo obbligatorio (gg. 6) si conclude il 30 di novembre oppure il 1 dicembre 2012?
In attesa di risposta la ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
Risposta:
L’art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” stabilisce che “E’ vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto.
Nel nostro caso quindi abbiamo:
a) interdizione fino alla data presunta del parto = fino al 25 agosto 2012
b) interdizione per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva = fino al 31 agosto 2012
c) interdizione durante i tre mesi dopo il parto: dal 1° settembre a tutto il 30 novembre 2012.
(Elio Costa 13.12.2012)

Congedo parentale
Docente individuata destinataria contratto t.d. dal 12-11 al 24-11-12; la docente il 12-11 si trova in astensione obbligatoria (ultimo giorno). Dal 13-11 chiede malattia del bambino.
Domanda : non necessita l’assunzione di servizio il 13-11-2012 ?
Se non necessita l’assunzione in servizio, il periodo viene comunque considerato valido ai fini giuridici ed economici con retribuzione al 100%?
Risposta:
Il MEF, Ragioneria Generale dello Stato, con la nota prot. n. 33950 del 24 marzo 2009, ha precisato che il rapporto di lavoro della lavoratrice madre che riceve un incarico di supplenza conferito nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina, risultando ininfluente la presa di servizio. Perfezionato quindi il rapporto di lavoro con la semplice accettazione della nomina, l’interessata ha diritto ad usufruire, nell’ambito della durata del contratto, dei congedi e dei permessi previsti dalla norma, compreso quello per malattia del figlio o per malattia propria o per congedo parentale, ecc….con il relativo trattamento economico.
In caso di congedo per malattia del figlio, il trattamento economico previsto dall’art. 12 del CCNL 29.11.2007 è al 100% per i primi trenta giorni per ciascun anno di vita del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori fino al terzo anno di età del bambino.
(Elio Costa 12.11.2012)

Insegnante precaria di terza fascia e maternità
Buongiorno, ho cercato di reperire da molte fonti una riposta al mio quesito, ma ho trovato solo informazioni parziali. . Per questo mi rivolgo a voi e sono certa che potrete aiutarmi.
Spiego la mia situazione: sono un’insegnante di scuola primaria, precaria, inserita nelle graduatorie di terza fascia.
Sono entrata il 2 novembre nella maternità obbligatoria. Ho lavorato con contratto a t.d. fino al 31 ottobre.
Ora, la segreteria dove ho lavorato mi ha fatto compilare un modulo per richiedere il pagamento dell’indennità di maternità dicendomi che si arrangerà lei per tutta la pratica.
DOMANDA 1) mi ha contattato una scuola per una supplenza di 2 giorni. Io ho detto che sono in maternità e ho chiesto cosa dovevo fare, se era mio diritto accettare o meno. La segretaria mi ha risposto che la procedura da attivare sarebbe “complicatissima” e che quindi non è il caso che io accetti. E’ regolare ciò?
DOMANDA 2) Come funziona in termini di punteggio? Mi consigliate di accettare tutte le supplenze che mi propongono? Se non le accetto rimango senza punteggio?
Ringrazio infinitamente per le risposte che potrete fornirmi.
Risposta:
L’indennità di maternità, nella misura dell’80% dell’ultimo stipendio interamente percepito (quello cioè corrisposto fino al 31 ottobre) compete per tutta la durata dell’astensione obbligatoria.
Durante il periodo di astensione obbligatoria lei ha diritto di accettare eventuali proposte di contratto, che si intende perfezionato con la sola accettazione, in quanto non potrà assumere servizio perché in interdizione dal lavoro per maternità. Nei limiti della durata di tali contratti, avrà diritto alla retribuzione al 100% in luogo dell’indennità di maternità e avrà diritto al relativo punteggio per l’inserimento in graduatoria di istituto.
(Elio Costa 08.11.2012)

Domanda : Tutela della salute della lavoratrice
Docente a t.i. Infanzia sostegno in astensione obbligatoria per puerperio fino al mese di novembre 2012, chiede di poter ottenere il prolungamento dell’astensione obbligatoria fino al settimo mese di età del bambino per rischio biologico ai sensi del d.lvo 151 del 2001 artt. 6 e 7.
Poiché la stessa docente aveva già presentato la richiesta per l’altro figlio, il dirigente aveva risposto che la stessa poteva essere adibita a mansioni amministrative presso la segreteria della scuola, a quel punto la signora ha rinunciato alla richiesta.
Ti chiedo: ci sono riferimenti normativi che consentono al dirigente di optare per la soluzione di impiego in altri compiti?
Risposta
L’attività di insegnante di sostegno nella scuola dell’infanzia può presentare fattore di rischio biologico, il quale però va accertato dai servizi ispettivi del Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 7, comma 4. del D.Lgs. 151/01. Occorre quindi che venga rivolta apposita domanda in tal senso da parte dell’interessata. Una volta che l’Ispettorato del Lavoro avrà accertato che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della lavoratrice, la stessa deve essere spostata ad altre mansioni. Non credo che sia legittimo adibirla alle attività di segreteria, ma piuttosto ad attività appositamente programmate dal Collegio dei docenti.
Nel caso in cui ciò non sia possibile, lo stesso servizio ispettivo del Ministero del Lavoro disporrà l’interdizione dal lavoro fino al compimento del settimo mese di età del bambino.
(Elio Costa 1.10.2012)

Domanda : Congedo parentale e malattia del figlio
Sono docente a tempo determinato dal 01/09/2012 al 30/06/2013, ho chiesto l’ indennità di maternità (maternità facoltativa) dal 10/09/2012 al 23/12/2012 per mio figlio di 4 mesi.
L’altro mio bambino di 5 anni si è ammalato ed io ho chiesto al pediatra il certificato di malattia da consegnare al datore di lavoro per i giorni che vanno dal 21/09/2012 al 26/09/2012.
Questi giorni cioè dal 21 al 26/09 verranno considerati dall’amministrazione scolastica come malattia del secondo figlio (e quindi verrà sospesa la maternità facoltativa per tale periodo) oppure tale periodo (dal 21 al 26 settembre) si configura comunque come maternità facoltativa?
Risposta:Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota prot. n. 25/I/000304 del 28 agosto 2006 ha ammesso la possibilità di sospendere la fruizione del congedo parentale, su domanda dell’interessato, in caso di insorgenza di malattia del bambino; ciò che rileva, infatti, al fine della possibilità di fruire dell’uno o dell’altro istituto, è la sussistenza dei requisiti di legge.

Deve tener presente che, trattandosi di figlio che ha superato i tre anni di età, il congedo per malattia del figlio spetta nel limite massimo di 5 giorni lavorativi per anno di età per ciascun genitore, però non spetta nessuna retribuzione.
(Elio Costa 24.09.12)

Domanda : Interdizione dal lavoro
Si chiede: “una insegnante di sostegno, una volta terminata l’astensione obbligatoria per maternità al 15 settembre, venuta a conoscenza che le viene assegnato un alunno autistico della scuola primaria, può usufruire di un periodo di sospensione dal servizio per 4 mesi, con retribuzione intera, su disposizione dell’Ispettorato del Lavoro (SPISAL) in quanto l’attività di sostegno risulta incompatibile con il suo stato di post-maternità?”.
Se sì, potrà chiedere i suddetti 4 mesi a retribuzione intera e poi proseguire con il congedo parentale;
Se no, potrà usufruire solo della normale astensione facoltativa (congedo parentale) a suo piacimento.
In attesa di cortese riscontro e riferimenti normativi, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
Risposta :
Il comma 2 dell’art. 12 del D.Lgv 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità” e successive modificazioni e integrazioni prevede che il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre l’interdizione dal lavoro durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.
L’interdizione è assimilabile, ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di maternità, alla “normale” astensione obbligatoria.
Nel caso prospettato, quindi, la “normale” astensione obbligatoria che termina il 15 settembre è prorogata per ulteriori 4 mesi. Terminato questo periodo di interdizione dal lavoro, l’interessata potrà riassumere servizio oppure, a sua richiesta, usufruire del congedo parentale a suo piacimento.
( Elio Costa 19.07.12 )

Domanda : Quesito su indennità di maternità
Sono una insegnante di scuola secondaria a tempo determinato e attualmente ho in essere i seguenti contratti:
1. Contratto di 7 ore settimanali presso IIS Luzzatti di Valdagno dal 01/09/2011 al 30/06/2012 (nomina del provveditorato);
2. Contratto di 7 ore settimanali presso IPSIA Perin di Schio fino al 09/06/2012 per supplenza su maternità, ma sempre pagata dal tesoro con un’unica busta paga per entrambe le scuole.
Allo stato attuale mi trovo in CONGEDO OBBLIGATORIO per maternità con data presunta del parto 01/06/2012.
Le pongo ora due quesiti:
1. Alla scadenza dei contratti, ho diritto a chiedere e, quindi, ricevere l’indennità di maternità per le 14 ore totali, oppure devo optare per uno dei due contratti e quindi chiedere/ricevere l’indennità di maternità solo per 7 ore?
2. Per il periodo fuori contratto ho diritto anche alla indennità di disoccupazione oltre che all’indennità di maternità, oppure posso valutare la convenienza e chiedere l’indennità di disoccupazione in alternativa all’indennità di maternità, oppure mi è concesso di chiedere solamente l’indennità di maternità?
Risposta:
Il congedo di maternità è un’astensione obbligatoria, che comporta il divieto ad adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto e durante i tre mesi dopo il parto.
Durante tale periodo si ha diritto, per il personale della scuola, a percepire l’intero stipendio in godimento nell’ambito della durata del contratto. Al termine del contratto, si ha diritto a percepire l’indennità di maternità, che è pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo di congedo di maternità.
Nel suo caso, quindi, per il contratto fino al 30 giugno percepirà l’intero stipendio fino a tale data e dal 1° luglio l’80% come indennità di maternità; per il contratto fino al 9 giugno, lo stipendio intero fino a tale data e successivamente l’indennità all’80%.
L’indennità di disoccupazione potrà essere richiesta soltanto al termine del congedo obbligatorio di maternità.
( Elio Costa 10.05.2012 )