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CASISTICA ATA

Domanda : Pagamento vacanze di Natale
Collaboratore scolastico titolare assente per malattia dal 16/09/2015 al 29/12/2015; al supplente è stato fatto un contratto fino al 23/12/2015 con nomina Dirigente Scolastico per 30 ore settimanali. Il giorno 30/12/2015 la titolare ci ha presentato un nuovo certificato di continuazione dal 30/12/2015 al 13/01/2016. La scuola ha rinnovato il contratto al supplente dal 07/01/2016 al 13/01/2016 in quanto durante le vacanze non ha assunto servizio. Al supplente spettavano le vacanze ?
Risposta:
L’art. 60 comma 1 del CCNL prevede che al personale ATA a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 40 che precisa come, nel caso di titolare assente da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino ad una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza, a nulla rilevando le procedure giustificative dell’assenza del titolare. Nel caso evidenziato, quindi, c’erano tutti i presupposti per riconoscere al supplente il pagamento delle vacanze.
(Elio Costa 11.01.2016)

Domanda : Supplenza da G.I.: completamento d’orario
Il dipendente con contratto di lavoro, assunto con scorrimento graduatoria di istituto,-qualifica collaboratore scolastico – per n. 6 ore fino al 30/06/2016, può abbandonare la supplenza per accettare una proposta di contratto per n. 36 ore presso altro istituto, sempre con scadenza 30/06/2016?
Risposta:
E’ consentito lasciare una supplenza su ore residue per accettare un posto intero soltanto al personale ATA nominato dalle graduatorie permanenti (24 mesi) se al momento della convocazione non erano disponibili posti interi. Si vedano le annuali circolari ministeriali sulle supplenze, da ultimo la nota n. 25141 del 10.08.2015.
Per il personale ATA nominato dalle graduatorie di istituto é previsto, a norma dell’art. 4 del Regolamento (D.M. 430/2000) il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo. Il completamento é conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
(Elio Costa 14.10.2015)

Domanda : Coagulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico
Un collaboratore scolastico in servizio per 18 ore in un istituto fino al 30.06.2015 può accettare una supplenza di 18 ore fino al 30.06.2015 presso un’altro istituto in qualità di assistente amministrativo?
Risposta:
L’art. 4, comma 3, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 “Regolamento supplenze personale ATA” prevede che nello stesso anno scolastico possono essere prestati servizi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario purché non svolti in contemporaneità.
(Elio Costa 08.10.2015)

Domanda : Ferie e festività soppresse
Volevo chiederle se il personale ATA ha diritto ad usufruire di 3 o 4 giorni di festività soppresse, visto che lavoriamo su 5 giorni settimanali?
Risposta:
Il numero di giorni di ferie e di festività soppresse per il personale ATA che lavora su 5 giorni è lo stesso di quello che lavora in 6 giorni. Per il calcolo occorre fare riferimento all’art. 13, comma 5, del CCNL.
(Elio Costa 08.10.2015)

Domanda : Supplenze
Collaboratore scolastico assente; viene nominato un supplente. In questi giorni il collaboratore scolastico viene dichiarato permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro e di conseguenza è collocato in pensione. In servizio resta il supplente o bisogna rifare le convocazioni?
Risposta
L’articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 – Regolamento supplenze personale ATA – stabilisce che i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di istituto sia per la sostituzione del personale temporaneamente assente sia per la copertura dei posti resisi disponibili per qualsiasi causa dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
Trattandosi quindi di supplenza temporanea, si applica l’istituto della proroga al medesimo supplente già in servizio, come previsto dalle annuali disposizioni ministeriali relative alle istruzioni ed indicazioni in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA (si veda, per il corrente a.s. 2014/15 la nota MIUR n. 8481 del 27.08.2014, “Disposizioni comuni”).
(Elio Costa 9.02.2015)

Domanda : Retribuzione vacanze natalizie
Buongiorno, sono una supplente collaboratrice assunta il 9 /12/2014 fino al 23/12/2014. La titolare aveva presentato un certificato medico con data dal 9/12/22014 al 4/1/2015, successivamente ha presentato un certificato medico dal 5/01/2015 al 16/01/2015. La scuola mi ha confermato la supplenza, ma non mi ha riconosciuto i giorni dal 24/12/2014 al 6/1/2015. Ho diritto alla continuità articolo 60/1 ccnl 2007?
Risposta:
E’ pur vero che la norma sul riconoscimento giuridico ed economico dei periodi di sospensione delle lezioni è la stessa sia per il personale docente che per il personale ata. Per il personale ata però si pone un grosso problema nel momento in cui l’assenza del titolare non è continuativa per il rischio di retribuire a posteriori un periodo (quello di sospensione delle lezioni non coperto dal contratto del supplente) durante il quale non è stata prestata alcuna attività lavorativa, il che risulterebbe illegittimo.
Nel suo caso la scuola ha ritenuto di farle un contratto fino al 23 dicembre, anche se l’assenza era fino al 4 gennaio, ritenendo opportuno nominare un supplente per il tempo strettamente necessario; al contrario, se lo riteneva necessario, avrebbe potuto farle un contratto fino al 4 gennaio, in quanto la sospensione delle attività didattiche viene ad incidere sulle attività dei docenti, ma non direttamente anche su quelle del personale ATA. Successivamente il contratto doveva essere prorogato a partire dal 5 di gennaio. Infatti per il personale ATA è previsto l’istituto della proroga, ma non quello della conferma.
Ho grosse perplessità se, in caso di contenzioso, le possa essere riconosciuto ai fini giuridici ed economici il periodo di sospensione delle lezioni dal 24 dicembre al 6 gennaio, per le considerazioni che le ho esposto sopra.
Va ricordato che il regolamento sulle supplenze del personale ATA è datato 13 dicembre 2000 ed avrebbe bisogno di una buona manutenzione, che ogni tanto viene promessa, ma mai mantenuta (almeno finora).
(Elio Costa 12.01.2015)

Domanda : Conferma
Sono un’assistente amministrativa in un istituto comprensivo della provincia di Cosenza. Un collaboratore scolastico è assente da più mesi perché in malattia. L’assenza del titolare è fino al 7/1/2015, la supplente è stata nominata fino al 22/12/2014, giorno dell’inizio vacanze di Natale; alla ripresa delle lezioni giorno il 7 gennaio bisogna confermare la nomina alla supplente? (in considerazione del fatto che il collaboratore titolare non riprenderà servizio).
Risposta:
Per il personale ATA non è prevista la conferma, come per i docenti. Volendo sostituire il titolare assente, si dovrà perciò riscorrere la graduatoria.
(Elio Costa 08.01.2015)

Domanda : Terza fascia ATA
Ho consegnato il modello cartaceo il 7 Ottobre 2014.Il ministero fino a questa mattina email non ne ha spedite; devo ritenere domanda non valida?
Risposta:
Penso che lei abbia consegnato la domanda, modello D1, alla scuola destinataria della domanda cioè quella che aveva indicato nella domanda stessa. Non è previsto che il Ministero o la scuola comunichino successivamente che la domanda è stata accolta. Quindi non ci si deve aspettare alcuna mail di conferma. Ora lei deve indicare le 30 scuola mediante l’apposita procedura on line entro le ore 14 del 5 novembre p.v.  Le allego l’informativa che abbiamo predisposto allo scopo.
(Elio Costa 09.10.2014)

Domanda : Ferie
Sono un collaboratore scolastico di ruolo; nell’anno 2013/14 usufruendo dell’art. 59 ho accettato un incarico di assistente amministrativo dal 01.09.2013 al 30.06.2014. Non avendo usufruito di tutte le ferie per esigenze di servizio, posso portarle nella sede di titolarità?
Risposta:
Le ferie, di norma, vanno usufruite nel corso dell’anno scolastico. Nel caso ciò non sia stato possibile per particolari esigenze di servizio o per motivate esigenze di carattere personale e di malattia., vanno usufruite non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. Nel suo caso dal 1° luglio è comunque rientrata nella sede di titolarità dove poteva usufruire delle restanti ferie non ancora godute e di quelle da maturare fino al 31 agosto. Se ciò non è avvenuto per i motivi sopraesposti, si applica la norma sopraindicata (art. 13, comma 10 del CCNL).
(Elio Costa 25.09.2014)

Domanda : Graduatorie di terza fascia: valutazione titoli
Sto prestando servizio come Lavoratore Socialmente Utile (assistente amministrativo) presso un Istituto Comprensivo.Anch’io come molti, sto compilando la domanda d’inserimento nelle graduatorie di 3^ fascia per il personale ATA e vorrei  sapere se questo periodo di lavoro come L.S.U. può essere inserito nella sezione E1 titoli di servizio scolastico (ed eventualmente cosa devo scrivere e come devo calcolare il punteggio servizi). Un’altro mio dubbio è come rapportare a 10 la votazione di 40/60: se non sbaglio è 6,6666; devo arrotondare a 6 il punteggio titoli culturali?
Risposta:
Il servizio prestato come LSU non è valutabile in quanto non prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali. Il punteggio per il titolo di studio con la votazione di 40/60mi è di punti 6,67.
(Elio Costa 25.09.2014)

Domanda : Supplenze
Se accetto una supplenza breve o art.40 come CS, posso lasciarla per un art.40 come AA?
Risposta
L’art. 7, commi 2 e 4, del regolamento delle supplenze del personale ATA approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, prevede la possibilità di lasciare una supplenza per accettarne un’altra soltanto nel caso in cui il personale interessato non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche per accettarne un’altra di durata fino al suddetto termine oppure nel caso di personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto per accettarne altra attribuita sulla base della graduatoria permanente.
(Elio Costa 23.09.2014)

Domanda : Proroga contratti
Sono assistente amministrativo inserito in graduatoria permanente. Quest’anno ho un contratto di 36 ore fino 30.06 (il mio posto è creato tramite l’unione di ore residue di 3 part-time). In base alla recente nota MIUR, (n.2142 del 18.06.2014), se non prorogato, potrò ottenere tramite la richiesta di tentativo di conciliazione almeno il riconoscimento giuridico del servizio estivo?
Risposta:
La proroga dei contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche viene accordata ai sensi dell’art. 1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA (D.M. 430/2000), per il periodo strettamente necessario nelle scuole interessate ad esami di stato qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di tali attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto. Le relative motivate richieste vanno presentate dai Dirigenti Scolastici al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di competenza. I Dirigenti degli UST potranno concedere le autorizzazioni alla proroga per il tempo strettamente necessario a garantire l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto. Normativa di riferimento le circolari ministeriali 18.6.2014, prot. n. 2142, 17 giugno 2010, prot. n. 5986 e 10 giugno 2009, prot. n. 8556.
Per quanto riguarda un possibile contenzioso per il riconoscimento giuridico dei mesi di luglio e agosto, non è il suo caso, in quanto lei occupa un posto che non è disponibile fino al 31 agosto, ma soltanto fino al 30 giugno, in quanto derivante da spezzoni orario lasciati liberi da personale in part-time.
(Elio Costa 23.06.2014)

Domanda : Assistente amministrativo ex art. 59
Una collaboratrice scolastica di ruolo ha accettato l’incarico come assistente amministrativa fino al 30/06/2014. In aprile ha avuto la nomina a tempo indeterminato come assistente amministrativa con decorrenza giuridica dal 01/09/2013 ed economica dal 01/09/2014. La scuola dove presta servizio come assistente amministrativa non le fa la proroga per i mesi di luglio e agosto 2014. L’interessata sostiene che avendo una nomina giuridica come assistente amministrativa dal 01/09/2013, il primo di luglio non rientra a fare la collaboratrice scolastica. Allora, il primo di luglio dove deve presentarsi? E con che qualifica?
Risposta:
La collaboratrice scolastica, per poter accettare la supplenza di assistente amministrativa, è stata posta in aspettativa, art. 59 del CCNL 29.11.2007, fino al 30 giugno 2014. Dal 1° luglio, al termine dell’aspettativa, dovrà riprendere servizio come collaboratrice scolastica.
(Elio Costa 15.05.2014)

Domanda : Ferie personale ATA
Collaboratrici scolastiche con orario di servizio ridotto:
1 assunta a T. D. fino al 30.06.2014 con 6/36 ore di servizio prestate in una intera giornata (8.00-14.00)
1 assunta a T.I. con 18/36 ore di servizio suddivise in 5 giornate.
Come posso calcolare in modo corretto le ferie e le festività soppresse?
Risposta:
1) Le ferie spettanti di 30 o 32 giorni, a seconda se la C.S. abbia o meno un’anzianità di servizio, a qualsiasi titolo prestato, di almeno tre anni o meno, vanno calcolate in misura proporzionale alla durata del servizio (10 mesi?) e alle giornate lavorate in una settimana (1/6). Il calcolo sarà il seguente: 30 o 32 giorni di ferie : 12 mesi x i mesi di servizio x 1/6.
2) Il numero di ferie spettanti nel caso in cui il servizio venga prestato in 5 giorni è pari a quello spettante al personale che presta servizio su sei giorni (nel nostro caso 32 giorni), utilizzando però il calcolo previsto dal comma 5 dell’art. 13 del CCNL 29.11.2007 e cioè: ferie richieste dal lunedì al venerdì, viene considerato anche il sabato, mentre i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno
(Elio Costa 10.02.2014)

Contratti fino al 30 giugno
Sono un assistente amministrativo inserito in graduatoria permanente. Nell’A.S. 2012/13, in mancanza di convocazione, fui contattato direttamente da un Istituto ed ho avuto un contratto part time verticale di 18h (il posto era creato da tre residui di colleghi di ruolo) fino avente diritto poi trasformato al 30 giugno.
DOMANDA: Con queste caratteristiche descritte potrò recuperare giuridicamente il periodo estivo non lavorato?
Risposta:
Il contratto stipulato per 18H settimanali non può che avere la scadenza del termine delle attività didattiche, trattandosi di ore residue sull’organico di fatto. Il contenzioso, a cui lei fa riferimento, si riferisce alla durata dei contratti stipulati dai Dirigenti scolastici per la copertura di posti vacanti e disponibili residuati dalle operazioni a carattere provinciale (esaurimento delle graduatorie provinciali – posti restituiti), la cui scadenza dovrebbe essere il 31 agosto, ma che, per disposizione delle annuali circolari ministeriali riguardanti le assunzioni del personale ATA, hanno come termine finale il 30 giugno, a prescindere che i posti siano vacanti o solo di fatto disponibili.
Non si tratta quindi assolutamente del suo caso.
(Elio Costa 23.01.2014)

Domanda : Nomina fino all’avente titolo
Sono una collaboratrice scolastica a tempo indeterminato e con la presente volevo chiedere se posso accettare le supplenze come assistente amministrativa fino all’avente diritto oppure posso accettare supplenze solo fino al 30 giugno.
Risposta:
Se la nomina fino all’avente titolo si riferisce a posto disponibile almeno fino al 30 giugno, può essere conferita anche ai collaboratori scolastici di ruolo che intendono avvalersi dell’art. 59 del CCNL 29.11.2007.
(Elio Costa 26.09.2013)

Domanda : Completamento d’orario
Dobbiamo nominare su un posto part time 18 ore di assistente amministrativo sull’avente titolo.
La titolare presta servizio per 3 giorni alla settimana (lunedì – martedì – mercoledì tot. ore 18), i rimanenti giorni sono quindi da coprire. La supplente individuata però presta già servizio per 18 ore nei giorni di mercoledì –giovedì – venerdì. L’altra scuola non è disponibile allo spostamento dei giorni di servizio. Causa incompatibilità nei giorni di servizio si può andare avanti nella graduatoria? In altre parole prevalgono le esigenze di servizio dell’ Istituzione Scolastica o il diritto del supplente al completamento ?
Risposta
Il diritto al completamento d’orario e alla cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico è previsto dall’art. 4 del Regolamento delle supplenze Ata – D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.
Nel caso in cui le esigenze organizzative dell’Amministrazione siano tali da risultare inconciliabili con l’orario di servizio dell’aspirante alla supplenza, viene meno anche il diritto alla supplenza stessa.
(Elio Costa 26.09.2013)

Domanda : Sostituzione DSGA
Nell’organico ATA, profilo assistenti amministrativi, sono in servizio nell’a.s. 2012/13: n° 1 unità beneficiaria di 2^ posizione economia che sostituisce il DSGA, n° 2 unità beneficiarie di 1^ posizione economica che rifiutano di sostituire il DSGA. L’assistente amministrativo titolare di 2^ posizione economica ha diritto alla liquidazione dell’indennità di direzione – parte variabile – a carico del FIS per i gg. di sostituzione del DSGA? Nel caso di assenza contemporanea del DSGA e dell’a.a. con 2^ posiz. ec., il personale titolare di 1^ posiz. può rifiutarsi di sostituire il dsga?
Risposta
In caso di assenza, le funzioni del DSGA vengono svolte dall’assistente amministrativo titolare della II posizione economica, in quanto risorsa interna tenuta alla sostituzione del DSGA (art. 2 sequenza contrattuale 25.7.2008). Nel caso di assenza anche di quest’ultimo o di mancanza di titolari di II posizione, il Dirigente Scolastico verifica la disponibilità ad assumere le funzioni di DSGA nei confronti degli assistenti amministrativi titolari della I posizione economica. In caso di non disponibilità, procede con conferimento di incarico specifico ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29.11.2007 ad altro assistente amministrativo della medesima Istituzione Scolastica. Nel caso in cui non vi siano, all’interno della scuola, assistenti amministrativi disponibili ad assumere le funzioni di DSGA, il Dirigente dell’UST assegna un incarico di reggenza ad altro DSGA.
Per quanto riguarda l’indennità di direzione, quota fissa e quota variabile, spetta sempre in ragione del servizio prestato e viene liquidata per ogni giorno di sostituzione, detratto il CIA (compenso individuale accessorio) in godimento nel profilo di assistente amministrativo. Quando si tratta di sostituzioni temporanee è a carico del FIS.
(Elio Costa 19.08.2013)

Domanda : Titolo di accesso collaboratori scolastici
Una collaboratrice scolastica, in servizio presso questo istituto, è entrata in ruolo dal 1/9/11, presso altra scuola, ha superato il periodo di prova ed è arrivata da noi per trasferimento.
Ora noi abbiamo fatto la ricostruzione di carriera e nel mandare alla Ragioneria tutta la documentazione ci siamo resi conto che la dipendente è in possesso di Licenza Elementare.
La suddetta è nata nel 1952, ha lavorato come ausiliario presso scuole comunali dal 1992 al 2000, successivamente ha fatto supplenze nelle scuole statali fino all’entrata in ruolo nel 2011.
Chiediamo se la licenza elementare può in qualche caso essere titolo d’accesso al profilo di collaboratore scolastico.
Risposta:
La C.M. n. 284 prot. n. 12192 del 20 dicembre 2000 ha chiarito il diritto dei collaboratori scolastici ex dipendenti degli EE.LL. ad essere inclusi nelle graduatorie permanenti del concorso per soli titoli, anche se privi di licenza media. Credo che il caso prospettato vada inquadrato in tale contesto.
( Elio Costa 27.06.2013)

Domanda : Graduatoria interna
Tre domande riguardo la graduatorie interna per soprannumerario del personale ATA
1 domanda: nel quadro III (titoli generali Tipo di titolo)della graduatoria interna al punto A o punto B il personale ata transitato dagli enti locali (provincia) allo Stato dal 01.01.2000 ha diritto ai 12 punti?
2 domanda: nel quadro III (titoli generali Tipo di titolo)della graduatoria interna al punto A o punto B il personale ata collaboratore scolastico passato per superamento concorso ad assistente amministrativo ha diritto ai 12 punti?
3 domanda: chi si trova in graduatoria di merito (art.7 – coordinatore amministrativo – 2 posizione economica) ha diritto ai 12 punti?
Risposta:
I 12 punti previsti dalla lettera B) – titolo III, della tabella di valutazione dei titoli del personale ATA si riferiscono all’inclusione nella graduatoria di merito di concorsi a posti di personale ATA di livello o area superiore a quella di appartenenza e non per l’accesso al ruolo di appartenenza. Vanno attribuiti cioè al collaboratore scolastico incluso in una graduatoria di merito per diventare assistente amministrativo o tecnico e così per l’assistente, se inserito in una graduatoria di merito per diventare DSGA.
Questi punti spettano anche al personale transitato dagli Enti Locali nel caso abbia superato, finché era dipendente di Comuni o Provincia, concorsi per la qualifica superiore e non per il solo fatto di essere passato dal 1.1.2000 dall’Ente Locale allo Stato.
Infine, l’essere beneficiario di posizione economica non significa aver superato un concorso per la qualifica superiore. Le posizioni economiche per il personale ATA di cui all’art. 7 del CCNL 7 dicembre 2005 vengono attribuite come valorizzazione professionale cioè come riconoscimento economico di una maggiore professionalità nella propria qualifica.
(Elio Costa 13.05.2013)

Domanda : Retribuzione supplente in part time
In riferimento agli artt. 40 e 60 del CCNL che prevedono il pagamento del sabato e della domenica nel caso di completamento nella settimana dell’orario ordinario previsto, vorremmo cortesemente una sua interpretazione di orario ordinario avendo noi una supplente ata collaboratrice scolastica che sostituisce la titolare in part time a 30 ore settimanali da oggi lunedì a venerdì (il sabato il plesso è chiuso) per capire se a lei spetta anche il sabato e la domenica pagati anche se si tratta di part-time e non completa l’orario in nessuna altra scuola.
Risposta
A mio parere per orario ordinario si deve intendere l’orario previsto dal CCNL per ciascuna categoria di personale e precisamente l’orario di insegnamento e le attività funzionali all’insegnamento previste dagli articoli 28 e 29 per i docenti e dall’art. 51 per il personale ATA.
Per il personale ATA in particolare l’articolo 51, al comma 1, utilizza proprio l’espressione” l’orario ordinario di lavoro è di 36 ore”.
Per il caso sottoposto ritengo quindi che non possa applicarsi la norma di cui all’art. 40, richiamato per il personale ATA all’art. 60, relativa al pagamento della domenica.
Ritengo invece che vada retribuito il sabato in quanto l’orario settimanale previsto dal contratto individuale per la collaboratrice supplente stabilisce per la medesima un orario “settimanale” di 30 ore e non dovrebbe avere alcuna implicazione il fatto che la stessa svolga il servizio dal lunedì al venerdi. Infatti la stessa ha diritto alla retribuzione di 30/36mi per 6/30mi, altrimenti, se retribuita per 5/30mi, la retribuzione dovrebbe essere rapportata non a 30/36mi, ma a 36/36mi (svolge infatti l’orario canonico di 6 ore per 5 giorni). A miglior chiarimento, se la collaboratrice svolgesse il proprio lavoro per 6 ore giornaliere, ad esempio il lunedì, martedì, mercoldì, venerdì, e sabato, non ci sarebbero dubbi per retribuirla in 6/30mi per 30/36mi. La prestazione di servizio dal lunedì al venerdì dovrà avere lo stesso trattamento economico impegnando per lo stesso orario giornaliero e per lo stesso numero di giorni.
(Elio Costa 18.04.2013)

Domanda : Graduatoria 24 mesi
Volevo porle il seguente quesito : devo inserire come servizio prestato le seguenti date: dal 11 marzo 2012 al 19.08.2012 e dal 10.9 al 11 marzo 2013 (termine ultimo per la presentazione della domanda). Calcolando i periodi sarebbero 5 mesi e 8 giorni più 6 mesi e 1 giorno quindi in totale 11 mesi e 9 giorni pertanto 5,5 punti. Avendo sempre lavorato negli anni precedenti fino al 31.8 e solo nel 2012 non ho avuto la nomina fino al 31 agosto 2012 ma solo fino al 19 di agosto 2012 , per il “salvaprecari” , vale anche quest’anno il discorso del calcolo come se avessi lavorato fino al 31 agosto e quindi non calcolare 5 mesi e 8 giorni ma semplicemente 5 mesi e 20 giorni così da ottenere in totale 11 mesi e 21 giorni e quindi un punteggio pari a 6 punti?
Risposta:
Il personale inserito negli elenchi c.d. “salva precari” per gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio ottenuto nell’anno scolastico 2008/2009 o nel 2009/2010 o nel 2010/2011. Se non si è potuto avvalere della normativa “salva precari”, in quanto già occupato con un contratto fino al 30 giugno, mentre nell’anno precedente aveva stipulato un contratto fino al 31 agosto, ha diritto al punteggio come se il contratto fosse fino al 31 agosto e non fino al 30 giugno.
Il salva precari non è stato prorogato per il corrente anno scolastico.
Nel suo caso, per l’a.s. 2011/2012 ha diritto alla valutazione dal 16 marzo 2012 (non dall’11 marzo, ma dal giorno successivo alla scadenza del termini previsto l’anno scorso, che era fissato al 15 marzo 2012) fino al 31 agosto 2012, per complessivi mesi 5 e giorni 16 e per l’anno scolastico in corso (per il quale non si applica il salva precari) dal 10 settembre 2012 all’11 marzo 2013, per complessivi mesi 6 e giorni 2, per un totale di mesi 11 e giorni 18 con un punteggio di 6 punti.
Nel modello B2, il servizio effettivamente prestato sarà indicato nel quadro C7, mentre il servizio giuridico dal 20 al 31 agosto 2012 sarà indicato nel quadro C6.
(Elio Costa 14.02.2013)

Domanda : Completamento d’orario
Volevo sottoporre alla sua attenzione un quesito riguardante la nomina per una supplenza breve di una nostra coll. Scolastica. Il titolare di ruolo assente ha un contratto di 30 ore settimanali con riposo il sabato. Il supplente individuato ha già nel nostro istituto un contratto di 6 ore nel giorno di LUNEDI’ (giorno che non possiamo spostare per vere esigenze della scuola e dovremmo per forza avere due persone); è obbligato ad accettare le restanti 30 ore (che in questo caso non potrebbe accettare in quanto lavora già il lunedì o possiamo offrirne di meno (es. 24 ore?) e chiamare un altro supplente per le restanti 6 ore ? O bisogna chiamare direttamente per tutte le 30 ore un altro supplente ?
Risposta:
Si applica l’articolo 4 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 – Regolamento supplenze ATA, che stabilisce il diritto al completamento fino a raggiungere le 36 ore settimanali. Circa la frazionabilità del posto, se ci sono esigenze organizzative dell’Amministrazione che impongono l’unitarietà della prestazione di lavoro, non si procede al completamento; ma se queste esigenze organizzative non ci sono, l’unico criterio da rispettare è che il completamento si può realizzare nel limite massimo di due scuole.
(Elio Costa 07.02.2013)

Domanda : Spending review e ferie ATA
In considerazione del fatto che il termine del contratto è sconosciuto, il DSGA della scuola in cui lavoro vuole emanare una circolare disponendo che le ferie siano usufruite “appena” maturate, sollevandosi al tempo stesso da ogni responsabilità per ferie non godute causa improvvisa cessazione del contratto, precisando che non saranno accolte eventuali richieste di liquidazione. Inoltre, in previsione della suddetta, ha cambiato l’orario di servizio (solo quello del personale di segreteria con contratto a T. D.) distribuendolo in 5 mattine ed un pomeriggio, eliminando così un riposo ogni due settimane. Il personale a T.I. invece, non subendo alcuna variazione oraria, continua ad usufruire di un riposo a settimane alterne (di sabato) in quanto effettua ogni settimana una giornata di 9 ore, così da compensare le 6 ore del sabato di riposo. E’ un provvedimento legittimo?
Risposta:
L’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, che dispone che le ferie spettanti al personale sono obbligatoriamente fruite e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, è applicabile anche al personale della scuola, come indicato dalla nota del MIUR prot. n. 4442 del 16 luglio 2012. La procedura che si intende attuare nella sua scuola di far usufruire delle ferie spettanti al personale con nomina fino all’avente diritto appena queste vengono maturate mi pare, quindi, l’unica in grado di rispettare questa norma, non conoscendo la data di conclusione del contratto di lavoro e non essendo quindi possibile programmare la fruizione delle ferie in altro modo. Circa infine l’orario di lavoro, questo è stabilito dal Contratto in 36 ore settimanali. La possibilità di fare 3 ore in più ogni settimana in modo da avere un sabato libero ogni quindici giorni non è un diritto del dipendente, ma una forma di svolgimento dell’orario di lavoro che deve garantire le esigenze di servizio. Nella sua scuola mi pare di capire che il personale a T.I. usufruisce di un giorno di riposo come recupero ogni 15 giorni, mentre al personale a TD con nomina fino all’avente diritto viene riconosciuto un giorno di riposo come ferie ogni 12 giorni. Dovendo far fronte ad una norma “assurda” come quella prevista dalla spending review, che comunque va applicata, e alle esigenze di servizio, la soluzione adottata mi sembra rispettosa sia delle esigenze di servizio che di quelle personali.
(Elio Costa 4.10.2012)

Domanda : Rinuncia supplenza
Le volevo chiedere due chiarimenti:
• Il termine perentorio entro il quale fare ricorso per una supplenza che secondo il ricorrente non gli è stata conferita (e non è vero) nell’a.s. 2009/10, quindi con le vecchie graduatorie d’istituto.
• Può poi un collaboratore scolastico supplente annuale lasciare la suddetta supplenza per accettarne una fino al 30 giugno come assistente tecnico?
Può, per favore, per entrambe indicarmi i riferimenti normativi?
Risposta:
Per il primo quesito occorre fare riferimento al comma 7 dell’art. 14 del DPR 275/1999, regolamento sull’autonomia scolastica: “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione all’albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all’organo che ha adottato l’atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo”.
Va tenuto presente anche l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che stabilisce che, dal 1° gennaio 2011, tutti gli atti precedentemente destinati all’affissione all’albo, devono essere pubblicati esclusivamente sul sito web dell’istituzione scolastica (c.d. albo pretorio on line).
Nel caso in cui l’atto di nomina non sia stato pubblicato all’albo, l’interessato può proporre reclamo entro il quindicesimo giorno da quando ne è venuto a conoscenza.
Per il secondo quesito occorre fare riferimento all’art. 7, commi 2 e 4, del regolamento delle supplenze del personale ATA approvato con DM 13 dicembre 2000, n. 430, che prevede la possibilità di lasciare una supplenza per accettarne un’altra soltanto nel caso in cui il personale interessato non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche per accettarne un’altra di durata fino al suddetto termine oppure nel caso di personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
( Elio Costa 19.07.12 )

Domanda : Proroga contratti a tempo determinato
Sono un’assistente amministrativa T.D. avrei bisogno di indicazioni chiare per sbrogliare una situazione complessa circa le proroghe del personale ATA: nella scuola in cui sono in servizio ci sono 2 posti coperti da personale precario inserito in prima fascia: n. 1 posto fino al 30/06/2012 per 36 ore, n. 1 posto fino alla nomina dell’avente diritto derivante da un’assistente che ha lasciato il posto per fare la DSGA che a sua volta ha ancora un contratto fino all’A.D. per via della mobilità dei dsga.
Il posto fino al 30/06/2012 è stato occupato da nomina del’usp (16/04/2012) da una collega che non ha mai preso servizio perchè già in astensione facoltativa. Successivamente il posto è stato coperto da 2 AA supplenti (in servizio anche in altre scuole).
A questo punto volevo sapere le proroghe come vanno gestite e a chi devono essere fatta su entrambi i posti.
Risposta:  Occorre premettere che la proroga dei contratti a tempo determinato è regolata dall’art. 1, comma 7, del vigente regolarmente sul conferimento delle supplenze al personale ATA (D.M. 430/2000).
Sussistendo i requisiti e previa autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, come prescritto dalla nota 6645 del 16 maggio 2012 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, la proroga sarà operata per i giorni strettamente necessari per assicurare lo svolgimento dei vari adempimenti previsti nei mesi estivi, che non è possibile garantire mediante l’utilizzo del personale in servizio a tempo indeterminato e con nomina di supplenza annuale.
Per quanto riguarda il caso prospettato, il posto lasciato libero dall’assistente che fa la DSGA è attualmente coperto da un supplente temporaneo, la cui nomina non può andare oltre il 30.6.2012, essendo un posto vacante soltanto sull’organico di fatto. Se l’assistente continuerà a fare la DSGA anche dopo il 30 giugno, e si otterrà l’autorizzazione dall’UST, la proroga sarà operata nei confronti dell’attuale supplente temporaneo.
Per il posto al 30 giugno occupato dall’assistente in astensione facoltativa, la proroga, se ottenuta, sarà operata nei confronti di quest’ultima.
( Elio Costa 24.05.12 )

Domanda :Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali

La mia D.S. sostiene che la riduzione dell’orario al personale ATA a 35 ore sett.li spetta solamente nei periodi di attività didattica (quindi fino al termine delle lezioni) e non nei periodi di sospensione delle stesse.Vorrei conferma, perchè io ero convinta che la riduzione fosse applicata per l’intero anno scolastico e pertanto fino al 31 agosto.

Risposta: La riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore spetta fintantoché sussistono le condizioni previste dall’art. 55 del CCNL: orari articolati su più turni o comportanti significative oscillazioni rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza nelle scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno tre giorni alla settimana. Quando viene a cessare anche una sola di queste condizioni, non si opera la riduzione.

( Elio Costa 24.05.12 )

Domanda : Quesito su proroga contratto personale ATA
Sono una collaboratrice scolastica di ruolo. Da circa 6 anni sono destinataria di contratti a tempo determinato come assistente amministrativa.
Nel corrente anno scolastico ho fatto il seguente percorso:
01.09.2011 – 09.09.2011 coll.scolastica presso scuola di titolarità
10.09.2011 – 16.04.2012 ass. amministrativa presso D.D. Thiene
17.04.2012 – 30.06.2012 ass. amministrativa presso I.I.S. Martini Schio.
Nel caso mi venisse offerta la proroga per il mese di Luglio quale delle due seguenti possibilità posso accettare per legge:
A: dal 01.07.2012 al 31.07.2012
B: dal 01.07.2012 al 20.07.2012.
Io ero convinta di non poter accettare proroghe se non per l’intero periodo (01.07.2012 – 31.08.2012).
Risposta:
La possibilità che il contratto fino al 30 giugno possa essere prorogato è prevista dall’art. 1, comma 7 del Regolamento delle supplenze del personale ATA, approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.
Tale norma precisa che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine per il tempo strettamente necessario.
Non è tassativo quindi che la proroga venga effettuata fino al 31 agosto. In ogni caso è l’istituzione scolastica a fissare la data di scadenza dell’eventuale proroga in base alle sue motivate esigenze di servizio.
( Elio Costa 14.05.2012 )

Domanda : Quesito su incarico per sostituzione DSGA
Sono un’assistente amm.va titolare dal 2009 della seconda posizione economica e lo scorso anno ho sostituito la Dsga.
Due mie colleghe hanno conseguito l’attestato per la 2^ posizione in marzo di quest’anno.
La mia Dsga mi ha comunicato che per il 2012 non mi avrebbe più rinnovato la nomina perché l’incarico lo avrebbe dato ad una delle mie colleghe.
Secondo lei questo e’legale?
A mio parere le nomine dovrebbero essere fatte in settembre, cioè all’inizio dell’anno scolastico, non in maggio; in settembre le altre due assistenti non avevano ancora terminato il corso.
Ho ragione io o la Dsga?
Risposta:
Ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29.11.2007 è nella competenza del dirigente scolastico ogni decisione in merito all’attribuzione dell’incarico per la sostituzione del DSGA in caso di assenza o impedimento, secondo le modalità, i criteri e i compensi (eventuali) definiti dalla contrattazione di istituto nell’ambito del piano delle attività predisposto dal DSGA stesso.
( Elio Costa 14.05.2012 )

Domanda: Proroga assenza per malattia
Una nostra collaboratrice scolastica viene sottoposta a Visita Medica Collegiale, richiesta dalla Scuola.
Il verbale della Commissione Medica di Verifica la pone “inabile temporaneamente al servizio per 6 mesi -da rivedere al termine del periodo”, e quindi la Sig.ra è posta in congedo per malattia.
Date le assenze effettuate nel triennio, fino al mese di settembre 2011 ha percepito una retribuzione al 50%. Dal mese di ottobre (avendo superato i 18 mesi di congedo per malattia) non ha percepito alcuna retribuzione, fino al 15 marzo 2012, quando la CMV la giudica “idonea al servizio di istituto”.
Si chiede se detto periodo di congedo per malattia senza retribuzione viene considerato o meno ai fini della carriera, della maturazione delle ferie,…
Risposta:
La proroga dell’assenza per malattia di cui al comma 2 dell’art. 17 del CCNL 29.11.2007 per ulteriori 18 mesi è utile soltanto per la conservazione del posto. Gli ulteriori 18 mesi senza retribuzione possono essere riscattati ai fini pensionistici, se successivi al 31.12.1996, ai sensi del D.Lgs n. 564 del 16.9.1996.
( Elio Costa 26.04.12 )

Domanda: avrei bisogno di un chiarimento in merito alla priorità di scelta L. 104/92:
sono inserita nella graduatoria dei 24 mesi ass.te amm.va., nel comune di residenza dell’assistito c’è 1 posto fino al 30 giugno 2012, nel comune viciniore c’è un posto fino al 31 agosto 2012,ho diritto di prendere il posto 31 agosto 2012 ( anche se c’è un posto al 30 giugno 2012 )
Risposta:
Mi scuso, innanzitutto, se rispondo solo ora al suo quesito, ma ne sono venuto a conoscenza soltanto adesso. La mia risposta varrà ben poco, perché le nomine sono state già fatte. Ad ogni buon conto va tenuto presente che il beneficio della priorità nella scelta della sede scolastica per chi assiste parenti in situazione di handicap grave di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 33 della legge 104/92 è applicabile per i posti disponibili nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.
Nel caso descritto, non essendo disponibili nel comune di residenza dell’assistito posti fino al 31 agosto, ma soltanto fino al 30 giugno, la precedenza poteva essere esercitata per un posto al 31 agosto disponibile in un comune viciniore.
Non so cosa sia successo poi al momento della sua nomina.
( Elio Costa 26.04.12 )

Domanda: Le 35 ore del personale ATA
vorrei da Lei un chiarimento in merito al diritto alla 35ma ora . Sono un amministrativa e dovendo occuparmi delle timbrature dei collaboratori mi sto ponendo alcuni quesiti.
In un plesso del nostro istituto i collaboratori hanno diritto alla 35ma ora ( la scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.00, il sabato orario dalle 7.30-14.00).Il diritto alla trentacinquesima ora va dato a tutti? anche chi è in part-time? . Se un collaboratore è assente per malattia, nei giorni di assenza matura comunque 10 minuti per recuperare un ora in quella settimana? In questo plesso la 35 ma ora viene recuperata non in giornate successivamente ( non le accumulano) ,ma nella settimana stessa. Quando una persona è assente in permesso o per permessi con la legge 104/92 matura i 10′? In questi casi tutto ciò si stabilisce nella contrattazione interna o esistono delle regole chiare per tutte le scuole ? Mi sembra che ognuno interpreti la cosa come crede
Risposta: L’articolo 55, comma 2, del CCNL 29.11.2007 stabilisce che la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che può usufruire della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali viene definito a livello di singola istituzione scolastica. E questo si attua mediante la contrattazione di istituto sull’organizzazione del lavoro del personale ATA. Quando si parla di riduzione a 35 ore ci si riferisce ad un orario di lavoro settimanale di 35 ore, cioè, il personale cui viene riconosciuto il diritto a 35 ore di lavoro settimanale, effettua effettivamente 35 ore la settimana o facendo 10 minuti in meno ogni giorno o facendo 6 ore per cinque giorni e un giorno 5 ore di lavoro.
Credo che anche per i suoi collaboratori valga la stessa regola: o fanno 5 ore e 50 minuti ogni giorno per sei giorni, oppure fanno 6 ore al giorno, ad esempio dal lunedì al venerdì, e 5 ore al sabato o in un altro giorno.
In questo ultimo caso non si tratta di recuperare i 10 minuti in più effettuati, ma di effettuare un orario di lavoro che preveda, in un determinato giorno della settimana, la prestazione di 5 ore anzichè 6.
Per quanto riguarda il personale in part-time, il comma 8 dell’articolo 58 del CCNL esclude la possibilità di poter fruire di riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
( Elio Costa 22.11.11 )

Domanda:
sottopongo un quesito riferito al vicario della Dsga. In questo anno scolastico, alla data odierna, l’ufficio di segreteria è così composto:
Assistenti Amministrative n 05
AAA – T.I.
BBB – T.I. (in ruolo dall’1-9-2011)
CCC – T.I. iscritta nella graduatoria definitiva relativa alla II^ posizione economica degli assistenti amministrativi (prot.18491/1 del 23/8/2011 Ufficio XIII-Ufficio scolastico di Vicenza) al n. 53)
DDD – T.I. ( in ruolo dall’1-9-2011)
EEE – T.I.
e la Responsabile Amministrativa T.I. XXX, la quale si è presentata 1-9-2011 senza alcun provvedimento formale ( precedentemente si era annunciata verbalmente dicendo che in data 26- 08- 2011, prima delle nomine in ruolo, aveva ottenuto utilizzazione presso il nostro istituto – come mai fuori termine??)
Nulla è pervenuto alla data odierna da parte dell’Ufficio scolastico territoriale. Di fatto occupa un posto vacante fino al 31/08/2011 di assistente amministrativo in attesa di definizione per una probabile immissione in ruolo perché inserita nella graduatoria definitiva della mobilità professionale per Dsga.
Risposta:
Credo che l’incarico di vicario della Dsga debba essere assegnato, in questo momento, alla Responsabile Amministrativa a T.I., in quanto nessuno degli assistenti amministrativi è titolare della II^ posizione economica, pur essendo incluso nella relativa graduatoria definitiva.
(Elio Costa 03 10 2011 16.23)