Skip to content

PENSIONI

 

Domanda : Lavoratori salvaguardati
Ho intenzione di andare in pensione dal 1/9/2014 optando per il regime contributivo. Ho 58 anni di età e ho 38 anni di servizio Nel 2011 ho usufruito di alcuni giorni di permesso L. 104. Ho i requisiti per andare in pensione dal 1.9.2014 senza la penalizzazione del 30%.
Risposta:
Non ha i requisiti in quanto bisogna fare quota 96 con 60 o 61 anni di età e 36 o 35 di anzianità contributiva rispettivamente; inoltre bisogna aver usufruito dei permessi della legge 104/92 o dell’aspettativa per l’assistenza al familiare con handicap nel corso del 2011. Se ha scelto di andare in pensione con l’opzione donna, la sua pensione sarà calcolata con il solo sistema contributivo con una pensione pari a circa il 65% del suo attuale stipendio.
(Elio Costa 30.01.2014)

Domanda : Riscatto servizi
Sono una docente entrata in ruolo nel 2011 (anno di prova 2011-2012). Prima di entrare nel mondo della scuola ho lavorato in un’azienda per due anni, versando quindi i contributi all’INPS. Una volta intrapresa la strada dell’insegnamento, sono stata docente precaria per 5 anni (dall’ a.s. 2005/2006 all’a.s 2010/2011) e in tre occasioni ho ricevuto l’indennità di disoccupazione. Già lo scorso settembre avevo preparato la domanda di ricongiunzione ai sensi dell’art. 2 legge 29/79 e quella di riscatto ai fini pensionistici, chiedendo il riscatto del “servizio preruolo e presso privati”, dei periodi di part – time e dei periodi di disoccupazione. La mia segreteria per tutto l’anno scolastico non ha preso in considerazione le mie domande, protocollandole solo ad aprile, ed ora mi informa che devo gestirle da sola, procedendo all’invio telematico. Questo non mi preoccupa, mi sono già attivata e ho visto che la procedura è semplice; il problema è che sempre la mia segreteria sostiene che le due domande siano un doppione. A questo punto non so come comportarmi e sono a chiederVi delle delucidazioni in merito. Devo presentare entrambe le domande? Conviene effettivamente richiedere il riscatto dei periodi di preruolo e degli eventuali periodi di part – time?
Risposta:
Il servizio prestato in qualità di supplente nelle scuole statali di ogni ordine e grado a decorrere dal 1° gennaio 1988 è utile ex se ai fini del trattamento di quiescenza e pertanto non occorre chiedere alcun computo o riscatto.
I periodi assicurativi per attività lavorativa presso privati con versamento dei contributi all’Inps, compresi i periodi di disoccupazione, vanno invece ricongiunti a domanda ai sensi dell’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Infine i periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale successivi al 31 dicembre 1996, nei quali non venga effettuata alcuna prestazione lavorativa, possono essere riscattati a domanda (riscatto oneroso) ai sensi dell’art. 8 del D.Lvo n. 564 del 16 settembre 1996.
(Elio Costa 01.07.2013)

Domanda : Domanda di pensione Inps Gestione ex Inpdap
Buongiorno, sono un insegnante elementare; ho presentato la domanda di cessazione dal servizio nella modalità online come richiesto; vorrei sapere entro quando devo fare la domanda di trattamento di pensione all’Inps
Risposta:
L’UST di Vicenza, con nota n. 1443 del 7.2.2013, ha fissato al 15 marzo prossimo il termine entro cui le Istituzioni scolastiche devono trasmettere all’ufficio pensioni la documentazione necessaria per gli adempimenti connessi alla liquidazione della pensione e della buonuscita per tutte le cessazioni. Fra la documentazione richiesta c’è anche “copia della domanda di pensione Inps Gestione ex Inpdap”.
Pertanto è opportuno presentare la domanda di trattamento di pensione quanto prima e comunque entro il termine del prossimo 15 marzo.
(Elio Costa 14.02.2013)

Domanda : Cessazione Dirigenti Scolastici
Sono un dirigente scolastico e entro il 28.02.2013 dovrei decidere se chiedere la permanenza in servizio oltre i 65 anni.
La mia domanda è: se chiedo la permanenza e fosse concessa, entro che termine posso fare eventuale domanda di pensione.
Risposta:
Per i dirigenti scolastici sussiste un doppio regime di cessazione dal servizio. Il regime ordinario, previsto dall’art. 12, comma 2, del CCNL 15 luglio 2010, comporta che la cessazione avvenga, presentando l’apposita istanza entro il 28 febbraio, irrevocabilmente alla data del 1° settembre successivo. In tal caso, il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti continua ad essere accertato entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione, in applicazione dell’art. 59, comma 9, della legge 449/97.
Se la cessazione avviene invece in virtù del diritto di recesso, la data di cessazione, per scelta del dirigente, può anche non coincidere con il primo settembre, ma non trova applicazione il citato articolo 59. In questo caso, cioè, per la determinazione dei requisiti richiesti dalla normativa per l’attribuzione del trattamento di quiescenza, si fa riferimento all’anzianità effettivamente posseduta al momento della cessazione. Inoltre dovranno essere rispettati i termini di preavviso, che sono fissati come segue: 8 mesi per i dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni, aumentati di ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino ad un massimo di ulteriori 4 mesi di preavviso. In caso di recesso questi termini sono ridotti ad un quarto.
In conclusione, se lei intende cessare dal 1° settembre 2013, potrà presentare la domanda di recesso non oltre il 31 maggio prossimo (cioè 3 mesi prima).
(Elio Costa 14.02.2013)

Domanda : Pensione di vecchiaia
Una richiesta d’informazione:
• Sono un’insegnante con 29 anni contributivi (20 anni scuole statali e 9 anni industria)
• Ho 60 anni compiuti il 24/12/12
C’è una speranza per me per andare in pensione? Faccio la domanda lo stesso senza i requisiti, nel caso un qualsiasi TAR mi aiuti?
Oppure devo rassegnarmi malvolentieri con SEI anni ancora?
Risposta:
I requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia sono 66 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2019 si dovrà aggiungere anche l’ulteriore aumento della speranza di vita. E’ ipotizzabile quindi che dal 1° gennaio 2016 occorrono 66 anni e 7 mesi di età e dal 1° gennaio 2019, 66 anni e 11 mesi.
Ferma restando l’attuale normativa, lei potrà essere collocata a riposo dal 1° settembre 2019. Non vedo altre possibilità.
(Elio Costa 21.01.2013)

Domanda: Sono un insegnante elementare.
Vorrei sapere come fare la certificazione presso l’Inpdap per verificare l’attribuzione degli anni riscattati
Risposta: Per i riscatti e le ricongiunzioni non c’è una certificazione Inpdap da richiedere. La domanda di riscatto o di ricongiunzione viene valutata dall’ex Provveditorato, se presentata entro il 31.8.2000, o dall’Inpdap, se presentata dopo il 31.8.2000. Successivamente all’interessato viene notificato il provvedimento di computo/riscatto/ricongiunzione e il medesimo ha la facoltà di accettare o rinunciare totalmente o parzialmente il contenuto del provvedimento stesso. La notifica del provvedimento di valutazione deve avvenire tramite l’istituzione scolastica di servizio o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Naturalmente il provvedimento di valutazione conterrà il periodo riconosciuto espresso in anni mesi e giorni.
(Elio Costa del 29.03.2012)

Domanda: Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza
Sono una docente di scuola primaria. Ho 32 anni e sono di ruolo da settembre 2004 (anno di prova)
Ho bisogno del Vostro aiuto per capire che cosa fare. Ho ricevuto una raccomandata dall’INPDAP che mi dice: si riconosce alla S.V. la ricongiunzione di periodi pari a ANNI 0 MESI 7 GIORNI 19 ai fini del diritto e ANNI 0 MESI7 GIORNI 19 ai fini della misura del trattamento di quiescenza, cui corrisponde un onere di 844,41 euro. Mi danno 3 scelte:
• rinunciare  entro 90 giorni;
• pagare in un’unica soluzione
• pagare a rate
• fare ricorso entro 30 giorni.
Io non riesco a valutare i vantaggi e gli svantaggi per il mio futuro tra pagare e non pagare perchè non ho chiaro tutto il meccanismo della pensione. Chiedo a Voi un consiglio sincero certa che mi
indirizzerete nella direzione giusta
Risposta: Si tratta di ricongiungere presso l’Inpdap un periodo di 7 mesi e 19 giorni relativo a versamenti effettuati presso l’Inps (lavoro presso privati o disoccupazione). L’accettazione comporta una maggiore anzianità ai fini della futura pensione e la possibilità di andare in pensione, quando sarà, un po’ prima. Non mi sembra conveniente rinunciare, anche perché il contributo di riscatto richiesto non è troppo oneroso. Le conviene accettare la forma di pagamento rateale. Tenga presente che il contributo di riscatto è deducibile dall’Irpef. Ciò significa che ridurrà il suo imponibile mensile, pagando meno tasse. In soldoni significa che alla fine pagherà non 844 euro, ma circa 600.
(Elio Costa del 10.01.2012)

Domanda: Vorrei un’informazione. Io insegno nella scuola media dopo aver insegnato per molti anni nella scuola primaria.
Ho un totale di 25 anni di servizio e 46 anni di età. E’ possibile per me ritirarmi dall’insegnamento e percepire la pensione quando avrò maturato l’età pensionabile oppure perderei ogni diritto a qualsiasi pensione in qualsiasi età.
Risposta:  Se Lei lascia l’insegnamento, potrà comunque maturare il diritto a pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età. In tal caso la pensione le sarà corrisposta ovviamente sulla base dell’anzianità contributiva maturata (25 anni di servizio).
Faccio presente anche che nel frattempo la normativa potrebbe cambiare, ad esempio, aumentando l’attuale limite di 65 anni per maturare il diritto a pensione di vecchia.
(Elio Costa)
Domanda: E’ ancora necessario il parere del C.N.P.I. per la pratica di pensione di inabilità?
Risposta: Il DPR 461 del 29 ottobre 2001, all’art. 15, comma 3 e all’art. 16, ha abolito l’obbligatorietà del parere di determinati organi collegiali ai fini della procedura di dispensa dal servizio.
(Elio Costa)
Domanda: Informazioni pensionamento classe di concorso in esubero.
Risposta: A norma dell’art. 72, comma 11, della Legge 133/2008, l’amministrazione scolastica ha facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro del personale docente al compimento dell’anzianità massima contributiva di anni 40 (39 anni, 11 mesi e 16 giorni) al 31.08.2011.
I periodi di riscatto e/o di ricongiunzione eventualmente richiesti contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni soltanto nel caso in cui siano già stati accettati, da parte degli interessati, i relativi provvedimenti. Il personale che maturi una classe stipendiale nel corso dell’anno scolastico 2011/2012 ha titolo, a domanda, al differimento della risoluzione al 1° settembre 2012.
Il MIUR, con nota prot. n. 1610 del 24 febbraio 2011 ha confermato l’opportunità di accogliere la domanda di mantenimento in servizio nel caso di raggiungimento del 40° anno contributivo per coloro che maturino un miglioramento stipendiale entro il 31 agosto 2012, precisando, tuttavia che “tali mantenimenti in servizio non possono essere concessi a quel personale che appartenga a profili, posti o classi di concorso in esubero”.
Faccio presente, però, che la comunicazione di collocamento a riposo per compiuto quarantennio deve essere notificata all’interessato entro il 28 febbraio 2011. La notifica dopo tale data ha efficacia per i collocamenti a riposo dal 1° settembre 2012.
(Elio Costa)