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MOBILITA’ E GRADUATORIE INTERNE

Domanda : Trasferimenti fase A
Sono entrata in ruolo con la fase A dalle GAE (A346 inglese alle superiori) e come è successo a molti colleghi in una sede molto lontana da casa. Mi sto accingendo in questi giorni a compilare i moduli on line per la mobilità e ho i seguenti dubbi:
1) vorrei sapere se tra le esigenze di famiglia posso indicare “ricongiungimento ai genitori” (entrambi con più di 70 anni ma senza legge 104) per farmi assegnare in una scuola di un comune più vicino a casa seppure di una provincia diversa.
2) Nel 2007 ho conseguito un corso di perfezionamento CLIL presso l’università Ca’ Foscari di Venezia (10 crediti, 250 ore con tesi finale): posso farlo valere alla lettera I per avere 0.5 punti pur essendo antecedente al DM del 2011? Vale anche se io sono un’insegnante di lingua inglese? Inoltre è necessaria una certificazione linguistica nel mio caso essendo un’insegnate di lingua inglese per avere eventualmente 1 punto o valgono le stesse regole degli insegnanti di altre materie?
Risposta:
I trasferimenti nella fase A sono relativi esclusivamente ai movimenti in ambito provinciale: non so se lei è in servizio in una sede lontana da casa ma nella stessa provincia di residenza o in una provincia diversa. In ogni caso potrà spostarsi in questa prima fase soltanto all’interno della provincia in cui è stata assegnata. Per i trasferimenti interprovinciali dovrà aspettare la fase D (domande dal 9 al 30 maggio).I 6 punti previsti per ricongiungimento al coniuge spettano anche nel caso di docenti senza coniuge o separati per ricongiungimento ai genitori o ai figli. I corsi di formazione secondo la metodologia CLIL erano ovviamente riservati esclusivamente ai docenti in servizio per l’insegnamento di discipline non linguistiche; quindi ad un insegnante di lingua i punti non spetteranno in ogni caso.
(Elio Costa 12.04.2016)

Domanda : Punteggio aggiuntivo e valutazione servizi
Risposta : Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo occorre aver prestato servizio nella stessa scuola continuativamente per quattro anni scolastici, quello di arrivo più i tre anni scolastici successivi. Durante il triennio (dopo cioè l’arrivo) non deve essere stata presentata alcuna domanda volontaria di trasferimento o di passaggio in ambito provinciale o, se presentata, deve essere stata revocata nei termini. Il punteggio è “una tantum” e, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, in seguito a domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria. Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è concluso il periodo per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Nel caso in esame non viene mai maturato il triennio in quanto dal 1.9.2001 con l’assegnazione della titolarità bisognava non chiedere il trasferimento provinciale per il triennio successivo, il che certamente non è avvenuto in quanto ha ottenuto il trasferimento dal 1.9.2004, terzo anno del triennio; successivamente risulta aver ottenuto un altro trasferimento dal 1.9.2006 e conseguentemente il punteggio aggiuntivo non è mai stato maturato.

Per quanto riguarda la valutazione del servizio prestato in carriera inferiore, ai fini della mobilità la nota 3 dell’allegato E “Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi” del personale ATA precisa che viene valutato il servizio “di ruolo” prestato in carriera immediatamente inferiore; ciò esclude che possa essere valutato anche il servizio non di ruolo prestato nella carriera inferiore (altrimenti non sarebbe stata necessario precisare che il servizio valutabile era quello “di ruolo”).
(Elio Costa 18.06.2015)

Domanda : Assegnazione provvisoria
Sono stata assunta in ruolo dal 1 Settembre 2014 in una sede distante 170 km. So che non è possibile chiedere il trasferimento per il vincolo dei tre anni sulla stessa provincia… ma posso chiedere assegnazione provvisoria o utilizzo per il prossimo anno vicino al comune di residenza o comunque nella stessa provincia?
Risposta:
A norma dell’art. 15, comma 10 bis, del D.L. 104/2013 convertito in L. 128/2013, il personale docente non può partecipare ai movimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
E’ escluso dal blocco triennale il personale che beneficia delle precedenze di cui all’art. 8, punti I, III, IV, VI e VII del contratto integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
Punto I – personale con gravi motivi di salute:
• personale non vedente;
• personale emodializzato.
Punto III – personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative:
• disabili di cui all’art. 21 della legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50;
• personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
• disabili di cui all’art. 33, comma 6, della legge 104/92 (situazione di gravità).
Punto IV – assistenza:
• personale che assiste i seguenti familiari disabili di cui all’art. 33, commi 5 e 7 (situazione di gravità e necessità di assistenza continuativa, globale e permanente) della legge 104/92 che sia:
• coniuge o genitore, anche adottante o chi esercita legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
• solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore;
• unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.
• Lavoratrici madri e lavoratori padri con prole di età inferiore ai tre anni.
Punto VI – personale coniuge di militare o di categoria equiparata.
Punto VII – personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.
Sono esclusi dal blocco triennale anche le lavoratrici madri e i lavoratori padri che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto, pur non avendo diritto alla precedenza di cui all’art. 8, punto IV, lettera i).
(Elio Costa 11.05.2015)

Domanda : Graduatoria interna ATA
Vorrei qualche informazione in merito alla valutazione nella graduatoria dei soprannumerari profilo AA del servizio pre ruolo prestato come collaboratore scolastico. La nota 3 recita: La valutazione del servizio pre-ruolo, del servizio di ruolo prestato in carriera inferiore, nonché del servizio prestato nel ruolo personale docente, viene effettuata per intero nella mobilità a domanda, mentre per la mobilità d’ufficio si valuta nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi (2/3). Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi: – il servizio di ruolo prestato in qualità di docente; – il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche; – il servizio di ruolo prestato in carriera inferiore. Leggendo mi sembra di capire che è il servizio militare che deve essere riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e che il servizio pre ruolo è quello di appartenenza poiché specifica che è valutabile il servizio di ruolo in carriera inferiore, ma non fa riferimento al pre-ruolo in carriera inferiore.
Risposta:
Il servizio pre-ruolo valutabile è:
– il servizio non di ruolo prestato nella carriera di appartenenza;
– il servizio di ruolo prestato nella carriera inferiore;
– il servizio di ruolo prestato come docente;
– il servizio militare riconosciuto o riconoscibile.
Non é valutabile il servizio non di ruolo prestato nella carriera inferiore. Nella mobilità a domanda il servizio pre-ruolo é valutato per intero; nella graduatorie interna vengono valutati per intero i primi 4 anni, mentre il periodo eccedente é valutato per i 2/3.
(Elio Costa 30.04.2015)

Domanda : Servizio pre-ruolo scuola primaria parificata
Va valutato il servizio pre-ruolo prestato in una scuola primaria parificata?
Risposta:
Il servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole primarie parificate è riconoscibile come servizio pre-ruolo. Si veda la premessa alle note comuni alle tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi allegate al contratto sulla mobilità.
(Elio Costa 07.04.2015)

Domanda : Esclusione dalla graduatoria interna
Si chiede cortesemente un’informazione in merito alla graduatoria interna per i beneficiari della L.104/92. Si chiede in particolare di sapere se un ATA residente a Vicenza, che nella compilazione della scheda soprannumerari dichiara di avere diritto a punti 24 per assistenza alla madre ricoverata a tempo pieno in una casa di riposo di altra provincia, ha diritto al punteggio ed inoltre se rimane esclusa dalla graduatoria interna d’Istituto.
Risposta:
Innanzitutto per essere esclusi dalla graduatoria di istituto occorre, tra l’altro, essere l’unico figlio che ha chiesto di usufruire per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità dei 3 giorni di permesso retribuito di cui alla Legge 104; il che non può avvenire se il familiare con handicap in situazione di gravità è ricoverato a tempo pieno in una casa di riposo.
Per quanto riguarda i 24 punti previsti per la cura e l’assistenza del genitore totalmente o permanentemente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel comune richiesto, bisogna comprovare che nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale il medesimo possa essere assistito (si veda l’art. 9 del Contratto sulla mobilità “Documentazione certificazioni”).
(Elio Costa 23.03.2015)

Domanda : Mobilità
Vincolo quinquennale sul sostegno
Sono entrato in ruolo a febbraio 2014 con efficacia retroattiva al 01 settembre 2013 mentre stavo svolgendo l’incarico annuale da parte del Provveditorato sulla cattedra di italiano A043, superando l’anno di prova con tanto di tesina, tutor e relativo corso presso il Provveditorato. Pertanto mi chiedo se il computo del vincolo quinquennale sul sostegno, prima di tornare sulla materia comune, parta dall’anno scolastico 2013-14 oppure da quello corrente di sostegno sul quale sto lavorando.
Risposta:
Il vincolo quinquennale sul sostegno decorre dalla nomina giuridica in ruolo; quindi, nel suo caso, dall’anno scolastico 2013/14.
(Elio Costa 20.01.2015)

 Domanda : Trasferimento e assegnazione provvisoria lavoratrice madre
Sono una docente di sostegno in ruolo dal settembre del 2013 in una Scuola media. Ad Aprile diventerò mamma. Volevo chiederle se posso chiedere l’assegnazione provvisoria presso la scuola media nella provincia dove risiedo. Se si, quali sono i tempi di presentazione delle domande? Un altro quesito che le volevo porre è sul passaggio/trasferimento dalla scuola media alla scuola superiore nella mia provincia di residenza. Posso fare la domanda a marzo o sono legata a vincolo triennale?
Risposta:
In attuazione dell’articolo 15, comma 10 bis, del D.L. 104/2013, convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128, il personale docente non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data della decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
La mobilità professionale (passaggio di ruolo) non è soggetta al vincolo triennale.
Anche per quanto riguarda l’assegnazione provvisoria viene applicato il vincolo triennale. Sono esclusi dal blocco triennale le lavoratrici madri e i lavoratori padri con prole di età inferiore ai tre anni.
I termini per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria vengono stabiliti annualmente; per il 2014/2015 il termine per il personale docente della scuola secondaria è stato fissato dal 24 al 30 luglio 2014.
(Elio Costa 08.01.2015)

Domanda : Servizio in altro ruolo
Volevo, se possibile, una risposta ad un quesito relativo alle graduatorie interne per scuole superiori, in particolare la domanda è: un insegnante entrato in ruolo in scuola di secondo grado come insegnante tecnico pratico, ha prestato servizio in tale ruolo per alcuni anni, successivamente, in possesso del titolo, è passato ad insegnare matematica, sempre in scuola secondaria superiore. Ai fini della graduatoria per individuare i soprannumerari, il punteggio degli anni come ITP è uguale al punteggio degli anni prestato come insegnate di matematica?
Risposta:
Ai sensi della lettera B) della tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ( e quindi anche per la graduatoria interna) il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati, viene valutato 3 punti per ogni anno e quindi la metà. Si veda anche la nota 4 della medesima tabella di valutazione dei titoli.
(Elio Costa 27.10.2014)

Domanda : Dottorato di ricerca e vincolo quinquennale sul sostegno
Avrei bisogno di sapere se il congedo retribuito per dottorato di ricerca per un docente a tempo indeterminato soggetto a vincolo quinquennale su posto di sostegno è considerato servizio a tutti gli effetti e quindi concorre al computo dei 5 anni di vincolo. Io suppongo di sì, potreste indicarmi un riferimento normativo?
Risposta:
Nelle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi dei docenti (Contratto sulla mobilità) è precisato che il periodo di durata dei corsi di dottorato di ricerca è riconosciuto come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d’ufficio. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, mentre non va valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola. Il Capo V del medesimo contratto sulla mobilità, all’art. 26 stabilisce la permanenza sul posto di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno per almeno un quinquennio. Il trasferimento per posti comuni potrà essere chiesto solo dopo che è terminato il quinquennio di permanenza. Considerato che il periodo di durata dei corsi di dottorato di ricerca è servizio effettivo di ruolo, concorre senz’altro al computo dei cinque anni di vincolo.
(Elio Costa 07.07.2014)

Domanda : Legge 104 e graduatorie di istituto
In data 24/04/2014 abbiamo pubblicato le graduatorie docenti definitive interne di Istituto. In data 28/05/2014 una docente ci ha presentato la legge 104 per l’assistenza al padre con copia del verbale della commissione medica prodotto in data 14/05/2014 chiedendo di essere esclusa dalla graduatoria interna perché in possesso del beneficio della Legge 104. La docente non ha ancora usufruito di nessun giorno di legge 104. Dobbiamo rifare le graduatorie?
Risposta:
Il contratto sulla mobilità, all’art. 7 comma 2, prevede che il personale, escluso dalla graduatoria dei perdenti posto per l’assistenza al coniuge, al figlio o al genitore in situazione di handicap con gravità, al quale siano venute meno le condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria, debba darne comunicazione al dirigente scolastico nel caso in cui tali condizioni si siano verifichino entro i 10 giorni antecedenti il termine di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento. In tal caso il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto. Ritengo, a rigor di logica, che lo stesso debba avvenire nel caso contrario.
(Elio Costa 12.06.2014)

Domanda : I 10 punti previsti nel punto D A.d.G.
Vorrei porre il seguente quesito relativo ai 10 punti previsti nel punto D per l’aggiornamento della graduatoria di istituto. Sono stato immesso in ruolo il 01/09/2001 a Rovigo. Dall’anno scolastico 2002/2003 fino al 2005/2006 (4 anni) ho insegnato a Badia Polesine. Nel 2006 mi hanno comunicato che ero un perdente posto e quindi ho fatto richiesta di trasferimento fuori provincia. Nella scuola in cui sono stato trasferito (in altra provincia) insegno dall’anno scolastico 2006/2007 a tutt’oggi senza aver mai richiesto il trasferimento in altra sede. Ho diritto ai dieci punti previsti dal CCDN del 27/01/2000?
Risposta:
Ai fini della maturazione una tantum del punteggio di 10 punti è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/01 e quelle per l’a.s. 2006/07: si ha diritto ai 10 punti se nel periodo considerato è stato prestato servizio nella stessa scuola per non meno di 4 anni: l’anno di arrivo (nel suo caso il 2002/03) più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale (2003/04, 2004/05 e 2005/06). Una volta acquisito, il punteggio spetta anche se si è ottenuto un trasferimento interprovinciale.
(Elio Costa 29.05.2014)

Domanda : Graduatoria soprannumerari
1) Esclusione dalla graduatoria: La normativa prevede che l’esclusione dalla graduatoria per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari nella stessa provincia del domicilio dell’assistito. Il punto successivo però dice che qualora la scuola di titolarità sia in un comune diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’ a.s. 2014/15, la domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune. I due punti non sono in contraddizione? In poche parole per usufruire della precedenza di cui al punto V è indispensabile che la sede della scuola di titolarità e il domicilio dell’ assistito devono essere ubicati nella stessa provincia e anche nello stesso comune ?
2) Valutazione servizio pre-ruolo: Per un docente di Scuola Secondaria di 2 grado, come viene valutato il pre-ruolo svolto presso una Scuola Secondaria di 1 grado?
3) Continuità: Il ns. Istituto comprende un ITC, un IPSIA e un IPSC. Un docente titolare presso l’ IPSIA ha chiesto ed ottenuto il trasferimento c/o l’ ITC per il corrente a.s. 2013/14. Il docente ha perso la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità (l’ ITC) pur tuttavia le chiedo se mantiene quella relativa agli anni precedentemente prestati come continuità nello stesso comune, ossia gli anni svolti all’IPSIA.
Risposta:
1) L’esclusione si applica soltanto se la scuola di titolarità è nella stessa provincia del domicilio dell’assistito; non è necessario che la scuola di titolarità e il domicilio dell’assistito siano nello stesso comune, ma solo nella stessa provincia e, in questo caso, deve essere stata presentata domanda di trasferimento per l’intero comune di domicilio dell’assistito. Non c’è nessuna contraddizione: in primo luogo si prevede la possibilità dell’esclusione dalla graduatoria non a tutti quelli che prestano assistenza, ma soltanto a chi assiste il disabile domiciliato nella stessa provincia; la seconda condizione posta, che cioè l’interessato abbia chiesto il trasferimento nella sede dove il disabile ha il proprio domicilio, sta a indicare l’interesse a favorire la prestazione dell’assistenza stessa.
2) Nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado, sono valutati ai fini della carriera i servizi pre-ruolo prestati nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado. Non sono valutati soltanto i servizi prestati nella scuola dell’infanzia.
3) Il docente in questione ha diritto alla valutazione della continuità nel Comune. L’Istituto Superiore comprende infatti più istituti con organici distinti: ITC, IPSIA, IPSC.
(Elio Costa 22.05.2014)

Domanda : Punteggio per ricongiungimento al coniuge
A proposito di graduatorie per l’individuazione dei docenti soprannumerari volevo un chiarimento: una docente mi dichiara di aver diritto al punteggio per il ricongiungimento alla famiglia (genitori) residenti nel Comune di titolarità, ma non è più convivente in quanto si è trasferita a vivere da sola sempre nello stesso Comune, ma con altro indirizzo. Ha diritto ai 6 punti in quanto stesso Comune oppure è necessaria la convivenza?
Risposta:
I sei punti per ricongiungimento al coniuge o alla famiglia, nel caso di graduatoria interna per l’individuazione degli eventuali soprannumerari, vanno attribuiti quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Non sono richieste altre condizioni.
(Elio Costa 06.04.2014)

Domanda : Graduatoria interna ATA
Collaboratrice scolastica di ruolo, titolare nella scuola in cui presta servizio dall’a.s. 2007/08, incaricata (ex art. 59 CCNL 2007) come assistente amministrativa per un periodo di mesi 9 in I.C. nello stesso Comune di ubicazione scuola di titolarità, mantiene il diritto nella graduatoria interna al punteggio per continuità nel Comune?
2) Partecipazione concorso ordinario 1987e inserimento graduatoria ai fini del conseguimento abilitazione come docente scuola materna; ha diritto ai 12 punti?
Risposta:
Il punteggio per la continuità nel Comune spetta purché il servizio di ruolo sia stato prestato nel profilo di appartenenza. Nel nostro caso si tratta di una collaboratrice scolastica che ha prestato servizio in qualità di incaricata ex art. 59 CCNL 29.11.2007 come assistente amministrativa non di ruolo. Tale servizio viene valutato con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo e, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 giorni, come nel nostro caso, interrompe la continuità sia nella scuola di titolarità sia nel Comune.
Per quanto riguarda i titoli generali, per i quali vengono attribuiti 12 punti, si riferiscono: la lettera A) al solo personale appartenente al profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi; la lettera B) per l’inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi di personale ATA (e non di personale docente) di livello o area superiore. Nel nostro caso, quindi, non possono essere attribuiti i 12 punti in quanto si tratta di concorso per il personale docente.
(Elio Costa 24.04.2014)

Domanda : Servizio pre-ruolo in scuole paritarie
Sono un docente della scuola secondaria di secondo grado, che ha svolto il pre ruolo nella scuola paritaria dall’a.s. 2001-2002 all’ a.s. 2008-2009,con una breve parentesi nello scuola statale 2009-2010 e 2010-2011. Nell’anno scolastico 2011-2012 sono entrata di ruolo. Ciò premesso, poiché adesso mi ritrovo a compilare la scheda per individuare i docenti soprannumerari ed in particolare dovendo compilare il punto B “ANZIANITA’ DI SERVIZIO” ….. di aver prestato N. anni di servizio pre-ruolo”, vorrei avere conferma sulla possibilità di inserimento al punto B indicato gli 8 anni di pre ruolo (dal 2001-2002 al 2008-2009). Tra l’altro ho saputo che il riconoscimento degli anni pre ruolo è stato anche confermato nella sentenza n. 64/2014 resa dal Tribunale di Rimini in funzione del Giudice del lavoro, nella quale si fa anche un chiaro richiamo al CCNL Integrativo per l’anno 2013/2014 per la mobilità del personale docente di ruolo.
Risposta:
Il punto B della tabella di valutazione dei titoli e servizi allegata al Contratto sulla mobilità a domanda o d’ufficio si riferisce al servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera. Per il personale docente il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valido. Del resto Lei potrà rilevare gli anni riconosciuti nel suo decreto di ricostruzione di carriera, che penso le sarà stato fatto, essendo in ruolo dal 2011. Per quanto riguarda la sentenza da Lei citata, essa ha valore soltanto per il ricorrente cui si riferisce la sentenza stessa, che non è estensibile extra omnes.
(Elio Costa 14.04.2014)

Domanda : Graduatorie di istituto e legge 104
Per mia madre usufruisco della legge 104 rivedibile fra 2 anni; la segreteria della mia scuola non vuole escludermi dalla graduatoria interna per i perdenti posto adducendo che l’esclusione dalla graduatoria, in caso di rivedibilità, è prevista solamente se riferita al figlio o al coniuge. È corretta questa interpretazione?
Risposta:
L’art. 7 del Contratto Integrativo sulla mobilità precisa al comma 1, V, che “la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente”. Come eccezione viene ammesso il caso dei figli disabili, per i quali è sufficiente anche una certificazione medica non definitiva.
Pertanto ciò vale anche per l’esclusione dalla graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
(Elio Costa 07.04.2014)

Domanda : Valutazione corsi linguistici CLIL
Chiedo gentilmente, essendo in fase di preparazione delle graduatorie interne, se la formazione CLIL (non trovando voce nelle disposizioni mobilità) può dare punteggio ed eventualmente può essere inserito al punto E della scheda per le graduatorie interne?
Risposta:
I corsi di perfezionamento previsti dalla lettera E della tabella di valutazione dei titoli allegata al contratto sulla mobilità sono attivati dalle università e, se attivati dall’a.a. 2005/2006, sono valutati esclusivamente se di durata annuale, con un impegno di 1500 ore complessive e riconoscimento di 60 CFU e esame finale.
(Elio Costa 03.04.2014)

Domanda : Vincolo quinquennale sul sostegno
Sono un’insegnante di sostegno neo immessa in ruolo nella scuola secondaria di primo grado. Nella domanda di trasferimento nella Sez. G, punto 36, mi viene chiesto se sono sottoposta a vincolo quinquennale. Perché mi viene posta questa domanda visto che per legge il vincolo è passato a tre anni?
Risposta
Il blocco triennale si riferisce alla mobilità interprovinciale del personale docente previsto dall’art. 15, comma 10 bis, del D.L. 104/2013 convertito in L. 128/2013 e consiste nella impossibilità di partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Diverso invece il vincolo quinquennale per l’insegnante titolare su posto speciale o su sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza della nomina in ruolo o del trasferimento su tali tipologie di posti. Tale vincolo non è stato modificato da alcuna norma legislativa.
(Elio Costa 17.03.2014)

Domanda :Valutazione servizi personale a.t.a.
Vorrei chiedere un chiarimento a proposito della graduatoria finalizzata all’individuazione dei soprannumerari. Poiché la mia scuola è coinvolta nel dimensionamento stiamo per approntare le schede. Io sono stata nominata in ruolo nel 2005/2006 nel profilo di assistente tecnico. Nell’a.s. 2006/2007 ho chiesto la titolarità ed ho anche ottenuto il passaggio ad altro profilo ossia assistente amministrativo. Il dubbio che ho sempre avuto è: nella scheda ATA, l’a.s. 2005/2006 mi deve essere valutato come altro ruolo? Se così non fosse a quale punto devo riferirmi?
Risposta:
Si veda la nota 2) della tabella di valutazione dei titoli e dei servizi – allegato E del Contratto integrativo sulla mobilità. In caso di passaggio di profilo nell’ambito della stessa area, viene valutato con il punteggio di 2 punti per ogni mese anche il servizio prestato nel profilo di provenienza.
(Elio Costa 16.01.2014)

Domanda : Utilizzazioni scuola primaria
Sono una docente di scuola primaria. Sono entrata nelle istanze on line e mi danno la possibilità di effettuare solo l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione interprovinciale, ma non mi lasciano fare l’utilizzazione provinciale. Come mai? Quest’anno sono stata perdente posto ed ho fatto domanda di trasferimento non condizionata, ottenendo un posto di lingua inglese. Dalla bozza del CCNI sembra che possa richiedere l’utilizzazione. Vorrei ricevere delle spiegazioni a riguardo.
Risposta:
Le utilizzazioni provinciali per i docenti individuati perdenti posto possono essere richieste soltanto se è stata presentata domanda condizionata. In tal senso si veda la lettera b) del comma 1 dell’art. 2 dell’ipotesi di contratto sulle utilizzazioni.
L’utilizzazione su altra provincia, infine, è consentita soltanto se permanga una situazione di esubero nel posto di appartenenza nella propria provincia (si veda il comma 4 del medesimo articolo 2). Lei non rientra in nessuna delle due possibilità.
Per quanto riguarda l’assegnazione provvisoria, occorre fare riferimento al possesso dei requisiti previsti dall’art. 7: ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti e affini, ai figli, ai genitori, gravi esigenze di salute.
(Elio Costa 11.07.2013)

Domanda : Graduatoria interna ATA
Questioni relative alle graduatorie interne per l’individuazione del personale collaboratore scolastico soprannumerario, che sintetizzo come di seguito:
1.Collaboratrice scolastica già individuata come soprannumeraria per l’a.s. 2012/2013 nell’Istituto di precedente titolarità -Ottenuto il trasferimento con domanda condizionata nella scuola indicata come seconda nell’elenco delle preferenze (dopo quella in cui risultava perdente posto), vi ha assunto regolare servizio il 1^settembre 2012.
Come dovrà essere collocata nella graduatoria della scuola di attuale titolarità?
Preciso che quest’anno l’interessata non ha presentato domanda di trasferimento per il rientro nella scuola di precedente titolarità.
2.Collaboratrice scolastica in ruolo dal 01.09.2011 con sede definitiva dal 01.09.2012. Residente con la famiglia nel Comune della scuola di attuale titolarità, gode del beneficio della L.104/92 in quanto il marito è stato riconosciuto dall’ULSS competente, nel mese di gennaio 2013, in stato di handicap fisico, in situazione di gravità, da sottoporre a visita di revisione nel mese di gennaio 2014 . L’interessata sostiene di dover essere esclusa dalla graduatoria dei perdenti posto della scuola in quanto la disabilità, per quanto non permanente, comprende l’anno in corso e, almeno in parte, il prossimo. Ha ragione?
Risposta:
Per quanto riguarda la graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto, occorre fare riferimento all’articolo 48, comma 5, del contratto sulla mobilità. In base a tale norma, è da considerare in soprannumero prima il personale entrato a far parte dell’organico dal 1° settembre 2012 per mobilità volontaria e poi il personale entrato a far parte dell’organico dagli anni scolastici precedenti, incluso quello trasferito dal 1° settembre 2012 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata. Non sono previste particolari altre condizioni, come l’aver presentato domanda di rientro in sede. Tale richiesta diventa necessaria per avere diritto alla precedenza per il rientro nella sede di precedente titolarità o per mantenere il punteggio per la continuità del servizio.
Per quanto riguarda l’esclusione dalla graduatoria dei soprannumerari del personale che assiste il coniuge in situazione di handicap grave, occorre fare riferimento al punto V) dell’art. 7, nella parte in cui dispone che “la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente”. Unica eccezione le certificazioni per i figli disabili di età inferiore ai 18 anni, per i quali le certificazioni mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di disabilità.
(Elio Costa 25.06.2013)

Domanda : Mobilità e graduatorie interne
Beneficio relativo a soprannumerario
Sono una assistente amministrativa, vorrei che mi chiarisse un dubbio che mi è sorto; vi spiego la mia situazione: dal 1 settembre 2012 sono in servizio presso un liceo, ma proveniente da un circolo didattico presso cui sono risultata soprannumeraria e ho prodotto domanda condizionata. Quest’anno, nel liceo, c’e un perdente posto che non risulto essere io perché incastrata a pettine. Il dilemma è che il posto al circolo si è ricreato ed io ho la precedenza a rientrare, ma lì sarei sempre l’ultima a differenza della posizione raggiunta nella graduatoria al liceo certamente più favorevole. La mia domanda è questa: dal momento che io decida di non voler rientrare nel circolo, conserverei il beneficio di essere incastrata a pettine perché precedentemente soprannumerario o risulterei in una posizione diversa ossia considerata trasferita a domanda volontaria perché pur consapevole che il posto si è ricreato io ho rinunciato al rientro? Vi sarei grata se rispondeste prima possibile perché vorrei essere certa della mia decisione prima della scadenza dei trasferimenti e soprattutto vorrei essere sicura che nessuno possa appellarsi per farmi ricorso.
Risposta:
Se per il prossimo anno scolastico non ripresenta la domanda di trasferimento per il circolo dal quale è stata trasferita d’ufficio dal 1° settembre 2012, perderà il diritto alla precedenza per il rientro in questa stessa sede e la relativa continuità. Per il prossimo anno scolastico 2013/2014, rimanendo nell’attuale liceo, nuova sede di titolarità, continuerà ad essere inserita nella graduatoria interna tra il personale entrato a far parte dell’organico dell’istituto negli anni scolastici precedenti il 1° settembre 2013, cioè nella c.d. “Graduatoria a pettine”, in quanto titolare dal 1° settembre 2012.
(Elio Costa 04.06.2013)

Domanda : Graduatoria interna docenti
Sto compilando le graduatorie interne soprannumerari. Ho 2 questi da sottoprle.
1) Il primo riguarda il punteggio della continuità.
Il nostro Istituto ha 3 organici: ITC – IPSIA – IPSC. Il docente ha prestato sempre servizio presso l’ IPSIA per 9 anni continuativi e per la stessa classe di concorso.
Nell’anno scorso 2011/12 è risultato soprannumerario e ha prodotto domanda di trasferimento condizionata non perdendo così il punteggio aggiuntivo (bonus 10 p.). Ha ottenuto per il corrente anno, il trasferimento dall’ IPSIA all’ ITC sempre del ns. Istituto. Quest’anno 2012/2013 il docente NON ha presentato domanda di trasferimento per rientrare nella precedente scuola di titolarità ossia l’ IPSIA.
Da quello che ho letto, mi sembra di capire che il docente HA perso il punteggio della continuità. Mi conferma?
2) Il secondo riguarda il punteggio relativo al ruolo e alla continuità
Un docente che nell’a.s. 2011/2012 ha chiesto 9 mesi di congedo straordinario per assistenza familiare con handicap, fa maturare:
– il punteggio per l’anno di ruolo?
– il punteggio per la continuità?
Secondo me NO perché il servizio prestato per quell’anno è inferiore ai 6 mesi. Mi conferma? Per quanto riguarda poi la continuità, mi sembra che tale assenza, che ha comportato la mancata prestazione dal servizio, non rientra tra quelle elencate nel CCNI della mobilità (assenze per motivi di salute, per gravidanza, per i congedi parentali, ecc.) per le quali, il mancato servizio è invece riconosciuto a tutti gli effetti.
Risposta:
La nota 5 della tabella di valutazione dei titoli e dei servizi precisa che non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità.
Va tenuto presente anche che al fine della formulazione della graduatoria interna viene valutata anche la continuità di servizio nel Comune di attuale titolarità immediatamente precedente al servizio nell’attuale scuola di titolarità.
Invece per quanto riguarda il bonus dei 10 punti, la nota 5ter specifica che non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nell’ottennio non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.
Infine il congedo straordinario ex art. 42, comma 5 e seguenti del D.Lvo 151/2001, al pari dei periodi di aspettativa per famiglia, non deve essere valutato, cioè non dà diritto ad alcun punteggio e interrompe la continuità sia nella scuola che nel Comune se si è prestato servizio per meno di 180 giorni nell’anno scolastico.
(Elio Costa 16.05.2013)

Domanda : Mobilità e graduatorie interne
Personale beneficiario della legge 104
Sono una docente di scuola secondaria di I grado; nella mia scuola sono state pubblicate le graduatorie interne d’istituto e accade che una docente titolare su cattedra esterna si ritrova prima nella graduatoria beneficiando della legge 104. Vorrei sapere se questa docente diventa titolare di cattedra interna perché beneficia della legge 104? Spero che mi venga chiarito questo dubbio.
Risposta:
Il personale disabile di cui all’art. 21 della legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50, i disabili di cui all’art. 33, comma 6 della legge 104/92, nonché il personale che assiste i seguenti familiari disabili di cui all’art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92: il coniuge, il figlio, il genitore (da parte del figlio referente unico che presta assistenza alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto V, del CCNI) viene escluso dalla graduatoria interna per l’identificazione dei perdenti posto.
Se il docente cui lei si riferisce rientra in una delle tre categorie che le ho elencato, non occupa il primo posto della graduatoria interna, ma ne viene escluso. In altri termini, non potrà essere identificato come perdente posto.
La graduatoria interna serve soltanto a questo scopo e non ha nulla a che fare con la questione dell’assegnazione dei docenti alle classi.
(Elio Costa 6.05.2013)

Domanda : Mobilità e graduatorie interne
Graduatorie interne docenti e ata
Volevo chiedere dei chiarimenti su alcuni punti relativi alla graduatoria interna di istituto ATA E Docente. ATA: Graduatoria interna d’istituto Assistenti Amministrativi: TITOLI GENERALI: Concorso riservato D.P. N. 1227 del 31/08/90 per passaggio dalla terza alla quarta qualifica funzionale: i 12 punti sono valutabili?
DOCENTI: Il Dottorato di ricerca interrompe la continuità?
Risposta:
I 12 punti previsti dalla lettera B) – titolo III, della tabella di valutazione dei titoli del personale ATA si riferisce all’inclusione nella graduatoria di merito di concorsi a posti di personale ATA di livello o area superiore a quelli di appartenenza e non per l’accesso al ruolo di appartenenza.
Per quanto riguarda il dottorato di ricerca è valido come effettivo servizio di ruolo, in quanto il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Come precisato dalle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente di cui al CCNI 11 marzo 2013, detto periodo non va valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, in quanto per aver diritto a tale punteggio occorre che coincidano, negli anni considerati, scuola di titolarità e prestazione di effettivo servizio presso la stessa.
(Elio Costa 6.05.2013)

Domanda : Punteggio continuità
Un’insegnante titolare presso la nostra scuola dal 2009/2010 matura 3 anni di continuità (con esclusione dell’anno in corso). Dal 1° settembre 2012 ha ottenuto l’assegnazione provvisoria presso un’altra scuola, L’aver ottenuto l’assegnazione per l’anno in corso le fa perdere la continuità per il trasferimento d’ufficio e/o a domanda già per l’anno 2013/2014 o, dato che l’anno in corso non si conta, lo mantiene?
Risposta
Il punteggio aggiuntivo viene attribuito quando il docente presta servizio nel corrente anno scolastico nella scuola di titolarità e nella stessa è stato prestato ininterrottamente servizio per un tot numero di anni (almeno tre per aver diritto al punteggio nei trasferimenti a domanda). Si veda al riguardo l’allegato F.
Nel caso segnalato, quindi, la docente in assegnazione provvisoria nel corrente anno scolastico non ha diritto a tale punteggio.
(Elio Costa 15.04.2013)

Domanda : Precedenze
Sono un Dsga della provincia di Salerno perdente posto nell’a.s. 2012-2013 per titolarità su scuola sottodimensionata. Non essendoci posti liberi, sono stata utilizzata su domanda nella precedente scuola di ex titolarità pur essendo sottodimensionata con completamento in un’altra scuola sottodimensionata. Ora la mia ex scuola è stata accorpata ed è divenuto un istituto di istruzione superiore. Il Dsga dell’altro istituto si trovava nelle mie stesse condizioni e anche lui è stato utilizzato nella precedente scuola di titolarità. A questo punto, ci troviamo a dover fare domanda di trasferimento entrambi per l’anno scolastico 2013/14 essendo DOP. Io con più punti nella graduatoria unica fatta dall’USP, lui con meno punti però con la precedenza di cui all’art.21 legge 104 – ma non residente nel comune dove si trovano le due scuole.
Facendo entrambi domanda di trasferimento per l’istituto di istruzione superiore creatosi con il dimensionamento, chi ha la precedenza?
Risposta:
La precedenza di cui al punto III dell’art. 7, punto 1), viene riconosciuta ai disabili di cui all’art. 21 della legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle prime tre categorie della tabella “A” annessa alla legge 648/50. La precedenza opera nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che l’interessato abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
(Elio Costa 21.03.2013)

Domanda : Assegnazione provvisoria
Sono insegnante in ruolo su sostegno alla scuola media e vorrei fare domanda di trasferimento. Sapendo che ci sono pochi posti a disposizione, vorrei fare eventualmente anche domanda di assegnazione provvisoria. Quali sono i requisiti per fare tale domanda? Se non si è sposati ma conviventi, è possibile presentarla?
Risposta:
La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta anche per il ricongiungimento al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.
(Elio Costa 07.02.2013)

 Domanda : Mobilità e graduatorie interne
Punteggio per la continuità
Sono un’insegnante della scuola primaria, vorrei che mi chiarisse un dubbio per quanto riguarda il punto C1 della scheda per la graduatoria interna di istituto.
Sono stata un’ in/te di sostegno dall’1984 al 1991, poi sono passata nel posto comune, sempre nella stessa città,ma in un’altra scuola.
L’art.5 bis dice che non ho diritto alla continuità pregressa,cioè dall’1984 al 1991( e va bene.), ma quello che non ho capito è dal 1991 al 2012 mi spetta la continuità oppure no?
Quindi sarebbero 1x 21 da sommare agli altri punti:A , B ,C…
Risposta:
Il punteggio per la continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità spetta al verificarsi delle seguenti due condizioni per gli anni considerati:
– titolarità nel tipo di posto (comune o sostegno);
– prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.
Nel suo caso, se ha prestato servizio ininterrottamente nella stessa scuola di attuale titolarità nel posto comune a partire dall’a.s. 1991/92, il punteggio spettante è il seguente: per i primi cinque anni: punti 2 per ogni anno; per gli anni oltre il quinquennio: punti 3 per ogni anno.
(Elio Costa 04.02.2013)

Domanda : Domanda di utilizzazione

Le chiedo cortesemente un suo parere relativo alle domande di utilizzazione e assegnazione:
– l’insegnante in questione è stata perdente posto presso l’Istituto Comprensivo X nell’a.s.2009/10, attualmente e’ titolare presso l’I.C. Y. Le chiedo:
– può l’insegnante in questione fare domanda di utilizzo essendo stata perdente posto all’IC X o può fare soltanto domanda di assegnazione con la perdita quindi del punteggio derivato dalla continuità?
Risposta:
Possono presentare la domanda di utilizzazione per l’a.s. 2012/2013 i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’a.s. 2012/2013 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2004/2005 e successivi.
Nel caso in questione, quindi, la docente deve aver presentato domanda condizionata di trasferimento o essere stata trasferita d’ufficio all’I.C. Y e aver presentato domanda di trasferimento per l’IC X per gli anni scolastici successivi, compreso il 2012/2013.
Ricorrendo questi presupposti, potrà presentare domanda di utilizzazione anche per il prossimo a.s. 2012/2013, indicando come prima preferenza l’I.C. X e conservando il punteggio per la continuità.
(Elio Costa 26.06.2012)

Domanda : Dottorato di ricerca e punteggio per la continuità
Da gennaio 2012 sto frequentando un corso di dottorato presso l’università di Verona (validità legale per gli anni solari 2012, 2013, 2014), avendo vinto un posto SENZA BORSA. Nell’immediato, ho rinunciato a chiedere il congedo straordinario per motivi di studio, poiché avevo una quinta da accompagnare all’esame. Ero intenzionata a chiedere il congedo straordinario retribuito cui ho diritto per i due anni e mezzo rimanenti (da settembre 2012 a dicembre 2014) e avevo ricevuto anche il consenso verbale del mio preside. Uso l’imperfetto perché in questi giorni ho avuto comunicazioni che rimettono tutto in discussione. Mi spiego: dalla normativa pare risultare che il congedo interrompa di fatto la “soluzione di continuità” nella sede di servizio. Mi è stato dunque spiegato che dovrò rinunciare ai punti attribuiti per la continuità di servizio nella seda (i due punti annuali entro il quinquennio, tre oltre) e che mi saranno annullati i punti già accumulati per aver prestato servizio continuativo (attualmente ben 13 punti), poiché chiedendo l’aspettativa interromperò volontariamente la “soluzione di continuità”.Le risulta un simile quadro? Approfitto per chiederle anche un’altra cosa: se la situazione si prospettasse come descritto, posso tentare di contrattare un part-time con l’USP, nonostante siano ampiamente scaduti i termini di presentazione delle domande?
Risposta
Le note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente di cui al CCNI 29 febbraio 2012 precisano che i corsi di dottorato di ricerca sono validi come effettivo servizio di ruolo, in quanto il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Detto periodo però non va valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola (punti 2 entro il quinquennio e punti 3 oltre il quinquennio), in quanto per aver diritto a tale punteggio occorre che coincidano, negli anni considerati, scuola di titolarità e prestazione di effettivo servizio presso la stessa. Una volta interrotta, il punteggio per la continuità non spetta neanche per gli anni pregressi.
Circa infine la possibilità di richiedere il part-time, nulla impedisce che lei presenti la domanda motivandola con la necessità di conciliare la frequenza del dottorato con la prestazione del servizio.
(Elio Costa 26.06.2012)

Domanda : DSGA individuati come soprannumerari in seguito al dimensionamento della rete scolastica
Chiedo gentilmente:Il pers. ATA perdente posto per dimensionamento (DSGA) NEI TRASFERIMENTI ha la precedenza nell’assegnazione della sede ?
Risposta:
L’allegato F – Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale ATA – del CCNI 29 febbraio 2012 prevede come prima operazione l’assegnazione di sede dei direttori dei servizi generali amministrativi individuati come soprannumerari in seguito al dimensionamento della rete scolastica (art. 47).
(Elio Costa 26.06.2012)

Domanda :
Sono di ruolo nella primaria dal 2008.
1) Posso chiedere trasferimento ogni anno, volendo? (Penso al caso mi sia assegnata una sede tra le ultime preferenze indicate…)
2) Mi risulta che il comune di ricongiungimento, diversamente rispetto alla >domanda di assegnazione provvisoria, non sia per forza da indicare come prima >preferenza, anche se dà luogo a punteggio maggiore, è così?
Risposta:
1) Il trasferimento può essere chiesto anche ogni anno. Tenga però presente che: a) il trasferimento interrompe la continuità e, quindi, non si matura il relativo punteggio.
b) nel caso si ottenga il trasferimento e per l’anno scolastico successivo si determinino situazioni di esubero, i primi ad andare in soprannumero sono quelli trasferiti dal precedente 1° settembre.
2) Non è necessario chiedere di essere trasferiti nel comune di ricongiungimento, che, quindi, può essere omesso nell’indicazione delle preferenze. L’assegnazione provvisoria, invece, viene richiesta proprio per il ricongiungimento nel comune di residenza del coniuge o dei figli o dei genitori
( Elio Costa )

Domanda:
Quesito su precedenza legge 104 per trasferimenti interprovinciali
Risposta:
La precedenza di cui all’art. 7, comma 1, punto V), CCNI 29 febbraio 2012 per i trasferimenti interprovinciali viene riconosciuta:
– ai genitori, anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità;
– al coniuge.
Il figlio che assiste un genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).
La norma è contenuta nel citato art. 7, comma 1, punto V), quart’ultimo comma.
Nel suo caso, quindi, il non riconoscimento della precedenza è corretto.
(Elio Costa 9.05.2012)

Domanda:
Quesito su graduatorie interne docenti soprannumerari
Risposta:
Il punteggio di cui alla lettera C si riferisce ai docenti in servizio nella scuola di attuale titolarità. Per gli anni considerati ,prestati senza soluzione di continuità, escluso quello in corso, devono concorrere sia la titolarità nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) sia la prestazione del servizio presso la scuola di attuale titolarità.
Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede (comune) di attuale titolarità immediatamente precedente al servizio nell’attuale scuola di titolarità.
Per gli stessi anni scolastici i due punteggi non sono cumulabili.
Se, ad esempio, il docente in questione è titolare e in servizio continuativo all’ITC Piovene dal 2010/2011 e, negli anni scolastici immediatamente precedenti 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 era titolare e in servizio in un altro istituto del Comune di Vicenza, allo stesso sarà riconosciuto il seguente punteggio per la continuità:
– lettera C = anni 1 punti 2
– lettera C 0) = anni 3 punti 3
Infine l’utilizzazione non interrompe la continuità. Vedi nota 5 delle note comuni delle tabelle di valutazione dei titoli.
(Elio Costa 9.05.2012)

Domanda:  Formulazione della graduatoria interna di istituto per il personale ATA. A.S. 2009/2010: un collaboratore scolastico titolare all’I.C. di ISOLA DEL LIRI (FR) accetta un incarico in qualità di assistente tecnico all’ITIS di ISOLA DEL LIRI (FR) ai sensi dell’art. 59 del CCNL SCUOLA dal 30.12.2009 al 30.06.2010. Pur mantenendo la titolarità nella scuola in qualità di collaboratore scolastico, e preso atto che il collega rimane in servizio nello stesso comune pur se in profilo diverso, si chiede se il collaboratore scolastico conserva il punteggio relativo alla continuità nella sede – comune di Isola del Liri – nella graduatoria interna di istituto?
Risposta:  Presupposto per l’attribuzione del punteggio per la continuità al personale ATA sia nella scuola di attuale titolarità (punti 8 entro il quinquennio e punti 12 oltre il quinquennio per ogni anno intero di servizio senza soluzione di continuità) sia nella sede (Comune) di attuale titolarità (punti 4 per ogni anno intero di servizio senza soluzione di continuità) è che il servizio sia prestato nel profilo di appartenenza. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 59 del CCNL 29.11.2007, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 giorni, interrompe la continuità.
Quindi il punteggio per la continuità non spetta né per la scuola né per la sede di titolarità.
(Elio Costa)

Domanda: un quesito per la valutazione dei punteggi nelle graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari. Una docente è immessa in ruolo l’ 1/9/2006 con sede provvisoria a Thiene; l’anno successivo viene confermata in ruolo con sede definitiva sempre nella stessa scuola di Thiene, dove tuttora insegna. Ci si chiede se l’anno 2006/07 in sede provvisoria vale solo per l’anzianità di servizio o se fa maturare 1 punto per la continuità nel comune visto che negli aa.ss. successivi l’insegnante ha continuato a prestare servizio nella stessa scuola di Thiene.
Risposta: Per l’attribuzione del punteggio relativo alla continuità del servizio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto  (comune o di sostegno) o, per le scuole ed istituti di istruzione secondaria  di I e II grado, nella classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Nel caso esaminato l’insegnante, nell’anno scolastico 2006/2007, non era titolare nella scuola dove ora insegna, ma con sede provvisoria. Quindi viene a mancare uno dei due requisiti essenziali: pertanto l’anno in questione vale soltanto per l’anzianità di servizio e non anche per la continuità.
(Elio Costa)

Domanda: Nella nostra scuola non abbiamo soprannumerari di sostegno, ma naturalmente formuliamo comunque la graduatoria di circolo relativa a questo tipo di posto.
Come si valuta il servizio prestato su sostegno con titolo di specializzazione nella formulazione delle graduatorie di circolo? Si raddoppia, o questo raddoppio si fa solo nel caso di effettiva situazione di soprannumerarietà e quindi di domanda di mobilità come si potrebbe evincere dalla nota 1 CCNI del 22/02/2011?
Risposta:  Il punteggio per il servizio prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nei posti di sostegno, nella formulazione della graduatoria per il sostegno, è raddoppiato.
La nota 1 del CCNI 22.2.2011 va intesa nel senso che il raddoppio del punteggio opera, in caso di domanda di mobilità, soltanto se il trasferimento a domanda o d’ufficio è per posti di sostegno e non per i posti comuni. Trattandosi di una graduatoria interna per il sostegno, va operato il raddoppio del punteggio.
(Elio Costa)

Domanda: Con la presente chiediamo un gentile riscontro dei sotto elencati quesiti:
1)  Assistente Amministrativo ha presentato domanda volontaria  e ottenuto il trasferimento per l’a.s. 2001/2002. Viene riconosciuto il punteggio aggiuntivo dei 40 punti?
2) Assistente Tecnico ha chiesto assenza dal servizio per svolgere servizio in qualità di docente supplente annuale presso la medesima scuola in applicazione art. 59 del CCNL 29/11/2007. Per l’anzianità di servizio lettera F viene riconosciuto il punteggio dei 40 punti?
3) La sola presentazione della domanda di mobilità determina la perdita del punteggio aggiuntivo?
4) Nel caso di un docente neo immesso in ruolo con sede provvisoria costretto pertanto a presentare domanda di trasferimento per l’assegnazione definitiva a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008 matura il bonus dei 10 punti?
Risposta:
1) Quando ha ottenuto il trasferimento volontario dal 2001/2002 non aveva ancora maturato il punteggio aggiuntivo, che viene maturato con l’anno scolastico 2004/2005, utilizzabile a partire dal 2005/2006 sia per le operazioni di mobilità che per la graduatoria interna.
2) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 59 del CCNL 29.11.2007, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 giorni, interrompe la continuità.
Per quanto riguarda il punteggio aggiuntivo, occorre prendere in considerazione due momenti: il primo, relativo alla maturazione del punteggio, che si verifica se per tre anni consecutivi (a partire dall’a.s. 2000/01 fino all’a.s. 2007/08) non è stata presentata domanda di trasferimento o passaggio provinciale o, se presentata, è stata revocata. In questa fase, se si usufruisce dell’art. 59 per un periodo di durata superiore a 180 giorni, non si matura il punteggio aggiuntivo.
Il secondo momento è quello in cui il punteggio aggiuntivo viene “speso”. Il punteggio infatti si perde, dopo averlo maturato, se si ottiene un trasferimento o un passaggio o un’assegnazione provvisoria in ambito provinciale .
Una volta perso, il punteggio aggiuntivo non lo si può maturare una seconda volta con un nuovo triennio, in quanto trattasi di punteggio attribuito “una tantum”, cioè una volta sola.
3) Vale quanto precisato al punto 2. Se devo maturare il punteggio aggiuntivo, non devo aver presentato domanda di mobilità provinciale o, se presentata, devo averla revocata.
Se invece il punteggio l’ho già maturato,  me lo conservo fintantoché non ottengo un trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria in ambito provinciale.
4) Ribadisco quanto indicato al punto 2. Per i docenti neo immessi in ruolo, la sede di utilizzo nell’anno di immissione in ruolo non va considerata ai fini della maturazione del bonus. Una volta ottenuta la sede di titolarità, il docente deve aver prestato servizio nella scuola di titolarità per almeno 4 anni, quello di arrivo + i 3 successivi per i quali non deve aver presentato domanda di mobilità provinciale.
Possono usufruire del punteggio aggiuntivo i docenti e gli ATA già di ruolo nel 1999/2000 o immessi in ruolo successivamente fino all’a.s. 2003/2004.
(Elio Costa)

Domanda: con la presente chiedo una cortese collaborazione nel completare correttamente un documento di reclamo avverso la graduatoria d’Istituto di appartenenza.
1) Nella sezione I – anzianità di servizio – al punto B3 (specialista fino 97/98) non mi è chiaro se devo inserire n° 1 anni dal momento che nel settembre 1997 sono entrata in servizio come insegnante su posto di lingua straniera nella scuola allora scelta (Montecchio M. I).
2) Al punto C (Continuità scuola) alla voce ‘Inserire numero anni’ mi ritrovo 5, mentre sono arrivata a Sovizzo nell’anno 2004, ‘Entro il quinquennio’ 10, ‘Inserire numero anni’ 5, ‘Oltre il quinquennio’ 15. È corretto?
3) Per quanto riguarda la voce ‘Continuità nella sede (comune) di attuale titolarità’ non capisco se la devo compilare.
4) In C1 ‘Specialista per 1 triennio’ si intende specialista in LS? Io sono stata specialista LS dal 1997 al 2010, cosa devo far presente?
5) Nella sezione II – Esigenze di famiglia – oltre al ricongiungimento a familiari e figli inferiori a 6 anni, può essere considerato anche il mio ruolo di amministratore-tutore di sostegno nei confronti di mia madre?
6) Nella sezione III – Titoli generali – alla voce C cosa si intende per specializzazioni? Il superamento della prova LS al momento del concorso ordinario, quella che mi ha permesso di entrare in ruolo su posto LS, è una specializzazione?
7) Alla voce H (Aggiorn. Formaz.Linguistica) va considerata solo la Certificazione del livello di competenza linguistica (Quadro Comune Europeo – C1) o possono essere valutati anche la formazione D.M. 61 e il Dlgs 59?
Ora che sto tenendo n°2 corsi di formazione di Lingua Inglese per gli insegnanti della Scuola Primaria sulla Piattaforma Indire MIUR, mi possono essere riconosciuti dei punteggi o devo attendere il termine degli stessi?
Risposta: Provo a rispondere.
1) Al punto B3) vanno indicati gli anni di servizio nella scuola primaria come specialista di lingua inglese limitatamente al periodo dal 1992/93 al 1997/98. Mi pare di capire che lei ha iniziato nel 1997/98 come specialista; in tal caso deve indicare anni 1 con l’attribuzione di punti 0,5 se il servizio è stato prestato nel plesso di titolarità o di punti 1 se prestato al di fuori del plesso di titolarità.
2) La continuità prevista al punto C si riferisce al servizio prestato nella scuola di attuale titolarità, escluso l’anno in corso, senza soluzione di continuità. Se lei è titolare a Sovizzo dall’a.s. 2004/05 e vi ha prestato servizio senza interruzione, gli anni da considerare sono sei e precisamente 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/08, 2008/09 e 2009/2010. L’anno in corso 2010/11 non va considerato. I punti da attribuire sono 10.
3) La continuità nel Comune si riferisce alla titolarità nello stesso comune di attuale titolarità, ma in una sede diversa. Ad esempio, titolare a Vicenza I.C. Vicenza 1 dal 2004/2005 a tutt’oggi; precedentemente titolare, sempre a Vicenza, ma nell’I.C. Vicenza 2 nei due anni precedenti. In tal caso vengono considerati anche questi due anni con l’attribuzione di un altro punto per ciascun anno. Quindi questa ulteriore valutazione vale soltanto per i comuni dove ci sono più istituzioni scolastiche sede di organico.
4) Il punteggio di cui al punto C1) viene attribuito all’insegnante specialista per la lingua inglese che ha prestato effettivo servizio di ruolo per un triennio senza soluzione di continuità limitatamente al periodo dal 1992/93 al 1997/98. Non mi pare sia il suo caso.
5) Il punteggio per il ricongiungimento spetta esclusivamente per ricongiungimento al coniuge, ovvero nel caso di docenti senza coniuge o sperati, per ricongiungimento ai genitori o ai figli. Non spetta nel caso prospettato.
6) Alla voce C) del titolo III non si considerano i diplomi di specializzazione che siano titoli validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio di ruolo o di cattedra. Quindi non si valutano le specializzazioni per il sostegno, né i diplomi SISS. L’aver superato la prova di lingua inglese al momento del concorso ordinario o riservato non è un diploma di specializzazione valutabile.
7) Al punto H) viene valutato soltanto la frequenza al corso di aggiornamento-formazione linguistica. Non sono previste altre valutazioni.
(Elio Costa)

Domanda: Con la presente Le  sottopongo dei dubbi che mi sorgono nel controllo delle schede per la valutazione dei titoli per la compilazione delle graduatorie di istituto per l’individuazione dei soprannumerari:
1  scheda ATA si considera anno in corso? punto A (anzianità di servizio prevede il conteggio a mesi, io sarei propensa a considerare il periodo fino alla presentazione della domanda in segreteria e quindi compreso tutto!)
2  scheda ATA punto D (servizio continuativo) la scheda prevede il conteggio ad anni interi come considero l’anno in corso? sarebbero circa 7 mesi e quindi superiori a 180 gg ma non credo valga anche per il personale ATA.
3  scheda ATA punto D (servizio continuativo) personale ATA nominato in ruolo da gennaio: come considero il primo anno? Va perso?
4  scheda docenti e ATA: assenze per aspettativa inferiore a 6 mesi vanno a ridurre il periodo di anzianità di servizio al punto A, ma al punto D come incidono? parte tutto da zero o non viene considerata l’assenza? (ved. nota 4 dell’allegato alla scheda per le istruzioni alla compilazione)
5 scheda docenti e ATA punto D nella continuità di servizio si considerano solo gli anni di ruolo o possono essere intesi anche gli anni di pre-ruolo se prestati nella stessa sede?
6  scheda docenti e ATA punto D nella continuità di servizio per il personale trasferito perchè soprannumerario, vanno indicati anche gli anni di servizio presso la scuola precedente?
7  scheda docenti e ATA punto F il punteggio aggiuntivo  previsto per coloro che non  hanno presentato domanda di mobilità va riconosciuto anche per chi risultato soprannumerario ha fatto domanda di trasferimento? e se non presenta domanda di mobilità per rientrare nella sede precedente ha ancora diritto?
Risposta: 1) L’anzianità di servizio per il personale ATA si valuta a mesi fino alla data di scadenza di presentazione della domanda di mobilità: 21 marzo 2011.
2) La continuità nella scuola, compresa l’eventuale continuità nel Comune per i periodi immediatamente precedenti non coincidenti con la continuità nella  scuola, si valuta ad anno intero e quindi fino al 31 agosto 2010 sia per i docenti che per gli ATA.
3) Nella domanda di trasferimento si valuta solo la continuità nella scuola per almeno un triennio; nella graduatoria interna si valuta la continuità nella scuola già al secondo anno. Come specificato al punto 2, la valutazione avviene ad anno intero e quindi fino al 31 agosto 2010. L’anno in corso non si valuta nè per i docenti nè per gli ATA.
4) Per i soli docenti, per i quali l’anzianità di servizio si valuta ad anno (mentre per gli ATA si valuta a mese)  al servizio prestato in un determinato anno scolastico vanno sottratti i periodi di aspettativa per famiglia usufruiti. Qualora risulti un servizio inferiore a 180 giorni, l’anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. Per il punteggio relativo alla continuità, deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva superiore a 180 giorni in ciascun anno scolastico (aspettativa per famiglia, incarichi ex artt. 36 e 59 del CCNL 29.11.2007).
5) Per la continuità concorrono solamente gli anni di servizio di ruolo.
6) Non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del docente o dell’ATA in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascuno anno del settennio successivo  anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità o nel comune. In tal caso viene valutata anche la continuità di servizio maturata nella scuola o nell’istituto di precedente titolarità. Il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio.
7) Il punteggio aggiuntivo viene acquisito se per un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000/2001 e quelle per l’anno scolastico 2007/2008 non si è presentata domanda di mobilità volontaria. Il punteggio aggiuntivo, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria. Il punteggio aggiuntivo deve essere riconosciuto anche al docente trasferito d’ufficio perchè soprannumerario che non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.
(Elio Costa)

Domanda: non riesco a capire se ho maturato i 10 punti del punteggio aggiuntivo; può darmi un aiuto? Questa è la mia situazione:
1) immissione in ruolo 1999/2000 titolare sulla DOP servizio ITC prodotta domanda di trasferimento e ass. provv.
2) a.s. 2000/2001 titolare sulla DOP servizio ITC prodotta domanda di trasferimento e ass. provv.
3) a.s. 2001/2002 titolare sulla DOP servizio ITC + IISS (4 h) prodotta domanda di trasferimento e ass. provv.
4) a.s. 2002/2003 titolare sulla DOP servizio ITC + IISS (11 h) prodotta domanda di trasferimento e ass. provv.
5) a.s. 2003/2004 titolare  IISS (18 h)  ottenendo il trasferimento; a tutt’oggi continuo ad essere titolare all’IISS ed ogni anno ho presentato domanda di trasferimento provinciale senza però ottenerlo.
Risposta: Condizione indispensabile per maturare il punteggio una tantum di 10 punti è non aver presentato domanda di mobilità provinciale per un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000/2001 e quelle per l’anno scolastico 2007/2008.
Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo in seguito alla maturazione del triennio.
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento o il passaggio o l’assegnazione provvisoria.
Da quanto lei scrive, sembra di capire che la domanda di trasferimento l’ha presentata ogni anno. In questo modo non ha mai maturato il punteggio aggiuntivo nè potrà maturarlo per il futuro in quanto l’ultimo triennio utile è stato il 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008.
(Elio Costa)

Domanda: Da una vostra nota si evince che il militare vale nella mobilità anche se non in costanza di impiego. Il 4° comma delle premesse delle note comuni alle tabelle di valutazione delle domande di trasferimento del CCNI del 12.2.2009 valevole per l’anno scolastico 2009/2010, precisa che: ” Si rammenta che il servizio militare di leva o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego”. Tuttavia l’ art. 20 della L. 958/86 ha introdotto la valutabilità del servizio militare indipendentemente dalla “costanza di rapporto d’impiego” .(Vedi in proposito la Circolare n. 85749 del 20 Febbraio 1992 del Dipartimento della funzione Pubblica). L’USP però non lo valuta.
Risposta: Per quanto riguarda il personale ATA, il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo (in corso alla data del 30 gennaio 1987 o prestato successivamente) prestato al di fuori di un contratto di lavoro è riconosciuto ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche e integrazioni e della legge n. 958/86 e, non prevedendo diversamente il Contratto sulla mobilità, deve essere valutato anche ai fini dei trasferimenti del personale ATA. In tal  senso si veda la nota 3 dell’allegato E – tabella di valutazione dei titoli e dei servizi – CCNI 22 febbraio 2011.
Per quanto riguarda invece il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, dei docenti, può essere valutato soltanto se prestato in costanza di rapporto di impiego. Si veda le note comuni alla tabella di valutazione dei titoli e dei servizi, allegato D.
(Elio COSTA)

Domanda: Insegno nella scuola superiore e sono in ruolo dall’1.09.05. Lo scorso anno la segreteria, nella compilazione delle graduatorie interne, mi aveva assegnato i 10 punti di bonus per continuità presso la stessa sede (dal 2005 dono sempre nella stessa scuola; ho dovuto fare domanda obbligata di trasferimento, dopo l’anno di prova, solo per il 2006/07). Quest’anno però, scopro che mi hanno tolto i 10 punti, in quanto i 3 anni di continuità devono essere maturati entro il 2007/08.
E’ vero? E se si, perchè? Non è discriminatorio nei confronti di chi la continuità l’ha raggiunta in seguito? Perchè i miei anni di continuità devono valere meno di quelli dei colleghi che l’hanno conseguita entro il 2008? Mi pare davvero assurdo!
Risposta:  Il  c.d. bonus di 10 punti è stato istituito con il contratto sulla mobilità per il 2000/01 da assegnare “una tantum” ai docenti che per un triennio non presentano domanda di mobilità provinciale. L’ultimo triennio utile per maturare il bonus è stato il 2005/06 – 2006/07 – 2007/08. Per i neo immessi in ruolo la sede di utilizzo nell’anno di immissione in ruolo non è da considerare utile ai fini della maturazione del bonus. Nel suo caso, quindi occorre partire dall’a. s. 2006/07, dall’anno scolastico cioè in cui le è stata assegnata una sede di titolarità e quindi non fa in tempo per maturare il bonus. E’ corretto quindi che la segreteria non le assegni i 10 punti.
Questa norma è discriminatoria? Potrei essere d’accordo, ma si tratta di una norma contrattuale a scadenza, che doveva valere soltanto per un periodo limitato ed essere utilizzata “unatantum”
(Elio COSTA)

Domanda:  ho fatto la domanda di passaggio di ruolo alle superiori ed ho inserito il codice generico 6 comuni di 4 province visto che abito al confine con tutte e 4 e mi è indifferente su quale scuola andare a finire. Ora un collega mi è venuto a dire che per Art. 9 comma 4 mobilità se metto dizione generica chi mette il codice della scuola più specifico mi può passare davanti anche con minor punteggio. Io leggendolo capisco solo che in caso di due posti comunque mi viene garantita una sede…il dubbio è in caso di un solo posto ho precedenza io con maggior punteggio e con il codice generico del comune o lui con minor punteggio e il codice specifico della scuola? Come ragiona il sistema informatico? Mi consigliate di inserire anche qualche codice più specifico viste le sole 6 preferenze espresse (avevo letto che il sistema istanze online una volta inserito il comune non legge più la singola precedenza di quel comune)?
Risposta: Il comma 4 dell’art. 9 dell’O.M. n. 16 del 24.2.2011 precisa che, nel caso di indicazione di preferenza sintetica, all’insegnante viene assegnata la prima scuola con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale. Se nell’ambito della suddetta preferenza sintetica (ad esempio nell’ambito del Comune richiesto) esistono altre scuole con posti disponibili e la prima scuola che sarebbe stata assegnata (cioè la prima disponibile) al docente in questione sia stata richiesta anche da altro aspirante con punteggio inferiore mediante l’indicazione di tipo specifico, tale posto viene assegnato a quest’ultimo, perché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa compresa (ad esempio, tutte le scuole del Comune richiesto, in maniera indistinta).
In questo caso al docente , che ha espresso la preferenza sintetica, viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.
Nel suo caso, quindi, visto che ha la possibilità di esprimere fino a 15 preferenze, per ciascun Comune richiesto, prima di indicare la preferenza sintetica del Comune stesso, le conviene indicare le preferenze puntuali relative alle scuola che le interessano di più.
(Elio Costa)