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ANZIANITA’ DI SERVIZIO

Domanda : Ricostruzione carriera
A settembre sono passata dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado. Il mio inquadramento risulta ancora “docente di scuola media”.
Ho chiesto in segreteria della mia nuova scuola e mi dicono che solo dopo aver superato l’anno di prova, l’inquadramento cambia e non devo presentare nessun documento per la ricostruzione della carriera entro il 31/12/2019.
Risposta: Nei casi di passaggio di ruolo da docente della scuola secondaria di primo grado a docente della scuola secondaria di secondo grado si applica l’art. 83 del DPR 417/84, norma ripresa dall’art. 487 del D.Lgs. 297/94: al momento stesso del passaggio ed a prescindere dal superamento del periodo di prova, spetta il riporto integrale nel ruolo acquisito di tutta l’anzianità di carriera posseduta nel ruolo di provenienza ( si vedano la Circolare n. 329 del 15.12.1975, punto III, ultimo cpv e la Circolare 78 del 24 marzo 1999, in particolare l’esempio n. 2).
(Elio Costa 12.11.2019

Domanda : Ricostruzione di carriera e anzianità di servizio
Sono una vostra iscritta entrata di ruolo come docente infanzia nell’anno scolastico 2010-11 Nell’ anno scolastico 2011/2012 ho chiesto la ricostruzione economica di carriera ( con una bella decurtazione mi è stata calcolata in 15a e 8 mesi !!!). Sono molto preoccupata da recenti notizie e vorrei sapere se e quando potrò vedere riconosciuta la mia anzianità stipendiale, se esiste già il blocco dei gradoni di anzianità / o cancellazione nel mio caso. ( come me si trovano altre colleghe e tutte con famiglia da mantenere ). Grazie
Risposta :
L’art. 9, comma 23, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che per il personale docente e ATA della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti; in altre parole viene disposto il blocco degli scatti di anzianità per tre anni.
La norma legislativa fa salva la possibilità di destinare quota parte delle economie di spesa risultanti dai tagli agli organici della scuola secondo le destinazioni fissate con decreto del MIUR di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Con il Decreto interministeriale 14 gennaio 2011 parte di queste risorse sono state destinate a recuperare il 2010 ai fini della maturazione delle suddette posizioni di carriera e stipendiali.
A gennaio 2011 gli scatti sono stati regolarmente attribuiti a chi li aveva maturati e quindi i tre anni di blocco sono diventati due.
Lo stesso decreto finalizza le risorse che si determineranno per riconoscere l’anzianità di servizio e il relativo scatto anche per gli anni successivi. L’erogazione e il riconoscimento giuridico avverranno anno per anno, previa certificazione delle risorse, così come è avvenuto per il 2010.
Gli aumenti quindi che si maturano nel 2011 saranno attribuiti quest’anno, 2012, dopo l’emanazione del decreto interministeriale che destinerà le risorse derivanti dalle economie di cui sopra e che non è ancora stato emanato. Si è svolto l’11 ottobre pomeriggio al MIUR il tentativo di conciliazione congiunto delle OO.SS. che ha avuto esito negativo in quanto i rappresentanti dell’Amministrazione non hanno potuto fornire garanzie e certezze di tempi sulla emanazione dell’atto di indirizzo necessario per attivare la contrattazione all’ARAN al fine di garantire la validità in termini di anzianità di servizio dell’anno 2011.
In soldoni significa che il blocco delle anzianità è stato deciso per tre anni (dal 2010 al 2012); il 2010 è stato recuperato; per il 2011 si è ancora in attesa e per il 2012 si dovrà aspettare il 2013.
Per quanto riguarda la sua ricostruzione, non disponendo del relativo decreto, vado un po’ a tentoni: penso che le siano stati riconosciuti 14 anni e 8 mesi di servizio preruolo ai fini giuridici ed economici e 5 anni e 4 mesi ai soli fini economici. Questi 5 anni e 4 mesi in pratica restano congelati fino a che non maturerà 18 anni di anzianità di servizio cioè altri 2 anni e 4 mesi. A quella data saranno validi anche i 5 anni e 4 mesi che per il momento sono ininfluenti per la progressione economica.
(Elio Costa 15.10.2012)

Domanda :Riconoscimento servizio scuole materne comunali.
Sono una vostra iscritta e gradirei avere alcuni chiarimenti riguardo la mia posizione:
1 – sono stata assunta come insegnante infanzia nell’anno scolastico2010/11 e volevo sapere come mi devo comportare per la ricostruzione economica di carriera riguardo ai servizi pre ruolo svolti presso il comune di Vicenza: posso chiedere che mi vengano conteggiati per intero?-
2 – mi hanno chiesto di fare da mentore per la tirocinante universitaria presente nella nostra scuola; gradirei sapere se questo ruolo può essere pagato con i fondi d’istituto.
Risposta
Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente nelle scuole materne comunali è riconoscibile ai sensi dell’art. 485, comma 3, del D,L.vo 297/94 all’atto della conferma in ruolo dei docenti della scuola dell’infanzia per la ricostruzione di carriera. Il riconoscimento viene effettuato nella misura di 4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici e nella misura di 1/3 ai soli fini economici. Quest’ultima anzianità utile ai soli fini economici viene recuperata anche ai fini giuridici e quindi utilizzata per le progressioni economiche quando gli interessati avranno raggiunto i tetti di anzianità “giuridica” previsti dall’art. 4, comma 3, del DPR 399/88 e cioè 18 anni per i docenti della scuola dell’infanzia. Per quanto riguarda l’attività di mentore per una tirocinante universitaria, un eventuale compenso potrà essere riconosciuto soltanto se previsto dalla contrattazione di istituto.
(Elio Costa 5.07.2012)

Domanda : La Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza ha restituito all’Istituto Comprensivo di Cogollo del Cengio, non vistato, il decreto di ricostruzione di carriera della dsga in quiescenza dall’1.9.2011, con la seguente motivazione: “l’anno 2011 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, per effetto dell’art. 9 comma 23 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010.”
In effetti, l’interessata all’1.6.2011 maturava un incremento economico in base alla tab. B CCNL 23/1/2009.
Risposta : L’art. 9, comma 23, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che per il personale docente e ATA della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti; in altre parole viene disposto il blocco degli scatti di anzianità per tre anni.
La norma legislativa fa salva la possibilità di destinare quota parte delle economie di spesa risultanti dai tagli agli organici della scuola secondo le destinazioni fissate con decreto del MIUR di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Con il Decreto interministeriale 14 gennaio 2011 parte di queste risorse sono state destinate a recuperare il 2010 ai fini della maturazione delle suddette posizioni di carriera e stipendiali.
A gennaio 2011 gli scatti sono stati regolarmente attribuiti a chi li aveva maturati e quindi i tre anni di blocco sono diventati due.
Lo stesso decreto finalizza le risorse che si determineranno per riconoscere l’anzianità di servizio e il relativo scatto anche per gli anni successivi. L’erogazione e il riconoscimento giuridico avverranno anno per anno, previa certificazione delle risorse, così come è avvenuto per il 2010.
Gli aumenti quindi che si maturano nel 2011 saranno attribuiti il prossimo anno dopo l’emanazione del decreto interministeriale che destinerà le risorse derivanti dalle economie di cui sopra.
Occorre quindi rifare il decreto secondo le indicazioni della Ragioneria senza l’incremento dal 1.6.2011.
Dopo l’emanazione del D.I. l’aumento dovrà essere ripristinato con l’emanazione di un nuovo decreto.
(Elio Costa 26.09.2011 12:05)