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GRADUATORIE DOCENTI E ATA

Domanda : Valutazione servizio c/o Poste Italiane
Si chiede se il periodo di servizio prestato presso le Poste Italiane dal 7/10/97 al 30/09/98 e dal 9/06/99 al 31/01/2000 è valutabile ai fini dell’ inserimento punteggio per la graduatoria ATA III fascia 2017/19.
Risposta:
Il servizio prestato presso Poste e Telecomunicazioni è considerato come servizio prestato presso le Amministrazioni Statali se prestato fino al 31.12.1993 (vedi nota MIUR prot. n. 1603 del 24 febbraio 2011).
(Elio Costa 13.11.2017)

 Domanda : Terza fascia
Avendo svolto l’attività di docente in una scuola statale superiore con contratto atipico a seguito di conferimento dell’incarico stesso da parte del DS sulla base di un PON, posso fare valere questi due mesi di servizio per incrementare il punteggio ATA nei profili corrispondenti (A.A, A.T. e C.S.) e se si in che misura?
Risposta :
Il Miur ha chiarito con la nota 1603 del 24 febbraio 2011 che “i contratti di prestazione d’opera, stipulati dal personale cui viene affidato lo svolgimento di attività, sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa” per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente”, ma soltanto obbligo fra le parti.
Risulta quindi chiaro ed evidente che il servizio prestato con contratto d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali” nè altro servizio comunque prestato, e quindi non va valutato ai sensi delle tabelle A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5 allegate al DM 640 del 30 agosto 2017.
(Elio Costa 12.09.2017)

Domanda : Titoli di accesso AT
In merito ad un nuovo inserimento in graduatoria di istituto 2014/17 personale ata III fascia, modello D1, per quanto riguarda la figura AT (assistente tecnico) il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore- Ordine Scientifico, Indirizzo Biologico (Progetto Brocca) può essere equiparato al diploma di tecnico chimico biologico codice titolo RRC8? Noi pensiamo di sì, ma vorremmo una conferma.
Rispondi:
Condivido la vostra interpretazione.
(Elio Costa 02.10.2013)

Domanda : Graduatoria interna ATA
Vorrei dei chiarimenti sulla graduatoria interna d’istituto personale ATA:
1. L’assistente tecnico ha la seconda posizione economica; viene valutata come concorso 12 punti?
2.Superamento concorso per accesso al posto di tecnico per Laboratorio presso l’U.L.S.S.; ha diritto a 12 punti?
Risposta:
I 12 punti spettano soltanto nel caso di inclusione in graduatoria di merito di concorsi a posti di personale ATA di livello o area superiore a quella di appartenenza, quindi spettano all’assistente tecnico inserito in graduatoria di merito per diventare DSGA.
L’essere beneficiario di posizione economica non significa aver superato un concorso per la qualifica superiore. Le posizioni economiche per il personale ATA vengono attribuite come valorizzazione professionale, cioè come riconoscimento economico di una maggiore professionalità nella propria qualifica e, quindi, non danno diritto ai 12 punti.
(Elio Costa 27.05.2013)

Domanda : Titoli di studio per inserimento terza fascia
Un’aspirante supplente con i seguenti titoli di studio: Diploma di odontotecnico e laurea triennale in scienze dell’educazione e della formazione classe 18, può insegnare nelle seguenti graduatorie da lei indicate e cioè EEEE, AAAA, PPPP, A036, A037, C130?
Risposta
Il diploma di odontotecnico consente l’inserimento nella sola graduatoria relativa alla classe di concorso C130 – Esercitazioni di odontotecnica, purché congiunto a qualifica rilasciata da istituto professionale di odontotecnico o di operatore meccanico del settore odontotecnico.
La laurea triennale non consente l’accesso a nessuna classe di concorso o posto di insegnante.
(Elio Costa 22.11.2012)

Domanda : Le modalità di assunzione
Sono una ragazza di 28 anni laureata il lingue per la mediazione linguistica culturale. Attualmente ho una occupazione come reception/centralinista ma l’azienda in cui mi trovo sta attraversando un momento non buono e nonostante i miei numerosi sforzi alla ricerca di un’alternativa, così come per tutti, mi sta risultando veramente difficile cambiare per migliorarmi e tutelarmi. Cercando informazioni in merito alle possibilità di lavoro su internet, mi sono soffermata sulla tematica ATA. E’ per questo motivo che Vi sto scrivendo; Vi chiederei cortesemente se potete darmi delle informazioni circa il come si può fare domanda per personale ATA al fine di entrare in graduatoria (leggevo che vi sono ruoli anche come assistente amministrativo o segreteria scolastica, sono domande e candidature diverse dal personale ATA?); visto che in materia non ho nessuna conoscenza, avendo trovato questo contatto alla voce SNALS, mi sono permessa di scriverVi.
Risposta
L’assunzione in qualità di assistente amministrativo (impiegato) presso le segreterie delle istituzioni scolastiche avviene previo inserimento in graduatorie di istituto c.d. di “terza fascia” degli aspiranti in possesso del diploma di maturità mediante la presentazione di apposita domanda a scadenza triennale secondo le modalità stabilite da apposito D.M. – L’ultimo è il D.M. 10 novembre 2011 che ha stabilito le modalità per la presentazione delle domande a valere per il triennio 2011/12 – 2012/13 – 2013/14. Quindi in questo momento non è possibile presentare alcuna domanda, ma si dovrà attendere il primo semestre del 2014 con l’emanazione del nuovo D.M. per il successivo triennio.
Da queste graduatorie di istituto il DS attinge per le nomine di propria competenza: sostituzione del personale assente (periodi più o meno lunghi a seconda delle assenze del personale titolare).
Dopo che sono stati prestati almeno 24 mesi di servizio, è possibile accedere ad una graduatoria provinciale permanente c.d. “dei 24 mesi”, da cui l’USP attinge per le nomine a tempo indeterminato e per quelle annuali.
La stessa trafila per essere assunto come collaboratore scolastico.
Invece per il DSGA (l’ex segretario), oltre al possesso della laurea specifica, occorre superare un concorso ordinario che non si sa quando sarà bandito. Lo si attende già da qualche anno, ma senza esito.
Mi dispiace, ma come vede in questo momento non ci sono possibilità.
(Elio Costa 11.10.2012)

Domanda : Valutazione servizio scuole non statali
Nel modulo di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento c’è questa dicitura relativa alla dichiarazione del servizio:
“21. Indicare il periodo di servizio prestato impostando in alternativa i campi “dal… al…” ovvero il campo “per complessivi giorni…” . Se le informazioni sono entrambe presenti devono essere coerenti. Nel caso in cui non lo fossero, prevale il numero di giorni complessivi. Per i servizi d’insegnamento prestati con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.) si rinvia alla tabella di valutazione titoli (nota 19, punto D, primo periodo) annessa al D.M. 131/07 (Regolamento Supplenze).”
Tale nota afferma: “I servizi prestati nelle scuole non statali con rapporti di lavoro non subordinato (i cosiddetti contratti atipici, quali prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.) e debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio, sono valutati per l’intero periodo con gli stessi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente se svolti alle seguenti condizioni:
– per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse – con le stesse modalità continuative dei corrispondenti insegnamenti delle scuole statali”
Chiedo se per i contratti d’opera o di collaborazione con scuole private (riconosciute), per un tempo X e sulla mia classe di concorso può valere tale nota senza il versamento dei contributi. Mi hanno infatti detto che il versamento dei contributi non è necessario perché non è lavoro dipendente. Stando quindi alla nota, il servizio se con contratto d’opera e secondo le condizioni della nota viene riconosciuto. Confermate?
Risposta:
Si fa riferimento alla C.M. 10 maggio 2004 prot. n. 691 relativa all’aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006, che al punto B4 – Servizi d’insegnamento prestati con contratti  d’opera e di collaborazione coordinata e continuativa, precisa che il servizio può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia, per la forma contrattuale in questione. Ciò non esclude il riconoscimento del servizio nelle forme che sono esenti dalla contribuzione previdenziale e assistenziale, come nel caso del volontariato o della compartecipazione agli utili, ecc., purché tale condizione sia dichiarata nel certificato di servizio con riferimento alla specifica normativa.
Giova ricordare, per completezza, che il Consiglio di Stato si è pronunciato su una analoga questione in riferimento al concorso indetto con D.M. 22 aprile 1993, che condizionava l’attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso istituti privati alla indicazione dell’ente previdenziale al quale erano stati corrisposti i contributi, dichiarandola illegittima (Consiglio di Stato, Sez. VI, Dec. n. 5570 del 23.10.2001).
(Elio Costa 9.10.2012)

Domanda : Graduatorie di terza fascia
Abbiamo controllato le dichiarazioni rese da un docente di musica nelle domande di richiesta graduatorie:
1) Modello A2 per gli .AA.SS. 2007/2009 presentata c/o altra scuola – verificato errore valutazione diploma di tromba 8/10 anzichè 7/10
2) Modello A2/bis per gli AA.S.. 2009/2011 presentata c/o altra scuola – verificato errori 1) mancato inserimento 12 punti per il servizio prestato 2) mantenuto il titolo di accesso di DIPLOMA DI TROMBA anziché di DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO
3) Modello A2 presentata presso questo Istituto – aggiornata con il punteggio precedente
Possiamo, considerato che ci sono degli errori, rivalutare la domanda come sottoindicato?
Titoli di studio:
– diploma di tromba e trombone (vecchio ordinamento) in data 29/06/1995 con la votazione di 7/10
– diploma di laurea in jazz 2004/2005 con voto 8,5/10 (equipollente ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 6 legge 268 del 22/11/2002)
– Diploma in musicoterapia conseguito novembre 2003 con il punteggio di 108/110 punti presso Universite Europeenne Jean Monnet A.J.S.B.I. Bruxelles in collaborazione con il Conservatorio di Venezia e l’Associazione “Musicaoltre” di Padova
– diploma accademico di secondo livello in discipline musicali jazz tromba 110 lode il 16/04/2009
Valutazione per la classe concorso A031 (musica scuola superiore)
titolo d’accesso 33 punti (110 lode) – diploma accademico di secondo livello
altri titoli 3 punti è valido il diploma di tromba e trombone?
altri titoli 3 punti è valido il diploma di laurea di primo livello in jazz?
altri titoli 3 punti è valido il diploma musicoterapia?
Risposta:
Innanzitutto una precisazione per quanto riguarda i controlli. L’art. 7 del D.M.13 luglio 2011, n. 62 relativo alla costituzione delle graduatorie di istituto per il triennio 2011-2012/2013-2014 stabilisce l’obbligo del controllo dei titoli e dei servizi autocertificati in occasione dell’attribuzione agli aspiranti del primo rapporto di lavoro. Nel nostro caso i controlli che andranno fatti da parte del vs. istituto in occasione del primo rapporto di lavoro saranno relativi ai soli servizi dichiarati con il modello A2 e cioè 3 mesi di servizio, in quanto si tratta di aspirante già incluso in graduatoria vigente per l’a.s. 2010/2011, al quale è stato attribuito il punteggio per il nuovo servizio da aggiungere al punteggio complessivo precedentemente attribuito (si veda il comma 4 dell’art. 4 del medesimo DM).
Eventuali controlli per titoli e servizi valutati precedentemente saranno di competenza delle istituzioni scolastiche destinatarie delle relative domande di inclusione o aggiornamento delle graduatorie, cui spetta anche l’eventuale provvedimento di rettifica del punteggio se ci sono stati errori nella valutazione dei titoli o dei servizi.
Per quanto riguarda poi la valutazione dei titoli di studio, va tenuto presente che per l’accesso alla classe di concorso A031 è richiesto il diploma di Conservatorio di musica rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e i relativi diplomi di secondo livello nonché la specifica laurea specialistica 24/S, 51/S 0 73/s con almeno 48 crediti nel settore scientifico-disciplinare L-ART/07 (Musicologia e storia della musica).
Nel nostro caso mi sembra che il docente sia in possesso del diploma di II livello in Jazz e del diploma di vecchio ordinamento in tromba. Solo questi due titoli vanno valutati, uno come titolo di accesso e l’altro per l’attribuzione dei 3 punti (si veda la tabella 1 annessa quale allegato A al regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007).
(Elio Costa 24.09.12)

Domanda : Graduatoria interna
Sono una collaboratrice scolastica di un I.C. di Bologna. Nell’anno 2009, ho accettato un incarico come Ass. Amm. superando 180 giorni lavorativi. Rientrata nel mio profilo come collaboratrice a tempo indeterminato nella Graduatori di Istituto mi è stato tolto tutta la continuità anche quella che avevo maturato fino al 2009; premetto che nella sede di titolarità avevo maturato 15 anni di lavoro continuativo. Chiedo è così che funziona oppure ho diritto al mantenimento della continuità fino al 2009?
Risposta:
Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 59 del CCNL 29.11.2007 viene valutato, ai fini della mobilità, con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Inoltre, se ha avuto una durata superiore ai 180 giorni, interrompe la continuità (vedi nota 11 dell’allegato E – tabella di valutazione dei titoli e servizi per il personale ATA, allegata al CCNI 29 febbraio 2012 sulla mobilità).
Se, quindi, ha prestato servizio come assistente amministrativa ex art. 59 nell’a.s. 2009/2010, tutto il servizio precedente, per il quale aveva maturato il punteggio per la continuità, non viene valutato ai fini della continuità perché è stata interrotta dal servizio ex art. 59. Per il servizio prestato successivamente, se ricorrono le condizioni, spetta il punteggio per la continuità nella graduatoria interna anche se ha avuto la durata inferiore al triennio (vedi nota 4); per la mobilità a domanda occorre che abbia la durata di almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità.
(Elio Costa 13.09.12)

Domanda : graduatoria interna ATA

Nella mia scuola con l’organico di diritto risulta perdente posto 1 assistente amministrativo.
Attualmente siamo 4 assistenti amministrative:
1 – Una usufruisce della legge 104 per la mamma residente nello stesso comune di residenza, inltre l’anno precedente ha fatto domanda di trasferimento senza ottenerlo nel comune di residenza (ha diritto ai 40 punti nella graduatoria interna di questo anno?) è seconda o terza in graduatoria se vengono attribuiti o meno i 4o punti;
2 Una usufruisce della legge 104 per la mamma residente a 30′ di auto ma in provincia diversa. Può essere trasferita d’ufficio?E’ seconda o terza in graduatoria se vengono attribuiti o meno i 4o punti alla collega;
3 Una usufruisce della legge 104 per il coniuge residente con lei.Usufruisce del congedo specile di 2 anni. Può essere trasferita d’ufficio?
4 Una non usufruisce di legge 104 ma è prima in graduatoria.
Chi è la perdente posto?
La segreteria ringrazia anticipatamente per la puntuale e rara competenza con la quale gentilmente ci risponderà
Risposta:
Innanzitutto occorre verificare chi deve essere escluso dalla graduatoria interna per l’individuazione dei perdenti posto. A tale proposito va fatto riferimento al comma 2 dell’art. 7 del Contratto sulla mobilità.
In particolare sono esclusi dalla graduatoria dei perdenti posto i beneficiari della precedenza prevista al Punto V per chi presta assistenza al coniuge, al figlio, al genitore da parte del figlio referente unico. L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Nel vostro caso, l’assistente di cui al numero 2, che usufruisce della legge 104 per la mamma residente in provincia diversa non può beneficiare dell’esclusione e quindi va inserito nella graduatoria interna.
Inoltre, qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se sia stata presentata per l’a.s. 2012/2013 domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito.
Tornando a voi, mi pare che l’assistente indicato al numero 1 non sia residente a Vicenza, ma in un altro comune dove è residente anche la madre. La stessa ha presentato domanda di trasferimento lo scorso anno, ma mi pare che non l’abbia presentata per l’anno 2012/2013. Se così fosse, anche questa non può beneficiare dell’esclusione dalla graduatoria interna.
Per l’assistente infine di cui al punto 3, che usufruisce della legge 104 per il coniuge e del congedo speciale di due anni, vale lo stesso discorso: se è residente a Vicenza nel distretto scolastico 32, è esclusa, altrimenti, per essere esclusa, deve aver presentato domanda di trasferimento per una scuola di Vicenza compresa nel distretto 32 per l’anno scolastico 2012/2013.
Definite quindi le possibili esclusione dalla graduatoria interna e, quindi, dalla possibilità di essere individuato come perdente posto, mi pare rimanga ancora la questione del punteggio aggiuntivo una tantum dei 40 punti.
Per ottenere il bonus dei 40 punti, bisogna che si verifichino queste due condizioni:
1° Bisogna acquisirlo non presentando domanda di trasferimento o, se presentata, averla ritirata per un triennio da parte del personale di ruolo dal 1999/2000 o successivamente. L’ultimo triennio utile è il 2005/2006-2006/2007-2007/2008.
2° Una volta acquisito, viene “speso” se si ottiene un trasferimento a domanda, in ambito provinciale, dal 2003/2004 in poi, oppure una assegnazione provvisoria, sempre a domanda e sempre in ambito provinciale, dal 2004/2005 in poi.
Da quanto viene esposto nella vostra richiesta non è possibile stabilire che ha ancora diritto al bonus dei 40 punti.
( Elio Costa 12.07.12 )

Domanda : Graduatorie docenti
Valutabilità servizio come assistente di scuola materna
Si chiede cortesemente di sapere se servizio di assistente di scuola materna non statale autorizzata effettuato a.s. 1979/80 è valido per inserimento graduatoria supplenze di scuola infanzia e primaria. Se la risposta è positiva quanti punti devono essere attribuiti? Ringraziando per la cortese disponibilità si ringrazia e si porgono distinti saluti.
Risposta:
Le mansioni delle assistenti di scuola materna, che sono state soppresse dall’a.s. 1982/83 dall’art. 8 della legge 9.8.1978, n. 463, sono state definite dall’art. 4 del D.P.R. 420/194 (uno dei c.d. decreti delegati sulla scuola) “Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche” e sono così stabilite “Le assistenti di scuola materna collaborano con le insegnanti nella vigilanza e nella assistenza dei bambini, sotto la guida delle insegnanti stesse. La collaborazione delle assistenti si esplica in particolare nella cura dell’igiene dei bambini; nella conservazione e nel riordinamento degli arredi, dei sussidi e del materiale da giuoco; durante la refezione; durante l’eventuale riposo dei bambini; durante il funzionamento del servizio medico scolastico; durante le attività ricreative e durante il trasporto dei bambini effettuato con i servizi gratuiti”. Come ben si vede si tratta di attività di non insegnamento, che, quindi non può essere valutata ai sensi della lettera D della tabella di valutazione dei titoli tabella 1 del D.M. 13 luglio 2011 n. 62 (annessa quale allegato A al Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007) per l’inserimento nella graduatoria di istituto di terza fascia per il conferimento delle supplenze al personale docente.
( Elio Costa 28.06.12 )

Domanda : graduatoria interna personale ATA
Con la presente chiediamo un gentile riscontro relativamente al sottoelencato quesito: Assistente Tecnico chiede assenza dal servizio per svolgere incarico di docente
supplente annuale presso questa scuola per il periodo dal 26/09/2007 al 31/08/2008 in applicazione all’art. 59 CCNL 29/11/2007;
– titolare presso questa scuola dal 01/09/1999 ad oggi;
– presenta domanda di trasferimento per l’a.s. 2007/2008 senza revocarla e senza ottenere il trasferimento.
Interrompe la continuità?
Matura il punteggio aggiuntivo?
Risposta:
Per quanto riguarda il punteggio per il servizio prestato senza soluzione di continuità nel profilo di appartenenza nella scuola di attuale titolarità, questo spetta a partire dall’anno scolastico 1999/2000. La sola presentazione della domanda di trasferimento non interrompe la continuità.
Per quanto riguarda il diritto al punteggio aggiuntivo, occorre che per un triennio, a partire dall’a.s. 2000/2001, non venga presentata la domanda di trasferimento o, se presentata, sia stata ritirata. Con questo requisito si acquisiscono i 40 punti, che vengono persi soltanto se si ottiene o l’assegnazione provvisoria o un trasferimento in ambito provinciale.
Nel caso in questione, quindi, spetterà sia il punteggio per la continuità sia il punteggio aggiuntivo nella graduatoria interna dei perdenti posto.

( Elio Costa 10.05.2012 )

Domanda: Graduatoria di terza fascia docenti – trasferimento in un’altra provincia
Per motivi personali avrei l’intenzione di trasferirmi a Ravenna città o provincia a partire da settembre 2012. Però la scorsa estate 2011 ho rinnovato nella mia provincia la domanda triennale per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto di III fascia; pertanto chiedo se sarebbe possibile inserirmi nella nuova provincia (e con quale procedura) o dovrei aspettare la scadenza del 2014. Qualora fosse possibile e nonostante i punteggi acquisiti, il passaggio mi comporterebbe una posizione in fondo alla graduatoria?
Risposta: La normativa non consente di trasferirsi nella graduatoria di istituto di terza fascia di un altra provincia. Se non interverranno modifiche, dovrà attendere il rinnovo della graduatoria stessa.
( Elio Costa 24.1.2012 )

Domanda: Terza fascia Ata
Quando si parla, di servizio prestato presso gli enti locali si riferisce sempre a servizi di ass. amm.vo, tecnico e coll. scolastico prestati c/o scuole? Il servizio di collaboratore amministrativo presso il Comune o la Regione deve essere valutato?
Risposta: Risposta: Viene valutato qualsiasi servizio prestato alle dirette dipendenze degli EE.LL., indipendentemente dalla qualifica rivestita, purchè in dipendenza di un contratto di lavoro sottoscritto ai sensi delle specifiche norme contrattuale del CCNL di comparto.
( Elio Costa 6.1.2012 )

Domanda: Come devo valutare il servizio civile maschile e femminile? E il servizio militare volontario? Il servizio civile sia maschile che femminile, viene valutato soltanto entro il 31.12.2005. Il servizio militare volontario maschile viene valutato sempre, quindi anche dall’1.1.2006?
Le riporto una precisazione della flc cgil.
Servizio Civile
Servizio civile volontario: per quanto non si instauri un rapporto di lavoro (cosa che lo fa ritenere erroneamente non valutabile dal MIUR: vedi nota 1603/11), va considerato come il servizio militare volontario. Infatti il comma 8 dell’art. 9 del Dlgs 77/02 (come modificato dall’ art, 6-quinquies dalla legge 43/2005) equipara quel servizio a quello del personale militare volontario in ferma annuale: f) il comma 8 dell’articolo 9 e’ sostituito dal seguente: 8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l’Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l’effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale”;
Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella FAQ su “Quali sono i benefit riservati ai volontari di servizio civile?” precisa: “Il periodo di servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso gli Enti Pubblici.”
(http://www.serviziocivile.gov.it/FAQ/Default.aspx?section=65&Argomento=150&ArgomentoText=13+-+BENEFICI).
Risposta:   La nota MIUR 14 novembre 2011, che trasmette il D.M. sulle graduatorie di terza fascia ATA, conferma per i titoli di accesso e la valutazione dei titoli culturali e di servizio le istruzioni operative contenute nella C.M. n. 1603 del 24.2.2011, che precisa chiaramente che il servizio civile viene valutato soltanto fino al 31.12.2005. Altrettanto chiaramente precisa che il servizio militare in ferma di leva volontaria (sia maschile che femminile) è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.
In presenza di una interpretazione ministeriale chiara, credo non ci possano essere margini per una interpretazione in difformità.
( Elio Costa 5.162.( Elio Costa 5.12.2012 )

Domanda: Ho registrato un mio amico presso il sito istanze online per la scelta delle 30 scuole. Il problema che dopo la registrazione non mi fa scegliere niente…
dopo aver inserito c.f. e codice temporaneo personale mi dice di recarmi presso una scuola e portare i seguenti documenti:
Mi chiedo, quando si potranno scegliere le scuole?
– Documento di riconoscimento indicato nel Modulo di Adesione
– Fotocopia fronte retro dello stesso
– Tesserino del codice fiscale rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze o la tessera sanitaria rilasciata dal Ministero della Salute e relativa fotocopia.
– Stampa del Modulo di Adesione da consegnare e firmare presso l’Istituto prescelto.
Il modulo di adesione dove lo strovo e scarico? se possibile me lo inviate?
Risposta: Lei ha effettuato la prima fase della registrazione presso istanze on line. Ora deve stampare il modulo di Adesione (se non lo ha fatto al momento della registrazione, le viene in ogni caso recapitato nella casella di posta che ha indicato al momento della registrazione) e recarsi presso una segreteria scolastica (una qualsiasi a sua scelta) per l’identificazione presentando fotocopia del documento di identità indicato al momento della registrazione e fotocopia del tesserino con il codice fiscale, oltre al modulo in questione. Solo successivamente, accedendo alle istanze on line, potrà compilare il modulo allegato D3 con l’indicazione delle trenta scuola.
( Elio Costa 5.12.2011 )

Domanda: nell’assegnazione dei punteggi (mi manca solo questo dato) chiedo le seguenti informazioni:
ALLEGATO A1 PUNTO 5
Pur non avendo vinto, ma entrando in graduatoria in un concorso indetto da un’agenzia regionale nel settore sanità, posso indicarlo nella domanda e accreditarmi 1 punto?
nel concorso cui ho partecipato per soli titoli e colloquio, per la dura biennale, sono stati assunti 2 persone. io mi sono classificato 100 su 600. Posso indicarlo? anche se non fa riferimento al settore scuola? e non ho vinto il concorso? ma risulto solo in graduatoria?
ALLEGATO A2 PUNTO 3
parla di idoneità in precedenti concorsi pubblici o prova pratica a posti di ruolo nel profilo in cui si concorre, oppure nelle precorse qualifica di personale ATA o non docente corrispondente al profilo per cui si concorre:
MI CHIEDO… ESSENDO ISCRITTO ALLE DOMANDA DI DOCENTE DI 3 FASCIA (non sono mai stato chiamato.. faccio riferimento alle domande presentate qualche mese fa) posso indicarlo ed assegnarmi 2 punti?… Il fatto di rinnovare sempre la domanda che vantaggio comporta? da qualche punto di anzianità?
Infine essendo un povero disoccupato da sempre, con i seguenti punteggi mi consigliereste una provincia dove potrei avere la speranza di lavorare e magari crearmi un futuro? visto che a 30anni non conoscendo cosa sia uno stipendio, vivo solo in una grande depressione e senza speranze?
aa con 11 punti
at con 10 punti
cs con 8 punti
Risposta: Per la graduatoria di assistente amministrativo viene attribuito un punto a chi ha superato un concorso pubblico per esami o una prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive o corrispondenti purché siano banditi dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali (Regione, Provincia  e Comune).
Nel suo caso il concorso (non so per quali posti) è comunque bandito da una agenzia del settore sanità, che non mi rientra fra gli Enti pubblici territoriali sopraindicati. Non può quindi essere valutato.
Per la graduatoria di assistente tecnico occorre fare riferimento ai concorsi banditi dal MIUR per il profilo professionale di assistente tecnico. L’inclusione nella graduatoria di istituto di terza fascia del personale docente non rientra certo in questa fattispecie e, quindi, non da diritto al punteggio di due punti.
Infine, il fatto di rinnovare la domanda non comporta alcun vantaggio, in quanto il posto in graduatoria sarà sempre assegnato in base al proprio punteggio complessivo, che non tiene in alcun conto da quanti anni viene ripresentata la domanda di inclusione in graduatoria.
Purtroppo non sono in grado di consigliarle una provincia dove avrà più possibilità di supplenze, che sono sempre molto poche anche per chi ha punteggi molto superiore al suo.
( Elio Costa 5.12.2011 )

Domanda: a seguito degli accordi intercorsi con il prof. Zavagnin, chiediamo la Sua collaborazione per le seguenti informazioni a riguardo delle domande di inserimento nelle graduatorie di 3^ fascia personale ATA:
1) Un candidato con diploma di Grafico Pubblicitario (rilasciato dall’ Ist. Montagna nel 2010) per quali aree per Assistente Tecnico puo’ fare domanda? Puo’ chiedere anche l’ informatica?
2) Lo stesso ha anche il diploma biennale di Terza Area con qualifica “Esperto della comunicazione visiva”; come viene valutato? Che punteggio va assegnato?
3) Un candidato con diploma di Liceo della Comunicazione opzione sociale ordine scientifico (rilasciato dall’ Ist. Farina nel 2009) puo’ fare richiesta di inserimento come Assistente Tecnico?
4) Esiste un elenco dei posti disponibili per Assistenti Tecnici nelle varie scuole con l’indicazione delle relative aree?
Risposta:  Provo a rispondere:
1) Il diploma di “Tecnico della grafica e della pubblicità” consente l’inserimento soltanto nell’area AR15 Grafica pubblicitaria e fotografia.
2) Gli attestati conseguiti al termine di percorsi di terza area sono rilasciati ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78 , non sono più validi per l’accesso al profilo di assistente tecnico e non danno alcun punteggio. Ricordo che per il profilo di assistente tecnico vengono valutati, come titoli culturali, il titolo di accesso, il diploma di laurea e l’idoneità in concorsi pubblici e nient’altro.
3) Il diploma di Liceo della Comunicazione opzione sociale ordine scientifico penso sia corrispondente al diploma di maturità magistrale e quindi non consente l’accesso al profilo di assistente tecnico. Ad ogni buon fine bisogna controllare sul diploma cosa è esattamente indicato quanto alla corrispondenza.
4) Non sono in possesso di alcun elenco dei posti disponibili per assistente tecnico e relative aree. Si senta l’USP.
( Elio Costa 1.12.2011 )

Domanda: Le chiedo  un chiarimento riguardo le graduatorie di 3° fascia ATA:
– nel caso si debba confermare il  punteggio del precedente inserimento e si debba solo aggiungere un figlio come titolo di preferenza si deve presentare il mod. D 2?
Risposta: Il modello allegato D2 va presentato nel caso in cui siano confermati sia il/i profilo/i professionale/i nonchè i titoli già dichiarati nella precedente domanda.
Le preferenze non incidono sulla presentazione del modello D2.
In ogni caso i titoli di preferenza relativi alle lettere M, N, O, R e S devono essere sempre riformulati sia che si presenti il mod. D1 che il Mod. D2.
Nel suo caso, quindi, va presentato senz’altro il modello D2
( Elio Costa 24.11.2011 )

Domanda:  sono un’ amministrativa a T.D. e le scrivo per sottoporle la  seguente richiesta di chiarimento :
per l’aggiornamento del punteggio della graduatoria 24 mesi ATA  si deve indicare i mesi di servizio; ora tutti mi dicono che vanno calcolati 11 mesi e quindi  5,5 punti , ma siccome io non ne sono pienamente convinta in quanto non ho capito se anche indicando come inizio del conteggio dal 01.04.2010 al 16.03.2011 risulterebbero 11 mesi e 16 giorni e quindi 6 punti. Il calcolo va fatto partendo dal  9.4.2010 indipendentemente dalla mia domanda di aggiornamento presentata lo scorso anno in data 31.03.2010.
Risposta:  I periodi di servizio vanno indicati sia nel modello B1 che nel modello B2 suddivisi per anno scolastico e sommati complessivamente con l’eventuale arrotondamento a mese intero della frazione finale se superiore a 15 giorni.
Il calcolo del servizio prestato da coloro che, già inseriti nella graduatoria permanente, producono domanda di aggiornamento, viene  effettuato dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l’attuale punteggio e cioè dal 10 aprile 2010 fino alla data di scadenza del termine di presentazione dell’attuale domanda, 16 marzo 2011. In tal senso si veda, da ultimo, la C.M. prot. 1603 del 24 febbraio 2011, punto 3, che conferma quanto già espressamente riportato all’art. 3 punto 2 dell’O.M. 21/09 per quel che concerne il periodo iniziale del conteggio del servizio e all’art. 2 punto 10 per il periodo finale.
Conseguentemente per il  personale in servizio nell’A.S. 2009/2010 con nomina fino al 31.8.2010 e nel corrente A.S. con nomina dal 1.9.2010 senza assenze non retribuite il servizio da aggiornare sarà il seguente:
– Dal 10.04.2010 al 31.08.2010 = mesi 4 e giorni 22
– Dal 01.09.2010 al 16.03.2010 = mesi 6 e giorni 16
– Totale servizio da aggiornare: mesi 11 e giorni 8 = punti 5,50

( Elio Costa  )