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SUPPLENZE e GRADUATORIE

Domanda : Nomina fino all’avente diritto e art. 59 CCNL
Sono una Coll. Scolastica di  ruolo che da alcuni anni accetta le supplenze come Ass. Amministrativa usufruendo dell’art. 59 del CCNL. Visto che quest’anno l’aggiornamento delle graduatorie d’Istituto di terza fascia del personale ATA è previsto per febbraio 2018, volevo chiederLe se potrò accettare le supplenze per l’a.s. 2017/18 anche con nomina fino ad avente diritto.
Risposta :
Il Miur in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale ATA ha emanato varie note, l’ultima la n. 8921 del 8.9.2014, che, nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale ATA, autorizzava il conferimento di supplenze fino all’avente titolo al personale ATA di ruolo ai sensi dell’art. 59 del CCNL del comparto scuola. Purtroppo, ad oggi, non è stata ancora emanata alcuna circolare che autorizzi questa procedura.
(Elio Costa 12.09.2017)

Domanda : Servizio in due province
Sono una docente non abilitata iscritta in terza fascia in prov. di Alessandria, ma quest’anno sto lavorando facendo alcune supplenze da MAD nella prov. di Milano. Se dovessi avere una supplenza breve nella prov. di Alessandria, potrò sommare per questo anno scolastico i punteggi acquisiti in due o più province diverse?
Se mi chiamassero per fare da supplente per gli esami di stato, sarebbe indifferente in quale provincia viene fatto e soprattutto mi varrebbe come punteggio di servizio specifico?
Risposta:
La C.M. 28 gennaio 2009 prot. n. 1027 ha chiarito che i servizi prestati in due diverse province non possano per lo stesso anno scolastico essere cumulativamente valutati. Nel suo caso, quindi, il punteggio per gli eventuali servizi in provincia di Alessandria non si potranno cumulare con quelli della provincia di Milano. Ciò in quanto, pur in assenza di un esplicito divieto di assunzione di personale non in servizio incluso nelle graduatorie di altra provincia, occorre tener presente che l’opzione per una sola provincia è un principio sicuramente riscontrabile in diverse norme del regolamento per le supplenze e che tale principio va nel senso di prevenire la “concorrenza sleale” tra supplenti.
Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici viene valutato per l’inserimento in terza fascia come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina (si veda la nota 8. tabella B – valutazione dei titoli per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia). Non rileva la provincia in cui viene svolto il servizio.
(Elio Costa 22.03.2017)

Domanda : Laurea in scienze della formazione primaria
Sono un’insegnante che ha conseguito la laurea in scienze della formazione primaria con D.M. 249/2010 il 27/01/2015 ed ho presentato domanda di inserimento nelle graduatorie d’istituto, 5° inserimento, entro il 3 febbraio 2017 sia per la scuola dell’infanzia che quella primaria.
La scuola mi chiede di scegliere una delle due graduatorie perchè la tabella A punto A/4 lett. E ne prevede solo una. Ha ragione la scuola a valutare una sola graduatoria o ho diritto ad essere inserita in entrambe le graduatorie?
Risposta:
La scuola non le chiede di inserirsi in una sola graduatoria, ma di scegliere a quale graduatoria assegnare il punteggio di 72 punti previsto dalla tabella di valutazione dei titoli della seconda fascia delle graduatorie di istituto al punto A4, lettera e) che specifica come tale punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell’interessato, nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso. Con il DM 249/2010 infatti il corso di laurea in scienze della formazione primaria è stato articolato in un unico percorso didattico, senza la suddivisione in indirizzi, abilitando sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria.
(Elio Costa 13.02.2017)

Domanda : Supplenze
Assegno di ricerca e supplenze
Si chiede cortesemente se un docente, interpellato per una supplenza breve conferita dal dirigente scolastico e titolare di un assegno di ricerca con l’Università, può accettare la supplenza e, senza assumere servizio, mantenere la validità giuridica della nomina.
Inoltre, si chiede gentilmente, se possibile, di conoscere la normativa di riferimento.
Risposta:
La normativa relativa agli assegni di ricerca è contenuta nella legge 30.12.2010, n. 240, art. 22. La titolarità dell’assegno comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Il MIUR, con la nota 4058 del 12 maggio 2011 ha precisato che i periodi di servizio prestati in qualità di titolare di assegno universitario sono equiparabili a tutti gli effetti a quelli discendenti dalla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. Con la C.M. 15 del 22 febbraio 2011 aveva chiarito che per il personale a tempo determinato si applicano le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca con la precisazione che le predette disposizioni esplicano la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti dalle vigenti disposizioni) e non sotto il profilo economico. Da queste considerazioni si può dedurre che il docente interpellato per una supplenza e già titolare di un assegno di ricerca o di un dottorato può accettare la supplenza senza nessun obbligo di assumere servizio con riconoscimento del servizio ai soli fini giuridici.
(Elio Costa 24.11.2016)

Domanda : Proroga contratti
Una docente è stata nominata il 01-04-2016 su posto resosi disponibile dopo il 31/12 e pertanto tale contratto diventa di fatto una supplenza breve e temporanea e la scadenza è il termine delle lezioni cioè il 08-06-2016.
Ora la docente è impegnata negli scrutini. A Lei spetta un contratto solo per i giorni in cui è impegnata negli scrutini? (3 giorni non continuativi per cui 3 contratti il 09/06 il 11/06/ e il 15/06) oppure un unico contratto dal 09-06-2016 al 15-06-2016 ?
Risposta:
La proroga dei contratti per supplenza del personale docente fino al termine degli scrutini e degli esami diversi da quelli di maturità spetta esclusivamente in presenza delle condizioni previste dall’art. 37 del CCNL 29 novembre 2007. Per il personale docente supplente temporaneo, in servizio al termine delle lezioni per altre cause diverse da quelle di cui all’art. 37 CCNL 2007, impegnato per le operazioni di scrutinio e di valutazione finale, viene stipulato un apposito contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di impegno del supplente medesimo nelle attività di scrutinio e di valutazione finale. Si veda la C.M. 9038 del 17 giugno 2009.
(Elio Costa 09.06.2016)

Domanda : Valutazione doppia del servizio
Volevo sapere se è ancora possibile acquisire punteggio doppio se si insegna in zone di Montagna (della propria provincia).
Risposta:
Il doppio punteggio per l’insegnamento in scuole di montagna esiste solo teoricamente per la scuola primaria in presenza di due condizioni: che si tratti di scuole di montagna secondo i criteri definiti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 e che il servizio sia stato prestato in una pluriclasse con uno o al massimo due insegnanti. Nella provincia di Vicenza scuole con questi requisiti non ce ne sono più dal 1.9.1993.
(Elio Costa 21.02.2016)

Domanda : Pagamento vacanze di Natale
Si richiedono chiarimenti in merito nomina supplenti: titolare X assente dal 01/12/2015 al 8/03/2016; nomina supplente Y dal 01/12/2015 al 08/03/2016; il 8/01/2016 il supplente Y accetta posto su organico potenziato al 30/6/2016, rinunciando quindi alla supplenza breve e saltuaria. A questo punto il contratto sulla supplenza breve e saltuaria viene stoppato il 07/01/2016? (visto che l’art 40 del CCNL prevede che il titolare deve essere assente 7 giorni prima e 7 giorni dopo la sospensione delle attività didattiche come nel nostro caso e al rientro dalle vacanze di Natale il supplente Y ha svolto servizio sulla supplenza breve e saltuaria originale) oppure il contratto viene stoppato il 23/12/2015 e ripreso un giorno il 07/1/2016 escludendo la vacanze di Natale?
Risposta:
Considerato che l’art. 40, comma 3, del CCNL fa espresso riferimento all’assenza continuativa del titolare (da almeno 7 giorni prima la sospensione e fino a 7 giorni dopo la sospensione) e non alla durata della supplenza, nel caso in esame ricorrono le condizioni per il pagamento delle vacanza al supplente in servizio fino al 7 gennaio.
(Elio Costa 11.01.2016)

Domanda : Titolo di studio per accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria
Laurea di Primo Livello in scienze dell’educazione (18 – classe delle lauree in scienze dell’educazione e della formazione) – indirizzo percorsi educativi in contesti extrascolastici – con questa laurea può insegnare nella scuola primaria e infanzia?
Risposta:
I titoli di studio necessari per insegnare nella scuola dell’infanzia sono:
1) diploma di istituto o scuola magistrale (o diplomi sperimentali equipollenti) purché conseguiti entro l’a.s. 2001/2002;
2) laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo scuola dell’infanzia o a ciclo unico quinquennale.

I titoli di studio necessari per insegnare nella scuola primaria sono:
1) diploma di istituto magistrale (o diplomi sperimentali equipollenti) purché conseguiti entro l’a.s. 2001/2002;
2) laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo scuola primaria o a ciclo unico quinquennale.
(Elio Costa 12.10.2015)

Domanda : Supplenze su sostegno
Sono un docente precario e volevo sapere se, avendo preso servizio ma non firmato il contratto per supplenza temporanea fino all’avente diritto, posso lasciare per un’altra supplenza di cattedra di sostegno sempre fino all’avente diritto e in un’altra scuola.
Risposta:
Anche se non ha materialmente firmato il contratto di lavoro, questo é stato perfezionato con la presa di servizio e non è consentito lasciare una supplenza fino all’avente diritto per accettarne un’altra sempre fino all’avente diritto anche se per un maggiore numero di ore. Si può lasciare invece una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino all’avente titolo esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno; inoltre è sempre possibile lasciare una supplenza sino all’avente titolo per accettarne un’altra di qualsiasi tipologia a titolo definitivo.
(Elio Costa 08.10.2015)

Domanda : Sanzioni
Sono una docente inserita nelle graduatorie d’istituto di 3^ fascia e vorrei informazioni su il seguente quesito:
– se un docente riceve dalla medesima scuola due proposte di supplenza (fino all’avente diritto )su due classi di concorso differenti e rinuncia ad entrambe, pur non essendo occupato , risulterà in coda , per l’anno scolastico in quella e solo in quella scuola? Risulterà in coda in tutte le altre scuole dove è incluso nelle GI o risulterà in coda per una sola classe di concorso qualora rinunci per la seconda volta a tale insegnamento nella sola scuola?
Risposta:
Se si rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola, si è collocati in coda nella relativa graduatoria di terza fascia per l’anno scolastico in corso. Il collocamento in coda riguarda ovviamente solo la scuola dove si è rinunciato due volte e non le altre. Il Regolamento non precisa che la rinuncia si deve riferire alla stessa classe di concorso, ma che la rinuncia sia ripetuta per due volte.
(Elio Costa 01.10.2015)

Domanda : Supplenze – Proroga contratto
Un docente titolare rimane assente per malattia, viene nominato il supplente. Il titolare chiede la proroga della malattia e quindi viene prorogato il contratto al supplente il quale accetta, ma non prende servizio in quanto chiede malattia. Ha diritto alla proroga del contratto non prendendo servizio?
Risposta:
Certamente, in quanto ha già perfezionato il contratto con la prima presa di servizio. La proroga si riferisce al primo contratto: in buona sostanza viene spostata la data di scadenza.
(Elio Costa 05.02.2015)

Domanda : Supplenze
Competenza Uffici Provinciali Economia e Finanze liquidazione trattamento economico
Il docente titolare si assenta dal 10/09/2014 al 09/05/2015 per aspettativa. Viene nominata al suo posto la supplente A, contratto codice N01 supplenza breve fino al termine delle lezioni (09/06/2015) a carico della scuola con cedolino unico, che assume regolare servizio. In data 14/01/2015 la supplente A presenta una domanda di interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione fino al 14/03/2015. Come va gestita tale situazione dalla scuola sia nei riguardi della supplente A che nei riguardi della supplente B da convocare?
Risposta:
Il caso illustrato, poiché il titolare è assente per motivo diverso dalla maternità, rientra nella fattispecie indicata alla lettera b) della Nota MIUR 12 ottobre 2007, prot. n. 1977: personale supplente che, entro la durata della nomina, é collocato in astensione obbligatoria, ivi compresi i periodi di interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza. In tal caso il supplente A é a carico degli Uffici Provinciali Economia e Finanze (ex Direzioni Provinciali del Tesoro), e non anche il secondo supplente, in quanto la necessità della sostituzione é originata dal titolare assente, in congedo per motivi diversi dalla maternità.
(Elio Costa 19.01.2015)

Domanda : Conferma
Sono un’assistente amministrativa in un istituto comprensivo della provincia di Cosenza. Un collaboratore scolastico è assente da più mesi perché in malattia. L’assenza del titolare è fino al 7/1/2015, la supplente è stata nominata fino al 22/12/2014, giorno dell’inizio vacanze di Natale; alla ripresa delle lezioni giorno il 7 gennaio bisogna confermare la nomina alla supplente? (in considerazione del fatto che il collaboratore titolare non riprenderà servizio).
Risposta:
Per il personale ATA non è prevista la conferma, come per i docenti. Volendo sostituire il titolare assente, si dovrà perciò riscorrere la graduatoria.
(Elio Costa 08.01.2015)

Domanda : Inclusione in prima fascia
Il supplente inserito in graduatoria di Istituto in seconda fascia ha qualche possibilità di passare in prima fascia di Istituto.
Risposta:
Non è in alcun modo possibile passare dalla seconda alla prima fascia nelle graduatorie di istituto, in quanto in prima fascia possono essere inclusi soltanto gli aspiranti che sono inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, le quali, proprio perché ad esaurimento, non consentono alcuna altra inclusione da parte di nuovi aspiranti.
(Elio Costa 15.12.2014)

Domanda : Abbandono della supplenza
Sono stato assunto come docente di sostegno, supplenza fino al 30 giugno, in una scuola media statale. Se dovessi licenziarmi, verrei depennato da tutte le graduatorie fino al prossimo rinnovo?
Risposta:
Per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto, l’abbandono del servizio, senza giustificato motivo, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per l’anno scolastico in corso conferite sulla base delle graduatorie di istituto in tutte le scuole in cui si è inclusi e per tutte le graduatorie di insegnamento (art. 8, comma 1, lettera b, numero 3 del Regolamento supplenze docenti D.M. 13 giugno 2007, n. 131).
Le sanzioni non si applicano per giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione
(Elio Costa 16.12.2014)

Domanda : Proroga contratto
La docente titolare A è assente dal servizio per malattia. La supplente individuata per la sua sostituzione è in interdizione per gravi complicanze della gravidanza. La seconda supplente individuata ha assunto regolare servizio. Qualora la docente titolare A chiedesse un ulteriore periodo di astensione dal lavoro, a chi va fatta la proroga del contratto?
Risposta:
L’art. 12, comma 2, del Contratto stabilisce che nel periodo di astensione obbligatoria o per maternità o per interdizione per gravi complicanze, tale periodo è da considerarsi effettivamente prestato anche per quanto riguarda l’eventuale proroga del contratto di supplenza. Nel nostro caso, quindi, la proroga del contratto spetterà alla supplente in servizio, ma anche a quella in interdizione per gravi complicanze.
(Elio Costa 15.12.2014

Domanda : Conferimento supplenza su posto restituito
Una docente di ruolo in part-time per 12 ore ha chiesto aspettativa non retribuita fino al 30-06-2015. Il posto, essendosi liberato prima del 31/12, rientra nelle competenze dell’UST per l’assegnazione della supplenza. L’UST, avendo esaurito la graduatoria provinciale di A047, ha restituito alla competenza del dirigente scolastico il posto in questione per la successiva assegnazione.
1° quesito: il posto restituitoci, sul quale il dirigente dovrà nominare, avrà scadenza 30/06/2015?
2° quesito: Il docente individuato quale destinatario della supplenza ha, a sua volta, chiesto aspettativa non retribuita per dottorato di ricerca fino al 30/06/2015 (senza mai prendere servizio) quindi il posto diventa di nuovo libero e disponibile fino al 30/06/2015. Al secondo docente individuato, spetta quindi un contratto fino al 30/06/2015?
Risposta:
1° Il posto restituito, sul quale dovrà nominare il D.S., avrà come scadenza il 30 giugno 2015.
2° Al docente individuato quale destinatario di supplenza, che ha chiesto di essere posto in congedo per dottorato di ricerca senza assumere servizio, viene riconosciuto il servizio fino al 30.6.2015 ai soli fini giuridici (vedi C.M. 22 febbraio 2011, n. 15).
3° Al secondo supplente individuato come avente titolo spetta un contratto fino al 30.6.2015 a carico del Tesoro.
(Elio Costa 24.11.2014)

Domanda : Pagamento vacanze natalizie
Titolare assente per congedo obbligatorio per maternità fino al 03.01.2015. Chiederà astensione facoltativa dal 04/01/2015 al 03/02/2015.
Ci poniamo il dubbio se alla supplente dobbiamo stipulare il contratto fino al 23.12.14 o fino al 03.02.15 poiché c’è un problema anche di contabilità: fino al 03/01/2015 è retribuita direttamente dalla DPT essendo nominata su congedo obbligatorio, dal 04/01/2015 deve essere retribuita tramite cedolino unico da parte della scuola.
Risposta:
La titolare dovrà presentare domanda di congedo parentale con almeno 15 giorni di anticipo e, quindi, prima del 23.12.2014. Conseguentemente, conoscendo già la durata complessiva dell’assenza, alla supplente sarà prorogato il contratto fino al 3.2.2015, comprendendo anche le vacanze natalizie, in quanto sussistono le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 40 del CCNL 29.11.2007 (docente titolare assente in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni). Si vedano, a tale proposito, le precisazioni contenute nella C.M. n. 13650 del 18.12.2013.
La DPT pagherà lo stipendio fino al 3 gennaio 2015 e la scuola dal 4 gennaio.
(Elio Costa 24.11.2014)

Domanda : Differimento presa di servizio
E’ prevista la possibilità di differire la presa di servizio per malattia da parte di un supplente che ha accettato la nomina?
Risposta:
Con la C.M. prot. n. 8481 del 27 agosto 2014 al punto 3 “Disposizioni comuni” viene prevista la possibilità di differire la presa di servizio da parte del personale a tempo determinato in caso di maternità, malattia, infortunio, etc… finora prevista per il personale a tempo indeterminato.
(Elio Costa 24.11.2014)

Domanda : Completamento d’orario
Sono un’insegnante supplente; volevo sapere:
– posso accettare supplenza in due istituti di grado diverso? (esempio: 6 ore alla scuola primaria fino al 30 giugno e 11 ore in un ISTITUTO SUPERIORE fino al 30 giugno)
– in caso affermativo, quante ore settimanali al massimo posso fare?
Risposta:
Il comma 2 dell’art. 4 del Regolamento supplenze docenti – D.M. 13 giugno 2007, n. 131 – consente il completamento d’orario con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgersi in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Solo per la scuola secondaria è possibile il completamento d’orario cumulando ore per classi di concorso sia di primo che di secondo grado. Invece per la scuola dell’infanzia e primaria il completamento può avvenire soltanto con ore appartenenti alla medesima tipologia di scuola.
(Elio Costa 06.11.2014)

Domanda : Rinuncia ad una nomina
La proroga o la conferma di una nomina ad un docente non sono mai obbligatorie, o sbaglio? Qualora lo fossero, in caso di una rinuncia in che penalizzazioni incorrerebbe il docente? Grazie
Risposta:
In base all’art. 8, comma 1, del Regolamento supplenze docenti – D.M. 13 giugno 2007, n. 131 – la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia.
(Elio Costa 23.10.2014)

Domanda : Completamento d’orario in altra provincia
Sono una docente di IRC con incarico annuale. Per effetto del DPR 399/88 ho ottenuto ricostruzione di carriera. In seguito a decremento di classi nella diocesi ho avuto nomina di 8 h settimanali: perderò i benefici connessi alla ricostruzione di carriera? Mantenendo le 8 h. IRC, considerato che sono inserita in graduatoria di prima fascia (posto comune) scuola primaria (di altra provincia),posso accettare supplenze nella Scuola primaria, richiedendo il completamento fino a 24 h?
Risposta:
Con la perdita dei requisiti per continuare ad avere la progressione di carriera in seguito alla riduzione dell’orario settimanale, lei continuerà comunque a mantenere il trattamento economico in godimento per ricostruzione di carriera già acquisito, che chiaramente si interrompe.
Circa la possibilità di completare il proprio orario accettando supplenze nella scuola primaria di altra provincia, ciò non le è consentito dall’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 giugno 2007, n. 131 “Regolamento supplenze docenti” che consente il completamento d’orario esclusivamente nell’ambito di una sola provincia.
(Elio Costa 15.09.2014)

Domanda : Diploma Isef e laurea in scienze motorie
Relativamente all’aggiornamento graduatoria di 3^ fascia docenti si chiede chiarimento sulla seguente nota :
I docenti in possesso del diploma ISEF ( conseguito nel 1996/97) non possono far valere come altro titolo la laurea di nuovo ordinamento L76/S ad essa corrispondente.
Detta nota è in vigore per l’aggiornamento delle graduatorie triennio 2014/2017 o era già valida anche per l’aggiornamento delle graduatorie precedenti?
Risposta:
La laurea in scienze motorie è equiparata per legge al diploma Isef e, quindi, non è un titolo aggiuntivo. Il MIUR, con nota 10 maggio 2004, prot. n. 691 aveva già chiarito che la laurea in scienze motorie non era valutabile come altro titolo rispetto al diploma Isef, anche se in questo caso si riferiva alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. Quindi la norma aveva valore anche per l’aggiornamento delle graduatorie precedenti.
(Elio Costa 11.09.2014)

Domanda : Servizio nei centri di formazione professionale
Un docente ha presentato domanda di inserimento in 2^ fascia. Dichiara di aver prestato servizio presso un CFP dall’ anno scolastico 2006/07 in poi. L’O.M. prevede che il servizio venga valutato 12 punti annuali a partire dal 2008/09. La mia domanda è: il servizio prestato negli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 va valutato visto che l’ordinanza prevede che venga valutato il servizio a partire dal 2008/09? E se si con che punteggio?
Risposta:
Il servizio nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, è valutabile esclusivamente a partire dall’a.s. 2008/2009. Il servizio prestati negli anni scolastici precedenti non è valutabile.
(Elio Costa 11.09.2014)

Domanda : Graduatorie di istituto – Diploma Isef
Chiediamo gentilmente dei chiarimenti in merito agli insegnamenti di educazione fisica A029 e A030. Dato che per insegnare e per essere inseriti in graduatoria d’istituto è necessario la laurea magistrale o specialistica, fino a che anno è valido il diploma ISEF triennale, che è equivalente ad una laurea breve, per poter essere inseriti nelle graduatorie di istituto? Un docente con diploma ISEF di tre anni conseguito il 20/03/2002 e già presente nelle graduatorie può insegnare educazione fisica?
Risposta:
Con il Decreto Legislativo 8 maggio 1998, n, 178 sono stati trasformati gli istituti superiori di educazione fisica, istituendo i corsi di laurea in scienze motorie. Con lo stesso provvedimento cessavano i corsi che rilasciavano il diploma Isef e si autorizzava il completamento dei corsi per gli studenti iscritti al primo anno nell’anno accademico 1998/1999.
Pertanto il diploma ISEF di vecchio ordinamento è titolo valido ai sensi del D.M. 39/1998 per l’insegnamento nelle classi di concorso A029 e A030, come del resto indicato nel recente D.M. 353 del 22 maggio 2014 sulle nuove graduatorie di istituto per il prossimo triennio.
(Elio Costa 26.06.2014)

 Domanda : Sanzioni
Sono una neolaureata in Scienze della Formazione primaria,indirizzo infanzia, dell’Università di Padova. Ho presentato la domanda per l’inserimento nelle graduatorie di istituto e vorrei sapere a cosa vado incontro se a Settembre mi recassi all’estero per un anno. Corro il rischio al mio ritorno di perdere la possibilità di lavorare per le istituzioni che inserirò nel modello B?
Risposta:
La rinuncia ad una proposta di assunzione ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta la collocazione in coda nella relativa graduatoria di istituto per l’anno scolastico in corso. Nel suo caso, quindi, se non accetterà alcuna supplenza per il prossimo anno scolastico 2014/2015 perché si trova all’estero, non compromette la sua posizione in graduatoria e la possibilità di essere interpellata per eventuali supplenze negli anni scolastici successivi.
(Elio Costa 23.06.2014)

Domanda : Validità titoli per inserimento graduatoria di istituto
Chiedo cortesemente se, visto il decreto interministeriale sull’equiparazione dei titoli nei concorsi pubblici dell’11/11/2011, la laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico SNT/3 può dare accesso poiché equiparata al Diploma di Tecnico di Laboratorio Biomedico, alla graduatoria C-10 (C240 – C350) per accesso delle graduatorie di circolo e d’Istituto 2014-2017. Sono in possesso anche di Laurea specialistica L/S 6.
Risposta:
Con il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011, pubblicato nella G.U. del 22 novembre 2012, n. 44 sono state definite le equiparazioni dei diplomi di durata triennale e dei diplomi universitari ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, cosa diversa dall’iscrizione nelle graduatorie per l’insegnamento nelle istituzioni scolastiche. La Laure triennale non consente l’inserimento in alcuna graduatoria.
La laurea specialistica 6/S Biologia consente l’iscrizione nelle graduatorie relative alle classi di concorso A057, A059 e A060.
(Elio Costa 12.06.2014)

Domanda : Contratti supplenti per scrutini ed esami
Docente titolare assente fino 30 giugno (no da 150 o 90 gg. entro il 30/04); supplente breve, in sostituzione del docente assente, con contratto T.D. fino fine delle lezioni; scrutini il giorno 10 e il 13/06/2014.
– per quanti giorni dobbiamo fare il contratto x gli scrutini finali?
– il docente supplente breve fino al 6 giugno è stato designato Commissario Interno, in sostituzione del docente assente , dal 16-06 riunione preliminare x Esami di Stato fino al termine delle operazioni.
Risposta:
Per il personale docente supplente temporaneo, in servizio al termine delle lezioni per altre cause diverse da quelle di cui all’art. 37 CCNL 2007, impegnato per le operazioni di scrutinio e di valutazione finale, viene stipulato un apposito contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di impegno del supplente medesimo nelle attività di scrutinio e di valutazione finale. Al supplente sino al termine delle lezioni nominato commissario interno nella medesima scuola compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame.
(Elio Costa 12.06.2014)

Domanda : Graduatorie di istituto
Sto compilando la domanda per inserimento GI, modulo A1. Inserisco come titolo di accesso la laurea mi conviene come punteggio rispetto al diploma. Posso solo per la graduatoria EEEE, quindi primaria, perché ho seguito l’indirizzo primaria a SFP. Vorrei però inserirmi anche nella graduatoria AAAA, infanzia, visto che ho il diploma. Lo posso fare? e come?compilando due moduli A1 e mettendo due diversi titoli di accesso?
Risposta:
Va compilata una sola domanda, modello A1. Nella sezione B1 del modello A1 barrerà le caselle NI sia per l’inserimento nella graduatoria degli abilitati per la scuola dell’infanzia sia per la scuola primaria. Poi compilerà la sezione C – dichiarazione titoli valutabili, utilizzando una scheda per la scuola dell’infanzia, per la quale indicherà come titolo di accesso il diploma di maturità magistrale, e un’altra scheda (fotocopia pagina 4) per la scuola primaria indicando come titolo di accesso la laurea in SFP. Lo stesso dovrà fare (una scheda per l’infanzia e una scheda per la primaria) per le altre sezioni C e per la sezione D se ha titoli valutabili per entrambe le graduatorie.
(Elio Costa 12.06.2014)

Domanda : Presentazione modello B prima fascia
Sono Insegnante di Scuola Primaria, inserita nelle graduatorie ad Esaurimento della mia provincia. Avendo l’intenzione di inserirmi in altra Provincia tramite l’inclusione nelle graduatorie d’Istituto 2014/17, potrò utilizzare soltanto il modello B (per l’inserimento nella sola prima fascia) tramite Istanze online, ad oggi ancora non attivo?
Risposta:
I docenti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, per essere inseriti nella I^ fascia delle graduatorie di istituto, presentano solo il modello B per la scelta delle istituzioni scolastiche. La scadenza non è stata ancora stabilita. La presentazione viene effettuata via web mediante istanze on line.
(Elio Costa 06.06.2014)

Domanda : Diploma accademico di secondo livello
Volevo sapere se il diploma accademico di II livello in musica jazz dà la possibilità di accedere alle classi di concorso A31 A32 A77 in merito all’insegnamento musicale nelle scuole.
Risposta:
Con il diploma accademico di II livello in musica jazz può accedere alle classi di concorso A031 – educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A032 – educazione musicale nella scuola media.
(Elio Costa 06.06.2014)

Domanda : Graduatorie di istituto
Volevo chiedere una delucidazione in merito al punteggio delle graduatorie di istituto. Sono laureata in lingue(laurea specialistica in comunicazione Internazionale), questo è il quarto anno che insegno inglese in una scuola primaria paritaria. Nelle graduatorie di istituto per medie e superiori, come viene valutato questo servizio, dal momento che non sono in possesso del diploma magistrale?
Risposta:
I servizi di insegnamento resi senza il possesso del prescritto titolo di studio sono valutabili come altre attività di insegnamento: per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico.
(Elio Costa 03.06.2014)

Domanda : Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria
Sono un’insegnante supplente iscritta nelle graduatorie d’istituto di terza fascia, scuola primaria e infanzia. Non possiedo alcuna abilitazione all’insegnamento ma solo il diploma magistrale conseguito nell’anno 2000. A luglio 2013 ho conseguito una Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale vecchio ordinamento. Per poter insegnare nella scuola secondaria di secondo grado alcune materie come mi devo comportare ora? Mi posso solo inserire in terza fascia per le classi possibili di concorso nella graduatoria d’istituto non appena si potrà fare domanda o ci sono altre strade possibili per conseguire l’abilitazione all’insegnamento? Ho sentito parlare dei TFA, cosa sono? Mi riguardano?
Risposta:
Con Il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 è stato recepito il parere del Consiglio di Stato 4929/2012 che riconosce il valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale e relative sperimentazioni conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.
Conseguentemente:
– i maestri in possesso del diploma di scuola magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia;
– i maestri in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati sia per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia che per l’insegnamento nella scuola primaria.
Ciò le consente l’inserimento in seconda fascia nelle relative graduatorie di istituto.
Per il rinnovo delle graduatorie di istituto per il triennio 2014/2016, il relativo D.M. è alla firma del Ministro: è questione di giorni.
Infine, per poter ottenere l’abilitazione per la scuola secondaria, occorre frequentare i corsi di formazione, c.d. TFA, il cui decreto è stato pubblicato in questi giorni: il termine per l’iscrizione alla prova preselettiva è il 16 giugno 2014. Le allego l’informativa che abbiamo predisposto a tale proposito.
(Elio Costa 19.05.2014)

Domanda : Proroga supplenza per scrutini ed esami
Su titolare a T.I. in congedo obbligatorio per maternità dobbiamo nominare 3 docenti supplenti, di cui una in congedo obbligatorio per maternità e l’altra in astensione facoltativa fino al 08/06/2014. Considerato che gli scrutini iniziano il 10 giugno, ha diritto quest’ultima ad un nuovo contratto dal 10.6 e per gli effettivi giorni di scrutini ed esami pur essendo in astensione facoltativa?
Risposta:
La stipula del contratto per i giorni di impegno per scrutini ed esami avviene con il supplente temporaneo in servizio al termine delle lezioni. Il docente in astensione obbligatoria viene considerato comunque in servizio e, quindi, il contratto va stipulato anche con quest’ultimo. Diversa invece la situazione rispetto al supplente in astensione facoltativa, il quale non viene considerato in effettivo servizio. A questo riguardo penso si debba applicare, per analogia, la norma relativa alla proroga o alla conferma del contratto, che vale sempre e soltanto per il supplente in servizio, con l’unica eccezione di quello in astensione obbligatoria per maternità.
(Elio Costa 06.04.2014)

Domanda : Graduatorie ad esaurimento: diritto alla riserva
Sono una insegnante di scuola primaria con scadenza del contratto il 30.06.2014, in possesso del titolo per il collocamento mirato conseguito ad agosto 2013, a seguito di una invalidità. Per l’inserimento della richiesta della “riserva” sarò obbligata alle dimissioni entro la scadenza del bando di aggiornamento (10.05.2014) o potrò comunque chiederne l’inserimento ed attendere la naturale scadenza del contratto per poi iscrivermi nelle speciali liste?
Risposta:
La circolare MIUR n. 4133 del 28 aprile 2014 ha chiarito che i docenti beneficiari dei diritti previsti dalla legge 68/1999, privi dello stato di disoccupazione in quanto attualmente in servizio, potranno far valere la riserva entro la prima metà di luglio, in occasione delle procedure previste dall’art. 9 comma 6 del Bando per l’aggiornamento delle GAE. Mi par di capire, quindi, che nel suo caso, alla scadenza del contratto, potrà iscriversi nelle speciali liste per il collocamento obbligatorio e successivamente far valere la riserva quando il MIUR stabilirà i termini di cui sopra, previsti entro la prima metà di luglio.
(Elio Costa 06.04.2014)

Domanda : Supplenze e sospensione attività didattica
Si chiede cortesemente delucidazioni relative ad una assenza richiesta da una nostra docente a T.I.:
Assenza per malattia dal 7-4-2014 al 16-4-2014 gg. 9; dal 17-4-2014 al 21-4-2014 Vacanze Pasquali; dal 22-4-2014 al 24-4-2014 gg. 3 Permesso Personale; dal 25-4-2014 al 27-04-2014 Ponte del 25 Aprile; dal 28-04-2014 al 30-04-2014 Permesso Legge 104.
Domande: I giorni di sospensione dell’attività come vengono conteggiati?
Alla eventuale supplente come vengono conteggiati i giorni di sospensione dell’attività didattica?
Risposta:
La docente in questione risulta assente prima delle vacanze pasquali per malattia, alla ripresa delle lezioni il 22 aprile è assente per motivi personali e familiari e infine alla successiva ripresa, dopo il ponte del 25 aprile, è assente per i 3 giorni della legge 104. Conseguentemente i periodi di sospensione delle lezioni non possono essere computati in nessuna di queste tipologie di assenze. Si veda in tal senso le note della Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15.6.1999 e prot. n. 126690 del 12.05.1998.
Per quanto riguarda la supplente, non trattandosi di assenza continuativa che comprende anche il periodo di sospensione delle lezioni, non avrà diritto alla proroga della nomina, ma alla conferma per i giorni ritenuti necessari.
(Elio Costa 03.04.2014)

Domanda : Rientro dopo il 30 aprile
La prego se può di darmi una delucidazione su una supplenza dove il titolare ritorna in servizio dopo il 30/04/2014 e il supplente che ha supplito dal 12/09/2014 si licenzia nel mese di aprile (non c’è ancora data certa in quanto prevede l’iscrizione ai PAS nella sua regione). Il titolare ritorna all’insegnamento nelle sue classi? solo le classi non terminali o anche quelle terminali? se si trova un’altro supplente che tipo di contratto per gli esami? solo i giorni strettamente necessari per lo svolgimento degli esami o fino al termine degli stessi?
Risposta:
L’art. 37 del CCNL 29.11.2007 stabilisce che, al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi, ridotti a 90 nel caso di docente delle classi terminali, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, viene impiegato nella scuola in supplenze o altre attività didattiche o altri compiti connessi con il funzionamento della scuola. Pertanto il titolare, che mi pare di capire sia assente continuativamente dal 12 settembre 2014, se rientra dopo il 30 aprile non ritorna all’insegnamento nelle proprie classi. Lo stesso art. 37, al secondo comma, stabilisce che il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile viene mantenuto in servizio fino al termine degli scrutini e delle valutazioni finali. Se il primo supplente continua anche dopo il 30 aprile, resterà in servizio fino al termine degli scrutini e degli esami. Se invece abbandonerà la supplenza nel mese di aprile, sarà il secondo supplente ad avere un contratto fino al termine degli scrutini e degli esami.
(Elio Costa 27.03.2014)

Domanda : Classe di concorso A059
Le scrivo per avere un’informazione, se possibile. Sono iscritta nelle graduatorie d’istituto di 3^ fascia presso la provincia di Milano. Sono interessata a cambiare provincia per avere maggiori opportunità di lavoro nell’a.s. 2014/15. Pensavo alla provincia di Vicenza… Vorrei sapere se, attraverso i vostri sistemi, è possibile valutare al meglio la mia potenziale scelta.
Risposta
Nel corrente anno scolastico 2013/2014 la graduatoria provinciale della A059 per le nomine annuali è stata esaurita, per cui sono state restituite alle scuole per nomine effettuate dai Dirigenti Scolastici dalla graduatoria di istituto 44 cattedre fino al 31 agosto, 18 cattedre fino al 30 giugno e 68 spezzoni orario per un totale di 590 ore.
Questa la situazione. Valuti Lei.
(Elio Costa 20.03.2014)

Domanda : Precedenza nella scelta della sede
Sono una insegnante di Scuola Primaria inserita nella graduatoria a esaurimento della provincia di Treviso. A causa di un intervento chirurgico sostenuto lo scorso anno ho ottenuto, dopo l’accertamento, il riconoscimento da parte dell’Inps dell’Invalidità al 100% nonché il verbale attestante l’handicap (comma 1 art.3) quindi senza la connotazione di “gravità”. In base a queste caratteristiche, in vista dell’aggiornamento delle graduatorie, potrò “spendere” questo titolo per usufruire della precedenza nella scelta della sede?
Risposta:
L’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui alla legge n. 104/92 opera per situazione di disabilità personale in quanto:
a) in situazione di disabilità personale di cui all’art. 21 legge 104/92: persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi
oppure
b) in situazione di disabilità personale di cui al comma 6 dell’art. 33: persona handicappata in situazione di gravità.
Lei quindi rientra nell’ipotesi a).
(Elio Costa 13.03.2014)

Domanda : Revoca supplenza per rientro titolare
Una docente, che usufruiva del congedo straordinario per l’assistenza a familiare con handicap grave, rientrerà in servizio il 10 marzo in seguito alla morte del familiare stesso. Al supplente nominato per la sostituzione della docente titolare, bisognerà revocare il contratto per rientro anticipato della docente? Abbiamo letto che c’è un orientamento applicativo dell’ ARAN (SCU 069) del 14/06/2013 che così recita: “Si fa presente che l’art. 18 c. 2 lettera c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del rientro anticipato del titolare, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile”.
Se dobbiamo mantenere in servizio sia la titolare che il supplente, considerato che c’è la sospensione delle lezione per le vacanze di carnevale e c’è l’assenza della titolare 7 giorni prima ma non quella dei 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni, si dovrà chiudere il contratto al supplente al 28/02/2014 e poi riaprirlo al 6/03/2014 ?
Risposta:
Le confermo che non è più prevista la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per rientro anticipato del titolare, già contenuta nel CCNL del 1995, ma non più indicata nei contratti del 2003 e del 2007: va quindi rispettata la naturale scadenza indicata nel contratto stipulato con il supplente che sostituisce la docente titolare in congedo straordinario.
Non vedo poi per quale motivo si debba chiudere e riaprire il contratto al supplente. Per quest’ultimo valgono le scadenze indicate al momento della stipula del contratto quando la titolare si è assentata per il congedo straordinario. In definitiva, il supplente continua a prestare servizio come da contratto e fino alla sua scadenza (che non conosco) e la docente titolare riprenderà servizio rimanendo a disposizione, in analogia a quello che accade ai docenti che rientrano in servizio dopo il 30 aprile.
(Elio Costa 03.03.2014)

Domanda : Proroga supplenza ATA
Assistente amministrativa in congedo obbligatorio per maternità fino al 27/03/2014; in sostituzione è stata nominata una supplente A che ha chiesto 6 mesi di congedo parentale fino al 22/03/2014. E’ stato quindi nominato un altro supplente B che da dicembre ha chiesto congedo parentale fino al 22/03/2014. Un ulteriore supplente C è stato poi nominato fino al 22/03/2014. Se la supplente A chiede malattia dal 23/03 al 27/3 devo fare la proroga al supplente B? E in questo caso il supplente B deve assumere servizio o può chiedere proroga del congedo parentale dal 23/3? Nel caso in cui la titolare dal 28/3 chieda un periodo di congedo parentale, a chi deve essere fatta la proroga? Se spetta alla supplente A, la stessa è obbligata ad assumere servizio?
Risposta:
La titolare è assente fino al 27 marzo ed è sostituita da una supplente A, a sua volta in congedo parentale fino al 22 marzo. Se quest’ultima assumerà servizio dal 23 marzo, al termine del congedo parentale, nel caso in cui la titolare si assenti ulteriormente dal 28 marzo, la medesima avrà diritto alla proroga della relativa supplenza. Se invece non assumerà servizio, ma si assenterà ulteriormente fino al 27 marzo, la proroga della supplenza spetterà al supplente C in servizio, alla quale la supplenza sarà prorogata dal 23 al 27 marzo e successivamente dal 28 marzo al termine dell’assenza della titolare. A tale proposito si vedano le annuali disposizioni ministeriali in materia di supplenze, da ultimo la nota prot. 1878 del 30.08.2013.
(Elio Costa 06.02.2014)

Domanda : Supplenze su maternità
Avrei bisogno di avere un suo parere sulla supplenza di maternità già in corso che le descrivo di seguito. I miei dubbi riguardano una eventuale proroga dell’anticipo di gravidanza. Ho una docente con contratto al 30-06-2014 assente dal 14-01-2014 al 12-02-2014 in interdizione anticipata. Nomino la supplente A che accetta ore 4 su 24 dal 20-01-2014 al 12-02-2014 e la supplente A bis che accetta ore 20 su 24 dal 20-01-2014 al 12-02-2014. La supplente A bis non assume servizio perché a sua volta in astensione obbligatoria dal 26-12-2013 al 26-05-2014; nomino la supplente B che accetta ore 20 su 24 dal 22-01-2014 al 12-02-2014. Quando la docente con contratto al 30-06-14 chiederà il prolungamento dell’assenza a chi darò la proroga?
Risposta:
La proroga della supplenza temporanea è regolata dal comma 4 dell’art. 7 del Regolamento supplenze dei docenti approvato con D.M. 13 giugno 2007, n. 131 ed è prevista nei riguardi del supplente già in servizio; quindi nessun dubbio per le supplenti A per 4 ore e per la supplente B per le rimanenti 20. L’art. 12, comma 2, del Contratto 29.11.2007 riconosce il periodo di astensione obbligatoria come servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza; nel nostro caso, quindi, la proroga spetterà anche all’insegnante Abis in astensione obbligatoria.
(Elio Costa 30.01.2014)

Domanda : Diploma di pianoforte
Il dirigente di un Istituto Comprensivo ha chiesto a questa scuola (in quanto istituto capofila) di verificare se un aspirante docente iscritto nelle graduatorie di ed. musicale e strumento musicale sia in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, oltre a diploma di pianoforte (conseguito in data 1995). Il suddetto dirigente afferma che con il solo diploma di pianoforte è possibile accedere alla classe di concorso di strumento musicale , ma non a quella di educazione musicale. Ho consultato il D.M. n.62 del 13/7/2011, art.2 , che rimanda ai titoli previsti dal D.M. 30/01/1998 n.39 e succ. integrazioni e modificazioni. Nel paragrafo che riguarda il diploma di pianoforte compaiono le classi di concorso 31/A e 32/A , senza vincoli. Le chiedo quindi: qual è il titolo di accesso per la graduatoria d’istituto di ed. musicale?
Risposta:
Non posso che confermare quanto da lei sostenuto e cioè che occorre fare riferimento al D.M. 30/01/1998, n. 39 e successive integrazioni e modificazioni che stabilisce come con il diploma di pianoforte è possibile accedere alle classi di concorso 31/A e 32/A senza ulteriori vincoli.
(Elio Costa 20.01.2014)

Domanda : Congedo straordinario biennale e relativo punteggio Sono una docente a tempo determinato, con nomina del CSA fino al 30 giugno 2014. Sto usufruendo del congedo biennale straordinario, pertanto, desidero sapere con certezza se durante la fruizione del suddetto congedo avrò attribuito il rispettivo punteggio per poi inserirlo nella graduatoria ad esaurimento.
Risposta:
Durante il congedo straordinario il rapporto di lavoro è sospeso, il dipendente conserva il posto, sena diritto alla retribuzione, ma ad una indennità. Il congedo biennale straordinario per l’assistenza a familiare con handicap grave non è valido per l’anzianità di servizio e, quindi, non potrà produrre alcun  punteggio nelle graduatorie permanenti o di istituto. (Elio Costa 09.01.2014)

Domanda : Supplente e vacanze natalizie Titolare di ruolo assente dall’inizio dell’anno fino al 20/12/2013, poi domanda ferie dal 21/12/2013 fino al 04/01/2014 e al 05/01/2014 fino a fine febbraio in congedo parentale Alla supplente spettano le vacanze natalizie, visto l’art 40 comma 3 e l’interpretazione autentica dell’ARAN, considerato che durante le vacanze la titolare è assente per ferie? Il dubbio nasce dal fatto che per titolari in ferie non si nominano supplenti. Si precisa comunque che la titolare non ha mai ripreso servizio neppure a disposizione. Posso considerare assenza continuativa con diritto  alla conservazione del posto ai sensi art 37 CCNL per il rientro a disposizione dopo il 30/04/2014?
Risposta:
A parere dello scrivente, si tratta di più periodi di assenza, pure imputabili a cause diverse, da cui deriva una oggettiva assenza continuativa della titolare, che copre anche il periodo di sospensione delle lezioni. Ricorrendo, quindi, i presupposti previsti dal comma 3 dell’art. 40, del CCNL/2007, alla supplente spetta la proroga della nomina dal 21 dicembre 2013 fino alla fine di febbraio 2014. Non essendoci ripresa del servizio da parte della titolare neppure con la messa a disposizione, l’assenza va considerata continuativa anche per l’applicazione dell’art. 37. (Elio Costa 09.01.2014)

Domanda : Supplenza dopo il 31 dicembre
La docente A ha un contratto fino al 30/06/2014. E’ in congedo straordinario per dottorato di ricerca fino al 31/12/2013. La docente supplente B ha un contratto di supplenza breve e temporanea fino al 22/12/2013 (ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni). Dal 23/12/2013 la docente B, essendo in maternità obbligatoria, ha richiesto l’indennità di maternità fuori nomina all’ 80% (dal 23.12.2013 al 21.05.2014). La docente A, che avrebbe dovuto riprendere servizio in gennaio, comunica le proprie dimissioni a far data dal 01/01/2014. L’art. 7 comma 1 del Regolamento delle supplenze dei docenti (D.M. n. 131 del 13.06.2007) stabilisce che il Dirigente Scolastico assegna supplenze temporanee fino al termine delle lezioni, per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31/12.
QUESITO
1) La docente supplente B, ha diritto alla stipula del contratto?
2) Se SI, a far data da quando?
Secondo la nostra interpretazione, la docente B ha diritto all’ indennità di maternità fuori nomina all’ 80% dal 23/12/2013 al 06/01/2014. Dal 07/01/2014 la docente B, ha diritto al contratto di supplenza breve e temporanea fino al termine delle lezioni ai sensi dell’art. 7 comma 5 (continuità didattica)
Risposta
La docente supplente ha certamente diritto alla stipula del contratto. Secondo me dovrebbe trattarsi di proroga della supplenza, più che di conferma, in quanto trattasi di supplenza temporanea al posto di una titolare assente senza riprendere mai servizio, neanche formalmente, durante la sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie.
(Elio Costa 07.01.2014)

Domanda : Supplente con gravi patologie
Assume servizio una docente supplente breve e temporanea al posto di altra docente in congedo parentale. Dopo 10 giorni di servizio, la supplente ci ha comunicato di essere gravemente ammalata/gravi patologie e di doversi assentare e ha mandato certificato medico di un mese. Prosegue poi l’assenza della titolare con altro periodo di 20 giorni per congedo parentale e la docente ammalata prosegue con altri 20 giorni per gravi patologie. Ora prosegue ulteriormente l’assenza e ci chiediamo se:
1- essendo un supplente breve, gli va conservato il posto anche dopo 30 giorni di assenza e per quanto tempo?
2- dato che la supplenza breve prosegue con più periodi, il supplente deve assumere servizio ad ogni nuovo contratto?
Risposta
Le assenze per gravi patologie, che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono escluse dal periodo di comporto, sia per il personale a tempo indeterminato (18 mesi) sia per quella a tempo determinato (9 mesi in un triennio per supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche o 30 giorni per i supplenti brevi) per il rinvio di cui all’art. 19, comma 15 del CCNL.
Pertanto alla supplente breve, se effettivamente si tratta di assenza di cui all’art. 17, comma 9 del CCNL, viene conservato il posto con intero trattamento economico, nei limiti della durata del contratto.
Per quanto riguarda poi la proroga del contratto, ritengo che non sia necessario riassumere servizio ogni volta, in quanto si tratta di prosecuzione di un contratto già in atto e già perfezionato con l’assunzione in servizio.
(Elio Costa 21.11.2013)

Domanda : Graduatorie ad esaurimento
Sono stata convocata dalle graduatorie d’istituto per una supplenza alla scuola primaria di 4 ore settimanali fino al 07/06/2014 per MATERIE ALTERNATIVE. Volevo cortesemente sapere se le MATERIE ALTERNATIVE vengono conteggiate nelle graduatorie allo stesso modo delle altre supplenze.
Risposta:
Lo svolgimento delle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica:
a) è valutabile come servizio non specifico nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, ai sensi della nota 6 alla tabella di valutazione allegata al D.M. n. 131 del 13.6.2007 (Regolamento supplenze personale docente ed educativo); b) non è valutabile nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, in armonia con quanto chiarito dal MIUR in data 5 aprile 2007, secondo cui, ai sensi della Tabella di valutazione allegata al D.M. n. 44/2011, approvata con D.M. n. 27 del 15.3.2007 (Allegato 2), sono valutabili esclusivamente i servizi di insegnamento corrispondenti a posti di insegnamento e classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento.
(Elio Costa 14.11.2013)

Domanda : Graduatorie ad esaurimento
Sono abilitata in A021 e, non avendo ricevuto chiamate per la mia classe di abilitazione, ho deciso di accettare una convocazione da G.D.I. alla Scuola Secondaria di I grado per 11 ore di ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE fino a Giugno. Vorrei sapere se il punteggio acquisito, che poi metterò in A021, verrà dimezzato come di consueto, dato che non ho l’abilitazione per le Scuole Medie. Colgo anche l’occasione per chiedere se il punteggio acquisito durante un incarico di sostegno sempre alle medie (non essendo io abilitata per il sostegno), viene dimezzato nel passaggio all’A021.
Risposta
I servizi prestati per l’insegnamento della Religione cattolica o in materie alternative al predetto insegnamento non sono valutabili, in quanto non riconducibili ad alcuna classe di concorso. Infatti, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato 2 al DDG), approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 e integrata con D.M. 78 del 25 settembre 2007, sono valutabili esclusivamente i servizi di insegnamento corrispondenti a posti di insegnamento e classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento.
La valutazione del servizio sul sostegno, in mancanza del diploma di specializzazione, è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina. Pertanto, nel suo caso, si tratterebbe di una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado e il servizio sarebbe valutato la metà nella A021.
(Elio Costa 14.11.2013)

Domanda : Nomine sul sostegno
Le chiedo alcune cose. Pper la prima volta seguirò il sostegno per AD01 AD02. Stanno facendo ancora nomine all’UST, ma vorrei capire quando si inviano le convocazioni vanno inviate anche ad aspiranti inseriti in coda ? come funziona gentilmente l’incrocio delle graduatorie ma soprattutto cosa significa?? La ringrazio
Risposta
Per le nomine sul sostegno da parte dell’UST si fa ricorso agli appositi elenchi per il sostegno. Una volta esauriti, i posti rimasti liberi vengono restituiti ai Dirigenti scolastici. Il personale in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno che non ha fatto in tempo ad inserirsi negli elenchi provinciali, poteva farne richiesta al Dirigente scolastico destinatario dei modelli A1, A2, A2bis di scelta delle istituzioni scolastiche per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Tale domanda andava presentata entro il 10 settembre. Esauriti anche questi elenchi delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, ed eventualmente anche quelli delle scuole viciniori, si ricorre agli insegnanti privi di titolo di specializzazione. Gli interessati vengono individuati mediante lo scorrimento della graduatorie di riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie di istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo o secondo grado. Lo scorrimento incrociato delle graduatorie consiste nello scorrere tutti gli aspiranti inclusi nelle varie graduatorie di istituto graduati secondo il punteggio di ciascuno.
Per quanto riguarda le nomine di competenze dell’UST, si utilizzano le graduatorie provinciali ad esaurimento.
Le graduatorie “di coda” compilate per il biennio 2009/2010 e 2010/2011 in attuazione dell’art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, sono state annullate con l’aggiornamento per gli aa.ss. 2011/2012 – 2013/2014.
(Elio Costa 16.09.2013)

Domanda : Abbandono supplenza e completamento d’orario

Posso accettare una supplenza , spezzone di 6 ore sulla mia classe di concorso A245 al 30/06 in una scuola A ed eventualmente rifiutarla in seguito per una cattedra di 18 ore su sostegno sempre al 30/06 in una scuola B? La scuola B è obbligata a chiamarmi per le 18 ore di sostegno anche se dovessi già lavorare su uno spezzone di 6 ore? O vedendomi occupata, non chiamano?
Risposta
E’ possibile abbandonare una supplenza conferita dal Dirigente Scolastico per accettarne un’altra soltanto in due casi:
a) per il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto per accettarne altra sulla base delle graduatorie ad esaurimento;
b) per il personale che non sia già in servizio per supplenza di durata sino al termine delle lezioni od oltre, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 aprile, per accettarne altra di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
Il personale docente con orario inferiore a cattedra ha diritto a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
(Elio Costa 12.09.2013)

Domanda : Conferimento supplenze
1) una docente chiede aspettativa per famiglia (adozione all’estero) e rientrerà chiedendo congedo di maternità. Sarà la prima docente a coprire tutta la supplenza o cambiando tipo di congedo si dovrà riscorrere le graduatorie?
2) per la per la stessa classe di concorso (a051) ci saranno da assegnare più supplenze già dall’inizio dell’anno scolastico; come si può procedere all’invio delle convocazioni per non penalizzare nessuno?si inviano in contemporanea proponendo bene le scadenze e la tipologia o si va per scadenza di congedo (es. sulla base termine delle maternità o facoltative).
Risposta:
Occorre fare riferimento al regolamento delle supplenze docenti – D.M. 13 giugno 2007, n. 131 – in particolare all’articolo 7, commi 4 e 5. Il comma 4 precisa che, se le due assenze sono senza soluzione di continuità o interrotte dal giorno libero o da un giorno festivo o da entrambi, la supplenza viene prorogata al medesimo supplente già in servizio. Il comma 5 invece stabilisce che, nel caso in cui al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio con decorrenza dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
Ovviamente se fra un’assenzae l’altra c’è ripresa del servizio da parte della titolare, bisognerà riscorrere la graduatoria.
Per la seconda questione si veda l’articolo 11 del D.M. 62 del 13 luglio 2011 (graduatorie di istituto per il 2011/2014) dove vengono precisati i criteri e le modalità di interpello e di convocazione degli aspiranti a supplenza.
(Elio Costa 19.08.2013)

Domanda : Graduatorie di istituto
Sono un’insegnante iscritta nelle graduatorie di terza fascia per l’insegnamento nella scuola primaria e d’infanzia, grazie al diploma magistrale conseguito nel 2000. A luglio mi laureerò in Ingegneria Gestionale. Dopodiché posso iscrivermi alle graduatorie di terza fascia per insegnare materie scientifiche a scuole medie e superiori, magari inserendomi in coda nella graduatoria? O devo aspettare l’aggiornamento delle graduatorie nel 2014?
Risposta:
Le graduatorie di istituto vengono rinnovate ogni tre anni e, nel triennio di vigenza, non è prevista la possibilità di nuovi inserimenti a qualsiasi titolo. Dovrà attendere, quindi, il rinnovo previsto per il prossimo anno.
(Elio Costa 17.06.2013)

Domanda : Aspettativa e punteggio
Sono un’insegnante precaria. Quest’anno ho avuto la supplenza annuale fino al 30/06/2013. Ho preso congedo parentale dal 10/09/2012 al 28/04/2013, interrotto da qualche periodo di malattia mia e dei bambini più grandi e da circa una settimana di ferie. Intenderei chiedere un periodo di aspettativa dal 29/04/2013 fino a fine lezioni. Volevo chiedere se il mio punteggio per l’a.s. 2012/2013 sarà di 12 punti oppure se la richiesta del periodo di aspettativa mi comprometterà in qualche modo il punteggio?
Risposta:
Per il servizio di insegnamento prestato negli istituti di istruzione secondaria statali vengono attribuiti 2 punti per ogni mese o frazione superiore a 16 giorni fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12. Per maturare il punteggio di 12 punti, sono sufficienti 6 mesi di servizio. Nel suo caso non ci sono, quindi, problemi per l’attribuzione dei 12 punti, anche se usufruirà di aspettativa dal 29 aprile fino al termine delle lezioni, avendo già prestato quasi 8 mesi di servizio.
(Elio Costa 02.04.2013)

Domanda : Informazioni
Sono un’insegnante di scuola Primaria iscritta nelle graduatorie di istituto di terza fascia in quanto in possesso di diploma magistrale.
Mi sono appena laureata, il 4 marzo 2013, in Scienze della Formazione Primaria, ma non sono iscritta con riserva nelle graduatorie provinciali perché mi sono immatricolata nel 2009. In quali graduatorie e fasce relative posso inserirmi? Nella prima o seconda di istituto? E nelle graduatorie del provveditorato posso accedere? Inoltre sto frequentando il corso aggiuntivo per il sostegno che dovrei concludere a giugno. Con questa specializzazione dove mi posso inserire?
Risposta:
Le graduatorie di istituto sono valide per gli anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013 e 2013/2014 e, durante il triennio di vigenza delle stesse, non è previsto alcun aggiornamento per eventuali titoli acquisiti né nuovi inserimenti. Nel suo caso, quindi, potrà inserirsi nelle nuove graduatorie di istituto in seconda fascia per il triennio 2014/2015 – 2016/2017.
Le graduatorie provinciali sono ad esaurimento e non è prevista alcuna possibilità di inserimento da parte dei nuovi abilitati.
Per quanto riguarda, infine, il titolo di specializzazione per il sostegno, all’inizio di ogni anno scolastico una apposita circolare ministeriale (per il 2012/2013 è stata emanata il 12 settembre 2012 con il prot. n. 6677, che potrà consultare sul sito del MIUR) stabilisce il termine entro cui il personale che ha conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno presenta la domanda al Dirigente scolastico della scuola destinataria della domanda di inclusione in graduatoria di istituto con la quale autocertifica i dati relativi al conseguimento del titolo di specializzazione; ciò consente l’inserimento in coda negli elenchi per il sostegno, che saranno utilizzati prioritariamente per il conferimento delle supplenze sui posti di sostegno.
A titolo informativo ricordo che il termine perentorio per tale domanda è stato quest’anno il 24 settembre 2012, l’anno scorso invece il 26 agosto 2011.
(Elio Costa 18.03.2013)

Domanda : Supplenze fino all’avente titolo

La DS è convinta che, nonostante siano uscite le nuove graduatorie d’istituto definitive, noi possiamo confermare un supplente nominato fino all’avente diritto su supplenza breve dalle vecchie graduatorie senza riconvocare dalle nuove gli aspiranti aventi titolo. Indicami la tua informativa di riferimento a riguardo.
Risposta
Puoi fare riferimento alla circolare del MIUR prot. n. 7138 del 13 settembre 2011 e in particolare al capoverso che recita “Dalla data di acquisizione delle nuove graduatorie di seconda e terza fascia valide per il triennio 2011/14 cesseranno i contratti in attesa dell’avente titolo che saranno sostituiti dai normali contratti a pieno titolo con data certa di termine servizio. Nei casi in cui la data di rientro del titolare ecceda di pochi giorni (inferiori a 10) il momento di entrata in vigore delle nuove graduatorie, resta nella facoltà dei dirigenti scolastici lasciare in servizio il precedente supplente al fine del completamento dell’ulteriore breve periodo di supplenza”.
Si procede invece alla conferma nel caso di posto di sostegno coperto con aspirante sprovvisto di titolo di specializzazione nominato fino all’avente diritto dalla I^ fascia in mancanza di aspiranti provvisti di specializzazione. Se invece il nominato fino all’avente diritto è di II^ o III^ fascia, si deve procedere scorrendo integralmente le nuove graduatorie definitive e quindi ripartendo dalla I^ fascia. Vedi, da ultimo, la nota MIUR prot. n. 9039 del 28 novembre 2012.
(Elio Costa 14.01.2013)

Domanda : Supplenza docenti
Si sa che un supplente può lasciare la supplenza temporanea per un’altra sull’avente titolo, solo per posti di sostegno.
La domanda: e un supplente sull’avente titolo per posto non di sostegno può lasciare quella supplenza per un’altra di sostegno sull’avente titolo ?
Il dubbio ce l’abbiamo perché giuridicamente la supplenza su posto vacante è considerata temporanea.
Risposta:
La norma contenuta nelle annuali circolari ministeriali contenenti istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente “E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente diritto, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno” presuppone che le graduatorie di istituto non siano ancora definitive e che, pertanto, le nomine (tutte, non solo quelle per il sostegno) vengano conferite fino all’avente diritto.
Quindi la dizione “supplenza temporanea” si riferisce a supplenza conferita dal Dirigente su posto comune “fino all’avente titolo” e non certo a supplenza conferita fino al termine delle attività didattiche, che non è mai possibile abbandonare per accettarne un’altra (vedi art. 8, commi 3 e 4, del Regolamento).
(Elio Costa 22.11.2012)

Domanda : Pagamento della domenica
Il Comma 3 dell’art. 40 del CCNL del nov. 2007 prede che ..Nell’ipotesi che il dipendente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.
primo quesito: Nel caso di un supplente che sostituisce il titolare assente per 2 settimane, dal lunedì 8/10 al sabato 20/10/2012, e che presta servizio per 15/24 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, il contratto va stipulato fino al venerdì (ultimo giorno di servizio della settimana) oppure fino alla domenica, dato che svolge l’intero orario di servizio del titolare (15/24)? Siccome il codice civile parla di orario settimanale ordinario, a suo avviso si riferisce all’intero orario (es. 24/24) o all’orario del titolare?
Altro quesito: collaboratore scolastico con contratto di 6 ore per 2 settimane con orario settimanale di 3 ore il lunedì e di 3 ore il sabato, senza completamento su altre scuole. Si paga anche la domenica della seconda settimana?
Risposta
Credo che la risposta si possa trovare proprio nel 1° comma dell’art. 2109 del Codice civile: “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica”.
Il presupposto per usufruire del riposo domenicale, mi pare di capire, è la prestazione lavorativa svolta per l’intera settimana. Quindi, il personale supplente che completa il proprio orario di lavoro dal lunedì al sabato o dal lunedì al venerdì nel caso di istituzioni scolastiche, che per motivi organizzativi o di opportunità didattica attuano la settimana corta, ha diritto al pagamento della domenica oppure del sabato e della domenica.
Nei casi prospettati siamo in presenza di personale che presta la propria attività soltanto in alcuni giorni della settimana, ai quali non è legittimo applicare questa norma.
Nel primo caso, il supplente sarà nominato per i giorni strettamente necessari e, quindi, da lunedì 8 ottobre a venerdì 19 ottobre e lo stesso vale per il collaboratore scolastico che sarà nominato fino al sabato, senza retribuzione della domenica.
(Elio Costa 11.10.2012)

Domanda : Accettazione supplenza e congedo straordinario di due anni
Collaboratrice scolastica assente, in aspettativa motivi personali fino al 16/03/2013. Abbiamo mandato le mail per trovare un supplente. Ci ha risposto una collaboratrice scolastica che convocata dalla scuola polo, il 25/09/2012 ha accettato 18 ore fino al 30/06/2013. Questa signora ci ha scritto via mail che è disponibile ad accettare la nostra supplenza breve per completamento e quindi accetterebbe 18 ore. Potrebbe lavorare presso la nostra scuola i lunedì, martedì, mercoledì. La suddetta però ha telefonato dicendo che chiederà di restare assente utilizzando il congedo biennale per assistere il figlio che ha un grave handicap. Il nostro quesito è se deve assumere servizio e prestare servizio almeno un giorno prima di poter chiedere il congedo. Inoltre nell’altra scuola mi riferiscono che ha già chiesto il suddetto congedo. Può assumere servizio sebbene abbia già chiesto il congedo nell’altra scuola?
Risposta :
Il congedo straordinario di due anni per assistenza ad un familiare con handicap, previsto dall’art. 42 del D.Lgs 151/2001 rientra nella più ampia fattispecie di congedo introdotta dall’art. 4 della legge n. 53/2000, che ha previsto il diritto al congedo straordinario biennale non retribuito per gravi e documentati motivi familiari. Durante il periodo di congedo il rapporto di lavoro è sospeso, il dipendente conserva il posto di lavoro, senza diritto alla retribuzione, ma ad una indennità (che è pari alla retribuzione in quanto inferiore ad € 45.472,00 annui) e senza la possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Inoltre il congedo non è computato nell’anzianità di servizio. Nel vostro caso, se la collaboratrice scolastica sta già usufruendo del congedo per il rapporto di lavoro in corso dal 25 settembre 2012 presso un’altra scuola, non può certamente assumere servizio presso la vs. scuola.
(Elio Costa 4.10.2012)

Domanda : Accettazione supplenza e congedo straordinario di due anni
Collaboratrice scolastica assente, in aspettativa motivi personali fino al 16/03/2013. Abbiamo mandato le mail per trovare un supplente. Ci ha risposto una collaboratrice scolastica che convocata dalla scuola polo, il 25/09/2012 ha accettato 18 ore fino al 30/06/2013. Questa signora ci ha scritto via mail che è disponibile ad accettare la nostra supplenza breve per completamento e quindi accetterebbe 18 ore. Potrebbe lavorare presso la nostra scuola i lunedì, martedì, mercoledì. La suddetta però ha telefonato dicendo che chiederà di restare assente utilizzando il congedo biennale per assistere il figlio che ha un grave handicap. Il nostro quesito è se deve assumere servizio e prestare servizio almeno un giorno prima di poter chiedere il congedo. Inoltre nell’altra scuola mi riferiscono che ha già chiesto il suddetto congedo. Può assumere servizio sebbene abbia già chiesto il congedo nell’altra scuola?
Risposta :
Il congedo straordinario di due anni per assistenza ad un familiare con handicap, previsto dall’art. 42 del D.Lgs 151/2001 rientra nella più ampia fattispecie di congedo introdotta dall’art. 4 della legge n. 53/2000, che ha previsto il diritto al congedo straordinario biennale non retribuito per gravi e documentati motivi familiari. Durante il periodo di congedo il rapporto di lavoro è sospeso, il dipendente conserva il posto di lavoro, senza diritto alla retribuzione, ma ad una indennità (che è pari alla retribuzione in quanto inferiore ad € 45.472,00 annui) e senza la possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Inoltre il congedo non è computato nell’anzianità di servizio. Nel vostro caso, se la collaboratrice scolastica sta già usufruendo del congedo per il rapporto di lavoro in corso dal 25 settembre 2012 presso un’altra scuola, non può certamente assumere servizio presso la vs. scuola.
(Elio Costa 2.10.2012)

Domanda : Proroga supplenza
Titolare assente per malattia da 12/9 al 29/9.
Supplente a nominata dal 17/9 al 30/9, la quale chiede congedo per matrimonio dal 22/9 al 6/10 anche se non ancora coperta da nomina per il periodo 1/10-6/10.
Supplente b su supplente a dal 24/9 al 30/9
La titolare proroga malattia dal 30/9 al 13/10/2012
A chi spetta la proroga della supplenza? Supplente a e b o solo b?
Risposta:
Il congedo per matrimonio è regolato dall’ art. 15, comma 3, del Contratto ed ha la durata di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio con decorrenza indicata dal dipendente medesimo da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. Tutto ciò, in ogni caso, nei limiti della durata del contratto di lavoro. Pertanto la richiesta del congedo non poteva superare la scadenza del 30 settembre, ultimo giorno previsto come durata del contratto di supplenza.
Per quanto riguarda la proroga della supplenza temporanea essa è regolata dal comma 4 dell’art. 7 del Regolamento supplenze dei docenti approvato con D.M. 13 giugno 2007, n. 131 ed è prevista nei riguardi del solo supplente già in servizio.
Unica eccezione prevista riguarda il personale in astensione obbligatoria al quale l’art. 12, comma 2, del Contratto riconosce tale periodo di astensione come servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.
(Elio Costa 1.10.2012)

Domanda : Servizio civile volontario
Una docente ha accettato il contratto di 10 ore posto vacante fino al 30/06/2013 scuola primaria durante la convocazione dell’ufficio scolastico provinciale. La signora ha in corso un contratto per il servizio civile volontario per un anno con scadenza 31/03/2013.Come ci dobbiamo comportare? Abbiamo molti dubbio in proposito: la signora assume servizio e poi ci chiede aspettativa non retribuita? Può assumere servizio se è in contratto con l’altro ente? Il servizio civile volontario e’ equiparato al servizio militare? La signora conserva il posto fino al 31/03/2013 senza retribuzione e con contratto giuridico ed assume servizio il 01/02/2013? Ha diritto al contratto giuridico?
Risposta:
L’articolo 9, comma 4, del D.Lgs 5 aprile 2002, n. 77 “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64”, riconosce il periodo di servizio civile valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare obbligatorio. Pertanto, nel caso in cui il dipendente abbia ricevuto la nomina, l’abbia accettata, ma non abbia potuto assumere servizio perché impedito dal fatto di trovarsi già in servizio civile, il rapporto di impiego si instaura con la semplice accettazione della nomina stessa, anche se solo ai fini giuridici. Allo stesso spetta la conservazione del posto e quindi il diritto a riprendere servizio una volta adempiuti gli obblighi del servizio civile.
(Elio Costa 24.09.12)

Domanda : Nomine in attesa dell’avente titolo assistente amministrativo
Sono un’assistente amministrativa inserita nella graduatoria permanente e in attesa di convocazione. E’ legittimo che un contratto stipulato l’a.s. 2011/12 possa essere prorogato all’a.s. corrente? E’ il caso di un Istituto Comprensivo che ha prorogato il contratto ad un’assistente amministrativa inserita nella 3^ fascia d’Istituto fino al 02/09/12 e poi ulteriore proroga fino alla fine del mese di settembre; rimane il fatto che la sottoscritta non ha ricevuto nessuna convocazione, pur essendo iscritta nella graduatoria permanente e nella graduatoria d’Istituto (sono 8^) e, quindi,presumo abbia la precedenza sugli aspiranti inseriti in 3^ fascia. Sono ancora disoccupata e molto preoccupata che quest’anno la “Salva Precari”non venga prorogata.
Risposta:
Non è stata emanata alcuna normativa che consentisse la proroga dei contratti in atto stipulati per l’a.s. 2011/2012. Sui posti disponibili vanno disposte nomine “fino all’avente titolo” scorrendo le graduatorie di circolo e di istituto.
(Elio Costa 13.09.12)

Domanda : Graduatorie di Istituto
Vi scrivo per avere informazioni riguardanti la modulistica per iscriversi alle graduatorie.
Con un diploma di conservatorio in percussioni e un diploma in didattica musicale, quindi avendo già l’abilitazione ad insegnare alle scuole elementari e medie, che tipo di modulo e in che modo ci si può iscrivere alle graduatorie per poter insegnare nelle scuole statali?
Risposta:
L’iscrizione nelle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze da parte dei Dirigenti Scolastici è fissata con Decreto ministeriale con cadenza triennale. Le attuali graduatorie sono valide fino all’anno scolastico 2013/2014. Fino al loro rinnovo non è possibile alcun inserimento da parte dei nuovi aspiranti.
(Elio Costa 30.08.2012)

Domanda : Priorità nella scelta della sede
Sono un assistente amministrativa in graduatoria permanente; usufruisco della legge 104 per assistenza a mia madre con handicap grave residente nel mio stesso comune.
Probabilmente nel mio comune di residenza non rimane 1 posto a 36 ore, ci sono forse solo posti a 18 ore fino al 30 giugno 2013; se ci fosse un posto in comune viciniore di 24 .
ore io ho diritto su questo posto? Vorrei essere certa perché c’è una persona prima di me che sicuramente lo vorrebbe scegliere.
Risposta
La priorità nella scelta della sede scolastica da parte degli aspiranti che prestano assistenza ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 opera per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore della stessa provincia. Inoltre la priorità opera nell’ambito dei posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica di cui il supplente in turno di nomina abbia diritto.
(Elio Costa 30.08.2012)

Domanda : Proroga della supplenza
Buongiorno, può, per favore rispondere ai seguenti quesiti?
Per quanto riguarda la nomina del docente supplente per gli scrutini ed esami le note del MIUR nei vari anni spiegano che, nel caso di rientro del titolare dopo il 30 aprile, spetta al supplente, in servizio fino al termine delle lezioni, LA PROROGA fino al termine degli esami.
1- Nel caso in cui il titolare non sia rientrato, ma che comunque abbia effettuato assenze per più di 90 gg. su classi terminali, al supplente spetterebbe la proroga, oppure si deve fare una nuova nomina con un intervallo dal 10 giugno al giorno antecedente l’inizio degli esami?
2- Un supplente breve della scuola dell’infanzia che presta servizio per orario intero dal lunedì al venerdì, di norma matura il riconoscimento del sabato e della domenica. Questa prassi si può estendere anche a fine giugno 2012 nel caso di supplenza che termina al 29 giugno? Secondo Lei il supplente maturerà il diritto al pagamento del sabato 30 giugno e domenica 01 luglio?
3- E nel caso di supplenza breve iniziata ancora in settembre alla quale sono seguite varie proroghe e che termina il 09 giugno, si deve estendere anche alla domenica?
Ringraziamo per la competenza e la disponibilità di sempre.
Risposta:
1) Se il titolare non è rientrato in servizio e il calcolo dei giorni di assenza ininterrotta fino alla data della fine delle lezioni è non inferiore a 90 giorni su classi terminali, al supplente spetta la proroga fino al termine degli scrutini e degli esami senza alcuna interruzione.
2) Il docente supplente ha diritto al pagamento della domenica ed eventualmente anche del sabato, a condizione che abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del docente titolare che va a sostituire e si applica ogniqualvolta ricorrano le condizioni sopraindicate, indipendentemente dal calendario.
3) Lo stesso diritto si matura con contratti soggetti a proroga: se il supplente dal lunedì al sabato, o eventualmente dal lunedì al venerdì svolge tutto l’orario settimanale proprio del docente titolare che va a sostituire, ha diritto al pagamento della giornata festiva della domenica e, se del caso, anche della giornata del sabato.
( Elio Costa 5.06.12 )

Domanda : Pagamento della domenica
Avrei necessità di capire o trovare la normativa che parla della domenica da includere nei contratti finali . Nel mio caso al momento ho stipulato contratti docenti pagati dalla scuola fino al 9.06.2012 sabato.
Grazie aspetto con fiducia proprio in previsione della fine anno ed eventuali proroghe. Grazie 1000
Risposta
Il diritto al pagamento della domenica, nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, è stabilito dall’art. 40 del CCNL 29.11.2007 e trova la sua radice, oltre che nell’art. 2109, comma 1, del codice civile, nell’art. 36 della Costituzione.
Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto.

( Elio Costa 29.05.12 )

Domanda :Proroga della supplenza scuola dell’infanzia

Gentilissima organizzazione sindacale, spero davvero che possiate aiutarmi. Sono docente nella scuola dell’Infanzia e sostituisco una collega titolare da un mese, perché assente per malattia. La collega non è mai rientrata e mai rientrerà perché prolungherà l’assenza fino alla fine dell’anno. Convinta che per continuità didattiche, art. 7 comma 4 del regolamento supplenze, mi spettasse la proroga, vengo smentita dalla segretaria, la quale mi dice che la mia supplenza, nonostante il prosieguo della malattia della titolare, senza soluzione di continuità, terminerà a breve perché finirà la mensa e ci saranno le compresenze. A questo punto mi chiedo se ciò sia legale e se per l’infanzia non vale quanto scritto nell’art 7 comma 4 del regolamento citato. Spero al più presto in un vostro riscontro per sapere se mi spetta la proroga oppure no. Ringrazio di cuore.

Risposta: L’articolo 7, comma 4, del Regolamento per le supplenze disciplina l’istituto della proroga della supplenza e si applica a tutti gli ordini di scuola. Va però tenuto presente una norma di carattere generale in materia di sostituzione dei docenti assenti, che stabilisce che il ricorso al supplente avviene per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica (art. 1, comma 78, legge 23 dicembre 1996, n. 662 – Finanziaria 1997).Nel suo caso, quindi, la scuola dovrà rispettare questa norma, avendo insegnanti a disposizione in grado di provvedere alla sostituzione della collega assente, senza perciò ricorrere ad un supplente.

( Elio Costa 24.05.12 )

Domanda : Quesito supplenze
Abbiamo chiamato un collaborato scolastico su un titolare a 30/36 con servizio dal lunedì al venerdì. Sulle sei ore residue c’è un supplente nominato dal CSA per 6/36.
Il certificato medico del titolare comprende anche il sabato. Dobbiamo nominare il supplente fino al sabato o fino a venerdì?
In caso di nomina fino a venerdì ci si chiede:
a) deve fare un orario di servizio di 6 ore al giorno (6 ore *5 giorni=30 ore)
b) oppure 5 ore al giorno (30 ore /6 giorni*5 giorni di servizio = 25) tenendo conto che il programma paga il part-time orizzontalmente.
Vi saremo grati se poteste darci una risposta con cortese urgenza dovendo provvedere alla stipula del contratto.
Nel caso di un’insegnante supplente di scuola dell’infanzia con nomina su una titolare a part-time per 12,5/25 per un solo giorno si chiede quante ore di servizio deve prestare in quel giorno.
Risposta:
Il supplente temporaneo, che viene chiamato a sostituire un titolare assente, avrà un contratto di lavoro per il tempo strettamente necessario.
Nel nostro caso, il collaboratore scolastico supplente avrà un contratto di 30 ore fino al venerdì ed effettuerà un orario di lavoro uguale a quello del titolare che va a sostituire.
Lo stesso dicasi per il supplente della scuola dell’infanzia con nomina per un solo giorno: in quel giorno farà lo stesso orario del titolare che va a sostituire.
( Elio Costa 10.05.2012 )

Domanda: Quesito su proroga supplenza
Le sottopongo un quesito su “PROROGA DELLA SUPPLENZA”
La docente A, è la docente titolare ed è assente dal servizio per congedo parentale.
La docente B, è stata nominata come supplente, in sostituzione della docente A.
La docente B, dal 10 marzo 2012, rimane assente dal servizio per complicanze della gravidanza.
La docente C, viene nominata per la sostituzione della docente B.
Ora, la docente A rientrerà in servizio dopo il 30 aprile e dopo un’assenza superiore ai 150 giorni per cui sarà esclusa dall’insegnamento ma resterà a disposizione.
L’art. 7 c.4 del DM 131/07 prevede che la proroga del contratto spetti al docente che è effettivamente in servizio quindi alla docente C.
Pur tuttavia, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’astensione obbligatoria per maternità va considerata servizio a tutti gli effetti.
Quindi, dovrei effettuare la proroga del contratto sia alla docente B (in interdizione) che alla docente C (effetticavente in servizio).
Mi conferma?
Risposta:
E’ il contratto nazionale di lavoro stesso che prevede la proroga della supplenza al docente in astensione obbligatoria per maternità. Dal momento che l’astensione per complicanze è assimilata all’astensione obbligatoria, la proroga del contratto andrà fatta sia alla supplente in servizio sia alla supplente in complicanze.
(Elio Costa 09/05/2012 )

Domanda: Quesito su proroga supplenza
Comincio con la domanda.
– Insegnante titolare assente fino al 24-04-2012 per malattia
– Insegnante titolare chiede congedo parentale dal 26-04-2012
Come ci comportiamo con la proroga del supplente?
Possiamo fare come con la domenica e pagargli anche il 25 aprile o in questo caso il supplente perde il giorno?
Risposta :
L’articolo 7, comma 4, prevede la proroga della supplenza nel caso di assenza del titolare senza soluzione di continuità o interrotto solo dal giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi.
Quindi parliamo di giorno festivo, non di domenica. Il 25 aprile è giorno festivo e, pertanto, spetta la proroga dal medesimo giorno.
(Elio Costa 09/05/2012 )

Domanda: Quesito sulla proroga di una supplenza
Docente principale: 18 ore dal lunedì al venerdì (sabato libero)
ASSENZE DOCENTE:
dal 23/04 al 24/04: mal. bambino
dal 26/04 al 27/04: mal. docente
DAL 29/04 ALL’1/05 SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE
dal 02/05 al 04/05: cong. parent.
CONTRATTO SUPPLENTE:
dal 23/04 al 24/04
dal 25/04 al 27/04 o fino al 29/04?
dal 02/05 al 04/05 (giusto?)
Risposta: Le assenze della docente si riferiscono a tre istituti giuridici diversi: malattia del bambino, malattia della docente, congedo parentale e, pertanto, non c’è continuità nell’assenza stessa.
Al supplente spetterà per ogni periodo di assenza della docente titolare non la proroga, ma la conferma della supplenza.
Nella settimana dal 23 al 29 aprile, quindi, al supplente spetterà una nomina fino al 24, poi la conferma dal 26 al 27. Al medesimo non può essere data una nomina per tutta la settimana perché, per il giorno 25, la titolare è “in servizio” sia pure “virtualmente”.
(Elio Costa 26/04/2012 )

Domanda: In presenza di docenti di 1^ fascia inseriti negli elenchi prioritari e docenti SPECIALIZZATI per il sostegno inseriti nelle graduatorie di 3^ fascia, a chi si deve dare la precedenza nella nomina?
– Ai primi, perchè hanno lavorato, per esempio, nell’anno scolastico 2010/2011;
– Ai secondi perchè hanno la specializzazione
Se nelle graduatorie di 3^ fascia degli istituti ci fossero numerosi specializzati, molti docenti di 1^ fascia rimarrebbero senza posto. Sarebbe in questo caso determinante per loro chiedere l’inserimento negli elenchi prioritari.
Risposta: Occorre premettere che il ricorso agli elenchi prioritari è limitato alle supplenze temporanee conferite dai dirigenti scolastici per assenza del personale in servizio nella scuola.
Se il posto da coprire è un posto vacante o disponibile fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche, si attinge dalle normali graduatorie di istituto e non dagli elenchi prioritari.
Solo i posti resisi di fatto disponibili dopo la data del 31 dicembre, generalmente per una causa interruttiva del precedente rapporto di impiego (decesso, dimissioni), sono coperti scorrendo prima gli elenchi prioritari.
Per la copertura dei posti di sostegno, occorre fare riferimento alla nota prot. n. 6635 del 10 agosto 2011 del MIUR, con la quale viene ribadita l’esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione. Addirittura veniva previsto che i nuovi specializzati dopo il termine di presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di istituto potessero presentare comunicazione scritta al Dirigente della scuola destinataria dei modelli A1, A2, A2bis, dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzaizone entro il termine del 28 agosto 2011.
Dopo l’utilizzazione degli elenchi degli insegnanti di sostegno tratti dalle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, validi per l’a.s. 2011/2012, viene previsto il ricorso a quelli delle altre scuole della provincia, e, in subordine, si attinge alle normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione.
(Elio Costa 03/10/2011 10.00)

Domanda: Visto quanto previsto dall’art. 4 commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 si richiede un parere sul fatto che, dovendo conferire una supplenza su posto vacante fino alla nomina dell’avente diritto per n. 36 ore settimanali di servizio, detto posto debba essere frazionato e se, di conseguenza, debbano essere interpellati quanti, in graduatoria di Istituto, siano destinatari di contratti con orario inferiore alle 36 ore settimanali di servizio o se il posto debba essere assegnato al primo aspirante non destinatario di altri contratti di lavoro.
Risposta: Il diritto al completamento fino a raggiungere le 36 ore permane in ogni fase delle nomine e quindi anche per le nomine fino all’avente diritto. Circa la frazionabilità del posto, se ci sono esigenze organizzative dell’Amministrazione tali che impongono l’unitarietà della prestazione di lavoro, non si procede al completamento; ma se queste esigenze organizzative non ci sono, l’unico criterio da rispettare è che il completamento si può realizzare nel limite massimo di due scuole.
(Elio Costa 03/10/2011 10.00)

Domanda:
1 – dovendo assumere dalla graduatoria d’istituto di terza fascia , per la copertura di una assenza breve, si deve procedere con un contratto in base all’art.40 , fino a nomina dell’avente diritto?
2 – Un supplente assunto per una supplenza breve, ma “fino nomina dell’avente diritto” in quanto di terza fascia , può lasciare la supplenza per un’altra sempre “fino a nomina dell’avente diritto” ma per la copertura di un posto di sostegno vacante?
Risposta:
1.La Circolare del MIUR prot. n. 7138 del 13 settembre 2011 prevede che i dirigenti scolastici attribuiscano supplenze a titolo definitivo soltanto nei riguardi degli aspiranti attinti dalla prima fascia della graduatoria di istituto e supplenze in attesa dell’avente titolo ex art. 40 della legge n. 449/97 nei riguardi degli aspiranti inclusi nelle vecchie graduatorie di seconda e terza fascia. Questo per tutte le supplenze di competenza dei dirigenti scolastici, brevi o non brevi.
2.Circa il secondo quesito, la Circolare del MIUR prot. n. 6635 del 10 agosto 2011 prevede che è consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.
(Elio Costa 29/09/2011 10.00)

Domanda: Vista la circ. del MIUR del 10 agosto 2011, Prot. n. AOODGPER 6635, al 6° capoverso della parte relativa a “POSTI DI SOSTEGNO” , si chiede un parere sui seguenti 2 casi:
1 – un docente nominato in sostituzione della titolare in maternità, su POSTO COMUNE fino all’avente diritto,in quanto inserito nelle graduatorie di 3^ fascia dello scorso a.s., può lasciare la supplenza per la disponibilità di un posto vacante di sostegno fino all’avente diritto?
2 – un docente nominato in sostituzione della titolare in maternità, su POSTO DI SOSTEGNO fino all’avente diritto, in quanto inserito nelle graduatorie di 3^ fascia dello scorso a.s., può lasciare la supplenza per >la disponibilità di un posto vacante di sostegno fino all’avente diritto?
Risposta: La circolare del MIUR 6635 del 10 agosto 2011 prevede la possibilità di lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina
dell’avente titolo esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno. La norma, quindi, si applica soltanto al caso n. 1.
(Elio Costa 23/09/2011 15.40)

Domanda: Ai fini delle supplenze temporanee fino all’avente diritto sono ancora validi per docenti ed ata gli elenchi prioritari dell’a.s. 2010-11?
Risposta: Gli elenchi prioritari del 2010/2011 non possono essere utilizzati, in quanto non sono più validi: la loro validità era limitata all’a.s. 2010/2011. Ora bisognerà attendere il nuovo D.M. che stabilirà regole e termini per la presentazione delle domande per il corrente anno scolastico 2011/2012.
Pertanto per le nomine ci si dovrà attenere a quanto indicato nella nota MIUR 13 settembre 2011 prot. n. 7138.
(Elio Costa 15/09/2011 12.41)

Domanda: Una insegnante di scuola primaria ci ha avvertiti che sarebbe stata assente da mercoledì 13/4 a mercoledì 20 e che forse avrebbe avuto un ulteriore periodo dopo le vacanze.
In base a questa dichiarazione è stato assunto il supplente da oggi a mercoledì prossimo.
Adesso ci è pervenuto il certificato medico dal 13/4 al 7 maggio.
Tenuto conto che il supplente ha cominciato oggi 16 aprile, il contratto deve comprendere anche le vacanze pasquali anche se non ci sono i 7 giorni prima?
Risposta: L’articolo 40 del CCNL 29.11.2007, al comma 3, fa espresso riferimento all’assenza del docente titolare che deve iniziare da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio della sospensione delle lezioni e terminare almeno sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni. Se si verificano questi presupposti, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Nel caso prospettato l’assenza si è verificata da otto giorni prima dell’inizio della sospensione delle lezioni e terminerà dopo più di sette giorni dalla ripresa delle lezioni.
Ci sono quindi i presupposti contrattuali per retribuire il supplente anche durante il periodo delle vacanze pasquali.
(Elio Costa)

Domanda: Le chiedo cortesemente un chiarimento riguardo alla nomina di una collaboratrice scolastica:
– la titolare è assente fino al 23.04.2011 quindi pensavo di nominare la supplente fino al 20.04.2011 cioè per il periodo strettamente necessario viste anche le esigenze della scuola;
– se la titolare dovesse prorogare la supplenza (senza l’interruzione delle vacanze Pasquali) la proroga spetta alla supplente attualmente in servizio o devo riscorrere la graduatoria?
Infine Le chiedo conferma se anche il personale ATA, nel caso ci siano i 7 giorni prima e i 7 giorni dopo di assenza della titolare, abbia diritto alla nomina durante il periodo di sospensione delle lezioni oppure se, considerato che per il personale ATA non c’è sospensione delle lezioni la norma sia valida solo per il personale docente.
Risposta: Tutte le supplenze vanno conferite per il tempo strettamente necessario; quindi, nel suo caso il contratto viene stipulato fino al 20 aprile, se le esigenze della scuola non richiedono la presenza del C.S. supplente nei giorni di vacanza pasquale. La proroga della supplenza è possibile soltanto se al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo. In questo caso, accertata la necessità, la supplenza viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. In tal senso si vedano varie circolari ministeriali, da ultima la prot. n. 7521 del 6 agosto 2010. Nel nostro caso, se il titolare dovesse assentarsi dal 24 aprile ininterrottamente, ad esempio fino al 10 maggio, il contratto del supplente potrebbe essere prorogato se lo stesso rimane in servizio fino al 23 aprile (o al 22 se si effettua la chiusura prefestiva). Nel caso prospettato, invece, in cui il supplente viene nominato soltanto fino all’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze pasquali, cioè fino al 20 aprile, anche se il titolare prorogasse l’assenza senza interruzioni, non è possibile fare la proroga al supplente.
Da tener presente che per il personale ATA non è prevista la conferma, come per i docenti. Volendo sostituire il titolare assente, si dovrà perciò riscorrere la graduatoria.
Circa, infine, la questione dei 7 giorni prima e dei 7 giorni dopo, ovviamente ci si riferisce al personale docente, anche se l’art. 60 del CCNL dispone, per il personale ATA, l’applicazione dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 40. Il comma 3, al primo periodo, prevede, appunto, la questione dei 7 giorni prima e dei 7 giorni dopo, che, ripeto, non trova applicazione per il personale ATA. Trova invece applicazione il secondo periodo del comma 3 relativo al pagamento delle domeniche e delle festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del contratto e il pagamento della domenica nell’ipotesi di completamento dell’orario obbligatorio settimanale.
(Elio Costa)

Domanda: Ho nominato una docente per supplenza scuola primaria il giorno 5 marzo u.s. (sabato); ho controllato nel programma che usiamo e ho visto che aveva lavorato tutti gli altri 5 giorni della settimana in altre 2 Istituti, così ho stipulato il contratto per 2 giorni, comprendendo anche la domenica in base all’art. 40 del CCN Scuola, poi ho chiesto le copie dei 2 contratti precedenti. Ora però controllando le copie dei contratti precedenti che ho chiesto alle altre 2 Scuole e vedo che aveva lavorato per 3 giorni alla Scuola Primaria (24 ore sett.) e per altri 2 alla Scuola dell’Infanzia (25 ore sett.).
Le chiedo:
1) sarebbe stata corretta la nomina fatta comprendendo la domenica presumendo che avesse lavorato sempre alla Scuola Primaria, anche su Istituti diversi?
2) Sapendo adesso che le nomine precedenti erano in 2 ordini di Scuola diversi, ho agito correttamente? o devo annullare la nomina e di conseguenza fare il contratto per un solo giorno?
Le chiedo altresì se mi può rispondere con cortese urgenza, in quanto devo ancora fare la C.O. al Centro per l’Impiego e la pratica TFR che spetta alla supplente dopo la mia nomina.
Risposta: L’Aran, con nota del 20.4.2008, in risposta ad una richiesta del MIUR, ha chiarito che va retribuita la giornata festiva della domenica ed eventualmente anche il sabato (nel caso di giorno libero) al docente supplente nel caso in cui abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del docente titolare che va a sostituire.
Mi sembra di capire quindi che occorre fare riferimento all’orario settimanale del docente che viene sostituito e non piuttosto a più contratti che coprono l’intera settimana.
Nel suo caso mi pare evidente che il contratto andava fatto soltanto per la giornata del sabato.
(Elio Costa)

Domanda: Sono un’Ass. Amm. titolare della seconda posizione economica e sostituisco il D.S.G. quando non è presente. Vorrei sapere se i giorni di supplenza che presto (per ferie – malattia – famiglia del mio direttore) si possono cumulare affinché mi venga attribuito 1 punto per ogni mese di esperienza maturata nel profilo D.S.G.A, come si evince dall’art. 19 comma 2 del CCIR del Veneto per l’A.S. 2010/11. Il suddetto articolo recita che rientra nella 3° fascia il personale non in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di Area D, titolare della seconda posizione economica, che ha maturato esperienza nei profili di DSGA e/o Responsabile Amministrativo.
Risposta: Le confermo che i servizi da lei svolti in sostituzione del DSGA per qualsiasi causa potranno essere cumulati ai fini dell’attribuzione di 1 punto per ogni mese, come previsto dall’art. 19, comma 2, punto 3° del CCIR 19 luglio 2010 sulle utilizzazioni per l’a.s.2010/2011.
(Elio Costa)

Domanda: Sono un insegnante inserito nella graduatoria di III fascia di Istituto in alcuni plessi scolastici della provincia di Vicenza. Ho ricevuto questa mattina una richiesta di disponibilità per una docenza di Lettere (A043) per 4 ore settimanali fino al 30 giugno 2011.
Con la presente vi chiedo se, dopo aver accettato questa supplenza, io in seguito posso rifiutarla e accettarne una superiore tipo le 18.
Risposta: Non è consentito abbandonare una supplenza annuale inferiore all’orario di cattedra per accettarne altra con orario di cattedra. L’abbandono della supplenza è consentito, a norma dei commi 3 e 4 dell’art. 8 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13 giugno 2007, n. 131), per il personale che non sia in servizio per supplenza sino al termine delle lezioni od oltre, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 aprile, per accettarne altra fino al termine delle lezioni od oltre.
Oppure per il personale in servizio per supplenza sulla base delle graduatorie di istituto per accettarne altra sulla base delle graduatorie permanenti.
Il supplente, già in servizio con orario non intero, ha invece diritto al completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (art. 4 comma, 1 del Regolamento).
(Elio Costa)

Domanda: La supplente può accettare supplenze, anche sotto forma giuridica, se chiamata?
Risposta: Le supplenze, una volta accettate, comportano l’assunzione in servizio alla data stabilita dal contratto. Non esiste la possibilità di nomina giuridica. Ma nel nostro caso la supplente è giustificata a non accettare la supplenza senza la sanzione di essere spostata in coda se per due volte non si accetta la supplenza nella medesima scuola.
(Elio Costa)

Domanda: Mi sono laureata in lettere moderne nell’anno accademico 2001/2002 come faccio per sapere in quali graduatorie posso iscrivermi?
Risposta: Per avere una conoscenza esatta delle classi di concorso cui può accedere con il suo titolo di studio occorre che consulti l’apposito sito del MIUR, al seguente indirizzo:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/innovazione_scuola/amministrazione/servizi/default_servizi
L’applicazione ha lo scopo di aiutare l’aspirante supplente nella visualizzazione delle classi di concorso a cui può accedere con il titolo di studio posseduto.
Circa la possibilità di integrare gli esami eventualmente mancanti, occorre far riferimento all’Università dove si ha conseguito il titolo.
Infine la possibilità di inserimento nelle graduatorie per l’insegnamento nelle scuole secondarie: salvo proroghe, quest’anno dovrebbero essere rifatte le graduatorie di istituto per il conferimento di supplenze temporanee da parte dei Dirigenti Scolastici. La normativa dovrebbe uscire verso maggio, a meno che le attuali graduatorie non vengano prorogate, come sembra, anche per il prossimo anno scolastico 2011/12.
Circa la formazione iniziale dei docenti, dopo la definizione dei regolamento sulle nuove classi di concorso, è previsto l’emanazione di un apposito decreto che rogolamenterà i requisiti di accesso alla prova di ammissione al TFA (Tirocinio Formativo Attivo), al termine del quale si consegue l’abilitazione. L’accesso al TFA è a numero programmato con prove di accesso (test selettivo unico sul territorio nazionale, prova scritta e prova orale definite dalle Università).
Tutti coloro che sono in possesso dei titoli di studio attualmente previsti per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria (Lauree previste dal DM 39/98) conservano il diritto all’ammissione al TFA.
(Elio COSTA)

Domanda: Una docente scuola primaria nominata dal U.S.P. fino al 30/06/2011 e in congedo maternità obbligatoria fino al 28 ottobre 2010 deve necessariamente perfezionare il contratto con l’effettiva presa di servizio per il giorno 29 ottobre 2010?
La docente poi si mette in astensione facoltativa. In questo modo farebbe perdere la continuità alla supplente?
A noi risulterebbe che la Ragioneria Generale dello Stato abbia chiarito questi dubbi.
Risposta: In costanza di contratto. il personale a tempo determinato in congedo per maternità non necessita dell’assunzione in servizio per poter usufruire del congedo parentale.
Si allegano la nota della Ragioneria Generale dello Stato 24 marzo 2009 prot. n. 33950 e la nota 23 maggio 2005 prot. n. 5905/P/C14 dell’USR per il Piemonte.
(Elio COSTA)

Domanda: sono una insegnante della scuola d’infanzia e primaria iscritta nella IIIa fascia delle graduatorie di istituto. In questo momento sono in gravidanza a rischio,
ferma a letto: vorrei sapere, se possibile, in caso di chiamata dalle scuole come comportarmi.
Ho diritto alla maternità anche per chiamate di 1/2/3 giorni o poco più? Già dallo scorso anno le poche chiamate ricevute erano nell’ordine di un paio di giorni,
presumo che con gli ulteriori tagli anche quest’anno è il massimo a cui posso ambire..
Mi chiedo se devo rinunciare a tutte le chiamate o posso presentare il certificato del ginecologo che mi segue con le carte per la prematernità?
Risposta: L’ interdizione anticipata dal lavoro concessa dai Servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro per gravi complicanze della gravidanza ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs 151/2001 è assimilabile alla “normale” astensione obbligatoria prima del parto.
Nel suo caso non è chiaro se lei è stata posta in interdizione anticipata mentre era in corso un contratto di lavoro o questo era cessato da non più di 60 giorni, nel qual caso lei dovrebbe avere in godimento l’indennità di maternità all’80%; inoltre avrebbe diritto ad accettare qualsiasi proposta di nomina di qualsiasi durata, senza assumere chiaramente servizio, ma con il relativo trattamento economico nei limiti di durata del contratto.
Nel caso invece si trattasse soltanto di gravidanza a rischio senza diritto all’interdizione anticipata, disposta cioè dal medico specialista, dovrebbe, nel caso di nomina, assumere servizio. Trovandosi però nell’impossibilità di assumere servizio, dovrà necessariamente rinunciare alle chiamate.
(Elio COSTA)