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TFA: INCONTRO AL MIUR –

TFA: INCONTRO AL MIUR – SI STA CORRENDO IL RISCHIO DI UNO SCONTRO  

( FAQ del 15.05.2012 e del 22.05.2012  più sotto

resoconto incontro al MIUR del 28.08.2012 IN FONDO PAGINA )

Si è svolto, nel pomeriggio di ieri 14 maggio, il programmato incontro sul tema del TFA e problematiche collegate al conseguimento dell’abilitazione. All’incontro erano presenti per l’Amministrazione: il Capo Dipartimento, Dott.ssa Stellacci, il direttore generale del personale scolastico, Dott. Chiappetta , e il direttore generale dell’università, Dott. Livon.

Il giudizio complessivo sulle ipotesi avanzate inizialmente dai rappresentanti dell’Amministrazione non può che essere fortemente negativo per i motivi che illustreremo di seguito, in relazione alle diverse fattispecie.

Tuttavia, dopo un lungo e serrato confronto, che ha assunto in alcune occasioni anche toni forti ed aspri, si è arrivati ad ipotizzare, per alcuni aspetti, delle possibili soluzioni. Teniamo, quindi, in sospeso un giudizio definitivo fino a quando, entro brevissimo tempo, l’Amministrazione ci farà pervenire le ipotesi ufficiali di chiarimento per iscritto, in modo da poter verificare la corrispondenza tra le stesse e le richieste del sindacato.

Per chiarezza riportiamo di seguito separatamente i diversi aspetti del problema trattati

  1. 1  TFA ORDINARIO nei diversi aspetti: 
  • TFA (art. 15 decreto 249/2010) per le classi di concorso, di esclusiva competenza dell’università, per cui è attualmente prevista l’attivazione. Si è discusso, in pratica, di alcuni aspetti applicativi delle procedure attivate, con scadenza fissata al 4 giugno 2012. L’amministrazione si è espressa sui vari punti come segue:

→  ha sollevato dubbi sulla validità per “ambiti disciplinari”. Inizialmente ha negato la validità dell’abilitazione conseguita per la classe A043 anche per la A050 e viceversa, lingua straniera nella scuola media anche per lingua straniera nella scuola sec. 2° grado e viceversa, ed fisica nella scuola media anche nella scuola sec. di 2° grado … Ha affermato la volontà di riconoscere la validità per più classi di concorso solo per le abilitazioni “a cascata”: A051 anche per A050; A052 anche per A051 e A050; A050 o A051 congiunta ad A036  anche per la A037, A047 congiunta ad A038 anche per la A049. Il sindacato ha contestato il mancato riconoscimento delle abilitazioni “per ambiti” con una motivata e nutrita serie di argomentazioni, denunciando che, diversamente, si opererebbe una ingiustificabile “disparità di trattamento” nei confronti dei docenti aventi titolo a partecipare per queste classi di concorso in quanto, essendo le uniche in cui coincide giorno ed ora della prova preselettiva, sarebbero esclusi dalla possibilità di partecipare alle prove per entrambe. Ha sollevato, anzi, il problema di quei casi in cui le prove relative allo stesso ambito disciplinare si svolgono contemporaneamente in diverse università della regione e ha chiesto che il superamento della prova preselettiva presso una università valga, se superata, anche per l’altra ai fini dello svolgimento delle successive prove scritta ed orale. Alla fine di una accesa discussione, Il Dott. Livon si è impegnato a trovare gli strumenti operativi per l’ammissione alla prova scritta ed orale tra università della stessa regione in caso di superamento del test preselettivo e la Dott.ssa Stellacci e il Dott. Chiappetta sono sembrati possibilisti sul mantenimento della validità dell’abilitazione con riferimento agli ambiti disciplinari. Stante la delicatezza del tema siamo in attesa di un testo scritto, promesso entro brevissimo tempo, con cui l’Amministrazione dovrebbe formalizzare questi chiarimenti. Resta inteso che gli aspiranti, che vorranno fruire della possibilità di accedere alla prova scritta ed orale per le classi di concorso dell’ambito, dovranno pagare due volte la quota di iscrizione;

→  per quanto riguarda l’eventuale frequenza ai corsi, dopo il superamento delle prove, ovviamente, in caso di superamento delle stesse per più classi di concorso, l’aspirante dovrà optare per una soltanto. Su precisa richiesta del sindacato, è stato garantito che si procederà a scorrimento di altro aspirante per la classe per cui non si effettua l’opzione;

→  in relazione alla data di possesso dei requisiti per poter partecipare alle prove preselettive, sia nel caso di conseguimento di laurea specialistica, sia nel caso di acquisizione di crediti formativi integrativi, è stato chiarito che gli stessi devono essere posseduti entro la data di scadenza delle domande;

→  per quanto riguarda le modalità di “accesso in soprannumero” per coloro che ne hanno i requisiti (art. 15, comma 17), stante la differenza dei bandi delle diverse università – alcune hanno previsto la scadenza del 4 giugno, altre non ne hanno prevista alcuna – è stato assunto l’impegno di chiarire modalità e tempi in modo univoco;

→  in merito all’interpretazione della valutazione dei titoli di servizio nella compilazione della graduatoria per chi ha superato le prove relative “al servizio prestato in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di abilitazione per cui si concorre”, l’orientamento dell’amministrazione è che sia applicabile solo al caso che comprenda, stante la dizione al plurale, “tutti gli insegnamenti” e, quindi, sia in pratica applicabile ad un limitato numero di casi, sostanzialmente riconducibili a quelle delle abilitazioni che abbiamo definito “a cascata”;

→  in relazione all’ ”incompatibilità” di frequenza nello stesso anno accademico di due percorsi universitari (ad esempio un master e il TFA), si è convenuto che questa sarà riferibile all’anno accademico 2012/2013 di effettivo svolgimento del corso TFA;

→  in relazione alla possibilità di effettuazione del tirocinio in ambito territoriale diverso da quello dell’università di frequenza del TFA e, più in generale, alla possibilità di svolgere attività di insegnamento contestualmente alla frequenza al corso TFA, l’Amministrazione ha manifestato apertura, in particolare per il secondo aspetto, ma si è riservata scelte e chiarimenti in una fase successiva.

Su tutti gli aspetti relativi a chiarimenti sulle norme già emanate, la delegazione SNALS-CONFSAL ha chiesto e ottenuto che il Ministero emani, in tempi brevissimi, le FAQ relative e le invii, prima della loro diffusione, alle OO.SS., in modo da poterne verificare i contenuti e contribuire a renderle il più chiare possibili.

  • TFA (art. 15 decreto 249/2010) per le classi di concorso per cui non è prevista l’attivazione

I rappresentanti dell’Amministrazione non hanno potuto fornire alcun chiarimento al riguardo, se non ribadire che: per alcune, attivabili, non vi è stata alcuna disponibilità da parte delle università, mentre per altre, stante la situazione degli organici, non è possibile prevederne l’effettuazione.

La  delegazione del nostro sindacato, ha denunciato con forza l’ingiustizia che si sta concretizzando nei confronti dei docenti di alcune classi di concorso che pagano “i piccoli numeri, non remunerativi” e/o le pesanti conseguenze dei “tagli”.

  • TFA (art. 15 decreto 249/2010) per le classi di concorso non ancora attivate di  competenza delle istituzioni AFAM o di università ed AFAM

Il Capo Dipartimento si è impegnato a sollecitare l’avvio delle procedure relative a questa articolazione del TFA, in modo che i corsi relativi si svolgano entro il prossimo anno scolastico.

La delegazione del nostro sindacato ha denunciato l’ingiustificabile ritardo su questo punto e ha ribadito la necessità di accelerare l’attivazione di questi percorsi.

  • Percorsi formativi (art. 15 – comma 16 decreto 249/2010) per il conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria ai sensi del D.M. 10 marzo 1997.

I rappresentanti del MIUR hanno garantito che è imminente, entro la fine del mese, una convocazione su questo aspetto per la presentazione delle bozze relative alla concreta attivazione di questi corsi.

Anche in relazione a questo aspetto, in coerenza con le continue sollecitazioni attivate dal sindacato, la  nostra delegazione ha denunciato l’ingiustificabile ritardo e ha ribadito la necessità di accelerare l’attivazione di questi percorsi che interessano una vasta platea di personale. 

  1. 2.      TFA “SEMPLIFICATO-RISERVATO” per coloro che sono in possesso di determinati requisiti di servizio

I rappresentanti dell’Amministrazione hanno informato che il problema non è di facile soluzione sul piano giuridico-normativo e che si sta valutando la costruzione di un percorso con moduli aggiuntivi che si basi sui corsi TFA attivati e, quindi, solo relativamente alle classi di concorso attivate. L’ipotesi allo studio prevederebbe l’emanazione di “un’ordinanza di urgenza” anticipatrice di un regolamento modificativo del decreto 249/2010 con cui si “sanerebbe” sul piano formale tutta la procedura. Ciò sarebbe necessario in considerazione dei  tempi medio-lunghi necessari per la modifica del D.M. 249, quantificabili in non meno di otto/nove mesi. Con lo stesso regolamento si procederebbe anche alla definizione delle nuove procedure concorsuali ordinarie. Ovviamente, prima di procedere in questa direzione sarà necessario raggiungere, al fine dell’emanazione dell’ordinanza iniziale, al “concerto” con il MEF e al controllo da parte della Corte dei Conti. Il percorso del nuovo regolamento dovrebbe essere parallelo e contemporaneo a quello relativo alla definizione delle nuove classi di concorso.

Secondo questa proposta questo percorso abilitante si attiverebbe con gradualità nel tempo, man mano che si procederà all’attivazione del TFA “ordinario”.

In relazione ai requisiti di ammissione, la proposta dell’amministrazione, con una serie di motivazioni, è stata la seguente:

  • tre anni di servizio nella stessa classe di concorso per cui non si è in possesso dell’abilitazione e per cui si vuole conseguirla. Per la validità dell’anno di servizio deve trattarsi o di una supplenza annuale o di una fino al termine delle lezioni o di una supplenza di almeno 180 gg. continuativi e nella stessa istituzione scolastica. E’ stata fortemente messa in dubbio anche la valutazione del servizio sul “sostegno”;
  • il periodo temporale entro il quale possedere i requisiti di servizio sarebbe quello compreso tra il 1999 e il corrente anno scolastico compreso.

I moduli aggiuntivi consisterebbero soltanto nell’acquisizione di 27 crediti formativi (15+12), non prevedendo né prove di accesso né il tirocinio.

Alla fine del percorso vi sarebbero le prove finali, sempre presso l’università di frequenza.

Il nostro sindacato ha contestato, portando una serie di argomentazioni, la proposta con particolare riferimento a due aspetti:

  • quello dei requisiti di accesso che, come noto, nelle aspettative erano per lo SNALS-CONFSAL riferibili a 360 gg. di servizio e che, negli stessi comunicati del ministero, erano riferiti a 36 mesi senza i vincoli proposti in sede di incontro.
  • quello del riferimento per tutto il servizio da considerare alla stessa classe di concorso, al problema della valutazione per quello di sostegno e alla continuità nello stesso anno scolastico della supplenza temporanea al fine della validità dell’anno ai fini del computo dei requisiti di accesso;
  • alla incerta realizzazione della procedura, non solo con riferimento a tutte le classi di concorso, ma anche  per i docenti con servizi nella scuola primaria e in quella dell’infanzia.

La delegazione dello SNALS-CONFSAL ha chiesto all’Amministrazione un profondo ripensamento e la formulazione di una proposta che tenga conto delle legittime aspettative del personale che ha contribuito con sacrifici al mantenimento del  servizio pubblico scolastico.

 3.      RECLUTAMENTO CON PROCEDURA CONCORSUALE

Su questo argomento non vi è stato alcun confronto, ma solo una affermazione della delegazione del MIUR che ha informato della volontà del Ministro di:

—  attivare rapidamente bandi di concorso, secondo le procedure vigenti, limitatamente a quelle regioni e a quei segmenti scolastici ove vi siano posti vacanti;

—  attivare “nuovi concorsi” secondo procedure, da definire con apposito regolamento, dopo la definizione delle nuove classi di concorso e dopo l’espletamento del “primo TFA”. Al riguardo è stata ventilata un’ipotesi temporale individuata verso la metà del prossimo anno. Basta un minimo ragionamento dei tempi  necessari per l’espletamento dei percorsi TFA per capire che la tempistica ipotizzata non è concretamente ipotizzabile.

Stante la situazione sopra descritta, in particolare in relazione alle incertezze sia normative e temporali che dei requisiti necessari per l’eventuale attivazione e partecipazione del “TFA semplificato-riservato”,  ci pare opportuno invitare il personale non abilitato a iscriversi al TFA ordinario.

Ovviamente, vi terremo informati tempestivamente dell’evolversi della situazione.

 

FAQ 18/05/2012

1)            Uno studente può iscriversi a d un corso TFA se è iscritto ad un corso di laurea o post laurea?

Vi è incompatibilità tra il TFA “2011/2012” e l’iscrizione a corsi universitari per l’a.a. 2012-13.

2)            Qual è la scadenza ultima entro cui i candidati possono conseguire i titoli di ammissione?

Il 4 giugno 2012.

3)            Vi sono dei controlli tra residenza/domicilio e la regione/provincia in cui si svolge il TFA?

No. E’ possibile risiedere in una regione ed iscriversi al TFA di un’altra regione.

4)            Chi è già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per classi di concorso apicali, 49/A e 52/A, appartenenti agli ex Ambiti disciplinari, può partecipare a classi per le quali è, a cascata, già abilitato?

Chi è già abilitato per la cl. 49/A o per la 52/A, non è tenuto a partecipare al TFA per le classi rispettivamente 47/A,48/A, e 51/A, 50/A in quanto già abilitato per tutte le classi dell’Ambito.

FAQ del 22/05/2012

1. Se sono abilitata nella classe di concorso 52/A per insegnare italiano negli istituti tecnici mi devo abilitare nella classe di concorso 50/A?
In forza del DM 39/98 articolo 4 comma 1, “coloro che sono in possesso dell’abilitazione di cui alla colonna 2 dell’allegata Tabella A/2 del citato decreto, possono partecipare ai concorsi, al fine del conseguimento dell’abilitazione per la corrispondente classe della colonna 1 della medesima Tabella A/2,” la predetta tabella prevede nella colonna 1: 52/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico; e nella colonna 2: 50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 51/A Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale. Pertanto, l’interpellante essendo abilitata per la classe di concorso 52/A è abilitata all’insegnamento anche per le classi di concorso 50/A e 51/A.

2. chi è già docente a tempo indeterminato può partecipare ai corsi TFA per prendere un’altra abilitazione?”
Sicuramente può iscriversi per l’eventuale ulteriore abilitazione. Per le modalità della frequenza si cercheranno soluzioni organizzative tramite i tutor che non dovranno comportare costi aggiuntivi.

3. Che cosa deve fare lo studente con una laurea del Vecchio ordinamento conseguita dopo il 2001.
Per il vecchio ordinamento si deve applicare il dm 39/98, tassativamente. Solo nel remoto caso che non esista più l’esame o gli esami richiesto/i, ovvero l’università non trovi equipollenza con altro esame allora si prendono come riferimento i crediti nei settori disciplinari previsti dal DM 22/05/12

4. Se uno studente è iscritto a un corso di dottorato può frequentare anche il TFA? Può congelare l’iscrizione al TFA in attesa di terminare il dottorato?
Può frequentare il TFA solo se congela il dottorato. Lo stesso vale per gli Specializzandi. Non può congelare il TFA.

5. Chi ottiene l’accesso a più TFA deve sceglierne uno, ma con le prossime edizioni potrà far valere il suo diritto a accedere ai TFA a cui ha rinunciato, oppure deve sostenere nuovamente il test?
A normativa vigente dovrà sostenere nuovamente il test.

6. I titoli di durata non inferiore a 60 cfu, INERENTI LE METODOLOGIE DIDATTICHE, possono ritenersi valutabili allo stesso modo degli stessi titoli inerenti AI CONTENUTI DISCIPLINARI DELLA CLASSE DI ABILITAZIONE ?
In ordine alla valutazione dei titoli di cui all’allegato 4 del DM 11/11/2011 e del DDG n.74 del 23.04.2012 si precisa che sono valutabili i titoli di durata non inferiore a 60 CFU che siano strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione. Tra questi ultimi rientrano i contenuti trasversali, quali quelli inerenti alle metodologie didattiche.

7. Come si svolge la prova per le classi di abilitazione che sono nello stesso giorno alla stessa ora?
Il test di selezione per classi di abilitazione calendarizzate nello stesso giorno alla stessa ora avviene su un UNICO testo. Le prove selettive successive saranno differenziate.

8. Le equipollenze dei titoli di studio che valgono l’accesso ai pubblici concorsi sono valide anche ai fini dell’accesso ai corsi TFA?
Le equipollenze tra diversi titoli di studio sono valide solo per l’accesso ai pubblici concorsi e non già ai fini del conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento.

9. Che cosa si deve fare se l’università rende disponibili esami con un numero di crediti inferiore a quello richiesto dai requisiti d’accesso?
Il D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 prevede titoli di accesso e la presenza nel piano di studi di specifici esami per le varie classi di concorso. Anche il D.M. n. 22/2005 prevede il conseguimento di CFU al fine di consentire l’accesso alla relativa classe di abilitazione. I CFU previsti quali “ requisiti minimi” dal citato decreto n. 22/05 e non presenti nel piano di studi del candidato, devono essere ulteriormente conseguiti nel previsto settore disciplinare, entro la data di scadenza dell’iscrizione al fine della partecipazione al richiesto TFA.

RESOCONTO INCONTRO del  28.05.2012

TFA ORDINARI – TFA RISERVATI
Come comunicato in calce al notiziario, il Direttore Generale del Personale, dott. Chiappetta, ha convocato le OO.SS. per una informativa sui temi di cui sopra.
Per quanto riguarda i TFA ordinari dovrebbe trattarsi dell’occasione di ulteriori chiarimenti a diversi quesiti posti, anche a seguito di richieste delle nostre strutture territoriali.
Per quanto riguarda i TFA speciali, riservati a coloro che sono in possesso di determinati requisiti di servizio, da realizzare con “moduli aggiuntivi” rispetto ai TFA ordinari e senza alcuna selezione o limitazione numerica all’accesso per gli aventi titolo, si tratta di vedere quale sarà la proposta dell’amministrazione, in particolare, in relazione:
• ai requisiti: tipologia dei servizi (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado – anche in relazione alle classi di concorso -, sostegno), numero di giorni di servizio, arco temporale in cui calcolarli, loro distribuzione negli anni e per anno scolastico, cumulabilità tra servizi, ecc …..;
• ai costi e alle modalità di frequenza;
• alle procedure di indizione; su questo punto pare chiaro che la scelta sia caduta su una procedura di modifica regolamentare al DM 249/2010 con cui sono stati banditi i TFA ordinari. Questo si evidenzia anche dal comunicato inserito sul sito del MIUR che riportiamo di seguito:
“L’avvio dei moduli aggiuntivi ai corsi di TFA, riservati ai docenti non abilitati, con servizio, richiede una modifica del D.M. n. 249/2010 con un altro provvedimento regolamentare di pari rango. L’ iter di approvazione, già avviato,non potrà concludersi in tempi brevi per la necessaria e prescritta acquisizione di tutti i pareri degli Organi Consultivi previsti.
L’approvazione del regolamento consentirà nella programmazione 2012- 13 l’istituzione di un doppio percorso di TFA, l’uno che prevede la selezione, la formazione in aula, il tirocinio e l’esame finale, l’altro che permette ai docenti con tre anni di servizio di accedere direttamente alla formazione in aula e all’esame finale.
Si precisa dunque che le uniche procedure di abilitazione attualmente in corso sono quelle di cui al D.M. 14 marzo 2012 i cui termini di iscrizione scadono, come noto, il 4 giugno p.v.”.
Dato che le procedure per l’indizione dei “TFA riservati” sono soggette a un iter che prevede l’acquisizione del “parere”di vari soggetti istituzionali e, quindi, non è di breve durata e, come in tutte le occasioni, non si sa a priori se la procedura possa subire qualche intoppo, consigliamo tutti coloro che intendono conseguire una abilitazione di iscriversi, anche se purtroppo questo comporta costi, ai TFA ordinari e di perseguire due vie (TFA ordinari e TFA riservati) che, comunque, non si escludono a vicenda.